Art. 11. ((Il diritto di mercato puo' essere elevato dell'uno per cento a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa))
Versione
14 ottobre 1938
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Versione
19 giugno 1955
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/1970, n. 822Provvedimento: […] Appartiene, in conseguenza, alla giurisdizione ordinaria la controversia nella quale i privati appartenenti alle categorie ammesse alle vendite nel mercato all'ingrosso del pesce gestito dal comune, lamentino la violazione del loro diritto soggettivo per essere stati elevati i diritti di mercato dell'uno per cento fuori dei presupposti e dei limiti indicati nell'art 11 della legge 12 luglio 1938, n 1487. […]Leggi di più...
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