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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6920/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 22/08/1961 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Zambardino e dall'avv. Florida IERVOLINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/05/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 dalla data della domanda di conferma del 9.3.2023 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP (dott.ssa ). Persona_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia,).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 anche se solo con decorrenza dal mese di maggio 2023 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa di conferma del 9.3.2023 (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……La Sig.ra alla luce della Parte_1
documentazione sanitaria esibita e dalla visita medica effettuata risulta affetta da: 1)
Cardiopatia sclero ipertensiva riconducibile alla I-II classe Nyha. (DM 05/02/92 - cod. 6441
- 6442 - 35%) 2) BPCO di entità moderata. (DM 05/02/92 – cod. 7105 – 15%). 3)
Artropatia artrosica polidistrettuale con impegno funzionale severo e con osteopenia.
(ICD9 – cod. 7150 – 30%) 4) Ipotiroidismo di origine autoimmune. (ICD9 – cod. 240 per
2 analogia – 15%) Alla luce dell'esame clinico e della documentazione medica agli atti, la paziente risulta inabile all'attività lavorativa confacente le sue attitudini in misura superiore ai 2/3. DECORRENZA: dall'epoca della revisione ovvero dal maggio 2023.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, accolto dichiarando la ricorrente invalida con riduzione della capacità di lavoro specifica superiore a 2/3 a decorrere da maggio 2023, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere per metà compensate in ragione della decorrenza differita dell'accertamento in epoca successiva alla domanda di conferma del 9.3.2023 ma precedente all'istanza di ATP e al presente ricorso in opposizione;
le restanti spese nella misura di 1/2 seguono la regola della soccombenza prevalente CP_ dell' e vanno liquidate in tale misura ridotta come da dispositivo.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la ricorrente inabile all'attività lavorativa confacente le sue attitudini in misura superiore ai 2/3 a decorrere da maggio 2023;
3 CP_ b) Condanna l al pagamento di 1/2 delle spese di lite che liquida – in tale misura ridotta – in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al Procuratore antistatario;
c) compensa le restanti spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/05/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6920/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 22/08/1961 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Zambardino e dall'avv. Florida IERVOLINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/05/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 dalla data della domanda di conferma del 9.3.2023 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP (dott.ssa ). Persona_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia,).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 anche se solo con decorrenza dal mese di maggio 2023 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa di conferma del 9.3.2023 (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……La Sig.ra alla luce della Parte_1
documentazione sanitaria esibita e dalla visita medica effettuata risulta affetta da: 1)
Cardiopatia sclero ipertensiva riconducibile alla I-II classe Nyha. (DM 05/02/92 - cod. 6441
- 6442 - 35%) 2) BPCO di entità moderata. (DM 05/02/92 – cod. 7105 – 15%). 3)
Artropatia artrosica polidistrettuale con impegno funzionale severo e con osteopenia.
(ICD9 – cod. 7150 – 30%) 4) Ipotiroidismo di origine autoimmune. (ICD9 – cod. 240 per
2 analogia – 15%) Alla luce dell'esame clinico e della documentazione medica agli atti, la paziente risulta inabile all'attività lavorativa confacente le sue attitudini in misura superiore ai 2/3. DECORRENZA: dall'epoca della revisione ovvero dal maggio 2023.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, accolto dichiarando la ricorrente invalida con riduzione della capacità di lavoro specifica superiore a 2/3 a decorrere da maggio 2023, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere per metà compensate in ragione della decorrenza differita dell'accertamento in epoca successiva alla domanda di conferma del 9.3.2023 ma precedente all'istanza di ATP e al presente ricorso in opposizione;
le restanti spese nella misura di 1/2 seguono la regola della soccombenza prevalente CP_ dell' e vanno liquidate in tale misura ridotta come da dispositivo.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la ricorrente inabile all'attività lavorativa confacente le sue attitudini in misura superiore ai 2/3 a decorrere da maggio 2023;
3 CP_ b) Condanna l al pagamento di 1/2 delle spese di lite che liquida – in tale misura ridotta – in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al Procuratore antistatario;
c) compensa le restanti spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/05/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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