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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 15 ottobre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al n. 5716/2022 RG
vertente
TRA
rapp. e dif. dall'avv. Ferdinando Gelo ed elettivamente domiciliata come in Parte_1 atti
RICORRENTE E il Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati ex lege alla via Armando Diaz n°11,
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2022, parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente del come insegnante di scuola primaria, attualmente impiegata presso il Circolo Controparte_1
Didattico “De Curtis” di Casalnuovo;
che è stata assunta in ruolo quale docente di scuola primaria, con decorrenza dall'a.s. 2012/2013, in quanto utilmente inserita nelle graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma, su posto riservato agli invalidi civili ai sensi della legge n. 68/1999; che, successivamente all'assunzione in ruolo, l'amministrazione scolastica disponeva che la ricorrente fosse sottoposta ad accertamento medico legale da parte dell' , ai sensi dell'art. 1 comma Parte_2
4 decies della legge n. 167/2009 a mente del quale “Sulla base della certificazione di cui ai commi 4- octies e 4-novies, le autorita' scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme;
questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies”; che, la dichiarava la ricorrente “non Parte_2 invalida civile”; che, con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. n.
5483/2014), la ricorrente adiva il Tribunale di Napoli Nord impugnando il citato accertamento medico legale;
che, nelle more del suddetto giudizio, l' emanava il Controparte_2
Decreto prot. 7403 del 02.04.2015 con il quale disponeva la decadenza della insegnante dai Pt_1 benefici di cui alla legge n.68/99, ivi compreso dal diritto all'assunzione a tempo indeterminato quale beneficiaria di riserva N, medio tempore conseguita con decorrenza dall'a.s. 2012/2013; che, con missiva depositata il 20.04.2015 presso l' , la ricorrente Controparte_2 impugnava le determinazioni assunte dalla P.A. e offriva la propria prestazione lavorativa;
che, nel disporre la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente,
l'Amministrazione scolastica ne ordinava il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento e l'assunzione a tempo determinato sino al 30.06.2015, come da decreto prot. 8710 del 23.04.2015; che, il procedimento per A.T.P. incardinato dinanzi al Tribunale di NAPOLI Nord avverso l'accertamento medico legale compiuto dall' , si concludeva con decreto di omologa Parte_2 del 30.01.2016 che accertava lo status di invalida civile della ricorrente in misura pari al 52%; che, nelle more, la ricorrente aveva comunque conseguito nuovamente il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, ma con decorrenza a partire dal 01.09.2015; che, con Decreto n. 6463 del 24.03.2016, l'
[...]
annullava in via di autotutela i decreti nn. 7403 del 02.04.2015 ed il decreto Controparte_2
8710 del 23.04.2015 che avevano determinato la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente con decorrenza dal 01.09.2012, reinseriva la ricorrente in graduatoria con attribuzione del titolo di riserva N (invalidi civili) ai sensi della legge 68/1999, ripristinava il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la insegnante con effetti Pt_1 giuridici ed economici dal 01.09.2012; che i provvedimenti con i quali l'Amministrazione scolastica aveva revocato alla ricorrente i benefici di cui alla legge 68/1999 e risolto il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente con effetti dal 01.09.2012, erano palesemente illegittimi ed ingiusti come riconosciuto dalla stessa P.A. con il provvedimento di autotutela prot.
6463 del 24.03.2016 a seguito di accertamento medico legale omologato in sede giudiziale dal
Tribunale di Napoli Nord;
che, nonostante il suddetto provvedimento emesso in autotutela, l'operato della P.a. ha cagionato alla ricorrente un danno patrimoniale da mancata attuazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015, durante il quale l''istante
è rimasta ingiustamente priva di occupazione;
che, infatti, il citato decreto prot. 6463 del 24.03.2016, pur ripristinando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ricorrente con effetti “giuridici ed economici” dal 01.09.2012, fa salve le interruzioni del rapporto economico dal 30.06.2015. Su tal premesse, dedotto, in diritto, che l'istante ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la mancata attuazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato come docente di scuola primaria in essere con il ed avente decorrenza sia giuridica che economica sin dal Controparte_1
01.09.2012, da quantificare in euro 3.843.38 pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe dovuto percepire per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015 a titolo di stipendio, retribuzione professionale docente, indennità di vacanza contrattuale come previsti dal CCNL Scuola relativo al biennio
2008/2009 per il profilo di insegnante di scuola elementare, ha concluso chiedendo :
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto prot. 7403 del 02.04.2015 con il quale l'
[...]
disponeva la decadenza della ricorrente dai benefici di cui alla legge n.68/99, Controparte_2 ivi compreso dal diritto all'assunzione a tempo indeterminato quale beneficiaria di riserva N, medio tempore conseguita con decorrenza dall'a.s. 2012/2013; 2. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento che disponeva la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente con il con decorrenza dal 01.09.2012; 3. accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del
resistente con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012 in qualità di insegnante CP_1 di scuola primaria;
4. condannare il al risarcimento del danno da mancata attuazione del CP_1 rapporto di lavoro nel periodo dal 01.07.2015 al 31.07.2015 da quantificarsi in € 3.843,28 pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe dovuto percepire per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015
a titolo di stipendio, retribuzione professionale docente, indennità di vacanza contrattuale come previsti dal CCNL Scuola relativo al biennio 2008/2009 per il profilo di insegnante di scuola elementare, oltre interessi come per legge; condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Nel costituirsi in giudizio, il ha sostenuto, con articolate argomentazioni, CP_3 la legittimità dell'operato del resistente, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione, contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4 convenuto in giudizio. Ed invero, l'unico legittimato passivo a stare in giudizio è il
[...]
in quanto unico datore di lavoro e, dunque, unico titolare della posizione Controparte_1 sostanziale inerente il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Dunque alcuna pronuncia deve essere adottata nei confronti e dell' essendo tali uffici Controparte_5 CP_6 delle mere articolazioni periferiche del . Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “le CP_3 strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del ” e, pertanto, “lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona CP_1 del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del
Ministro competente. (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008,
n. 7862).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.
Nel caso in esame costituisce circostanza pacifica, in quanto risultante dai documenti prodotti e non contestata, che la ricorrente, assunta in ruolo nell'anno scolastico 2012/2013, in quanto utilmente inserita nella graduatoria della Provincia di Roma su posto riservato agli invalidi civili ex lege n.
68/1999, veniva sottoposta a visita medica su disposizione dell'amministrazione scolastica presso Parte l' di Roma, la quale giudicava la ricorrente non invalida civile. Dagli atti emerge, altresì, che all'esito del giudizio medico legale, il resistente risolveva il contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato stipulato con la ricorrente, al quale avverso l'accertamento medico legale dell' Pt_2 proponeva ricorso per ATP dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, che si concludeva con decreto
[...] di omologa del 30.01.2016 con il quale la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 52% .
Costituisce, altresì, circostanza risultante per tabulas, che l'amministrazione resistente, all'esito del giudizio, con Decreto n. 6463/2016, annullava prontamente in via di autotutela i decreti n. 7403/2015
e 8710/2015 con i quali era stata dichiarata la decadenza della ricorrente dalla riserva di cui alla legge n. 68/1999 e disposta la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente, reinseriva la ricorrente in graduatoria con attribuzione del titolo di riserva e ripristinava il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012, ad eccezione degli effetti economici per il periodo dal primo luglio 2015 al 31 agosto 2015, durante il quale la ricorrente, che, nel frattempo aveva stipulato altro contratto a tempo determinato con l'amministrazione resistente con decorrenza fino al 30 giugno 2015, non aveva svolto attività lavorativa.
Alla luce delle risultanze documentali ed, in particolare, del contenuto del decreto n. 6463/2016 con il quale veniva disposto l'annullamento , in via di autotuela del Decreto n. 7403/2015 e veniva ripristinato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal primo settembre 2012 agli effetti sia giuridici che economici, discende a carenza di interesse della parte ricorrente in relazione alle domande n. 1, 2 e 3 del ricorso.
Per quanto concerne la domanda n. 4, vale a dire la richiesta di risarcimento del danno da mancata attuazione del rapporto di lavoro per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015, nel caso in esame, va, preliminarmente, rilevato che priva di pregio risulta la difesa del resistente, secondo cui lo CP_1 stesso avrebbe agito sempre correttamente, in quanto la risoluzione del contratto a tempo indeterminato costituiva atto dovuto a seguito del giudizio dell' che aveva giudicato la Pt_2 ricorrente non invalida. In realtà, il giudizio medico legale costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell'ambito delle verifiche disposte dall'autorità scolastica, ai sensi dell'art. 1 comma 4 decies del D.L. n. 134/2009 conv. in legge n. 167/2009, per la verifica della sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalla legge n. 68/19999
e dalla legge n. 104/1992; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. Di conseguenza, il danno lamentato da parte ricorrente è direttamente ascrivibile alla illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione resistente con il quale la stessa veniva dichiarata decaduta dai benefici di cui alla legge n. 68/1999 e con il quale veniva disposta la risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Quanto al danno derivato dal provvedimento illegittimo adottato dall'Amministrazione resistente, occorre richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte per cui, a seguito dell'accertamento giudiziale della illegittimità del provvedimento datoriale, non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 14772 del 2017; n. 16665/2020); in tale contesto, non opera alcun automatismo, ma occorre indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. n. 26282 del
2007). In tale ambito, tuttavia è legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno;
alla stregua dì un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale di elementi indiziari, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 2632 del
2014); spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass.
n. 101 del 2015; v. pure Cass. n. 8023 del 2009).
In considerazione della illegittima risoluzione del contratto a tempo determinato, il danno per lucro cessante, può essere parametrato, in via equitativa, considerato il mancato svolgimento della prestazione lavorativa in assenza della prova dell'aliunde perceptum da parte del CP_1 resistente, alla somma corrispondente al 50% delle retribuzioni che sarebbero maturate per i mesi di luglio e agosto 2015, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo. La somma corrispondente è pari ad euro 1921,64, ovvero il 50% delle retribuzioni che sarebbero maturate dal primo luglio al 31 agosto 2015, così come indicate nei conteggi formulati da parte ricorrente, oltre accessori come per legge.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, esclusa ogni attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - Condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, pari ad euro
1921,64, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data della maturazione al soddisfo effettivo;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 1030,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 15 ottobre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al n. 5716/2022 RG
vertente
TRA
rapp. e dif. dall'avv. Ferdinando Gelo ed elettivamente domiciliata come in Parte_1 atti
RICORRENTE E il Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati ex lege alla via Armando Diaz n°11,
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2022, parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente del come insegnante di scuola primaria, attualmente impiegata presso il Circolo Controparte_1
Didattico “De Curtis” di Casalnuovo;
che è stata assunta in ruolo quale docente di scuola primaria, con decorrenza dall'a.s. 2012/2013, in quanto utilmente inserita nelle graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma, su posto riservato agli invalidi civili ai sensi della legge n. 68/1999; che, successivamente all'assunzione in ruolo, l'amministrazione scolastica disponeva che la ricorrente fosse sottoposta ad accertamento medico legale da parte dell' , ai sensi dell'art. 1 comma Parte_2
4 decies della legge n. 167/2009 a mente del quale “Sulla base della certificazione di cui ai commi 4- octies e 4-novies, le autorita' scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme;
questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies”; che, la dichiarava la ricorrente “non Parte_2 invalida civile”; che, con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. n.
5483/2014), la ricorrente adiva il Tribunale di Napoli Nord impugnando il citato accertamento medico legale;
che, nelle more del suddetto giudizio, l' emanava il Controparte_2
Decreto prot. 7403 del 02.04.2015 con il quale disponeva la decadenza della insegnante dai Pt_1 benefici di cui alla legge n.68/99, ivi compreso dal diritto all'assunzione a tempo indeterminato quale beneficiaria di riserva N, medio tempore conseguita con decorrenza dall'a.s. 2012/2013; che, con missiva depositata il 20.04.2015 presso l' , la ricorrente Controparte_2 impugnava le determinazioni assunte dalla P.A. e offriva la propria prestazione lavorativa;
che, nel disporre la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente,
l'Amministrazione scolastica ne ordinava il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento e l'assunzione a tempo determinato sino al 30.06.2015, come da decreto prot. 8710 del 23.04.2015; che, il procedimento per A.T.P. incardinato dinanzi al Tribunale di NAPOLI Nord avverso l'accertamento medico legale compiuto dall' , si concludeva con decreto di omologa Parte_2 del 30.01.2016 che accertava lo status di invalida civile della ricorrente in misura pari al 52%; che, nelle more, la ricorrente aveva comunque conseguito nuovamente il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, ma con decorrenza a partire dal 01.09.2015; che, con Decreto n. 6463 del 24.03.2016, l'
[...]
annullava in via di autotutela i decreti nn. 7403 del 02.04.2015 ed il decreto Controparte_2
8710 del 23.04.2015 che avevano determinato la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente con decorrenza dal 01.09.2012, reinseriva la ricorrente in graduatoria con attribuzione del titolo di riserva N (invalidi civili) ai sensi della legge 68/1999, ripristinava il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la insegnante con effetti Pt_1 giuridici ed economici dal 01.09.2012; che i provvedimenti con i quali l'Amministrazione scolastica aveva revocato alla ricorrente i benefici di cui alla legge 68/1999 e risolto il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente con effetti dal 01.09.2012, erano palesemente illegittimi ed ingiusti come riconosciuto dalla stessa P.A. con il provvedimento di autotutela prot.
6463 del 24.03.2016 a seguito di accertamento medico legale omologato in sede giudiziale dal
Tribunale di Napoli Nord;
che, nonostante il suddetto provvedimento emesso in autotutela, l'operato della P.a. ha cagionato alla ricorrente un danno patrimoniale da mancata attuazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015, durante il quale l''istante
è rimasta ingiustamente priva di occupazione;
che, infatti, il citato decreto prot. 6463 del 24.03.2016, pur ripristinando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ricorrente con effetti “giuridici ed economici” dal 01.09.2012, fa salve le interruzioni del rapporto economico dal 30.06.2015. Su tal premesse, dedotto, in diritto, che l'istante ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la mancata attuazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato come docente di scuola primaria in essere con il ed avente decorrenza sia giuridica che economica sin dal Controparte_1
01.09.2012, da quantificare in euro 3.843.38 pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe dovuto percepire per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015 a titolo di stipendio, retribuzione professionale docente, indennità di vacanza contrattuale come previsti dal CCNL Scuola relativo al biennio
2008/2009 per il profilo di insegnante di scuola elementare, ha concluso chiedendo :
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto prot. 7403 del 02.04.2015 con il quale l'
[...]
disponeva la decadenza della ricorrente dai benefici di cui alla legge n.68/99, Controparte_2 ivi compreso dal diritto all'assunzione a tempo indeterminato quale beneficiaria di riserva N, medio tempore conseguita con decorrenza dall'a.s. 2012/2013; 2. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento che disponeva la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente con il con decorrenza dal 01.09.2012; 3. accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del
resistente con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012 in qualità di insegnante CP_1 di scuola primaria;
4. condannare il al risarcimento del danno da mancata attuazione del CP_1 rapporto di lavoro nel periodo dal 01.07.2015 al 31.07.2015 da quantificarsi in € 3.843,28 pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe dovuto percepire per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015
a titolo di stipendio, retribuzione professionale docente, indennità di vacanza contrattuale come previsti dal CCNL Scuola relativo al biennio 2008/2009 per il profilo di insegnante di scuola elementare, oltre interessi come per legge; condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Nel costituirsi in giudizio, il ha sostenuto, con articolate argomentazioni, CP_3 la legittimità dell'operato del resistente, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione, contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4 convenuto in giudizio. Ed invero, l'unico legittimato passivo a stare in giudizio è il
[...]
in quanto unico datore di lavoro e, dunque, unico titolare della posizione Controparte_1 sostanziale inerente il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Dunque alcuna pronuncia deve essere adottata nei confronti e dell' essendo tali uffici Controparte_5 CP_6 delle mere articolazioni periferiche del . Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “le CP_3 strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del ” e, pertanto, “lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona CP_1 del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del
Ministro competente. (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008,
n. 7862).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.
Nel caso in esame costituisce circostanza pacifica, in quanto risultante dai documenti prodotti e non contestata, che la ricorrente, assunta in ruolo nell'anno scolastico 2012/2013, in quanto utilmente inserita nella graduatoria della Provincia di Roma su posto riservato agli invalidi civili ex lege n.
68/1999, veniva sottoposta a visita medica su disposizione dell'amministrazione scolastica presso Parte l' di Roma, la quale giudicava la ricorrente non invalida civile. Dagli atti emerge, altresì, che all'esito del giudizio medico legale, il resistente risolveva il contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato stipulato con la ricorrente, al quale avverso l'accertamento medico legale dell' Pt_2 proponeva ricorso per ATP dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, che si concludeva con decreto
[...] di omologa del 30.01.2016 con il quale la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 52% .
Costituisce, altresì, circostanza risultante per tabulas, che l'amministrazione resistente, all'esito del giudizio, con Decreto n. 6463/2016, annullava prontamente in via di autotutela i decreti n. 7403/2015
e 8710/2015 con i quali era stata dichiarata la decadenza della ricorrente dalla riserva di cui alla legge n. 68/1999 e disposta la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente, reinseriva la ricorrente in graduatoria con attribuzione del titolo di riserva e ripristinava il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012, ad eccezione degli effetti economici per il periodo dal primo luglio 2015 al 31 agosto 2015, durante il quale la ricorrente, che, nel frattempo aveva stipulato altro contratto a tempo determinato con l'amministrazione resistente con decorrenza fino al 30 giugno 2015, non aveva svolto attività lavorativa.
Alla luce delle risultanze documentali ed, in particolare, del contenuto del decreto n. 6463/2016 con il quale veniva disposto l'annullamento , in via di autotuela del Decreto n. 7403/2015 e veniva ripristinato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal primo settembre 2012 agli effetti sia giuridici che economici, discende a carenza di interesse della parte ricorrente in relazione alle domande n. 1, 2 e 3 del ricorso.
Per quanto concerne la domanda n. 4, vale a dire la richiesta di risarcimento del danno da mancata attuazione del rapporto di lavoro per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015, nel caso in esame, va, preliminarmente, rilevato che priva di pregio risulta la difesa del resistente, secondo cui lo CP_1 stesso avrebbe agito sempre correttamente, in quanto la risoluzione del contratto a tempo indeterminato costituiva atto dovuto a seguito del giudizio dell' che aveva giudicato la Pt_2 ricorrente non invalida. In realtà, il giudizio medico legale costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell'ambito delle verifiche disposte dall'autorità scolastica, ai sensi dell'art. 1 comma 4 decies del D.L. n. 134/2009 conv. in legge n. 167/2009, per la verifica della sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalla legge n. 68/19999
e dalla legge n. 104/1992; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. Di conseguenza, il danno lamentato da parte ricorrente è direttamente ascrivibile alla illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione resistente con il quale la stessa veniva dichiarata decaduta dai benefici di cui alla legge n. 68/1999 e con il quale veniva disposta la risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Quanto al danno derivato dal provvedimento illegittimo adottato dall'Amministrazione resistente, occorre richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte per cui, a seguito dell'accertamento giudiziale della illegittimità del provvedimento datoriale, non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 14772 del 2017; n. 16665/2020); in tale contesto, non opera alcun automatismo, ma occorre indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. n. 26282 del
2007). In tale ambito, tuttavia è legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno;
alla stregua dì un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale di elementi indiziari, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 2632 del
2014); spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass.
n. 101 del 2015; v. pure Cass. n. 8023 del 2009).
In considerazione della illegittima risoluzione del contratto a tempo determinato, il danno per lucro cessante, può essere parametrato, in via equitativa, considerato il mancato svolgimento della prestazione lavorativa in assenza della prova dell'aliunde perceptum da parte del CP_1 resistente, alla somma corrispondente al 50% delle retribuzioni che sarebbero maturate per i mesi di luglio e agosto 2015, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo. La somma corrispondente è pari ad euro 1921,64, ovvero il 50% delle retribuzioni che sarebbero maturate dal primo luglio al 31 agosto 2015, così come indicate nei conteggi formulati da parte ricorrente, oltre accessori come per legge.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, esclusa ogni attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - Condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, pari ad euro
1921,64, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data della maturazione al soddisfo effettivo;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 1030,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Carmen Maria Pigrini