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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4994/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 19.05.2025
e promossa promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via N. Fabrizi, n. 121, presso lo studio dell'Avv. MAGAUDDA PAOLA DORA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
C O N T
[...]
, c.fisc. , elettivamente domiciliata in Messina, Controparte_1 C.F._2 via Pippo Romeo n. 6, presso lo studio dell'Avv. CURRÒ CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19.12.2023, Parte_1 esponeva che dalla relazione, ormai interrotta, con era nata, il 25 Controparte_1 luglio 2017, la figlia Rappresentava che, a causa di incompatibilità caratteriali ed Per_1 incomprensioni, il rapporto tra le parti era cessato nel 2019 e che la aveva deciso di CP_1 abbandonare la casa familiare portando con sé la minore. Aggiungeva che, ritenuto necessario regolamentare gli aspetti relativi alla figlia, i genitori avevano presentato ricorso congiunto e che l'accordo in esso contenuto era stato omologato con provvedimento del R.G. 4994/2023
Tribunale di Messina del 23/02/2021. Evidenziava che la resistente aveva sempre ostacolato gli incontri tra il padre e la figlia con la quale egli desiderava recuperare il rapporto Per_1 affettivo, e che le sue condizioni economiche erano peggiorate a causa di un incidente stradale avuto nel mese di ottobre 2022, che aveva comportato un demansionamento e una conseguente riduzione di retribuzione. Deduceva, inoltre, che la sua disponibilità economica si era ridotta per aver contratto un mutuo che gli aveva consentito di acquistare la quota di proprietà della dell'appartamento adibito a residenza della coppia, già in comunione CP_1 tra le parti.
Concludeva chiedendo che fosse nominato un curatore speciale per la minore per rappresentarne gli interessi nel giudizio;
che fosse dato mandato al Servizio Sociale ed al
Consultorio Familiare competenti di compiere accertamenti al fine di verificare la qualità dei rapporti della minore con ciascuna figura genitoriale e che fossero predisposti degli incontri tra il padre e la figlia alla presenza di personale specialistico individuato dallo stesso Servizio
Sociale; che, all'esito degli accertamenti, fossero adeguatamente disciplinati i tempi di permanenza della minore con il padre;
che fosse emesso un provvedimento ammonitorio ex art. 473 - bis.39 c.p.c. nei confronti della resistente;
infine, a modifica delle precedenti statuizioni, che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1 mensile di € 250,00 per il mantenimento della figlia oltre al 30% delle spese Per_1 straordinarie.
Con decreto del 12/01/2024, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
15/04/2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, dato atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e procedeva a sentire parte ricorrente. Successivamente, con ordinanza, disponeva che gli incontri tra il e la figlia avvenissero due giorni a Pt_1 settimana in uno spazio neutro da organizzarsi da parte del Servizio Sociale e dava mandato al Servizio di relazionare mensilmente sull'andamento degli stessi ed al Consultorio di compiere accertamento al fine di verificare la qualità dei rapporti della minore con ciascuna figura genitoriale e di indagare le motivazioni del rifiuto della minore a stare con il padre.
Con comparsa del 10.05.2024, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 il contenuto del ricorso e, specificamente, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
Rappresentava di non aver mai posto ostacoli agli incontri fra il e la figlia e che era Pt_1 la piccola ad aver iniziato, dal mese di maggio 2020, a manifestare disagio Per_1 allorquando rimaneva sola con il padre. Infine, concludeva chiedendo che fossero rigettate le domande formulate dal ricorrente.
Con memoria del 25.06.2024, il riferiva che, grazie all'intervento del Consultorio e Pt_1 dei Servizi Sociali, egli era riuscito a recuperare il rapporto con la minore. Chiedeva, pertanto, che fosse dato mandato al Servizio Sociale di proseguire il percorso di monitoraggio del rapporto fra la minore ed i genitori e rinunciava alla richiesta di nomina di un curatore speciale. R.G. 4994/2023
All'udienza del 03/07/2024, il Giudice delegato autorizzava il Consultorio a svolgere l'attività di monitoraggio richiesta dalle parti per ulteriori sei mesi e rinviava la causa all'udienza del 10.2.2025.
Alla suddetta udienza, i procuratori davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine all'affidamento della minore ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 19.05.2025 disponendo che la stessa fosse sostituita, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Con note del 13 maggio 2025, il ricorrente rinunciava alla richiesta di adozione del provvedimento ammonitorio ex art. 473 - bis.39 c.p.c. nei confronti della resistente, dava atto dell'intervenuto accordo tra le parti e chiedeva, quindi, che fossero confermati l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione dei tempi di permanenza previsti nell'accordo del 28.1.2021, omologato dal Tribunale. Insisteva nella domanda di riduzione del mantenimento posto a suo carico.
Anche la resistente dava atto del raggiungimento dell'accordo in ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito delle note sostitutive della udienza del 19.05.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano insistito nelle domande spiegate, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Occorre dare atto che le parti hanno congiuntamente richiesto che vengano confermate le precedenti statuizioni in ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre, avendo egli recuperato il rapporto con la figlia.
Pertanto, ritenendosi, peraltro, opportuno che vengano salvaguardate le consuetudini di vita, ormai consolidate, della minore, può, sul punto, confermarsi il provvedimento del
23/02/2021 (che ha recepito l'accordo del 28.1.2021).
Non occorre provvedere in relazione all'affidamento ed alla collocazione della minore in quanto non oggetto della presente controversia.
Quanto agli aspetti economici, nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto una riduzione del contributo previsto per il mantenimento della figlia adducendo, a fondamento delle Per_1 sue richieste, un peggioramento delle sue condizioni economiche a causa della riduzione della retribuzione in precedenza percepita e per aver egli contratto un mutuo per l'acquisto della quota di proprietà della dell'appartamento in cui la coppia abitava. Ha CP_1 rappresentato, inoltre, di dover sostenere delle gravose spese mediche.
In ordine alla quantificazione del contributo, affinché possa procedersi alla revisione dell'assegno di mantenimento già stabilito, occorre che siano allegate e dimostrate circostanze sopravvenute che incidano sui presupposti e la quantificazione dell'assegno e che giustifichino, pertanto, la modifica delle statuizioni vigenti. Nel caso in esame, dalla documentazione reddituale prodotta dal , non si evince un decremento del reddito Pt_1 percepito, il quale si presenta costante nelle annualità afferente all'accordo omologato in data
23.02.2021 nonché in quelle successive. R.G. 4994/2023
Né, peraltro, il maggiore impegno economico da parte del ricorrente, derivante dalla rideterminazione della rata di mutuo contratto per l'acquisto della quota di proprietà della resistente dell'appartamento in precedenza adibito a residenza della coppia, può ritenersi dirimente ai fini della chiesta riduzione. Ed invero, l'acquisto della quota immobiliare costituisce atto negoziale volontario, insuscettibile di incidere sulla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia Per_1
Infine, parimenti irrilevante ai fini della riduzione del contributo di mantenimento risulta quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla spese mediche sostenute a seguito del sinistro descritto in ricorso, atteso che – nonostante la prova degli esborsi – il non ha Pt_1 provato la sussistenza di postumi permanenti tali da determinare la necessità di future e costanti cure mediche e, di conseguenza, delle relative spese.
Va, per le considerazioni sopra svolte, confermata la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della minore, che dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
In ragione dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle domande principali, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19.12.2023 da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Conferma il provvedimento del 23/02/2021 (che ha recepito l'accordo del 28.1.2021) in ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre;
Per_1
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 27.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4994/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 19.05.2025
e promossa promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via N. Fabrizi, n. 121, presso lo studio dell'Avv. MAGAUDDA PAOLA DORA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
C O N T
[...]
, c.fisc. , elettivamente domiciliata in Messina, Controparte_1 C.F._2 via Pippo Romeo n. 6, presso lo studio dell'Avv. CURRÒ CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19.12.2023, Parte_1 esponeva che dalla relazione, ormai interrotta, con era nata, il 25 Controparte_1 luglio 2017, la figlia Rappresentava che, a causa di incompatibilità caratteriali ed Per_1 incomprensioni, il rapporto tra le parti era cessato nel 2019 e che la aveva deciso di CP_1 abbandonare la casa familiare portando con sé la minore. Aggiungeva che, ritenuto necessario regolamentare gli aspetti relativi alla figlia, i genitori avevano presentato ricorso congiunto e che l'accordo in esso contenuto era stato omologato con provvedimento del R.G. 4994/2023
Tribunale di Messina del 23/02/2021. Evidenziava che la resistente aveva sempre ostacolato gli incontri tra il padre e la figlia con la quale egli desiderava recuperare il rapporto Per_1 affettivo, e che le sue condizioni economiche erano peggiorate a causa di un incidente stradale avuto nel mese di ottobre 2022, che aveva comportato un demansionamento e una conseguente riduzione di retribuzione. Deduceva, inoltre, che la sua disponibilità economica si era ridotta per aver contratto un mutuo che gli aveva consentito di acquistare la quota di proprietà della dell'appartamento adibito a residenza della coppia, già in comunione CP_1 tra le parti.
Concludeva chiedendo che fosse nominato un curatore speciale per la minore per rappresentarne gli interessi nel giudizio;
che fosse dato mandato al Servizio Sociale ed al
Consultorio Familiare competenti di compiere accertamenti al fine di verificare la qualità dei rapporti della minore con ciascuna figura genitoriale e che fossero predisposti degli incontri tra il padre e la figlia alla presenza di personale specialistico individuato dallo stesso Servizio
Sociale; che, all'esito degli accertamenti, fossero adeguatamente disciplinati i tempi di permanenza della minore con il padre;
che fosse emesso un provvedimento ammonitorio ex art. 473 - bis.39 c.p.c. nei confronti della resistente;
infine, a modifica delle precedenti statuizioni, che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1 mensile di € 250,00 per il mantenimento della figlia oltre al 30% delle spese Per_1 straordinarie.
Con decreto del 12/01/2024, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
15/04/2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, dato atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e procedeva a sentire parte ricorrente. Successivamente, con ordinanza, disponeva che gli incontri tra il e la figlia avvenissero due giorni a Pt_1 settimana in uno spazio neutro da organizzarsi da parte del Servizio Sociale e dava mandato al Servizio di relazionare mensilmente sull'andamento degli stessi ed al Consultorio di compiere accertamento al fine di verificare la qualità dei rapporti della minore con ciascuna figura genitoriale e di indagare le motivazioni del rifiuto della minore a stare con il padre.
Con comparsa del 10.05.2024, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 il contenuto del ricorso e, specificamente, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
Rappresentava di non aver mai posto ostacoli agli incontri fra il e la figlia e che era Pt_1 la piccola ad aver iniziato, dal mese di maggio 2020, a manifestare disagio Per_1 allorquando rimaneva sola con il padre. Infine, concludeva chiedendo che fossero rigettate le domande formulate dal ricorrente.
Con memoria del 25.06.2024, il riferiva che, grazie all'intervento del Consultorio e Pt_1 dei Servizi Sociali, egli era riuscito a recuperare il rapporto con la minore. Chiedeva, pertanto, che fosse dato mandato al Servizio Sociale di proseguire il percorso di monitoraggio del rapporto fra la minore ed i genitori e rinunciava alla richiesta di nomina di un curatore speciale. R.G. 4994/2023
All'udienza del 03/07/2024, il Giudice delegato autorizzava il Consultorio a svolgere l'attività di monitoraggio richiesta dalle parti per ulteriori sei mesi e rinviava la causa all'udienza del 10.2.2025.
Alla suddetta udienza, i procuratori davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine all'affidamento della minore ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 19.05.2025 disponendo che la stessa fosse sostituita, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Con note del 13 maggio 2025, il ricorrente rinunciava alla richiesta di adozione del provvedimento ammonitorio ex art. 473 - bis.39 c.p.c. nei confronti della resistente, dava atto dell'intervenuto accordo tra le parti e chiedeva, quindi, che fossero confermati l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione dei tempi di permanenza previsti nell'accordo del 28.1.2021, omologato dal Tribunale. Insisteva nella domanda di riduzione del mantenimento posto a suo carico.
Anche la resistente dava atto del raggiungimento dell'accordo in ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito delle note sostitutive della udienza del 19.05.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano insistito nelle domande spiegate, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Occorre dare atto che le parti hanno congiuntamente richiesto che vengano confermate le precedenti statuizioni in ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre, avendo egli recuperato il rapporto con la figlia.
Pertanto, ritenendosi, peraltro, opportuno che vengano salvaguardate le consuetudini di vita, ormai consolidate, della minore, può, sul punto, confermarsi il provvedimento del
23/02/2021 (che ha recepito l'accordo del 28.1.2021).
Non occorre provvedere in relazione all'affidamento ed alla collocazione della minore in quanto non oggetto della presente controversia.
Quanto agli aspetti economici, nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto una riduzione del contributo previsto per il mantenimento della figlia adducendo, a fondamento delle Per_1 sue richieste, un peggioramento delle sue condizioni economiche a causa della riduzione della retribuzione in precedenza percepita e per aver egli contratto un mutuo per l'acquisto della quota di proprietà della dell'appartamento in cui la coppia abitava. Ha CP_1 rappresentato, inoltre, di dover sostenere delle gravose spese mediche.
In ordine alla quantificazione del contributo, affinché possa procedersi alla revisione dell'assegno di mantenimento già stabilito, occorre che siano allegate e dimostrate circostanze sopravvenute che incidano sui presupposti e la quantificazione dell'assegno e che giustifichino, pertanto, la modifica delle statuizioni vigenti. Nel caso in esame, dalla documentazione reddituale prodotta dal , non si evince un decremento del reddito Pt_1 percepito, il quale si presenta costante nelle annualità afferente all'accordo omologato in data
23.02.2021 nonché in quelle successive. R.G. 4994/2023
Né, peraltro, il maggiore impegno economico da parte del ricorrente, derivante dalla rideterminazione della rata di mutuo contratto per l'acquisto della quota di proprietà della resistente dell'appartamento in precedenza adibito a residenza della coppia, può ritenersi dirimente ai fini della chiesta riduzione. Ed invero, l'acquisto della quota immobiliare costituisce atto negoziale volontario, insuscettibile di incidere sulla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia Per_1
Infine, parimenti irrilevante ai fini della riduzione del contributo di mantenimento risulta quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla spese mediche sostenute a seguito del sinistro descritto in ricorso, atteso che – nonostante la prova degli esborsi – il non ha Pt_1 provato la sussistenza di postumi permanenti tali da determinare la necessità di future e costanti cure mediche e, di conseguenza, delle relative spese.
Va, per le considerazioni sopra svolte, confermata la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della minore, che dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
In ragione dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle domande principali, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19.12.2023 da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Conferma il provvedimento del 23/02/2021 (che ha recepito l'accordo del 28.1.2021) in ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre;
Per_1
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 27.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.