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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13213 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. N. 68889/2021
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 17.07.2025, nella causa promossa da contro + ALTRI, Parte_1 Parte_2 letti gli atti del procedimento,
visto il decreto del 2.07.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., nonché la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che tutte le parti hanno definitivamente dichiarato di aver aderito alla proposta conciliativa del giudice e che i pagamenti dovuti sono stati effettuati e che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere non sussistendo più ragione di proseguire la causa
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 68889 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
1 2 R.G. N. 68889/2021
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferra Ivan Parte_1 parte attrice e in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Carletti Fioravanti. convenuta e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Marino Luigi, terza chiamata e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Meroni Marisa Olga, terza chiamata e Contr
, in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. De Angelis Francesco Saverio terza chiamata
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice , con atto di citazione, conveniva in Parte_3 giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Roma, chiedendo Parte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Voglia il Tribunale adito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...]
nella causazione del sinistro di cui in premessa e per l'effetto, per i Pt_2 motivi tutti di cui alla narrativa e per quelli che emergeranno a seguito della svolgenda istruttoria, condannare la medesima al pagamento Parte_2 della complessiva somma di € € 47027,77, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino al soddisfo, oppure alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in favore dell'attrice;
2 3 R.G. N. 68889/2021
2. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_2 ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare al pagamento in Parte_2 favore dell'attrice della complessiva somma di € 47027,77, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino al soddisfo, oppure alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
3. In ogni caso di accoglimento della domanda attorea, condannare
[...]
al pagamento integrale delle spese processuali, ivi compresi compensi in Pt_2 misura non inferiore ai limiti minimi di riferimento, Iva, Cpa, contribuzione unificata, marca di anticipazione forfettaria e diritti di notifica, il tutto in favore del sottoscritto Avv. Ivan Ferra che si dichiara all'uopo antistatario, distrattario ed anticipatario.”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva quanto di seguito riportato: “Che la
IG.ra in data 31 dicembre 2019, alle ore 12.00 circa, era a bordo come Pt_1 passeggera della vettura condotta dal marito, sig. quando – Parte_4 giunta in Piazza Cesare de Cupis all'altezza del chiosco di giornali ivi presente, il conducente della vettura accostava l'automobile nel rispetto delle norme del
Codice della strada per consentire alla passeggera sig.ra di scendere;
Pt_1
2. Che l'automobile veniva parcheggiata a spina di pesce, dal lato posto accanto alla ivi presente edicola, con affiancamento ad altre automobili ivi parcheggiate;
a quel punto, la sig.ra apriva la portiera del passeggero e poggiava a Pt_1 terra il piede destro, per fare perno sullo stesso e scendere sulla pubblica piazza.
La sig.ra però, non aveva la possibilità di avvedersi di una buca Pt_1 presente proprio nel punto di appoggio del piede destro: ciò determinava – nell'atto di compiere il movimento – il rimanere del piede incastrato nella ridetta buca, con conseguente rovinosa caduta in terra della IG.ra Interveniva Pt_1 pattuglia dei Vigili urbani e si stabiliva trasporto in ospedale. La ridetta IGnora necessitava, non potendo muoversi autonomamente a causa del grande dolore, di intervento dell'ambulanza che la conduceva al nosocomio Umberto I;
Che In quella sede veniva rilasciata diagnosi di “frattura-lussazione trimalleolare dx” con necessità di ricovero, lunga degenza ed operazione chirurgica di osteosintesi con filo di rush e vite cannulata nel malleolo tibiale.”
Lamentava l'attrice di aver riportato lesioni con danni permanenti e chiedeva il risarcimento dei danni adducendo a carico di parte convenuta la responsabilità del
3 4 R.G. N. 68889/2021
custode ex art. 2051 c.c., rilevando in particolare che: le norme “impongono agli enti locali (e, per il principio di sussidiarietà, innanzitutto ai Comuni) la conservazione in stato ottimale delle strade provinciali e comunali (art. 28, All. F,
l. 20 marzo 1865, n. 2248), la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali (art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506) e che (art. 14 I c. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – c.d. “Nuovo codice della strada”), al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, obbligano ogni ente proprietario delle strade ad effettuare la loro manutenzione, gestione e pulizia, ivi compresa persino quella delle loro pertinenze, a controllarne l'efficienza ed apporre e mantenere la prescritta segnaletica. Alla luce della riportata interpretazione dell'art. 2051 c.c.
e soprattutto della ricostruita situazione normativa di riferimento, ben si vede come l'obbligo di mantenere, sorvegliare e vigilare le strade gravi sul CP_5 che ne è il proprietario: in conseguenza di ciò, qualora un utente di tali beni demaniali abbia a subire danno dall'omessa manutenzione e custodia delle stesse non può che, nel giudizio che al sinistro consegue, individuare la legittimazione passiva in capo al nel cui territorio il danno si è verificato..!” CP_5
Quantificava i propri danni in € 47027,77, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino al soddisfo, oppure alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
”
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda Parte_2 accogliendo le seguenti conclusioni: ““Voglia l‟Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattese: in via preliminare, nel merito: accertare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla Parte_2 domanda attrice e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in subordine: nell'ipotesi in cui il Tribunale accerti la sussistenza di un danno in capo all'attrice, dichiarare l'esclusiva responsabilità della in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Pt_2
Francesco Tensi n. 116 e dell Controparte_6
(Mandataria Capogruppo) con (Mandante), Controparte_7 CP_8
(Mandante), (Mandante), in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, con sede legale in Minturno (LT), Via Principe di
4 5 R.G. N. 68889/2021
Piemonte n. 38 (cap 04026), per quanto di ragione e ciascuna in ordine alle rispettive obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei relativi contratti di
Appalto; in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare, per quanto di ragione, l in Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Pt_2
Francesco Tensi n. 116 e l Controparte_6
(Mandataria Capogruppo) con (Mandante), Controparte_7 CP_8
(Mandante), (Mandante), in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, con sede legale in Minturno (LT), Via Principe di
Piemonte n. 38 (cap 04026), per quanto di ragione e ciascuna in ordine alle rispettive obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei relativi contratti di
Appalto, a manlevare di quanto sarà tenuto a versare a chiunque Parte_2 per sorte, interessi, spese e quant'altro risulterà dovuto.”
Autorizzate le chiamate si costituivano i terzi.
La che chiedeva di poter chiamare in causa la Controparte_6 CP_6 propria compagnia assicurativa ed accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa di
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_11
Milano (20138), via Mecenate, n. 90 – Pec:
- nel merito, rigettare la domanda Email_1 attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
- gradatamente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' (C.F. Controparte_6
) (Mandataria Capogruppo) con (Mandante), P.IVA_1 CP_7 CP_8
(Mandante), (Mandante) e, per l'effetto, estrometterla
[...] Controparte_12 dal giudizio;
- in via ulteriormente gradata, nel merito, rigettare la domanda di manleva proposta da nei confronti dell' Parte_2 Controparte_6
(C.F. ) (Mandataria Capogruppo) con
[...] P.IVA_1 CP_7
(Mandante), (Mandante), (Mandante), in
[...] CP_8 Controparte_12 quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli attori e da condannare a garantire, Parte_2 Controparte_11 manlevare e tenere indenne l' (C.F. Controparte_6
) (Mandataria Capogruppo) con (Mandante), C.C.A. P.IVA_1 CP_7
5 6 R.G. N. 68889/2021
Cont
(Mandante), (Mandante) di ogni somma che fosse Controparte_12 tenuta a corrispondere a - in ogni caso, con vittoria delle spese e Parte_2 competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
L' che contestava la domanda e chiedeva accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via principale, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
2) in via subordinata, accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto della danneggiata, che ha integrato un fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) in via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso della danneggiata nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227,
1°comma c.c.; 4) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata da in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la Parte_2 CP_1 adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, per le ragioni esposte. Con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge.”
Autorizzata da ultimo la chiamata della Compagnia assicurativa di
[...]
si costituiva la concludendo come di CP_6 Controparte_2 seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia in punto di An sia di Quantum;
IN VIA
PARIMENTI PRINCIPALE rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto per le Controparte_2 ragioni di cui al presente atto e più specificatamente: - per essere le pretese attoree totalmente infondate in fatto ed in diritto sia in punto di An sia in punto di
Quantum - in difetto di responsabilità dell'assicurata Controparte_6 con C.C.A. Srl, Road 95 & C. SRLS - per
[...] CP_7 inoperatività della polizza azionata n. 1494375 con riguardo al sinistro per cui è
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causa, per le ragioni dedotte nel presente atto IN VIA SUBORDINATA.Per il non creduto caso di motivato superamento delle domande in via principale, limitare l'obbligo di manleva di , tenuto conto del grado di Controparte_2 responsabilità eventualmente accertato in capo alla Controparte_6
con C.C.A. Srl, Road 95 & C. SRLS, senza alcun vincolo di
[...] CP_7 solidarietà con eventuali altri soggetti ritenuti corresponsabili, e comunque entro i limiti di massimale per la garanzia RCT e tenuto conto della franchigia di €
15.000 come prevista all'Appendice 1 di Polizza. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre spese generali 15% e accessori di legge.”
All'esito dell'Istruttoria, documentale ed orale, e della disposta CTU medico legale, mutava il giudice istruttore, e questo giudice, sentite le parti, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza del 17 marzo 2025 proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni: “Pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di € 13.000,00, somma proposta Parte_1 comprensiva di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e del danno morale, a cui si dovranno aggiungere gli interessi da lucro cessante da calcolarsi come in nota11 Interessi da cessante che vanno liquidati in conformità al Pt_5 consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95, devalutando la somma liquidata al valore attuale ed a titolo equitativo sulla base degli indici Istat del mese/anno del fatto (1,181) e applicando il tasso di Rendimento dei Titoli di Stato pari a 1,67 % (sempre riferito al tasso rilevabile dalla Tabella dei Rendimenti dei
Titoli di Stato risultante incrocio tra 2019-2024) sulla semisomma ricavata tra quella attuale e quella opportunamente devalutata/365 e moltiplicato per i giorni intercorsi tra il fatto e la data di conciliazione-pagamento. , da parte della terza chiamata , in manleva di CP_1 Parte_2
- a tale importo va aggiunto il rimborso delle spese di CTU medico legale, pari ad
€ 800,00 oltre iva se dovuta, nonché il pagamento di un contributo pari ad €
2.600,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali, oltre al rimborso
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forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di CU, da distrarsi queste ultime voci a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario. Le Spese di CTU andranno rimborsate alla parte se da questa anticipate o al proprio procuratore se anticipate da quest'ultimo. (Agli atti la
CTU ha solo dichiarato di aver ricevuto le somme). - abbandono di ogni ulteriore pretesa;
compensazione delle spese per il resto.” Indicando anche i termini per il calcolo degli interessi da lucro cessante.
Motivava la proposta come di seguito si riporta, dando alle parti sommarie ma utili direttive volte ad orientarle nella decisione: “si verte in tema di insidia, responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode: lesioni a seguito di caduta in una buca presente sulla strada, nell'atto di scendere dalla autovettura;
la buca non è stata fotografata, motivo per cui non si possono realmente apprezzare le caratteristiche ma vi è agli atti verbale di intervento della Polizia locale che conferma l'esistenza della buca, di dimensioni 10 x 20 x 4; va considerato che la non stava camminando, azione che le avrebbe Pt_1 consentito senz'altro di vedere la buca, ma stava scendendo dall'auto e, secondo quanto riferisce il teste, la stessa crollava nell'atto di scendere e lo stesso teste, conducente dell'autovettura dalla quale scendeva la andato a rialzare Pt_1 la moglie, vedeva che aveva ancora il piede nella buca;
la convenuta è custode dell'intero territorio della Capitale e nel Parte_2 caso di specie ha appaltato il servizio di sorveglianza alla ed il servizio CP_1 di manutenzione e pronto intervento alla;
CP_6 se da un lato si può riconoscere una responsabilità alla parte attrice, che avrebbe dovuto portare maggiore attenzione nello scendere dall'auto per evitare la buca, peraltro era pieno giorno, dall'altro non si può non considerare che la buca era su una strada dove è consentita la sosta e la stessa buca è presumibile fosse meno visibile o percepibile data la presenza dell'automobile parcheggiata, e dato che la buca si doveva trovare proprio in prossimità della discesa dall'auto; in considerazione delle su esposte ragioni, si ritiene che le parti potrebbero addivenire ad un accordo considerando un concorso di colpa della parte attrice;
La CTU ha confermato il nesso causale ridimensionando però il quantum richiesto;
è provato e non controverso che la debba intervenire dietro CP_6
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segnalazione, segnalazione che non è stata inviata;
deve pertanto escludersi la responsabilità della terza chiamata , CP_6 ciò detto, dati i rapporti contrattuali tra e , la quale Parte_2 CP_1 ultima non ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi, non allegando né il controllo su quella strada né la segnalazione, si propone quanto segue, applicando le Tabelle romane, per i motivi dedotti nella Relazione illustrativa con le quali vengono pubblicate, reperibile sul sito internet del Tribunale.”
La causa era quindi rinviata per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta all'udienza del 14 aprile 2025, udienza in cui le parti dichiaravano di aver aderito ad eccezione di ed che Parte_2 CP_6 congiuntamente chiedevano una modifica della proposta conciliativa “in relazione al riconoscimento di un contributo per onorari legali pari ad € 2.600,00 oltre accessori e comprensivo del contributo unificato, a favore di , che CP_6 era stata chiamata in causa da ” si diceva Parte_2 Parte_2
d'accordo ed il giudice modificava in tal senso e riformulava la proposta come di seguito si riporta: “pagamento in favore della parte attrice della Parte_1 complessiva somma di € 13.000,00, somma proposta comprensiva di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e del danno morale, a cui si dovranno aggiungere gli interessi da lucro cessante da calcolarsi come in nota1, da parte della terza chiamata , in manleva di CP_1 Parte_2
a tale importo va aggiunto il rimborso delle spese di CTU medico legale, pari ad
€ 800,00 oltre iva se dovuta, nonché il pagamento di un contributo pari ad €
2.600,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di CU, da distrarsi queste ultime voci a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario. Le Spese di CTU andranno rimborsate alla parte se da questa anticipate o al proprio procuratore se anticipate da quest'ultimo. (Agli atti la
CTU ha solo dichiarato di aver ricevuto le somme). pagamento in favore di da parte di Controparte_6 della somma di € 2.600,00 oltre accessori e comprensivo del Parte_2 contributo unificato, a titolo di compensi professionali, da distrarsi all'avv.
Francesco Saverio De Angelis dichiaratosi antistatario. abbandono di ogni ulteriore pretesa.”
9 10 R.G. N. 68889/2021
La causa era rinviata all'udienza del 23 giugno 2025 a trattazione scritta per la verifica. A tale udienza il giudice prendeva atto che tutte le parti avevano definitivamente aderito alla proposta ma che chiedevano un rinvio per consentire i pagamenti”. La causa era quindi nuovamente rinviata al 17 luglio 2025 per la verifica del perfezionamento della conciliazione.
A tale udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione con termine per il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc., nei termini fissati entrambe le parti tutte hanno depositato note scritte dichiarando di aver aderito alla proposta del giudice e perfezionato i pagamenti, chiedendo che venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma 26.09.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
10
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 17.07.2025, nella causa promossa da contro + ALTRI, Parte_1 Parte_2 letti gli atti del procedimento,
visto il decreto del 2.07.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., nonché la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che tutte le parti hanno definitivamente dichiarato di aver aderito alla proposta conciliativa del giudice e che i pagamenti dovuti sono stati effettuati e che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere non sussistendo più ragione di proseguire la causa
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 68889 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
1 2 R.G. N. 68889/2021
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferra Ivan Parte_1 parte attrice e in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Carletti Fioravanti. convenuta e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Marino Luigi, terza chiamata e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Meroni Marisa Olga, terza chiamata e Contr
, in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. De Angelis Francesco Saverio terza chiamata
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice , con atto di citazione, conveniva in Parte_3 giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Roma, chiedendo Parte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Voglia il Tribunale adito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...]
nella causazione del sinistro di cui in premessa e per l'effetto, per i Pt_2 motivi tutti di cui alla narrativa e per quelli che emergeranno a seguito della svolgenda istruttoria, condannare la medesima al pagamento Parte_2 della complessiva somma di € € 47027,77, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino al soddisfo, oppure alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in favore dell'attrice;
2 3 R.G. N. 68889/2021
2. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_2 ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare al pagamento in Parte_2 favore dell'attrice della complessiva somma di € 47027,77, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino al soddisfo, oppure alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
3. In ogni caso di accoglimento della domanda attorea, condannare
[...]
al pagamento integrale delle spese processuali, ivi compresi compensi in Pt_2 misura non inferiore ai limiti minimi di riferimento, Iva, Cpa, contribuzione unificata, marca di anticipazione forfettaria e diritti di notifica, il tutto in favore del sottoscritto Avv. Ivan Ferra che si dichiara all'uopo antistatario, distrattario ed anticipatario.”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva quanto di seguito riportato: “Che la
IG.ra in data 31 dicembre 2019, alle ore 12.00 circa, era a bordo come Pt_1 passeggera della vettura condotta dal marito, sig. quando – Parte_4 giunta in Piazza Cesare de Cupis all'altezza del chiosco di giornali ivi presente, il conducente della vettura accostava l'automobile nel rispetto delle norme del
Codice della strada per consentire alla passeggera sig.ra di scendere;
Pt_1
2. Che l'automobile veniva parcheggiata a spina di pesce, dal lato posto accanto alla ivi presente edicola, con affiancamento ad altre automobili ivi parcheggiate;
a quel punto, la sig.ra apriva la portiera del passeggero e poggiava a Pt_1 terra il piede destro, per fare perno sullo stesso e scendere sulla pubblica piazza.
La sig.ra però, non aveva la possibilità di avvedersi di una buca Pt_1 presente proprio nel punto di appoggio del piede destro: ciò determinava – nell'atto di compiere il movimento – il rimanere del piede incastrato nella ridetta buca, con conseguente rovinosa caduta in terra della IG.ra Interveniva Pt_1 pattuglia dei Vigili urbani e si stabiliva trasporto in ospedale. La ridetta IGnora necessitava, non potendo muoversi autonomamente a causa del grande dolore, di intervento dell'ambulanza che la conduceva al nosocomio Umberto I;
Che In quella sede veniva rilasciata diagnosi di “frattura-lussazione trimalleolare dx” con necessità di ricovero, lunga degenza ed operazione chirurgica di osteosintesi con filo di rush e vite cannulata nel malleolo tibiale.”
Lamentava l'attrice di aver riportato lesioni con danni permanenti e chiedeva il risarcimento dei danni adducendo a carico di parte convenuta la responsabilità del
3 4 R.G. N. 68889/2021
custode ex art. 2051 c.c., rilevando in particolare che: le norme “impongono agli enti locali (e, per il principio di sussidiarietà, innanzitutto ai Comuni) la conservazione in stato ottimale delle strade provinciali e comunali (art. 28, All. F,
l. 20 marzo 1865, n. 2248), la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali (art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506) e che (art. 14 I c. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – c.d. “Nuovo codice della strada”), al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, obbligano ogni ente proprietario delle strade ad effettuare la loro manutenzione, gestione e pulizia, ivi compresa persino quella delle loro pertinenze, a controllarne l'efficienza ed apporre e mantenere la prescritta segnaletica. Alla luce della riportata interpretazione dell'art. 2051 c.c.
e soprattutto della ricostruita situazione normativa di riferimento, ben si vede come l'obbligo di mantenere, sorvegliare e vigilare le strade gravi sul CP_5 che ne è il proprietario: in conseguenza di ciò, qualora un utente di tali beni demaniali abbia a subire danno dall'omessa manutenzione e custodia delle stesse non può che, nel giudizio che al sinistro consegue, individuare la legittimazione passiva in capo al nel cui territorio il danno si è verificato..!” CP_5
Quantificava i propri danni in € 47027,77, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino al soddisfo, oppure alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
”
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda Parte_2 accogliendo le seguenti conclusioni: ““Voglia l‟Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattese: in via preliminare, nel merito: accertare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla Parte_2 domanda attrice e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in subordine: nell'ipotesi in cui il Tribunale accerti la sussistenza di un danno in capo all'attrice, dichiarare l'esclusiva responsabilità della in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Pt_2
Francesco Tensi n. 116 e dell Controparte_6
(Mandataria Capogruppo) con (Mandante), Controparte_7 CP_8
(Mandante), (Mandante), in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, con sede legale in Minturno (LT), Via Principe di
4 5 R.G. N. 68889/2021
Piemonte n. 38 (cap 04026), per quanto di ragione e ciascuna in ordine alle rispettive obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei relativi contratti di
Appalto; in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare, per quanto di ragione, l in Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Pt_2
Francesco Tensi n. 116 e l Controparte_6
(Mandataria Capogruppo) con (Mandante), Controparte_7 CP_8
(Mandante), (Mandante), in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, con sede legale in Minturno (LT), Via Principe di
Piemonte n. 38 (cap 04026), per quanto di ragione e ciascuna in ordine alle rispettive obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei relativi contratti di
Appalto, a manlevare di quanto sarà tenuto a versare a chiunque Parte_2 per sorte, interessi, spese e quant'altro risulterà dovuto.”
Autorizzate le chiamate si costituivano i terzi.
La che chiedeva di poter chiamare in causa la Controparte_6 CP_6 propria compagnia assicurativa ed accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa di
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_11
Milano (20138), via Mecenate, n. 90 – Pec:
- nel merito, rigettare la domanda Email_1 attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
- gradatamente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' (C.F. Controparte_6
) (Mandataria Capogruppo) con (Mandante), P.IVA_1 CP_7 CP_8
(Mandante), (Mandante) e, per l'effetto, estrometterla
[...] Controparte_12 dal giudizio;
- in via ulteriormente gradata, nel merito, rigettare la domanda di manleva proposta da nei confronti dell' Parte_2 Controparte_6
(C.F. ) (Mandataria Capogruppo) con
[...] P.IVA_1 CP_7
(Mandante), (Mandante), (Mandante), in
[...] CP_8 Controparte_12 quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli attori e da condannare a garantire, Parte_2 Controparte_11 manlevare e tenere indenne l' (C.F. Controparte_6
) (Mandataria Capogruppo) con (Mandante), C.C.A. P.IVA_1 CP_7
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Cont
(Mandante), (Mandante) di ogni somma che fosse Controparte_12 tenuta a corrispondere a - in ogni caso, con vittoria delle spese e Parte_2 competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
L' che contestava la domanda e chiedeva accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via principale, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
2) in via subordinata, accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto della danneggiata, che ha integrato un fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) in via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso della danneggiata nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227,
1°comma c.c.; 4) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata da in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la Parte_2 CP_1 adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, per le ragioni esposte. Con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge.”
Autorizzata da ultimo la chiamata della Compagnia assicurativa di
[...]
si costituiva la concludendo come di CP_6 Controparte_2 seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia in punto di An sia di Quantum;
IN VIA
PARIMENTI PRINCIPALE rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto per le Controparte_2 ragioni di cui al presente atto e più specificatamente: - per essere le pretese attoree totalmente infondate in fatto ed in diritto sia in punto di An sia in punto di
Quantum - in difetto di responsabilità dell'assicurata Controparte_6 con C.C.A. Srl, Road 95 & C. SRLS - per
[...] CP_7 inoperatività della polizza azionata n. 1494375 con riguardo al sinistro per cui è
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causa, per le ragioni dedotte nel presente atto IN VIA SUBORDINATA.Per il non creduto caso di motivato superamento delle domande in via principale, limitare l'obbligo di manleva di , tenuto conto del grado di Controparte_2 responsabilità eventualmente accertato in capo alla Controparte_6
con C.C.A. Srl, Road 95 & C. SRLS, senza alcun vincolo di
[...] CP_7 solidarietà con eventuali altri soggetti ritenuti corresponsabili, e comunque entro i limiti di massimale per la garanzia RCT e tenuto conto della franchigia di €
15.000 come prevista all'Appendice 1 di Polizza. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre spese generali 15% e accessori di legge.”
All'esito dell'Istruttoria, documentale ed orale, e della disposta CTU medico legale, mutava il giudice istruttore, e questo giudice, sentite le parti, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza del 17 marzo 2025 proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni: “Pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di € 13.000,00, somma proposta Parte_1 comprensiva di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e del danno morale, a cui si dovranno aggiungere gli interessi da lucro cessante da calcolarsi come in nota11 Interessi da cessante che vanno liquidati in conformità al Pt_5 consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95, devalutando la somma liquidata al valore attuale ed a titolo equitativo sulla base degli indici Istat del mese/anno del fatto (1,181) e applicando il tasso di Rendimento dei Titoli di Stato pari a 1,67 % (sempre riferito al tasso rilevabile dalla Tabella dei Rendimenti dei
Titoli di Stato risultante incrocio tra 2019-2024) sulla semisomma ricavata tra quella attuale e quella opportunamente devalutata/365 e moltiplicato per i giorni intercorsi tra il fatto e la data di conciliazione-pagamento. , da parte della terza chiamata , in manleva di CP_1 Parte_2
- a tale importo va aggiunto il rimborso delle spese di CTU medico legale, pari ad
€ 800,00 oltre iva se dovuta, nonché il pagamento di un contributo pari ad €
2.600,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali, oltre al rimborso
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forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di CU, da distrarsi queste ultime voci a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario. Le Spese di CTU andranno rimborsate alla parte se da questa anticipate o al proprio procuratore se anticipate da quest'ultimo. (Agli atti la
CTU ha solo dichiarato di aver ricevuto le somme). - abbandono di ogni ulteriore pretesa;
compensazione delle spese per il resto.” Indicando anche i termini per il calcolo degli interessi da lucro cessante.
Motivava la proposta come di seguito si riporta, dando alle parti sommarie ma utili direttive volte ad orientarle nella decisione: “si verte in tema di insidia, responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode: lesioni a seguito di caduta in una buca presente sulla strada, nell'atto di scendere dalla autovettura;
la buca non è stata fotografata, motivo per cui non si possono realmente apprezzare le caratteristiche ma vi è agli atti verbale di intervento della Polizia locale che conferma l'esistenza della buca, di dimensioni 10 x 20 x 4; va considerato che la non stava camminando, azione che le avrebbe Pt_1 consentito senz'altro di vedere la buca, ma stava scendendo dall'auto e, secondo quanto riferisce il teste, la stessa crollava nell'atto di scendere e lo stesso teste, conducente dell'autovettura dalla quale scendeva la andato a rialzare Pt_1 la moglie, vedeva che aveva ancora il piede nella buca;
la convenuta è custode dell'intero territorio della Capitale e nel Parte_2 caso di specie ha appaltato il servizio di sorveglianza alla ed il servizio CP_1 di manutenzione e pronto intervento alla;
CP_6 se da un lato si può riconoscere una responsabilità alla parte attrice, che avrebbe dovuto portare maggiore attenzione nello scendere dall'auto per evitare la buca, peraltro era pieno giorno, dall'altro non si può non considerare che la buca era su una strada dove è consentita la sosta e la stessa buca è presumibile fosse meno visibile o percepibile data la presenza dell'automobile parcheggiata, e dato che la buca si doveva trovare proprio in prossimità della discesa dall'auto; in considerazione delle su esposte ragioni, si ritiene che le parti potrebbero addivenire ad un accordo considerando un concorso di colpa della parte attrice;
La CTU ha confermato il nesso causale ridimensionando però il quantum richiesto;
è provato e non controverso che la debba intervenire dietro CP_6
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segnalazione, segnalazione che non è stata inviata;
deve pertanto escludersi la responsabilità della terza chiamata , CP_6 ciò detto, dati i rapporti contrattuali tra e , la quale Parte_2 CP_1 ultima non ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi, non allegando né il controllo su quella strada né la segnalazione, si propone quanto segue, applicando le Tabelle romane, per i motivi dedotti nella Relazione illustrativa con le quali vengono pubblicate, reperibile sul sito internet del Tribunale.”
La causa era quindi rinviata per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta all'udienza del 14 aprile 2025, udienza in cui le parti dichiaravano di aver aderito ad eccezione di ed che Parte_2 CP_6 congiuntamente chiedevano una modifica della proposta conciliativa “in relazione al riconoscimento di un contributo per onorari legali pari ad € 2.600,00 oltre accessori e comprensivo del contributo unificato, a favore di , che CP_6 era stata chiamata in causa da ” si diceva Parte_2 Parte_2
d'accordo ed il giudice modificava in tal senso e riformulava la proposta come di seguito si riporta: “pagamento in favore della parte attrice della Parte_1 complessiva somma di € 13.000,00, somma proposta comprensiva di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e del danno morale, a cui si dovranno aggiungere gli interessi da lucro cessante da calcolarsi come in nota1, da parte della terza chiamata , in manleva di CP_1 Parte_2
a tale importo va aggiunto il rimborso delle spese di CTU medico legale, pari ad
€ 800,00 oltre iva se dovuta, nonché il pagamento di un contributo pari ad €
2.600,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di CU, da distrarsi queste ultime voci a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario. Le Spese di CTU andranno rimborsate alla parte se da questa anticipate o al proprio procuratore se anticipate da quest'ultimo. (Agli atti la
CTU ha solo dichiarato di aver ricevuto le somme). pagamento in favore di da parte di Controparte_6 della somma di € 2.600,00 oltre accessori e comprensivo del Parte_2 contributo unificato, a titolo di compensi professionali, da distrarsi all'avv.
Francesco Saverio De Angelis dichiaratosi antistatario. abbandono di ogni ulteriore pretesa.”
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La causa era rinviata all'udienza del 23 giugno 2025 a trattazione scritta per la verifica. A tale udienza il giudice prendeva atto che tutte le parti avevano definitivamente aderito alla proposta ma che chiedevano un rinvio per consentire i pagamenti”. La causa era quindi nuovamente rinviata al 17 luglio 2025 per la verifica del perfezionamento della conciliazione.
A tale udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione con termine per il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc., nei termini fissati entrambe le parti tutte hanno depositato note scritte dichiarando di aver aderito alla proposta del giudice e perfezionato i pagamenti, chiedendo che venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma 26.09.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
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