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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/10/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3801/2024 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
-I Sezione Civile-
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Veronica Milone Presidente rel dott. Maria Lupo Giudice dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 3801/2024 R.G., promosso da:
C.F.: nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 CodiceFiscale_1
Acreide, Via Antonino Uccello n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Russo ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Palazzolo Acreide (SR), Via Cappuccini n.30;
-ricorrente contro
C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 CodiceFiscale_2
Schlierse, Monaco di Baviera, Germania, Seestrasse 8, contumace;
-resistente
Con l'intervento del P.M. (comunicazione data il 26.11.2024);
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha esposto di avere intrattenuto una relazione CP_1
sentimentale con da cui è nata a [...] in data [...] la figlia con Controparte_2 Persona_1
lei convivente.
Ha dedotto che lo già nel 2017 si allontanava dalla casa familiare e non dava più notizie di sé, CP_2
disinteressandosi del tutto della figlia, amorevolmente da lei accudita con il supporto dei sui genitori.
Ha esposto altresì di avere scoperto che lo si è trasferito in Germania e che la totale assenza CP_2 dello stesso nella vita della figlia cagiona alla minore non pochi pregiudizi anche sotto l'aspetto amministrativo data l'impossibilità di acquisire il consenso del padre in relazione alle molteplici attività che la riguardano sotto il profilo scolastico, sportivo, ecc.
Ha chiesto dichiararsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei riguardi della figlia;
pagina 1 di 3 autorizzarsi la stessa ad assumere tutte le decisioni inerenti alla vita della minore;
onerarsi lo CP_2 del versamento dell'assegno di € 250 al mese a far data dall'1.1.2027.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
All'udienza del 21.10.2025 è comparsa la ricorrente la quale ha sostanzialmente confermato quanto esposto in ricorso.
Il resistente non è comparso.
Sono stati quindi assunti i provvedimenti di natura temporanea ed urgente e, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa e quindi assunta in decisione. xxx
Quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti della figlia ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso il quale non costituendosi in giudizio né comparendo all'udienza del 24.6.2025 e poi a quella del 21.10.2025 per essere sentito in merito a quanto dedotto in ricorso, ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare quanto dedotto dalla ricorrente.
All'udienza del 21.10.2025 la ricorrente ha ribadito che : “ci siamo lasciati nel 2018 e da allora io non ho più notizie del sig. il quale oggi risiede in Germania;
nostra figlia ha 11 Controparte_2 Per_1 anni e non ha alcun rapporto con il padre che non vede e non sente dal 2018; chiedo l'affidamento esclusivo di mia figlia in quanto il padre si disinteressa completamente di lei;
non sapevo nemmeno che vivesse in Germania;
l'ho appreso dal mio avvocato a seguito della notifica del ricorso;
ho problemi a gestire la bambina per le autorizzazioni e i permessi amministrativi che la scuola e
l'associazione sportiva mi chiedono non avendo il consenso e la firma del padre”.
Alla luce delle superiori risultanze, non contraddette da elementi di segno opposto, il collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti di natura provvisoria ed urgente assunti all'udienza del 21.10.2025.
In particolare, va confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre atteso che il Per_1
disinteresse del padre – confermato dalla sua condotta processuale- dimostra che lo stesso è inadeguato all'esercizio delle proprie responsabilità genitoriali.
Detto disinteresse pregiudica il benessere della minore anche sotto l'aspetto pratico-amministrativo giacchè è d'ostacolo alla pronta assunzione delle decisioni che riguardano la vita della minore (sotto il profilo sanitario, scolastico, sportivo, ricreativo, amministrativo ecc) e che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
L'originaria domanda di decadenza proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 330 c.c. (su cui, per vero, la ricorrente non ha insistito in sede di personale comparizione) non può trovare accoglimento in difetto di allegazione e prova di abusi e/o di condotte genitoriali di estrema gravità in pregiudizio della minore.
pagina 2 di 3 Il regime di affidamento esclusivo alla madre, del resto, deve ritenersi già adeguatamente tutelante per la minore dato che la madre potrà da sola compiere tutti gli atti che riguardano la vita della stessa, senza alcun coinvolgimento del padre.
Va inoltre confermato il collocamento presso la madre, genitrice affidataria esclusiva della minore, la regolamentazione del diritto di visita del padre alla figlia, nonché il concorso del padre nel mantenimento della minore, con decorrenza dalla domanda, non potendosi far retroagire gli effetti della domanda ad un momento anteriore alla sua proposizione.
Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate, secondo dispositivo, in favore dell'Erario –essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato- in base al DM
55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi tabellari, attesa la semplicità dell'attività difensiva richiesta dal caso.
P.Q.M
Decidendo il ricorso il epigrafe, il Tribunale così provvede: affida il minore nata a [...] il [...] esclusivamente alla madre nata a Persona_1 CP_1
Noto il 29.4.1994 la quale potrà assumere da sola tutte le decisioni riguardanti la minore;
conferma nel resto l'ordinanza emessa all'udienza del 21.10.2025; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del procedimento che Controparte_2 liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa 23.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
-I Sezione Civile-
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Veronica Milone Presidente rel dott. Maria Lupo Giudice dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 3801/2024 R.G., promosso da:
C.F.: nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 CodiceFiscale_1
Acreide, Via Antonino Uccello n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Russo ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Palazzolo Acreide (SR), Via Cappuccini n.30;
-ricorrente contro
C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 CodiceFiscale_2
Schlierse, Monaco di Baviera, Germania, Seestrasse 8, contumace;
-resistente
Con l'intervento del P.M. (comunicazione data il 26.11.2024);
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha esposto di avere intrattenuto una relazione CP_1
sentimentale con da cui è nata a [...] in data [...] la figlia con Controparte_2 Persona_1
lei convivente.
Ha dedotto che lo già nel 2017 si allontanava dalla casa familiare e non dava più notizie di sé, CP_2
disinteressandosi del tutto della figlia, amorevolmente da lei accudita con il supporto dei sui genitori.
Ha esposto altresì di avere scoperto che lo si è trasferito in Germania e che la totale assenza CP_2 dello stesso nella vita della figlia cagiona alla minore non pochi pregiudizi anche sotto l'aspetto amministrativo data l'impossibilità di acquisire il consenso del padre in relazione alle molteplici attività che la riguardano sotto il profilo scolastico, sportivo, ecc.
Ha chiesto dichiararsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei riguardi della figlia;
pagina 1 di 3 autorizzarsi la stessa ad assumere tutte le decisioni inerenti alla vita della minore;
onerarsi lo CP_2 del versamento dell'assegno di € 250 al mese a far data dall'1.1.2027.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
All'udienza del 21.10.2025 è comparsa la ricorrente la quale ha sostanzialmente confermato quanto esposto in ricorso.
Il resistente non è comparso.
Sono stati quindi assunti i provvedimenti di natura temporanea ed urgente e, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa e quindi assunta in decisione. xxx
Quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti della figlia ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso il quale non costituendosi in giudizio né comparendo all'udienza del 24.6.2025 e poi a quella del 21.10.2025 per essere sentito in merito a quanto dedotto in ricorso, ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare quanto dedotto dalla ricorrente.
All'udienza del 21.10.2025 la ricorrente ha ribadito che : “ci siamo lasciati nel 2018 e da allora io non ho più notizie del sig. il quale oggi risiede in Germania;
nostra figlia ha 11 Controparte_2 Per_1 anni e non ha alcun rapporto con il padre che non vede e non sente dal 2018; chiedo l'affidamento esclusivo di mia figlia in quanto il padre si disinteressa completamente di lei;
non sapevo nemmeno che vivesse in Germania;
l'ho appreso dal mio avvocato a seguito della notifica del ricorso;
ho problemi a gestire la bambina per le autorizzazioni e i permessi amministrativi che la scuola e
l'associazione sportiva mi chiedono non avendo il consenso e la firma del padre”.
Alla luce delle superiori risultanze, non contraddette da elementi di segno opposto, il collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti di natura provvisoria ed urgente assunti all'udienza del 21.10.2025.
In particolare, va confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre atteso che il Per_1
disinteresse del padre – confermato dalla sua condotta processuale- dimostra che lo stesso è inadeguato all'esercizio delle proprie responsabilità genitoriali.
Detto disinteresse pregiudica il benessere della minore anche sotto l'aspetto pratico-amministrativo giacchè è d'ostacolo alla pronta assunzione delle decisioni che riguardano la vita della minore (sotto il profilo sanitario, scolastico, sportivo, ricreativo, amministrativo ecc) e che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
L'originaria domanda di decadenza proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 330 c.c. (su cui, per vero, la ricorrente non ha insistito in sede di personale comparizione) non può trovare accoglimento in difetto di allegazione e prova di abusi e/o di condotte genitoriali di estrema gravità in pregiudizio della minore.
pagina 2 di 3 Il regime di affidamento esclusivo alla madre, del resto, deve ritenersi già adeguatamente tutelante per la minore dato che la madre potrà da sola compiere tutti gli atti che riguardano la vita della stessa, senza alcun coinvolgimento del padre.
Va inoltre confermato il collocamento presso la madre, genitrice affidataria esclusiva della minore, la regolamentazione del diritto di visita del padre alla figlia, nonché il concorso del padre nel mantenimento della minore, con decorrenza dalla domanda, non potendosi far retroagire gli effetti della domanda ad un momento anteriore alla sua proposizione.
Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate, secondo dispositivo, in favore dell'Erario –essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato- in base al DM
55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi tabellari, attesa la semplicità dell'attività difensiva richiesta dal caso.
P.Q.M
Decidendo il ricorso il epigrafe, il Tribunale così provvede: affida il minore nata a [...] il [...] esclusivamente alla madre nata a Persona_1 CP_1
Noto il 29.4.1994 la quale potrà assumere da sola tutte le decisioni riguardanti la minore;
conferma nel resto l'ordinanza emessa all'udienza del 21.10.2025; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del procedimento che Controparte_2 liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa 23.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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