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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4646/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio, 1 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO Società_1 n. 202500051667 IMU 2019
- SOLLECITO Società_1 n. 202500051667 TASI 2018
- SOLLECITO Società_1 n. 202500051667 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, officiato giusta mandato in atti dall'Avvocato Difensore_1 ha notificato in data 29 ottobre 2025 alla Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. e al Comune di San Marcellino, di cui la prima è la concessionaria, il ricorso con cui ha impugnato il sollecito di pagamento n. 202500051667
IMU e TASI notificatogli il 20 ottobre 2025 a mezzo raccomandata postale.
Con il ricorso introduttivo il contribuente, premessa l'impugnabilità dell'atto, ha negato d'avere mai ricevuto notificati gli atti prodromici d'accertamento, di cui ha opinato dunque l'invalidità e la giuridica inesistenza: avviso di accertamento n. 4933 presuntivamente notificato in data 9 gennaio 2025 per IMU 2019; avviso di accertamento n. 188 presuntivamente notificato in data 4 gennaio 2024 per TASI 2018 e avviso di accertamento n. 2147 presuntivamente notificato in data 9 gennaio 2024 per TASI 2019. Il ricorrente ha ricordato come la preventiva notifica di questi sia adempimento essenziale ed imprescindibile ai fini dell'effettiva conoscenza delle ragioni che supportano la riscossione coattiva.
Di conseguenza, ha contestato - insieme al mancato rispetto della serie regolare degli atti del procedimento tributario esitato nell'atto impugnato, passante attraverso provvedimenti recettizi ai fini della validità, citando la Corte costituzionale nell'affermazione per la quale “soltanto con la notifica del provvedimento il contribuente ha conoscenza del contenuto dell'ordinativo di pagamento e può, eventualmente adire le vie legali” (sentenza del 22 settembre 1998, n. 346) - la mancanza assoluta di motivazione, non recuperata dai prodromici quanto invalidi accertamenti. Ha così deplorato la mancanza di informazioni necessarie sulla fonte del debito, sulla la tipologia e l'annualità del tributo esatto, sulla quantificazione distinta tra imposta, sanzioni e interessi, ma anche sulle annualità richieste in pagamento al fine di comprendere se siano stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione.
Per l'effetto ha chiesto alla Core tributaria adita, previa sospensione, di accertare e dichiarare la nullità del sollecito di pagamento emesso dalla I.G.E. S.r.l. per conto del Comune di San Marcellino, per i motivi sopra esposti;
in subordine, di accertare la mancata prova della notifica di avvisi di accertamento esecutivi e quindi l'inesistenza del titolo esecutivo, il tutto con il favore delle spese del giudizio da distrarre al difensore antistatario.
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., nella sua comparsa, ha prodotto gli accertamenti notificati e la determina del
Comune di San Marcellino attestante la legittimazione di essa società, così concludendo perché l'adita Corte tributaria rigetti il ricorso avversario in una all'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e, per l'effetto, confermi la pretesa tributaria, con condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, da distrarre al procuratore attributario.
Il Comune di San Marcellino è rimasto contumace.
Indi la causa, a seguito di pubblica udienza chiesta da remoto ma non presenziata da alcuno, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.G.E. S.r.l. ha documentato la sua legittimazione essendo stata incaricata con determine dirigenziali n.
4/2018 e n. 55/2024, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 446/1999. L'opinione contraria di parte ricorrente, per altro genericamente formulata, non ha dunque pregio.
Neanche lo hanno le ragioni di merito dell'opposizione che fondano sul presupposto, smentito dalla documentazione allegata dalla resistente, che il sollecito sia stato il primo atto con cui si è ostentata la pretesa tributaria in suo confronto.
I documenti prodotti dalla società documentano che esso è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 4933 del 9 dicembre 2024 (IMU 2019), spedito in data 18 dicembre 2024 e consegnato in data 9 gennaio 2025 a mani proprie del ricorrente presso il suo indirizzo di residenza;
dall'avviso di accertamento n. 2147 del 9 dicembre 2024 (TASI 2019), spedito in data 18 dicembre 2024 e consegnato in data 9 gennaio 2025 a mani proprie del ricorrente presso il suo indirizzo di residenza e dall'avviso di accertamento n. 188 del 19 dicembre 2024 (TASI 2018), spedito in data 23 dicembre 2023 e notificato in data 4 gennaio 2024 presso l'indirizzo di residenza del ricorrente con “consegna dell'avviso” e conseguente compiuta giacenza in data 26 febbraio 2024.
Si tratta di notifiche regolari la cui procedura per il perfezionamento si mutua dagli artt. 32 e 39 del D.M. del
9 aprile 2001, che prevedono che la posta raccomandata può essere consegnata oltre che al destinatario, ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari e al portiere, senza richiedere, per il perfezionamento della consegna, alcun altro adempimento da parte dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, come accaduto nel caso de quo.
A proposito della bontà di dette notifiche, giova riferire che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 l. n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 l. n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente ed anche le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, possono essere notificate, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltre, in tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, poiché la notifica diretta a mezzo raccomandata a/r
è notifica diversa da quella prevista dalla l. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dal D.M. 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..
La sezione tributaria della Suprema Corte ha da tempo avuto modo di chiarire che “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cassazione civile, sez. trib., 04.07.2014, n. 15315).
Con sentenza del 14 dicembre 2016 n. 25791 la Suprema Corte è tornata sulla questione della validità della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche al fine di individuare il dies a quo da cui far partire i termini per impugnare, sostenendo che, ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli.
Ebbene, l'indirizzo dei recapiti corrisponde, come già anticipato, alla residenza del contribuente.
Per queste ragioni, nessuna obiezione è ormai possibile sul dovere di contribuzione.
Sia sufficiente a tal fine ricordare come il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario esclusivamente nei confronti dell'avviso di accertamento, dal momento che quanto ne consegue può essere impugnato solo per vizi propri.
In effetti, il comma 3° dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi. Ciò significa, volendo esemplificare, che l'ingiunzione potrà essere impugnata solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa. Tale regola subisce un'eccezione laddove l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
I vizi di motivazione dell'atto impugnato non esistono in quanto il sollecito, che non novella atti di natura impositiva precedentemente emessi e partecipati al contribuente, ha funzione di compulsione al pagamento e prodromica all'esecuzione su titoli già perfettamente formati. Esso non reca con sé una nuova pretesa tributaria, ma si limita a richiamare gli atti presupposti che, in quanto precedentemente notificati al contribuente e divenuti definitivi per la loro omessa impugnazione nel termine decadenziale, non vanno nuovamente allegati.
Ciò sta a significare che l'atto contenga, come nella specie, le informazioni sufficienti di riferimento all'atto impositivo, con il sollecitato ad adempierlo, la sua motivazione è assolta, senza necessità che siano ripetute le ragioni dell'imposizione vera e propria bastando il richiamo (in argomento, Cassazione civile, sez. V, 12 settembre 2018, n. 22280; Cassazione civile sez. VI, 18 dicembre 2014, n. 2577; Cassazione civile sez. V,
21 settembre 2011, n. 18962). Si tratta dell'affermazione del noto principio della motivazione per relationem, previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7 della legge n. 212/2000 secondo cui “Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li determinano. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato o comunque indicato e reso disponibile al contribuente”.
Ebbene l'intimazione in oggetto, cui è superflua autonoma motivazione quante volte essa, come nella fattispecie, si limita a richiamare atti presupposti che costituiscono già titolo esecutivo, riporta con chiarezza i numeri, le date e gli importi degli avvisi di accertamento esecutivo già notificati permettendo al contribuente di individuare agevolmente la pretesa tributaria cui si riferisce.
Naturalmente diventa, alla luce della produzione documentale di parte resistente, un fuor d'opera anche la doglianza afferente il mancato rispetto della serie procedimentale e del noto principio accolto dalla Corte di
Cassazione secondo cui “l'omessa notifica degli atti prodromici, quale atto presupposto, rappresenta … un vizio procedurale che determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, comportando la nullità dell'atto” successivo (Cassazione civile, SS.UU., 25 luglio 2007 n. 16412) cui si giustappone la considerazione per la disposizione dell'art. 1 c. 161 della legge 296/2006 a norma del quale:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dell'Avvocato di parte resistente, distrattaria.
Nulla è dovuto al Comune non costituito.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in favore di IGE che liquida in E. 200,00 oltre accessori se dovuti con distrazione all'Avv. Difensore_2 e nulla in favore del Comune non costituito.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4646/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio, 1 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO Società_1 n. 202500051667 IMU 2019
- SOLLECITO Società_1 n. 202500051667 TASI 2018
- SOLLECITO Società_1 n. 202500051667 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, officiato giusta mandato in atti dall'Avvocato Difensore_1 ha notificato in data 29 ottobre 2025 alla Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. e al Comune di San Marcellino, di cui la prima è la concessionaria, il ricorso con cui ha impugnato il sollecito di pagamento n. 202500051667
IMU e TASI notificatogli il 20 ottobre 2025 a mezzo raccomandata postale.
Con il ricorso introduttivo il contribuente, premessa l'impugnabilità dell'atto, ha negato d'avere mai ricevuto notificati gli atti prodromici d'accertamento, di cui ha opinato dunque l'invalidità e la giuridica inesistenza: avviso di accertamento n. 4933 presuntivamente notificato in data 9 gennaio 2025 per IMU 2019; avviso di accertamento n. 188 presuntivamente notificato in data 4 gennaio 2024 per TASI 2018 e avviso di accertamento n. 2147 presuntivamente notificato in data 9 gennaio 2024 per TASI 2019. Il ricorrente ha ricordato come la preventiva notifica di questi sia adempimento essenziale ed imprescindibile ai fini dell'effettiva conoscenza delle ragioni che supportano la riscossione coattiva.
Di conseguenza, ha contestato - insieme al mancato rispetto della serie regolare degli atti del procedimento tributario esitato nell'atto impugnato, passante attraverso provvedimenti recettizi ai fini della validità, citando la Corte costituzionale nell'affermazione per la quale “soltanto con la notifica del provvedimento il contribuente ha conoscenza del contenuto dell'ordinativo di pagamento e può, eventualmente adire le vie legali” (sentenza del 22 settembre 1998, n. 346) - la mancanza assoluta di motivazione, non recuperata dai prodromici quanto invalidi accertamenti. Ha così deplorato la mancanza di informazioni necessarie sulla fonte del debito, sulla la tipologia e l'annualità del tributo esatto, sulla quantificazione distinta tra imposta, sanzioni e interessi, ma anche sulle annualità richieste in pagamento al fine di comprendere se siano stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione.
Per l'effetto ha chiesto alla Core tributaria adita, previa sospensione, di accertare e dichiarare la nullità del sollecito di pagamento emesso dalla I.G.E. S.r.l. per conto del Comune di San Marcellino, per i motivi sopra esposti;
in subordine, di accertare la mancata prova della notifica di avvisi di accertamento esecutivi e quindi l'inesistenza del titolo esecutivo, il tutto con il favore delle spese del giudizio da distrarre al difensore antistatario.
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., nella sua comparsa, ha prodotto gli accertamenti notificati e la determina del
Comune di San Marcellino attestante la legittimazione di essa società, così concludendo perché l'adita Corte tributaria rigetti il ricorso avversario in una all'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e, per l'effetto, confermi la pretesa tributaria, con condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, da distrarre al procuratore attributario.
Il Comune di San Marcellino è rimasto contumace.
Indi la causa, a seguito di pubblica udienza chiesta da remoto ma non presenziata da alcuno, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.G.E. S.r.l. ha documentato la sua legittimazione essendo stata incaricata con determine dirigenziali n.
4/2018 e n. 55/2024, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 446/1999. L'opinione contraria di parte ricorrente, per altro genericamente formulata, non ha dunque pregio.
Neanche lo hanno le ragioni di merito dell'opposizione che fondano sul presupposto, smentito dalla documentazione allegata dalla resistente, che il sollecito sia stato il primo atto con cui si è ostentata la pretesa tributaria in suo confronto.
I documenti prodotti dalla società documentano che esso è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 4933 del 9 dicembre 2024 (IMU 2019), spedito in data 18 dicembre 2024 e consegnato in data 9 gennaio 2025 a mani proprie del ricorrente presso il suo indirizzo di residenza;
dall'avviso di accertamento n. 2147 del 9 dicembre 2024 (TASI 2019), spedito in data 18 dicembre 2024 e consegnato in data 9 gennaio 2025 a mani proprie del ricorrente presso il suo indirizzo di residenza e dall'avviso di accertamento n. 188 del 19 dicembre 2024 (TASI 2018), spedito in data 23 dicembre 2023 e notificato in data 4 gennaio 2024 presso l'indirizzo di residenza del ricorrente con “consegna dell'avviso” e conseguente compiuta giacenza in data 26 febbraio 2024.
Si tratta di notifiche regolari la cui procedura per il perfezionamento si mutua dagli artt. 32 e 39 del D.M. del
9 aprile 2001, che prevedono che la posta raccomandata può essere consegnata oltre che al destinatario, ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari e al portiere, senza richiedere, per il perfezionamento della consegna, alcun altro adempimento da parte dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, come accaduto nel caso de quo.
A proposito della bontà di dette notifiche, giova riferire che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 l. n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 l. n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente ed anche le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, possono essere notificate, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltre, in tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, poiché la notifica diretta a mezzo raccomandata a/r
è notifica diversa da quella prevista dalla l. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dal D.M. 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..
La sezione tributaria della Suprema Corte ha da tempo avuto modo di chiarire che “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cassazione civile, sez. trib., 04.07.2014, n. 15315).
Con sentenza del 14 dicembre 2016 n. 25791 la Suprema Corte è tornata sulla questione della validità della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche al fine di individuare il dies a quo da cui far partire i termini per impugnare, sostenendo che, ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli.
Ebbene, l'indirizzo dei recapiti corrisponde, come già anticipato, alla residenza del contribuente.
Per queste ragioni, nessuna obiezione è ormai possibile sul dovere di contribuzione.
Sia sufficiente a tal fine ricordare come il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario esclusivamente nei confronti dell'avviso di accertamento, dal momento che quanto ne consegue può essere impugnato solo per vizi propri.
In effetti, il comma 3° dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi. Ciò significa, volendo esemplificare, che l'ingiunzione potrà essere impugnata solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa. Tale regola subisce un'eccezione laddove l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
I vizi di motivazione dell'atto impugnato non esistono in quanto il sollecito, che non novella atti di natura impositiva precedentemente emessi e partecipati al contribuente, ha funzione di compulsione al pagamento e prodromica all'esecuzione su titoli già perfettamente formati. Esso non reca con sé una nuova pretesa tributaria, ma si limita a richiamare gli atti presupposti che, in quanto precedentemente notificati al contribuente e divenuti definitivi per la loro omessa impugnazione nel termine decadenziale, non vanno nuovamente allegati.
Ciò sta a significare che l'atto contenga, come nella specie, le informazioni sufficienti di riferimento all'atto impositivo, con il sollecitato ad adempierlo, la sua motivazione è assolta, senza necessità che siano ripetute le ragioni dell'imposizione vera e propria bastando il richiamo (in argomento, Cassazione civile, sez. V, 12 settembre 2018, n. 22280; Cassazione civile sez. VI, 18 dicembre 2014, n. 2577; Cassazione civile sez. V,
21 settembre 2011, n. 18962). Si tratta dell'affermazione del noto principio della motivazione per relationem, previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7 della legge n. 212/2000 secondo cui “Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li determinano. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato o comunque indicato e reso disponibile al contribuente”.
Ebbene l'intimazione in oggetto, cui è superflua autonoma motivazione quante volte essa, come nella fattispecie, si limita a richiamare atti presupposti che costituiscono già titolo esecutivo, riporta con chiarezza i numeri, le date e gli importi degli avvisi di accertamento esecutivo già notificati permettendo al contribuente di individuare agevolmente la pretesa tributaria cui si riferisce.
Naturalmente diventa, alla luce della produzione documentale di parte resistente, un fuor d'opera anche la doglianza afferente il mancato rispetto della serie procedimentale e del noto principio accolto dalla Corte di
Cassazione secondo cui “l'omessa notifica degli atti prodromici, quale atto presupposto, rappresenta … un vizio procedurale che determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, comportando la nullità dell'atto” successivo (Cassazione civile, SS.UU., 25 luglio 2007 n. 16412) cui si giustappone la considerazione per la disposizione dell'art. 1 c. 161 della legge 296/2006 a norma del quale:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dell'Avvocato di parte resistente, distrattaria.
Nulla è dovuto al Comune non costituito.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in favore di IGE che liquida in E. 200,00 oltre accessori se dovuti con distrazione all'Avv. Difensore_2 e nulla in favore del Comune non costituito.