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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/09/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6685/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6685/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di Altri istituti e leggi speciali” e pendente:
TRA
, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar Parte_1
n. 14, C.F. in persona del Legale Rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 [...]
( ), giusta procura speciale per atto notarile CP_1 CodiceFiscale_1
Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Ferrara ( ) presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Salerno al C.so G. Garibaldi n. 47, in virtù di procura sottoscritta digitalmente su foglio separato;
-appellante- CONTRO
, nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...] domiciliato in San Cipriano D'Aversa (CE), alla Via Aldo Moro 5, con l'Avv.
Giancarlo D'Alessandro che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato;
-appellata- E
(C.F. - in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso Piazza della Prefettura n. 5 in e c/o Avvocatura dello Stato di Napoli in persona del suo legale CP_3 rapp.te p.t., sedente in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;
-appellato contumace-
AVVERSO La sentenza n. 6915/2024 pronunziata dal dott. Antimo Femiano dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data 05.7.2024, non notificata, nella causa iscritta al numero di R.G. 8131/2021
*******
n. 6685/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 8 N. 6685/2024 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 12.08.24, l Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 6915/2024 emessa
[...] in primo grado dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona del dott. Antimo Femiano, depositata in data 05.7.2024 e non notificata, all'esito del procedimento recante n. R.G. 8131/2021 inerente la domanda proposta dal sig.
nei confronti dell' e la Controparte_2 Parte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in Controparte_3 opposizione all'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820140027091410 di euro 2.449,24 relativa ad una contravvenzione al CdS elevata nell'anno 2014 dalla (ruolo n. 3007/14). Controparte_3
In merito al giudizio di primo grado, l'appellante rappresentava che con atto di citazione notificato il 24.05.2021, il sig. impugnava Controparte_2
l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820140027091410 di euro 2.449,24 relativa ad una contravvenzione al CdS elevata nell'anno 2014 dalla (ruolo n. 3007/14). Si costituiva in giudizio la Controparte_3 convenuta che impugnava e contestava le domande Parte_1 di parte attrice, rilevandone l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo, il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni relative ai crediti vantati dall'ente impositore e a tutta l'attività compiuta da quest'ultimo. In merito alla presunta omessa notificazione della cartella di pagamento, deduceva la rituale notifica della stessa, producendo in giudizio la relativa documentazione attestante la notificazione. Deduceva infine l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa creditoria, producendo atti interruttivi della prescrizione. L'ente impositore, , ritualmente citata, Controparte_3 rimaneva contumace. Alla prima udienza del 19.11.2021 la causa (recante rg 8131/2021) veniva riservava in decisione e definita con l'impugnata sentenza n. 6915/2024 del 21.11.2021, depositata in data 5.7.2024, con la quale il giudice di pace di Napoli Nord così provvedeva: a) in accoglimento della domanda dichiara prescritto il diritto di riscuotere le somme richieste;
-per l'effetto annulla cartella di pagamento
n. 6685/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 N. 6685/2024 R.G.A.C.
n.02820140027091410000 (ruolo 3007/2014) - condanna la Agente della Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle competenze professionali che si liquidano in
€650,00 di cui €. 150,00, per esborsi, oltre al 15% per L.P., IVA e CAP, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Avverso la predetta sentenza, l'appellante in epigrafe indicata esperiva l'odierno gravame chiedendone la riforma, indicando quale parte di sentenza oggetto di censura, quella in cui il giudice di pace aveva così statuito : “a) “in accoglimento della domanda dichiara prescritto il diritto di riscuotere le somme richieste e per l'effetto annulla cartella di pagamento n. 02820140027091410000 (ruolo 3007/2014)” b) condanna la Agente della Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle competenze professionali che si liquidano in € 650,00 di cui €. 150,00, per esborsi, oltre al 15% per L.P., IVA e CAP, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Richiamava per relationem tutti i motivi e le argomentazioni, le eccezioni, domande e istanze riportate in comparsa di risposta depositata nella precedente fase del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, insistendo per il loro accoglimento e rinviando, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi. Quale secondo motivo di censura indicava la violazione delle norme sul procedimento - errata ed illegittima pronuncia sulla ammissibilita' della impugnazione della cartella di pagamento e/o estratto di ruolo n. 02820140027091410000 . All'uopo impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui, a pagina 2-3, il giudice di prime cure aveva così statuito: “Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'azione proposta”. Di contro, eccepiva aver il giudice di pace erroneamente ed illegittimamente dichiarato ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, giacché rilevava che, la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha introdotto l'art.
3-bis che modifica l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale
“L'estratto di ruolo non è impugnabile”. Corroborava l'assunto riportando testualmente la normativa e pronunce della Suprema Corte in materia. Quale terzo motivo di censura eccepiva l'errata pronuncia sulla prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento N. 02820140027091410000; impugnando poi la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva aver il Giudice di Pace erroneamente, illegittimamente e del tutto genericamente (pagg.
3-4 della sentenza) statuito la maturazione del termine di prescrizione quinquennale delle pretese portate dalla cartella, sostenendo l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella esattoriale impugnata. Di contro, l'agente della riscossione, rivendicava nel giudizio di primo grado di aver non solo provato la regolare notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 21.10.2014) ma ha anche dato prova della presenza e della regolare notifica di validi atti interruttivi. In proposito sottolineava che il termine di prescrizione, dopo l'interruzione per effetto della notifica della cartella, riprende a decorrere solo dopo che siano trascorsi i 30/60 giorni utili per l'impugnazione della stessa. Nella specie precisava che il termine di prescrizione era stato nuovamente interrotto per effetto della notifica dei seguenti atti interruttivi, che rilevava tutti n. 6685/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 N. 6685/2024 R.G.A.C.
indicati nella comparsa di costituzione e risposta (pagina 5 della comparsa) e depositati nel fascicolo di primo grado, e segnatamente: - Intimazione di pagamento n. 02820179000710376000 notificata il 10.06.2017. - Intimazione di pagamento n. 02820189006267820000 notificata il 20.09.2019. Precisava, inoltre, che il decorso del termine risultava essere stato sospeso per il periodo dal 01/01/2014 al 15/06/2014, a seguito dell'entrata in vigore unico comma 623 Legge 147/2013 cd "Legge di Stabilità per il 2014", che aveva sospeso i termini prescrizionali della riscossione, con decorrenza 1° gennaio 2014, dapprima fino a tutto il 15 marzo 2014, e poi successivamente a tutto il 15 giugno 2014 per effetto del DL 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 in G.U. 05/05/2014. Aggiungeva altresì che il termine di prescrizione era stato, infine, sospeso dal 9.3.2020 fino al 31 agosto 2021, termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione (Decreto Sostegni come modificato dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis DL n. 73/2021). Tanto premesso, citava gli appellati in epigrafe indicati, a comparire innanzi l'intestato Tribunale in grado d'appello, all'udienza del 21 febbraio 2025, per sentir: - In riforma della sentenza impugnata n. 6915/2024 pronunziata dal dott. Femiano dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data 5.7.2024 nella causa iscritta al numero di R.G. 8131/2021, rigettare tutte le domande proposte dal SI
, perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto. - Controparte_2
Condannare il SI al pagamento delle spese e competenze del doppio Controparte_2 grado di giudizio. Restava contumace la . Controparte_3
Si costituiva in appello, il preliminarmente evidenziando Controparte_2 che l'impugnata sentenza veniva depositata in data 21/11/2021, poi tardivamente pubblicata in data 05/07/2024 per malfunzionamento e disorganizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace. Dunque, evidenziava che, nel momento in cui veniva introdotto il giudizio di prime cure, segnatamente in data 24/05/2021, sussisteva l'ammissibilità, la proponibilità dell'estratto di ruolo in merito all'eccezione di prescrizione dei crediti relativi a contravvenzione al CDS verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Pertanto, che la giurisprudenza vigente al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in data 24/05/2021 e del deposito della sentenza in data 21/11/2021, consentiva l'esperibilità dei rimedi sovra indicati, poi superati solo dopo la data del 06/09/2022 con la sentenza della Cassazione a Sezione Unite n. 26283/2022. Con riferimento alle spese di lite, riteneva sussistere i presupposti per operare una compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in ragione del principio di causalità che aveva dato origine al corrente giudizio ed alla valutazione offerta in prime cure sulla qualificazione della domanda, anche valorizzando il mutamento giurisprudenziale intercorso. Dunque, concludeva: -rigettare l'appello proposto da e, Parte_3 per l'effetto, confermare la sentenza n. 6915/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli
n. 6685/2024 r.g.a.c. Pagina 4 di 8 N. 6685/2024 R.G.A.C.
Nord dott. Antimo Femiano, R.G. n. 8131/2020, pubblicata in data 05/07/2024, con vittoria di spese diritti ed onorario di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese del doppio grado di giudizio. Disposta la trattazione scritta del presente giudizio sin dalla prima udienza secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020; il procedimento in esame veniva rinviato all'udienza del 24.2.25. Alla data da ultimo indicata ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva fissata l'udienza dell'8.9.2025 ex art. 281 quinquies-352 c.p.c., per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189-352 c.p.c.
3. In via preliminare si osserva che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Sempre in via preliminare va rilevato che l'appello risulta ammissibile ai sensi del terzo comma dell'art339 c.p.c, giacché i motivi di gravame sufficientemente specificati, risultano annoverabili tra “principi regolatori della materia” di cui al menzionato articolo;
ed invero è appellabile e non impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 339 c.p.c, la sentenza in cui il giudice di pace non ha deciso secondo equità, ma in applicazione delle norme di diritto della materia. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 29/11/2006, n. 25263) Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, atteso che la S.C a sezioni unite (n. 27199/2017) e a sezioni semplici (cfr. n. 13535/2018) ha specificato che: “a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Pertanto, dall'esame dell'atto di appello in oggetto, il Tribunale ritiene che lo stesso sia ammissibile in considerazione della chiara e specifica esposizione dei motivi di appello. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
n. 6685/2024 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 N. 6685/2024 R.G.A.C.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
4. Nel merito, L'appello va accolto, risultando inammissibile l'opposizione avanzata in primo grado avverso l'estratto di ruolo, in accoglimento delle censure avanzate dall'appellante CP_4
Con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il ruolo e la cartella di pagamento, tuttavia, che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati attraverso l'estratto ruolo solo in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) blocco Pa Pa di pagamenti da parte della 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Le Sezioni Unite nella sentenza n. 26283/2022 hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative) precisando che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). Con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in
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concreto”. La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò potrebbe avvenire attraverso la richiesta di rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”. Nel caso di specie, parte opponente-appellata non ha provveduto neppure nel corso del giudizio (e neppure in appello) ad allegare la sussistenza di una delle ipotesi di interesse ad agire tipizzato dal legislatore, sicché l'opposizione all'estratto ruolo è inammissibile. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Ogni giudice, infatti, in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui l'ordinamento subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito. Si tratta, infatti, di condizioni all'esercizio del potere giurisdizionale che l'ordinamento normalmente prevede per la tutela di interessi di ordine pubblico, sottratti alla disponibilità delle parti, la cui tutela, pertanto, non può essere rimessa alla loro tempestiva e rituale eccezione. L'importanza e l'indisponibilità di tale interesse è ancora oggi più importante alla luce della consacrazione a livello costituzionale del principio della ragionevole durata del processo da parte del nuovo art. 111 Cost., alla luce del quale si impone di evitare ogni forma di diseconomia processuale. Né in senso contrario può valere che, con riferimento ad un altro tipico presupposto processuale, ovvero la sussistenza della giurisdizione, il legislatore abbia recentemente posto un limite alla rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello, mediante l'espressa previsione dell'istituto del c.d. “giudicato implicito” (cfr. art. 9 c.p.a.). La regola del giudicato implicito – secondo cui ogni pronuncia di merito contiene una implicita statuizione sulla sussistenza della giurisdizione, idonea, ove non espressamente impugnata, a passare in giudicato – non può essere estesa, in assenza di una specifica previsione legislativa, a tutti i presupposti processuali. Del resto, il c.d. giudicato implicito sulla giurisdizione, oltre ad essere specificamente previsto (il che, argomentando a contrario, può rappresentare un ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui in assenza di specifica previsione, il giudicato può essere solo quello esplicito), è comunque funzionale alla stessa esigenza di economia processuale che si persegue ammettendo il rilievo anche ufficioso del difetto di interesse. L'eccezione di carenza di interesse (originaria o sopravvenuta) è, quindi, certamente rilevabile d'ufficio, anche in appello e nel caso di specie, essendo stata dedotta dall'appellante come motivo di appello comporta il relativo accoglimento.
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L'appello va, pertanto, accolto e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione avanzata da
[...]
avverso l'estratto ruolo. CP_2
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità della norma richiamata nonché della assegnazione in primo grado a sentenza della causa avvenuta in data 19.11.2021 sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 6685/2024, così provvede:
-dichiara la contumacia della;
Controparte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la inammissibilità dell'opposizione avanzata da Controparte_2 relativa all'estratto ruolo concernente la cartella di pagamento n. 02820140027091410;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Aversa, 09/09/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6685/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di Altri istituti e leggi speciali” e pendente:
TRA
, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar Parte_1
n. 14, C.F. in persona del Legale Rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 [...]
( ), giusta procura speciale per atto notarile CP_1 CodiceFiscale_1
Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Ferrara ( ) presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Salerno al C.so G. Garibaldi n. 47, in virtù di procura sottoscritta digitalmente su foglio separato;
-appellante- CONTRO
, nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...] domiciliato in San Cipriano D'Aversa (CE), alla Via Aldo Moro 5, con l'Avv.
Giancarlo D'Alessandro che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato;
-appellata- E
(C.F. - in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso Piazza della Prefettura n. 5 in e c/o Avvocatura dello Stato di Napoli in persona del suo legale CP_3 rapp.te p.t., sedente in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;
-appellato contumace-
AVVERSO La sentenza n. 6915/2024 pronunziata dal dott. Antimo Femiano dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data 05.7.2024, non notificata, nella causa iscritta al numero di R.G. 8131/2021
*******
n. 6685/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 8 N. 6685/2024 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 12.08.24, l Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 6915/2024 emessa
[...] in primo grado dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona del dott. Antimo Femiano, depositata in data 05.7.2024 e non notificata, all'esito del procedimento recante n. R.G. 8131/2021 inerente la domanda proposta dal sig.
nei confronti dell' e la Controparte_2 Parte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in Controparte_3 opposizione all'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820140027091410 di euro 2.449,24 relativa ad una contravvenzione al CdS elevata nell'anno 2014 dalla (ruolo n. 3007/14). Controparte_3
In merito al giudizio di primo grado, l'appellante rappresentava che con atto di citazione notificato il 24.05.2021, il sig. impugnava Controparte_2
l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820140027091410 di euro 2.449,24 relativa ad una contravvenzione al CdS elevata nell'anno 2014 dalla (ruolo n. 3007/14). Si costituiva in giudizio la Controparte_3 convenuta che impugnava e contestava le domande Parte_1 di parte attrice, rilevandone l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo, il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni relative ai crediti vantati dall'ente impositore e a tutta l'attività compiuta da quest'ultimo. In merito alla presunta omessa notificazione della cartella di pagamento, deduceva la rituale notifica della stessa, producendo in giudizio la relativa documentazione attestante la notificazione. Deduceva infine l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa creditoria, producendo atti interruttivi della prescrizione. L'ente impositore, , ritualmente citata, Controparte_3 rimaneva contumace. Alla prima udienza del 19.11.2021 la causa (recante rg 8131/2021) veniva riservava in decisione e definita con l'impugnata sentenza n. 6915/2024 del 21.11.2021, depositata in data 5.7.2024, con la quale il giudice di pace di Napoli Nord così provvedeva: a) in accoglimento della domanda dichiara prescritto il diritto di riscuotere le somme richieste;
-per l'effetto annulla cartella di pagamento
n. 6685/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 N. 6685/2024 R.G.A.C.
n.02820140027091410000 (ruolo 3007/2014) - condanna la Agente della Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle competenze professionali che si liquidano in
€650,00 di cui €. 150,00, per esborsi, oltre al 15% per L.P., IVA e CAP, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Avverso la predetta sentenza, l'appellante in epigrafe indicata esperiva l'odierno gravame chiedendone la riforma, indicando quale parte di sentenza oggetto di censura, quella in cui il giudice di pace aveva così statuito : “a) “in accoglimento della domanda dichiara prescritto il diritto di riscuotere le somme richieste e per l'effetto annulla cartella di pagamento n. 02820140027091410000 (ruolo 3007/2014)” b) condanna la Agente della Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle competenze professionali che si liquidano in € 650,00 di cui €. 150,00, per esborsi, oltre al 15% per L.P., IVA e CAP, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Richiamava per relationem tutti i motivi e le argomentazioni, le eccezioni, domande e istanze riportate in comparsa di risposta depositata nella precedente fase del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, insistendo per il loro accoglimento e rinviando, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi. Quale secondo motivo di censura indicava la violazione delle norme sul procedimento - errata ed illegittima pronuncia sulla ammissibilita' della impugnazione della cartella di pagamento e/o estratto di ruolo n. 02820140027091410000 . All'uopo impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui, a pagina 2-3, il giudice di prime cure aveva così statuito: “Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'azione proposta”. Di contro, eccepiva aver il giudice di pace erroneamente ed illegittimamente dichiarato ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, giacché rilevava che, la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha introdotto l'art.
3-bis che modifica l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale
“L'estratto di ruolo non è impugnabile”. Corroborava l'assunto riportando testualmente la normativa e pronunce della Suprema Corte in materia. Quale terzo motivo di censura eccepiva l'errata pronuncia sulla prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento N. 02820140027091410000; impugnando poi la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva aver il Giudice di Pace erroneamente, illegittimamente e del tutto genericamente (pagg.
3-4 della sentenza) statuito la maturazione del termine di prescrizione quinquennale delle pretese portate dalla cartella, sostenendo l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella esattoriale impugnata. Di contro, l'agente della riscossione, rivendicava nel giudizio di primo grado di aver non solo provato la regolare notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 21.10.2014) ma ha anche dato prova della presenza e della regolare notifica di validi atti interruttivi. In proposito sottolineava che il termine di prescrizione, dopo l'interruzione per effetto della notifica della cartella, riprende a decorrere solo dopo che siano trascorsi i 30/60 giorni utili per l'impugnazione della stessa. Nella specie precisava che il termine di prescrizione era stato nuovamente interrotto per effetto della notifica dei seguenti atti interruttivi, che rilevava tutti n. 6685/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 N. 6685/2024 R.G.A.C.
indicati nella comparsa di costituzione e risposta (pagina 5 della comparsa) e depositati nel fascicolo di primo grado, e segnatamente: - Intimazione di pagamento n. 02820179000710376000 notificata il 10.06.2017. - Intimazione di pagamento n. 02820189006267820000 notificata il 20.09.2019. Precisava, inoltre, che il decorso del termine risultava essere stato sospeso per il periodo dal 01/01/2014 al 15/06/2014, a seguito dell'entrata in vigore unico comma 623 Legge 147/2013 cd "Legge di Stabilità per il 2014", che aveva sospeso i termini prescrizionali della riscossione, con decorrenza 1° gennaio 2014, dapprima fino a tutto il 15 marzo 2014, e poi successivamente a tutto il 15 giugno 2014 per effetto del DL 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 in G.U. 05/05/2014. Aggiungeva altresì che il termine di prescrizione era stato, infine, sospeso dal 9.3.2020 fino al 31 agosto 2021, termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione (Decreto Sostegni come modificato dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis DL n. 73/2021). Tanto premesso, citava gli appellati in epigrafe indicati, a comparire innanzi l'intestato Tribunale in grado d'appello, all'udienza del 21 febbraio 2025, per sentir: - In riforma della sentenza impugnata n. 6915/2024 pronunziata dal dott. Femiano dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data 5.7.2024 nella causa iscritta al numero di R.G. 8131/2021, rigettare tutte le domande proposte dal SI
, perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto. - Controparte_2
Condannare il SI al pagamento delle spese e competenze del doppio Controparte_2 grado di giudizio. Restava contumace la . Controparte_3
Si costituiva in appello, il preliminarmente evidenziando Controparte_2 che l'impugnata sentenza veniva depositata in data 21/11/2021, poi tardivamente pubblicata in data 05/07/2024 per malfunzionamento e disorganizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace. Dunque, evidenziava che, nel momento in cui veniva introdotto il giudizio di prime cure, segnatamente in data 24/05/2021, sussisteva l'ammissibilità, la proponibilità dell'estratto di ruolo in merito all'eccezione di prescrizione dei crediti relativi a contravvenzione al CDS verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Pertanto, che la giurisprudenza vigente al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in data 24/05/2021 e del deposito della sentenza in data 21/11/2021, consentiva l'esperibilità dei rimedi sovra indicati, poi superati solo dopo la data del 06/09/2022 con la sentenza della Cassazione a Sezione Unite n. 26283/2022. Con riferimento alle spese di lite, riteneva sussistere i presupposti per operare una compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in ragione del principio di causalità che aveva dato origine al corrente giudizio ed alla valutazione offerta in prime cure sulla qualificazione della domanda, anche valorizzando il mutamento giurisprudenziale intercorso. Dunque, concludeva: -rigettare l'appello proposto da e, Parte_3 per l'effetto, confermare la sentenza n. 6915/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli
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Nord dott. Antimo Femiano, R.G. n. 8131/2020, pubblicata in data 05/07/2024, con vittoria di spese diritti ed onorario di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese del doppio grado di giudizio. Disposta la trattazione scritta del presente giudizio sin dalla prima udienza secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020; il procedimento in esame veniva rinviato all'udienza del 24.2.25. Alla data da ultimo indicata ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva fissata l'udienza dell'8.9.2025 ex art. 281 quinquies-352 c.p.c., per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189-352 c.p.c.
3. In via preliminare si osserva che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Sempre in via preliminare va rilevato che l'appello risulta ammissibile ai sensi del terzo comma dell'art339 c.p.c, giacché i motivi di gravame sufficientemente specificati, risultano annoverabili tra “principi regolatori della materia” di cui al menzionato articolo;
ed invero è appellabile e non impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 339 c.p.c, la sentenza in cui il giudice di pace non ha deciso secondo equità, ma in applicazione delle norme di diritto della materia. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 29/11/2006, n. 25263) Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, atteso che la S.C a sezioni unite (n. 27199/2017) e a sezioni semplici (cfr. n. 13535/2018) ha specificato che: “a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Pertanto, dall'esame dell'atto di appello in oggetto, il Tribunale ritiene che lo stesso sia ammissibile in considerazione della chiara e specifica esposizione dei motivi di appello. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
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Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
4. Nel merito, L'appello va accolto, risultando inammissibile l'opposizione avanzata in primo grado avverso l'estratto di ruolo, in accoglimento delle censure avanzate dall'appellante CP_4
Con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il ruolo e la cartella di pagamento, tuttavia, che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati attraverso l'estratto ruolo solo in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) blocco Pa Pa di pagamenti da parte della 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Le Sezioni Unite nella sentenza n. 26283/2022 hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative) precisando che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). Con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in
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concreto”. La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò potrebbe avvenire attraverso la richiesta di rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”. Nel caso di specie, parte opponente-appellata non ha provveduto neppure nel corso del giudizio (e neppure in appello) ad allegare la sussistenza di una delle ipotesi di interesse ad agire tipizzato dal legislatore, sicché l'opposizione all'estratto ruolo è inammissibile. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Ogni giudice, infatti, in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui l'ordinamento subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito. Si tratta, infatti, di condizioni all'esercizio del potere giurisdizionale che l'ordinamento normalmente prevede per la tutela di interessi di ordine pubblico, sottratti alla disponibilità delle parti, la cui tutela, pertanto, non può essere rimessa alla loro tempestiva e rituale eccezione. L'importanza e l'indisponibilità di tale interesse è ancora oggi più importante alla luce della consacrazione a livello costituzionale del principio della ragionevole durata del processo da parte del nuovo art. 111 Cost., alla luce del quale si impone di evitare ogni forma di diseconomia processuale. Né in senso contrario può valere che, con riferimento ad un altro tipico presupposto processuale, ovvero la sussistenza della giurisdizione, il legislatore abbia recentemente posto un limite alla rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello, mediante l'espressa previsione dell'istituto del c.d. “giudicato implicito” (cfr. art. 9 c.p.a.). La regola del giudicato implicito – secondo cui ogni pronuncia di merito contiene una implicita statuizione sulla sussistenza della giurisdizione, idonea, ove non espressamente impugnata, a passare in giudicato – non può essere estesa, in assenza di una specifica previsione legislativa, a tutti i presupposti processuali. Del resto, il c.d. giudicato implicito sulla giurisdizione, oltre ad essere specificamente previsto (il che, argomentando a contrario, può rappresentare un ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui in assenza di specifica previsione, il giudicato può essere solo quello esplicito), è comunque funzionale alla stessa esigenza di economia processuale che si persegue ammettendo il rilievo anche ufficioso del difetto di interesse. L'eccezione di carenza di interesse (originaria o sopravvenuta) è, quindi, certamente rilevabile d'ufficio, anche in appello e nel caso di specie, essendo stata dedotta dall'appellante come motivo di appello comporta il relativo accoglimento.
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L'appello va, pertanto, accolto e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione avanzata da
[...]
avverso l'estratto ruolo. CP_2
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità della norma richiamata nonché della assegnazione in primo grado a sentenza della causa avvenuta in data 19.11.2021 sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 6685/2024, così provvede:
-dichiara la contumacia della;
Controparte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la inammissibilità dell'opposizione avanzata da Controparte_2 relativa all'estratto ruolo concernente la cartella di pagamento n. 02820140027091410;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Aversa, 09/09/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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