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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2657/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2657/2022 tra Parte_1
ATTORE e Controparte_1
CP_2 Parte_1
CONVENUTI
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. CESARINI ALBERTO anche in sostituzione dell'avv. DAMIANI Parte_1 VINC sioni come da note conclusive Per l'avv. VASTAROLI ELISABETTA che precisa le conclusioni come Controparte_3 da co Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2022 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 SAR vv. DAMIANI VINCENZO ATTORE contro (C.F. Controparte_1 C.F._2 AC CONVENUTO e C.F. ) Controparte_3 C.F._3 AR CONVENUTO
OGGETTO: domanda di simulazione ex art 1416 c.c. e domanda revocatoria ex art 2901 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere Controparte_1 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa in via principale, nel merito: 1) accertare e dichiarare che il signor è debitore nei confronti dell'attrice dell'importo di Controparte_1 euro 15.493,37 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del 17.3.2001 al saldo effettivo;
2) accertare e dichiarare l'effettiva natura giuridica della asserita compravendita intercorsa tra i convenuti Sigg.ri e Controparte_1 con l'atto 22 ottobre 2001 di cessione di diritti su immobile urbano a rogito notaio di Controparte_3 Persona_1 rep. n. 144018 racc. n. 14561 [...] in realtà atto dissimulante una donazione;
3) acc are l'intervenuta simulazione ex artt. 1414 ss. c.c. ovvero l'inefficacia ex artt. 2901 ss. dell'atto del 22 ottobre 2001 di cessione di diritti su immobile urbano a rogito del notaio di Civitanova Marche rep. n. 144018 racc. n. 14561 [...] Persona_1 intercorso tra i Sig.ri e 4) accertare e dichiarare comunque la natura simulata dell'atto Controparte_1 Controparte_3 del 22 ottobre 2001 ti a rogito del notaio di Civitanova Marche rep. n. Persona_1
144018 racc. n. 14561 [...] intercorso tra i Sig.ri e in quanto si tratta di vendita che Controparte_1 Controparte_3 dissimula una donazione non essendo mai stato ve ll' accertare e dichiarare che l'atto del 22 ottobre 2001 di cessione di diritti su immobile urbano a rogito del notaio di Civitanova Marche rep. n. Persona_1 144018 racc. n. 14561 [...],intercorso tra i Sig.ri e dissimulante una donazione, è Controparte_1 Controparte_3 affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione del combinato disposto degli artt. 50 - 58 e 28 della legge 16 pagina 2 di 6 febbraio 1913 n. 89 in quanto l'atto dissimulato non rispetta i requisiti di forma previsti per l'atto di donazione vista la carenza di testimoni per l'atto di donazione e per l'effetto dell'accertata nullità dell'atto di cui sopra, pronunciare declaratoria della proprietà pari ad un mezzo in capo al Sig. , degli immobili di cui all'atto impugnato, autorizzando all Controparte_1 'uopo il Conservatore dei Registri Immobiliari di Macerata per l'effettuazione delle formalità di legge ad essa conseguenti. -Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. In fatto esponeva: che essa attrice era creditrice di in forza di prestito fruttifero in data 17.03.2001, avente ad oggetto la consegna della Controparte_1
000.000, dietro l'assunzione da parte del convenuto dell'obbligo di restituzione a semplice richiesta;
che il convenuto aveva riconosciuto la esistenza del debito con scrittura in data Controparte_1
11.01.2022; che con atto i , a rogito notaio di Civitanova Marche rep. 144018 racc. Per_1 n.,14561, registrato a Macerata in data 08.11.20012 al n. 3445 serie IV, il convenuto aveva Controparte_1 ceduto al fratello tutti i diritti, pari a ½ di sua spettanza, sul fabbricato con to nel CP_3 Comune di Civitanova Marche, via Cesarte Battisti n. 146/148; che il predetto atto, come ammesso da nella missiva in data 06.09.2022, era simulato;
che indizi della natura simulata del predetto Controparte_1 atto erano, tra l'altro: a) il rapporto di parentela tra i contraenti;
b) il mancato pagamento del prezzo non risultando credibile quanto riportato nell'atto di compravendita per cui “per il pagamento del sopraindicato corrispettivo, ha provveduto in parte con disponibilità proprie ed in parte con prestiti a breve scadenza da privati, in attesa del perfezionamento del mutuo all'uopo richiesto alla dipendenza di Civitanova Marche della banca delle Marche s.p.a.”; c) la non congruità del prezzo di acquisto – pari a lire 118.500.000 - rispetto al valore di mercato – pari a lire 510.000.000 - del compendio immobiliare alla data del rogito;
d) la rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale;
che, in via subordinata, doveva ritenersi che le parti avessero inteso dissimulare una donazione che, in quanto posta in essere senza l'assistenza di testimoni, doveva ritenersi nulla;
che in via ulteriormente subordinbata l'atto doveva ritenersi inefficace ex art 2901 c.c.. Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Con comparsa, tempestivamente depositata in data 30.12.2023, si costituiva che Controparte_3 contestava l'avversa domanda. In particolare, eccepiva: la prescrizione del diritto nte vantato dall'attrice nei confronti di la prescrizione dell'azione revocatoria ex art 2903 c.c.; Controparte_1 la infondatezza nel merito delle ste dall'attrice. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'attrice per i fatti ed i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare ogni domanda attorea spiegata nei confronti del convenuto - ancora in via preliminare nel merito Controparte_3 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocato attrice, stante il decorso quinquennale tra la data dell'atto pubblico e la data dell'atto di citazione e per l'effetto rigettare la domanda attorea si avanzata;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le spiegate domande di parte attrice e per l'effetto rigettarle per i motivi in narrativa espositi ovvero con qualsivoglia ulteriore motivazione che l'ill.mo giudicante rinvenisse in corso di causa;
- in ogni caso, accertare in via di eccezione riconvenzionale l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Civitanova Marche, via Cesare Battisti n. 146-148 e distinto nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 12, Sez. urb. 001, Z.C. 1, con le particelle 293 sub 5, 293 sub 9 e 293 sub 10, in favore di e Controparte_3 contro e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di - in ogni caso Controparte_1 Controparte_3 in con retestuosità evidente delle azioni avanzate da controparte, condann sarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc in favore del sig. che si quantifica in via equitativa e sin da ora in Controparte_3
€ 25.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore itenuta di giustizia. - in ogni caso con vittoria di spesa, diritti ed onorari di causa”. All'udienza del 24.01.2024 venivano concessi i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. Con comparsa, depositata in data 13.02.2024, si costituiva il quale concludeva Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, c el merito ed in relazione alla domanda di accertamento del credito di euro 15.493,37 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del 17.03.2001 al saldo effettivo proposta dall'attrice in forza della scrittura di riconoscimento dell'11 gennaio Parte_2 2022, il convenuto signor , alla luce di tutta la documentazione versata in atti alla presente costituzione e per Controparte_1 le ragioni esposte sopra, ec sazione al credito vantato dall'attrice i propri crediti per le causali tutte di cui agli atti notarili stipulati nel tempo dal 1997 in avanti e per gli eventi descritti nella premessa in fatto della presente comparsa di
pagina 3 di 6 costituzione e risposta ed in particolare quello derivante dal pagamento delle rate del mutuo del 4.07.2022 rep. 146993 a Per_ rogito Notaio di Civitanova Marche;
- sempre nel merito, e per la ragioni di fatto e di diritto di cui in atti, prendere atto che il con , sulle domande attoree spiegate ai punti sub. 2), 3) e 4) delle conclusioni di cui all'atto Controparte_1 di citazione, nulla oppone alla richiesta di accertamento e declaratoria circa l'effettiva natura giuridica dell'asserita Per_ compravendita di cui all'atto a rogito notaio del 22.10.2001 rep. n. 144018 racc. n. 14561 e di declaratoria di nullità dello stesso atto in quanto dissimulante una donazione per non essere mai stato versato il prezzo e per l'effetto chiede che il giudice accerti e dichiari la nullità dello stesso per vizio di forma in quanto stipulato in assenza di testimoni in violazione dell'art. 48 della l. not.; - ancora nel merito, rigettare tutte le domande del convenuto formulate ed Controparte_3 avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per t nella presente Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta;
- rigettare in particolare, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in atti, la domanda riconvenzionale presentata da riguardante il presunto intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile Controparte_3 sito in Civitanova Marche, via Cesare Battisti n. 146-148 e distinto nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 12, Sez. urb. 001, Z.C. 1, con le particelle 293 sub 5, 293 sub 9 e 293 sub 10, in favore di e
contro
Controparte_3
- in ogni caso con vittoria di spesa, diritti ed onorari di causa”. Controparte_1 epiva la tardività della eccezione di compensazione in quanto proposta da Controparte_1 solo con comparsa depositata in data 13.02.2024. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.02.2025
Diritto
, allegando di essere creditrice di in forza di prestito fruttifero in Parte_1 Controparte_3 da nte ad oggetto al consegna della 00,00 ha promosso domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita intervenuto in data 22.10.2001 tra
[...]
e domanda di accertamento della nullità contratto di donazione dissi CP_3 Controparte_1 quanto posto in essere senza l'assistenza di testimoni e, ancora domanda revocatoria ex art 2901 c.c. Tanto premesso il convenuto , simulato acquirente dell'immobile ceduto dal simulato Controparte_3 alienante con pregiudizio delle asserite ragioni di credito vantate da nei Controparte_1 Parte_1 confronti ha sollevato l'eccezione di prescrizione del detto c tato Controparte_3 dal prestito in data 17.03.2001 della somma di lire 30.000.000, asserendo di avere interesse ad opporre la prescrizione maturatasi in favore del suo dante causa Osserva il Collegio che la domanda di simulazione proposta ex art. 1416 co. 2 c.c. da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante, comporta la allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito (Cassazione civile, sez. I, 05/03/2008, n. 5961) nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene: ai sensi dell'art. 1417 cod. civ. l'interesse che legittima i terzi ad agire con l'azione di simulazione si deve correlare a una specifica posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento e, in quanto tale, suscettibile di venire direttamente lesa dall'atto di alienazione. Pertanto, la norma citata non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto di cui il terzo sia titolare. Al riguardo, il pregiudizio può consistere nella potenziale idoneità dell'atto simulato a incidere negativamente su un diritto di cui il terzo sia effettivamente titolare. Tanto premesso l'eccezione di prescrizione, avendo ad oggetto un fatto estintivo del credito, in definitiva aggredisce la legittimazione del creditore del simulato alienante in via diretta sussistendo uno specifico interesse del simulato acquirente che assume di essere proprietario del bene a salvaguardare l'efficacia dell'atto di compravendita e ad impedire l'aggressione del bene da parte di chi si surroga nei diritti del creditore del suo dante causa. Stesse osservazioni valgono per l'azione revocatoria: sia l'azione di simulazione che l'azione revocatoria introducono giudizi di cognizione preordinati all'accertamento dell'inefficacia nei confronti del creditore dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore, e la legittimazione è data dalla allegazione di un diritto di credito che ben può essere contestata dall'acquirente, il pagina 4 di 6 quale ha interesse a far valere l'efficacia dell'atto dispositivo, eccependo la prescrizione del credito. Ritiene inoltre il Tribunale che l'eccezione sollevata sia sufficientemente specifica, atteso che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie (Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2004, n. 4668); nel presente giudizio il convenuto ha specificato il momento iniziale dell'inerzia dell'attore indicando Controparte_3 la data di consegna della somma da parte dell'attrice nelle mani del di lei padre, , con Controparte_1 obbligo da parte di quest'ultimo di procedere alla restituzione. Come statuito dalla Suprema Corte di cassazione, “La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ.)(v. cass. Sez. 3, Sentenza n. 14345 del 19/06/2009). Nella specie il contratto di mutuo si è perfezionato in data 17.03.2001, di talchè la prescrizione è maturata in data 16.03.2011. L'attrice ha eccepito la avvenuta interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del debito operato dal con la missiva in data 11.01.2022 e la rinuncia, quindi, da parte del Controparte_1
all turata. Controparte_1 Sennonchè, è pacifico che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione (che ha carattere negoziale) secondo la diversa disciplina attuata dall'art 2937 c.c. (v. cass. 2002/120235, c. 1996/7318) Ma, come statuito dall'art 2939 c.c., la prescrizione può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato. Ne consegue che, stante la fondatezza della eccezione di prescrizione del credito a tutela del quale l'attrice ha proposto la domanda di simulazione ex art 1416, comma 2, c.c. e la domanda revocatoria ex art 2901 c.c., le relative domande devono essere respinte. Circa gli effetti della eccezione proposta da va rilevato che, come statuito dalla Controparte_3 Suprema Corte di Cassazione “Qualora la parte rin epire la prescrizione a norma dell'art 2939 cod civ possono configurarsi due ipotesi di legittimazione surrogatoria all'eccezione, e cioe: a) i creditori della parte si surrogano alla medesima, opponendo al terzo la detta eccezione, con l'effetto di revocare la rinunzia alla prescrizione, di estinguere il diritto del terzo e di conservare cosi integra la garanzia patrimoniale della parte-debitrice (efficacia assoluta della eccezione di prescrizione); b) chiunque ha interesse ad evitare qualsiasi effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione, si surroga alla parte, opponendo al terzo la prescrizione, con l'effetto, pero, di rimuovere gli effetti della rinunzia e di rendere inopponibile la pretesa del terzo soltanto nei propri confronti, restando il diritto del terzo integro nei confronti della parte rinunziante.(v. cass. Sez. 3, Sentenza n. 567 del 20/02/1976) Nella specie, poiché ha rinunciato ad eccepire la prescrizione, l'eccezione proposta da Controparte_1 giova soltanto a quest'ultimo con la conseguenza che il diritto di credito dell'attrice nei Controparte_3
tenuto conto della tardività dell'eccezione di compensazione, può Controparte_1 definitamente ritenersi accertato. Le spese di lite nei rapporti tra e seguono la soccombenza e si Parte_1 Controparte_3 liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e pagina 5 di 6 decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Nei rapporti tra e le spese di lite vengono, invece, compensate tenuto Controparte_1 Parte_1 conto della adesione del convenuto alle domande – di simulazione e di revocazione - proposte dall'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta che è creditrice di della somma di € 15.493,37 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalla data del 17.03.2001 al saldo;
2) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
3) condanna l'attrice a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
7.052,00 per compenso, oltre rimborso spe e cpa come per legge. 4) compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblic u allegazione al verbale. Macerata, 19 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2657/2022 tra Parte_1
ATTORE e Controparte_1
CP_2 Parte_1
CONVENUTI
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. CESARINI ALBERTO anche in sostituzione dell'avv. DAMIANI Parte_1 VINC sioni come da note conclusive Per l'avv. VASTAROLI ELISABETTA che precisa le conclusioni come Controparte_3 da co Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2022 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 SAR vv. DAMIANI VINCENZO ATTORE contro (C.F. Controparte_1 C.F._2 AC CONVENUTO e C.F. ) Controparte_3 C.F._3 AR CONVENUTO
OGGETTO: domanda di simulazione ex art 1416 c.c. e domanda revocatoria ex art 2901 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere Controparte_1 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa in via principale, nel merito: 1) accertare e dichiarare che il signor è debitore nei confronti dell'attrice dell'importo di Controparte_1 euro 15.493,37 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del 17.3.2001 al saldo effettivo;
2) accertare e dichiarare l'effettiva natura giuridica della asserita compravendita intercorsa tra i convenuti Sigg.ri e Controparte_1 con l'atto 22 ottobre 2001 di cessione di diritti su immobile urbano a rogito notaio di Controparte_3 Persona_1 rep. n. 144018 racc. n. 14561 [...] in realtà atto dissimulante una donazione;
3) acc are l'intervenuta simulazione ex artt. 1414 ss. c.c. ovvero l'inefficacia ex artt. 2901 ss. dell'atto del 22 ottobre 2001 di cessione di diritti su immobile urbano a rogito del notaio di Civitanova Marche rep. n. 144018 racc. n. 14561 [...] Persona_1 intercorso tra i Sig.ri e 4) accertare e dichiarare comunque la natura simulata dell'atto Controparte_1 Controparte_3 del 22 ottobre 2001 ti a rogito del notaio di Civitanova Marche rep. n. Persona_1
144018 racc. n. 14561 [...] intercorso tra i Sig.ri e in quanto si tratta di vendita che Controparte_1 Controparte_3 dissimula una donazione non essendo mai stato ve ll' accertare e dichiarare che l'atto del 22 ottobre 2001 di cessione di diritti su immobile urbano a rogito del notaio di Civitanova Marche rep. n. Persona_1 144018 racc. n. 14561 [...],intercorso tra i Sig.ri e dissimulante una donazione, è Controparte_1 Controparte_3 affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione del combinato disposto degli artt. 50 - 58 e 28 della legge 16 pagina 2 di 6 febbraio 1913 n. 89 in quanto l'atto dissimulato non rispetta i requisiti di forma previsti per l'atto di donazione vista la carenza di testimoni per l'atto di donazione e per l'effetto dell'accertata nullità dell'atto di cui sopra, pronunciare declaratoria della proprietà pari ad un mezzo in capo al Sig. , degli immobili di cui all'atto impugnato, autorizzando all Controparte_1 'uopo il Conservatore dei Registri Immobiliari di Macerata per l'effettuazione delle formalità di legge ad essa conseguenti. -Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. In fatto esponeva: che essa attrice era creditrice di in forza di prestito fruttifero in data 17.03.2001, avente ad oggetto la consegna della Controparte_1
000.000, dietro l'assunzione da parte del convenuto dell'obbligo di restituzione a semplice richiesta;
che il convenuto aveva riconosciuto la esistenza del debito con scrittura in data Controparte_1
11.01.2022; che con atto i , a rogito notaio di Civitanova Marche rep. 144018 racc. Per_1 n.,14561, registrato a Macerata in data 08.11.20012 al n. 3445 serie IV, il convenuto aveva Controparte_1 ceduto al fratello tutti i diritti, pari a ½ di sua spettanza, sul fabbricato con to nel CP_3 Comune di Civitanova Marche, via Cesarte Battisti n. 146/148; che il predetto atto, come ammesso da nella missiva in data 06.09.2022, era simulato;
che indizi della natura simulata del predetto Controparte_1 atto erano, tra l'altro: a) il rapporto di parentela tra i contraenti;
b) il mancato pagamento del prezzo non risultando credibile quanto riportato nell'atto di compravendita per cui “per il pagamento del sopraindicato corrispettivo, ha provveduto in parte con disponibilità proprie ed in parte con prestiti a breve scadenza da privati, in attesa del perfezionamento del mutuo all'uopo richiesto alla dipendenza di Civitanova Marche della banca delle Marche s.p.a.”; c) la non congruità del prezzo di acquisto – pari a lire 118.500.000 - rispetto al valore di mercato – pari a lire 510.000.000 - del compendio immobiliare alla data del rogito;
d) la rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale;
che, in via subordinata, doveva ritenersi che le parti avessero inteso dissimulare una donazione che, in quanto posta in essere senza l'assistenza di testimoni, doveva ritenersi nulla;
che in via ulteriormente subordinbata l'atto doveva ritenersi inefficace ex art 2901 c.c.. Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Con comparsa, tempestivamente depositata in data 30.12.2023, si costituiva che Controparte_3 contestava l'avversa domanda. In particolare, eccepiva: la prescrizione del diritto nte vantato dall'attrice nei confronti di la prescrizione dell'azione revocatoria ex art 2903 c.c.; Controparte_1 la infondatezza nel merito delle ste dall'attrice. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'attrice per i fatti ed i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare ogni domanda attorea spiegata nei confronti del convenuto - ancora in via preliminare nel merito Controparte_3 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocato attrice, stante il decorso quinquennale tra la data dell'atto pubblico e la data dell'atto di citazione e per l'effetto rigettare la domanda attorea si avanzata;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le spiegate domande di parte attrice e per l'effetto rigettarle per i motivi in narrativa espositi ovvero con qualsivoglia ulteriore motivazione che l'ill.mo giudicante rinvenisse in corso di causa;
- in ogni caso, accertare in via di eccezione riconvenzionale l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Civitanova Marche, via Cesare Battisti n. 146-148 e distinto nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 12, Sez. urb. 001, Z.C. 1, con le particelle 293 sub 5, 293 sub 9 e 293 sub 10, in favore di e Controparte_3 contro e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di - in ogni caso Controparte_1 Controparte_3 in con retestuosità evidente delle azioni avanzate da controparte, condann sarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc in favore del sig. che si quantifica in via equitativa e sin da ora in Controparte_3
€ 25.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore itenuta di giustizia. - in ogni caso con vittoria di spesa, diritti ed onorari di causa”. All'udienza del 24.01.2024 venivano concessi i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. Con comparsa, depositata in data 13.02.2024, si costituiva il quale concludeva Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, c el merito ed in relazione alla domanda di accertamento del credito di euro 15.493,37 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del 17.03.2001 al saldo effettivo proposta dall'attrice in forza della scrittura di riconoscimento dell'11 gennaio Parte_2 2022, il convenuto signor , alla luce di tutta la documentazione versata in atti alla presente costituzione e per Controparte_1 le ragioni esposte sopra, ec sazione al credito vantato dall'attrice i propri crediti per le causali tutte di cui agli atti notarili stipulati nel tempo dal 1997 in avanti e per gli eventi descritti nella premessa in fatto della presente comparsa di
pagina 3 di 6 costituzione e risposta ed in particolare quello derivante dal pagamento delle rate del mutuo del 4.07.2022 rep. 146993 a Per_ rogito Notaio di Civitanova Marche;
- sempre nel merito, e per la ragioni di fatto e di diritto di cui in atti, prendere atto che il con , sulle domande attoree spiegate ai punti sub. 2), 3) e 4) delle conclusioni di cui all'atto Controparte_1 di citazione, nulla oppone alla richiesta di accertamento e declaratoria circa l'effettiva natura giuridica dell'asserita Per_ compravendita di cui all'atto a rogito notaio del 22.10.2001 rep. n. 144018 racc. n. 14561 e di declaratoria di nullità dello stesso atto in quanto dissimulante una donazione per non essere mai stato versato il prezzo e per l'effetto chiede che il giudice accerti e dichiari la nullità dello stesso per vizio di forma in quanto stipulato in assenza di testimoni in violazione dell'art. 48 della l. not.; - ancora nel merito, rigettare tutte le domande del convenuto formulate ed Controparte_3 avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per t nella presente Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta;
- rigettare in particolare, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in atti, la domanda riconvenzionale presentata da riguardante il presunto intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile Controparte_3 sito in Civitanova Marche, via Cesare Battisti n. 146-148 e distinto nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 12, Sez. urb. 001, Z.C. 1, con le particelle 293 sub 5, 293 sub 9 e 293 sub 10, in favore di e
contro
Controparte_3
- in ogni caso con vittoria di spesa, diritti ed onorari di causa”. Controparte_1 epiva la tardività della eccezione di compensazione in quanto proposta da Controparte_1 solo con comparsa depositata in data 13.02.2024. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.02.2025
Diritto
, allegando di essere creditrice di in forza di prestito fruttifero in Parte_1 Controparte_3 da nte ad oggetto al consegna della 00,00 ha promosso domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita intervenuto in data 22.10.2001 tra
[...]
e domanda di accertamento della nullità contratto di donazione dissi CP_3 Controparte_1 quanto posto in essere senza l'assistenza di testimoni e, ancora domanda revocatoria ex art 2901 c.c. Tanto premesso il convenuto , simulato acquirente dell'immobile ceduto dal simulato Controparte_3 alienante con pregiudizio delle asserite ragioni di credito vantate da nei Controparte_1 Parte_1 confronti ha sollevato l'eccezione di prescrizione del detto c tato Controparte_3 dal prestito in data 17.03.2001 della somma di lire 30.000.000, asserendo di avere interesse ad opporre la prescrizione maturatasi in favore del suo dante causa Osserva il Collegio che la domanda di simulazione proposta ex art. 1416 co. 2 c.c. da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante, comporta la allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito (Cassazione civile, sez. I, 05/03/2008, n. 5961) nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene: ai sensi dell'art. 1417 cod. civ. l'interesse che legittima i terzi ad agire con l'azione di simulazione si deve correlare a una specifica posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento e, in quanto tale, suscettibile di venire direttamente lesa dall'atto di alienazione. Pertanto, la norma citata non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto di cui il terzo sia titolare. Al riguardo, il pregiudizio può consistere nella potenziale idoneità dell'atto simulato a incidere negativamente su un diritto di cui il terzo sia effettivamente titolare. Tanto premesso l'eccezione di prescrizione, avendo ad oggetto un fatto estintivo del credito, in definitiva aggredisce la legittimazione del creditore del simulato alienante in via diretta sussistendo uno specifico interesse del simulato acquirente che assume di essere proprietario del bene a salvaguardare l'efficacia dell'atto di compravendita e ad impedire l'aggressione del bene da parte di chi si surroga nei diritti del creditore del suo dante causa. Stesse osservazioni valgono per l'azione revocatoria: sia l'azione di simulazione che l'azione revocatoria introducono giudizi di cognizione preordinati all'accertamento dell'inefficacia nei confronti del creditore dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore, e la legittimazione è data dalla allegazione di un diritto di credito che ben può essere contestata dall'acquirente, il pagina 4 di 6 quale ha interesse a far valere l'efficacia dell'atto dispositivo, eccependo la prescrizione del credito. Ritiene inoltre il Tribunale che l'eccezione sollevata sia sufficientemente specifica, atteso che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie (Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2004, n. 4668); nel presente giudizio il convenuto ha specificato il momento iniziale dell'inerzia dell'attore indicando Controparte_3 la data di consegna della somma da parte dell'attrice nelle mani del di lei padre, , con Controparte_1 obbligo da parte di quest'ultimo di procedere alla restituzione. Come statuito dalla Suprema Corte di cassazione, “La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ.)(v. cass. Sez. 3, Sentenza n. 14345 del 19/06/2009). Nella specie il contratto di mutuo si è perfezionato in data 17.03.2001, di talchè la prescrizione è maturata in data 16.03.2011. L'attrice ha eccepito la avvenuta interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del debito operato dal con la missiva in data 11.01.2022 e la rinuncia, quindi, da parte del Controparte_1
all turata. Controparte_1 Sennonchè, è pacifico che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione (che ha carattere negoziale) secondo la diversa disciplina attuata dall'art 2937 c.c. (v. cass. 2002/120235, c. 1996/7318) Ma, come statuito dall'art 2939 c.c., la prescrizione può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato. Ne consegue che, stante la fondatezza della eccezione di prescrizione del credito a tutela del quale l'attrice ha proposto la domanda di simulazione ex art 1416, comma 2, c.c. e la domanda revocatoria ex art 2901 c.c., le relative domande devono essere respinte. Circa gli effetti della eccezione proposta da va rilevato che, come statuito dalla Controparte_3 Suprema Corte di Cassazione “Qualora la parte rin epire la prescrizione a norma dell'art 2939 cod civ possono configurarsi due ipotesi di legittimazione surrogatoria all'eccezione, e cioe: a) i creditori della parte si surrogano alla medesima, opponendo al terzo la detta eccezione, con l'effetto di revocare la rinunzia alla prescrizione, di estinguere il diritto del terzo e di conservare cosi integra la garanzia patrimoniale della parte-debitrice (efficacia assoluta della eccezione di prescrizione); b) chiunque ha interesse ad evitare qualsiasi effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione, si surroga alla parte, opponendo al terzo la prescrizione, con l'effetto, pero, di rimuovere gli effetti della rinunzia e di rendere inopponibile la pretesa del terzo soltanto nei propri confronti, restando il diritto del terzo integro nei confronti della parte rinunziante.(v. cass. Sez. 3, Sentenza n. 567 del 20/02/1976) Nella specie, poiché ha rinunciato ad eccepire la prescrizione, l'eccezione proposta da Controparte_1 giova soltanto a quest'ultimo con la conseguenza che il diritto di credito dell'attrice nei Controparte_3
tenuto conto della tardività dell'eccezione di compensazione, può Controparte_1 definitamente ritenersi accertato. Le spese di lite nei rapporti tra e seguono la soccombenza e si Parte_1 Controparte_3 liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e pagina 5 di 6 decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Nei rapporti tra e le spese di lite vengono, invece, compensate tenuto Controparte_1 Parte_1 conto della adesione del convenuto alle domande – di simulazione e di revocazione - proposte dall'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta che è creditrice di della somma di € 15.493,37 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalla data del 17.03.2001 al saldo;
2) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
3) condanna l'attrice a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
7.052,00 per compenso, oltre rimborso spe e cpa come per legge. 4) compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblic u allegazione al verbale. Macerata, 19 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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