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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 2035/2024
R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Messina
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
in Controparte_2
persona del Dirigente Scolastico quale legale rappresentante
- convenuti contumaci-
E NEI CONFRONTI dei controinteressati iscritti nella medesima graduatoria
- contumaci - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato, contenente istanza cautelare, il ricorrente, avendo premesso di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per il triennio 2024/25-2025/26-2026/27, lamentava l'omesso riconoscimento da parte delle amministrazioni resistenti – anche a seguito del reclamo proposto – dei titoli di servizio prestato. Conseguentemente, dolendosi dell'illegittimità dell'operato della P.A., chiedeva in via cautelare ed urgente la modifica delle
1 graduatorie del personale ATA III fascia della Provincia di valide per il triennio CP_1
2024-2027, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e
Collaboratore Scolastico, previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle amministrazioni resistenti interpretate come lesive della posizione giuridica e/o economica della ricorrente.
Nel merito, chiedeva “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (10,70 pt. riguardo ai profili di Assistente
Amministrativo ed Assistente Tecnico e di 16,80 pt. riguardo al profilo di Collaboratore
Scolastico) per titoli di carriera e culturali posseduti, con riferimento alla graduatoria provinciale A.T.A., valida per il triennio 2024-2027, nella provincia di e, CP_1
conseguentemente, con riferimento alle singole graduatorie pubblicate dai vari Istituti
Scolastici inseriti dal ricorrente nella domanda di aggiornamento ATA triennio
2024/2027; - accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del rigetto del reclamo del 04.09.2024 a firma del Dirigente e della conseguente Controparte_3
graduatoria definitiva ATA, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;
- per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere al ricorrente il punteggio integrale (10,70 pt. Con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico e di
16,80 pt. con riferimento al profilo di Collaboratore Scolastico) per titoli di carriera e culturali posseduti, con riferimento alla graduatoria provinciale A.T.A., valida per il triennio 2024-2027, nella provincia di nonché alle singole graduatorie CP_1
pubblicate dai vari Istituti Scolastici inseriti dal ricorrente nella domanda di aggiornamento ATA triennio 2024/2027; - conseguentemente, condannare le
Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento del ricorrente nelle relative graduatorie;
- dichiarare la nullità e/o
l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi i decreti dirigenziali dei vari Istituti Scolastici, riguardati la
2 pubblicazione delle graduatorie definitive A.T.A. riferibili al triennio 2024/2027 o comunque qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale, se lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.”
Con provvedimento del 02.03.2025 l'istanza cautelare veniva rigettata.
Pervenuta al merito, nella contumacia dell'amministrazione convenuta la causa veniva discussa all'odierna udienza e posta in decisione.
Il ricorso va respinto.
Secondo la tesi prospettata dal ricorrente, le amministrazioni avrebbero dovuto valutare il punteggio di servizio maturato dallo stesso e avrebbero dovuto procedere alla modifica delle graduatorie di terza fascia A.T.A. per la Provincia di valide per CP_1
il triennio 2024/2027, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e
Collaboratore Scolastico, riconoscendo al ricorrente il punteggio aggiuntivo di 10,70 punti con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico e il punteggio di 16,80 punti con riferimento al profilo di Collaboratore Scolastico, per titoli di carriera e culturali posseduti.
In altri termini, l'odierno ricorrente ritiene ingiustificata la mancata attribuzione di detto punteggio in quanto a suo dire l'istituto capofila, anche a seguito della proposizione del reclamo, avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio.
La tesi sostenuta dal ricorrente è infondata.
Anche all'esito del giudizio di merito, considerato che la controversia verte su questioni in fatto e in diritto in ordine alle quali non è emerso alcun elemento di novità rispetto alla fase cautelare, non resta che ribadire le argomentazioni già espresse nell'ordinanza cautelare, che del resto neppure risulta essere stata reclamata.
In punto di fatto, è pacifico che effettivamente il ricorrente – anche sulla base di quanto si evince dalla lettura della domanda allegata in atti per le graduatorie di terza fascia A.T.A. della Provincia di per i profili di Assistente Amministrativo, CP_1
Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, valide per il triennio 2024/2027 – non avesse inserito parte dei titoli di servizio maturati nel corso del tempo (in particolare, quelli svolti presso l' dal 23.04.2021 fino Controparte_4 all'8.06.2021, presso l'Istituto Superiore “F. Ferrara” di Mazara del Vallo dal
3 10.11.2021 al 22.12.2021, presso l'Istituto Superiore “F. Ferrara” di Mazara del Vallo dal 23.12.2021 al 09.01.2022, presso l'Istituto Superiore “F. Ferrara” di Mazara del
Vallo dal 10.01.2022 al 31.03.2022 e presso l'Istituto Superiore Polo Statale “Pier Santi
Mattarella” di Castellammare del Golfo dall'11.04.2022 al 10.06.2022).
Ed invero nella domanda prodotta in allegato (doc. 1 ricorso) non risulta affatto inserita la richiesta di valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento dei predetti servizi, né può ritenersi sufficiente la proposizione del reclamo al fine di vedersi riconosciuti i titoli maturati dal ricorrente, ancorché non inseriti in domanda. E del resto, sebbene il ricorrente abbia presentato reclamo per la mancata attribuzione del punteggio per il servizio svolto rendendo noto all'amministrazione di conoscere il servizio non inserito in domanda, non poteva chiaramente pretendersi che la medesima procedesse ad un inserimento d'ufficio dei suddetti titoli né tantomeno poteva pretendersi che detti titoli venissero valutati trattandosi di informazioni conosciute all'amministrazione poiché presenti nella banca dati o comunque conoscibili alla stessa, avendone il ricorrente omesso la relativa indicazione in domanda.
A fronte di siffatte palesi negligenze del ricorrente neppure appare invocabile nel caso di specie il soccorso istruttorio che, da un lato, nell'ambito delle procedure comparative è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio
2019, n. 96), e dall'altro trova applicazione nei casi di mera incompletezza della domanda presentata con la diligenza richiesta, ma non nei casi, come quello di specie, di totale omissione della produzione documentale a supporto della vantata precedenza, nonché di inosservanza della diligenza richiesta dalle regole procedimentali, poste a presidio della parità fra concorrenti e del buon andamento dell'attività amministrativa.
Appare in tal senso persuasivo, oltre che consolidato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che postula un'applicazione estremamente prudente del principio del soccorso istruttorio canonizzato, in linea generale, dall'art. 6 della legge n.
241/1990, limitata a modesti interventi di chiarimento e regolarizzazione che non implichino il superamento di omissioni dei partecipanti (cfr. per tutte Consiglio di Stato,
4 Adunanza Plenaria n. 9/2014: “Nell'ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti): a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2
e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. St.,
Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez.
V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre
2010, n. 8291); b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell'azione amministrativa: in questi casi l'imposizione di oneri formali
a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi;
dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime;
d) la manifesta irragionevolezza e sproporzione si coglie, invece, nella conseguenza dell'inadempimento dell'onere richiesto al privato, ovvero nella esclusione dalla procedura;
tali clausole sono pertanto illegittime e, se ritualmente e tempestivamente impugnate, devono essere annullate…”).
Tanto premesso, la domanda del ricorrente diretta ad ottenere una rettifica del punteggio spettante per i servizi precedentemente prestati nel periodo fra l'aprile 2021
e il giugno 2022, come specificati in ricorso, non appare fondata perché il suddetto non ha neppure prospettato di avere ritualmente inserito nella propria istanza i titoli in questione né ha svolto alcuna precisa osservazione in ordine a inidoneità strutturali (per
5 scarsa chiarezza e/o funzionalità) o contingenti (per malfunzionamenti al momento di presentazione della domanda) della piattaforma informatica messa a disposizione dall'amministrazione scolastica, apparendo, pertanto, pacifico che la carenza è imputabile ad una omissione dell'interessato che non è correggibile da un intervento dell'amministrazione, la quale ha agito in conformità alle previsioni normative previste dall'ordinamento.
Il ricorso va pertanto integralmente respinto anche nel merito. Nulla deve disporsi sulle spese stante la contumacia dell'amministrazione convenuta in entrambe le fasi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Trapani, 11.06.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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