Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva ( segue ordinanza ex art. 418 c.c.)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr. 119/2025 del registro generale degli affari contenziosi anno 2025 promossa DA
(CF: ) nata a [...]ù) il Parte_1 CodiceFiscale_1
11/03/1981, anagraficamente residente in [...], elettivamente domiciliata in
Perugia alla Via XIV Settembre, 69 presso lo studio degli Avv. Giovanni Alessandro Libori (C.F.
) e Avv. Ludovico Maria Fagugli (CF: ) che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono
Ricorrente
Nei confronti di
, nata il [...] in [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._4 residente in [...]
Resistente ( non costituita in giudizio)
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : ricorso per interdizione
CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La ricorrente, madre di da poco divenuta maggiorenne, ha presentato Controparte_1 ricorso diretto alla dichiarazione di interdizione della figlia. Ha esposto a fondamento della domanda che : è affetta, dalla nascita, da “ .. grave ritardo mentale , con disturbi gravi del CP_1 omportamento di tipo autistico, assenza di linguaggio ed epilessia, esito di una paralisi cerebrale infantile da sofferenza ipossico- ischemica cerebrale perinatale in grave prematurità “ ; presenta inoltre un grave ritardo psicomotorio, avendo acquisito la deambulazione autonoma all'età di sei anni e non ha acquisito il linguaggio verbale e non possiede abilità comunicative efficaci;
è stata riconosciuta invalida civile al 100% con necessità di assistenza continuativa ed è titolare di indennità di accompagnamento. Delle sue esigenze si occupa la madre, che ha anche altri figli, con l'ausilio di altri parenti e, in particolare, di uno zio. Ha esposto, ancora, che il padre dell'interdicenda è rimasto in Perù
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Instaurato il contraddittorio ed acquisiti le dichiarazioni di assenso dei prossimi congiunti maggiorenni si è proceduto all'audizione dell'interdicenda.
Nel corso dell'esame la ragazza è apparsa del tutto inconsapevole del significato dell'atto e non ha espresso alcuna forma di comunicazione.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per le sue determinazioni.
2.Nel merito della domanda di dichiarazione di interdizione si osserva quanto segue. Dalla documentazione depositata in giudizio è emerso che la giovane figlia della ricorrente, è CP_1 affetta dalla nascita da gravi condizioni di salute che ne hanno compromesso un normale sviluppo,
l'acquisizione di adeguate capacità motorie e di competenze anche di tipo verbale e relazionale. La ragazza, assistita dalla madre e dagli altri congiunti, è stata riconosciuta invalida civile e portatrice di grave handicap, con riconoscimento anche dei benefici della legge 104/92. Non vi è, dunque, dubbio che versi in condizioni di infermità tali da non consentirle di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze. Pur a fronte di tali valutazioni, tuttavia, si ritiene che la domanda di dichiarazione di interdizione debba essere rigettata. Alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità deve evidenziarsi infatti che, anche a fronte di rilevanti disabilità psico – fisiche e di disturbi di personalità che incidono sulla capacità di autodeterminazione e di gestione dei propri interessi, la misura da adottarsi a tutela prioritaria di soggetti vulnerabili è quella, meno invasiva, dell'amministrazione di sostegno, assumendo la misura dell'interdizione natura residuale da riservarsi ai casi nei quali la complessità della gestione patrimoniale degli affari di titolarità dell'interdicendo sia tale da giustificare il ricorso ad una misura privativa in toto della capacità del soggetto. Con l'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso, infatti, prevedere una forma di ausilio e tutela di soggetti portatori di varia disabilità funzionale che consenta, pur potendosi prevedere l'attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri anche integralmente o parzialmente sostitutivi, di tener conto dei bisogni ed esigenze personali del beneficiario e che non risulti inutilmente “ privativa” di ogni residua capacità di intendere e di volere. La differenza tra i due istituti di tutela non è di ordine “ quantitativo” , vale a dire fondata sulla minore o maggiore disabilità psico – fisica ma bensì, nella logica residuale voluta dal legislatore, da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura della persona. Dalle informazioni acquisite in corso di giudizio risulta che l'interdicenda è titolare ( verosimilmente) di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e non gode di altri redditi né risulta titolare di beni immobili. L'entità e tipologia del patrimonio non appare dunque tale da richiedere l'adozione della misura interdittiva, apparendo adeguata quella dell'amministrazione di sostegno e tenuto conto che l'interdizione comporta una pressochè integrale “ soppressione” della capacità della persona e continua ad essere comunque connotata da uno stigma “ sociale”. La corretta gestione del patrimonio dell'interdicenda, di modesta entità, e delle sue esigenze di cura ed assistenza ben possono essere garantite anche dalla diversa misura dell'amministrazione di sostegno che è da preferire alla invasiva misura dell'interdizione, costituendo in ogni caso strumento che garantisce la piena tutela degli interessi del beneficiario e rappresenta il modello “ ordinario” indicato dal legislatore. Ai sensi dell'art. 418 comma 3 c.c., dunque, copia della presente sentenza e del ricorso introduttivo del giudizio vanno trasmessi al giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 404 e ss. c.c.
Nelle more dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno appare peraltro opportuno – tenendo conto delle gravi e precarie condizioni di salute in cui versa la resistente - adottare provvedimenti provvisori a sua tutela con nomina provvisoria di amministratore di sostegno come pagina 2 di 3 da separata ordinanza. In relazione all'individuazione dell'amministrazione di sostegno si osserva che la madre della minore ha chiesto nel ricorso di poter ricoprire tale incarico sostenendo di occuparsi, già ora, con l'ausilio di altri congiunti, della figlia. Posto che la decisione sulla nomina definitiva dell'AdS è di spettanza del Giudice Tutelare si osserva che l'indicazione “ preferenziale” della legge è diretta a concentrare l'incarico all'interno del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario. Sarà in ogni caso il Giudice Tutelare a valutare se le particolari condizioni di vulnerabilità del nucleo familiare della beneficiaria siano tali da richiedere la nomina di soggetto “ terzo” rispetto al nucleo familiare di origine.
Le spese di lite, considerando la natura della controversia e la circostanza che non vi è stata costituzione in giudizio o opposizione alla domanda, possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede :
1)Rigetta il ricorso
2) Dispone trasmettersi come da separata ordinanza al Giudice tutelare presso il Tribunale di Perugia copia della presente sentenza e copia integrale degli atti del fascicolo al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli art. 404 e ss. c.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 20.5.2025 Il Presidente
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