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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 1765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
( elett. dom. in OV via Alla Porta degli Archi C.F._1
10/13 c, presso lo studio degli Avv. Francesca Quaglia
( e Liliana Audino ( ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
1
OV, via D. Fiasella 7/7, presso lo studio dell'Avv. Deborah Morini
( che la rappresenta e difende come da mandato in C.F._4 atti
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. Revocare il contributo al mantenimento dell'importo di euro 200,00 disposto, dal mese di settembre 2023, a carico del SI in favore della SIa Pt_1
, con ogni conseguente pronuncia. _1
2. In ogni caso e per ogni ipotesi, rigettare la domanda avversaria di riconoscimento di qualsiasi somma a carico del SI a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della SIa e ciò non sussistendone i _1 presupposti e,
3. In ogni caso rigettare ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per la ragioni, tutte, come esposte negli atti difensivi.
4. Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
5. Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento paritario, una settimana presso il padre ed una settimana presso la madre Controparte_1
2
6. Dichiarare l'obbligo dei genitori di assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, da ritenersi in ogni caso primarie, siano esse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – relative al profilo educativo, all'istruzione, all'indirizzo scolastico, alla salute, all'insegnamento religioso ed alle attività ludico-sportive, nel pieno rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
7. Dichiarare, in ogni caso, l'ampio diritto di visita del padre e/o della madre nei confronti dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI
, quelli della SIa , nonché con quelli scolastici e Pt_1 _1 parascolastici dei figli e con le concrete esigenze degli stessi.
8. In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di previsione di eventuale collocamento prevalente dei figli presso la madre, dichiarare il diritto del
SI di tenere con sé i figli nei fine settimana alternati, dal venerdì Pt_1 pomeriggio fino alla domenica all'ora di cena o dopo cena ed uno o due giorni infrasettimanali fino all'ora di cena o dopo cena, da intendersi quali modalità minime di visita: il tutto salvo diversi accordi che tengano conto principalmente delle esigenze e delle aspirazioni dei ragazzi.
9. Dichiarare, anche per il periodo non scolastico, la possibilità per i figli di stare in ugual misura, durante la settimana, sia con il padre che con la madre, in base alle esigenze lavorative dei genitori e su accordo degli stessi.
10. Stabilire, per le principali festività, il criterio dell'alternanza e per le vacanze estive, il diritto del padre di trascorrere con i figli un periodo di 20 gg. – anche non consecutivi e/o continuativi –, da concordare previamente tra i genitori con preavviso di almeno una settimana.
3 11. Dichiarare l'obbligo per la SIa di affidare i figli _1 preferibilmente, ed in via principale, al padre piuttosto che ad altri soggetti, in caso di necessità e/o emergenze. Prevedere la possibilità, per la stessa, di rivolgersi ad altri parenti, amici o conoscenti solo ed esclusivamente in caso di impossibilità del
SI . Pt_1
12. In caso di pronuncia avente ad oggetto la collocazione prevalente dei figli presso il padre, SI , assegnare la casa ex coniugale, sita in Parte_1 Cont OV Via Giovanni XXIII 29/4, N.C.E.U., Sez. Urb.: Foglio: 45,
Particella: 697 Sub.: 27, in comproprietà al 50% fra il SI Parte_1
e la SIa (in forza di rogito Notaio
[...] Controparte_1 [...] del 03/06/2009, Repertorio n. 433), con ogni pronuncia conseguente in Per_3 merito alle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile stesso, al SI
; Parte_1
13. In caso di pronuncia di collocazione abitativa paritaria dei figli, assegnare la ex casa coniugale alla SIa che ivi continuerà ad abitare Controparte_1 con gli stessi, nelle suddette modalità, a titolo gratuito fino al mantenimento di tale convivenza ed al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
14. Disporre a carico del SI , in caso di collocamento paritario dei Pt_1 figli, a titolo di concorso nel loro mantenimento, il versamento della somma mensile di euro 200,00 per ciascuno, a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente della moglie alle coordinate che verranno dalla stessa Controparte_1 indicate, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
15. Disporre a carico del SI e della SIa , al 50% Pt_1 _1 ciascuno, le spese straordinarie riguardanti i figli e compresi i premi Per_1 Per_2 annuali delle polizze assicurative stipulate sui medesimi e comunque sulla base
4 delle indicazioni di cui al verbale della Sez. IV civile Tribunale di OV del
15/09/16, conosciuto e qui richiamato.
16. Dichiarare il SI e la SIa Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti ed indipendenti.
17. Vinte spese, competenze e onorari di giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via preliminare
respingere la domanda di riforma dell'ordinanza presidenziale assunta in data
29.08.2023 in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
In via principale
1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi SIi I SIi _1
(c. f. ) nata a [...] il [...] e
[...] C.F._5 Pt_1
(c.f. nato a [...] il [...], con
[...] C.F._1 addebito al marito ex art. 151 c. 2 c.c. per gravi violazioni agli obblighi discendenti dal matrimonio e che hanno portato all'insorgere della crisi coniugale;
2) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo i criteri di cui all'Ordinanza
Presidenziale datata 29.08.2023;
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale (compresa di attuali arredi e suppellettili) corrente in OV, Via Giovanni XXIII n. 29/4, di proprietà comune dei coniugi, in favore della SIa quale genitore Controparte_1 collocatario dei figli minori;
5 4) Disporre che il SI , in costanza di inadempimento al Parte_1 pagamento della propria quota del 50% della rata mutuo fondiario della casa coniugale, sia tenuto al pagamento di assegno di mantenimento in favore della moglie, fino al reperimento da parte della stessa di nuova occupazione lavorativa, nell'importo non inferiore ad euro 350,00 mensili (oltre aggiornamento ISTAT annuale come per legge);
5) Disporre che il SI sia tenuto al pagamento di euro Parte_1
460,00 mensili (euro 230,00 per ciascun figlio) alla moglie a titolo di proprio contributo al mantenimento dei figli minori e (oltre aggiornamento Per_1 Per_2
ISTAT annuale come per legge);
6) Disporre che l'assegno di mantenimento per i figli di cui al punto sub 5, sia automaticamente aumentato di euro 100,00 per ciascun figlio, per un totale di euro
200,00 (da addizionare alla somma aggiornata secondo ISTAT vigente all'atto dell'aumento) a far data dalla medesima mensilità nella quale avrà cessazione il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie di cui al punto sub.
4) per reperimento dell'attività lavorativa da parte della stessa:
7) Disporre a che entrambi i genitori concorrano, nella misura pari al 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli in applicazione del protocollo Trib. OV, sez. Fam. 16.09.2016 che quivi deve intendersi integralmente richiamato e con obbligo di rendicontazione bimestrale tra le parti;
8) Disporre che l'assegno unico per i figli minori sia di spettanza nella misura del
100% in favore della SIa , quale genitore collocatario di Controparte_1
e . Per_1 Persona_4
9) Con Vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.”.
6 Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 20.02.2023 il signor chiedeva di pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dalla moglie, RA con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio, con rito concordatario in regime di comunione dei beni, il
09.12.2006, a OV;
precisava che dall'unione erano nati due figli: nata il [...] e nato il Persona_5 Persona_4
23.08.2009; che da tempo, tra i coniugi, era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale;
che la coppia intraprendeva un percorso presso la psicologa
Dott.ssa che purtroppo, si arrestava per volontà della RA Per_6
la quale si rifiutava di affrontare la fine del matrimonio _1 assumendo atteggiamenti recriminatori e accusatori nei confronti del marito;
che, pertanto, la convivenza diveniva intollerabile. A seguito di ciò, il signor decideva di allontanarsi dalla casa coniugale Pt_1 comunicando preventivamente, alla RA , tale intenzione _1 una volta reperita un'abitazione idonea ad ospitare anche i figli.
Nel ricorso chiedeva, quindi, di affidare i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso di sé nella casa condotta in locazione, oppure nella casa coniugale ovvero, in subordine, con collocazione paritaria a settimane alternate tra i genitori;
in caso di collocazione prevalente presso uno dei genitori chiedeva dichiararsi l'ampio diritto di visita del padre e/o della madre ed in particolare, chiedeva di poter tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica prima o dopo cena ed uno o due giorni infrasettimanali;
per il periodo non scolastico chiedeva che i figli avessero la possibilità di stare in ugual misura con il padre e con la madre;
per le
7 principali festività, domandava il criterio dell'alternanza e per le vacanze estive, il diritto del padre di trascorrere con i figli, in ogni caso, un periodo di 20 giorni anche non consecutivi.
Oltre a ciò, chiedeva l'assegnazione della casa ex coniugale in comproprietà al 50% fra i coniugi in caso di collocazione abitativa prevalente dei figli presso di sé e, in caso di collocazione abitativa paritaria, alla SIa
, che ivi avrebbe continuato ad abitare con i figli fino al _1 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Inoltre, chiedeva che i coniugi corrispondessero in ugual misura le rate mensili - dell'importo di euro 300,00 circa - del mutuo cointestato e gravante sul predetto immobile.
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il SI in caso Pt_1 di collocazione paritaria si dichiarava disponibile a versare la somma di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre si opponeva al versamento di qualsivoglia segno in favore della moglie.
Con comparsa del 28.04.2023 si costituiva la convenuta, la quale si associava alla domanda di separazione e confermava l'irreversibilità della crisi coniugale, ricollegandola non già ad incompatibilità ed incomprensioni quanto piuttosto, esclusivamente, ad una relazione extraconiugale istaurata dal marito con una collega di lavoro.
Quanto alle condizioni della separazione, la RA chiedeva _1
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, nonché formulava richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore dei figli.
8 All'udienza del 05.05.2023 il Presidente dava atto della regolarità della notifica e rinviava l'udienza al 24.05.2023, nel corso della quale interrogava liberamente le parti ed invitava loro ad intraprendere un percorso presso il cd. Laboratorio dei conflitti. Veniva quindi disposto l'ascolto dei minori e con Ordinanza del 29.08.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso dei due figli con collocazione abitativa presso la madre e relativa assegnazione della casa coniugale, regolamentava il calendario di visite del padre e, con riguardo agli aspetti economici, disponeva che il marito versasse un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 200,00 mensili nonché un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo di euro 230,00 mensili per ciascuno oltre al 50 % delle spese straordinarie. Nominava, quindi, il GI e concedeva i termini di legge per la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza al 16.11.2023.
Il procedimento veniva documentalmente istruito e all'udienza del
03.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva quindi la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
Sulla separazione personale dei coniugi
Entrambe le parti concordano affinchè venga pronunciata la loro separazione personale: i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispetti atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse parimenti divenuta intollerabile.
9 Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi Parte_1
e Controparte_1
Sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito
Ai sensi dell'art. 143 c.c. i coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco della fedeltà, all'assistenza morale e materiale, a collaborare per l'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Qualora, quindi, vi sia la prova del nesso eziologico tra una trasgressione ai doveri matrimoniali e la crisi coniugale, è possibile, su domanda di parte, la addebitare la separazione al coniuge responsabile della violazione medesima.
Specificatamente, la violazione dell'obbligo di fedeltà, può determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, come tale, giustificare una pronuncia di addebito, salvi i casi di preesistenza della crisi coniugale, con conseguente insussistenza del nesso di causalità (Cass.
17/10/2017 n. 1866 conf. Cass. 08/04/2015 n. 7057).
Nel caso di specie, emerge anzitutto dalle dichiarazioni rese dai figli in sede di ascolto che il padre ad un certo punto avrebbe mutato il proprio comportamento all'interno della famiglia, iniziando ad assumere atteggiamenti distaccati: va peraltro osservato che una pronuncia di addebito non può - evidentemente - fondarsi sulle dichiarazioni rese dai figli minori in sede di ascolto e che, dal canto proprio, la parte convenuta non ha fornito, né offerto di fornire sufficiente prova della riconducibilità della crisi coniugale alla relazione del signor . Pt_1
10 Si vedano infatti i capitoli di prova orale di cui alla II Memoria ai ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta, che sono focalizzati sulla scoperta e sull'inizio della relazione extraconiugale, ma non sul contesto di vita della coppia in tale periodo e/o nel periodo immediatamente precedente (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9074 del 20/04/2011: “In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis", nonché
Cfr. anche Cass. n. 2059 del 14/02/2012: “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Il ricorrente, dal canto proprio, ha collocato l'insorgenza della crisi nel 2018, allegando la partecipazione di entrambi i coniugi ad un percorso di psicoterapia di coppia con la dott.ssa , circostanza confermata Persona_7 dalla RA che evidentemente era intenzionata a recuperare _1 il rapporto con il marito “sperando di ottenere un miglioramento dei rapporti con il coniuge soprattutto nell'interesse dei figli” (cfr. Memoria Difensiva del
28.04.2023 pag. 6).
11 Sulla base di tutto quanto sopra la domanda di addebito va respinta in quanto è pacificamente emerso che i coniugi avevano tentato di recuperare il loro rapporto affidandosi ad una professionista ed essendo, quindi, verosimile che la violazione del dovere di fedeltà sia intervenuta in un contesto di coppia già fortemente disgregato.
Sul regime di affidamento dei figli minori e sulle frequentazioni con il padre
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, dì ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, il quale può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore.
Nel caso di specie i due figli vanno quindi affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre così come è stato finora e conseguente assegnazione alla RA
della ex casa familiare. _1
12 Quanto alla frequentazione dei figli con il padre, si stabilisce che quest'ultimo possa vedere i figli e tenerli con sé previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche dei medesimi. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week end alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché almeno un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino a sera, e nelle festività, anch'esse suddivise con la madre in modo alternato e paritetico, nonché per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Sugli aspetti economici: assegno per il mantenimento della moglie
La separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione
In altri termini, a differenza della prestazione degli alimenti, che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il dovere di mantenimento consiste nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico- sociale dei coniugi durante il matrimonio.
La RA nel 2005 ha conseguito la laurea in Scienze _1 dell'Educazione e nel 2008 è stata assunta quale educatrice professionale presso il Don Orione in OV, con attività distribuita al 50% in RSA
13 psichiatrica e 50% in casa famiglia per ragazzi. A causa delle gravi problematiche di salute di genitori - entrambi oncologici, il padre deceduto nel 2015, la madre ancora in vita e sotto cura – nonché date le difficoltà scolastiche nel figlio minore la predetta ha, infine, lasciato il lavoro. Per_2
La predetta vive con i figli nella casa coniugale cointestata con il marito e gravata da mutuo parimenti cointestato con rate mensili di euro 300,00.
Dall'esame dell'unica CU prodotta si ricava quanto segue:
- CU 2023: euro 1.913,22 datore di lavoro Provincia Religiosa San
Benedetto dal 06/05/2022 al 16/05/2022.
Il ricorrente lavora invece alle dipendenze di Controparte_3 di OV quale impiegato, percepisce redditi di seguito
[...] indicati, si è trasferito a vivere in una casa in locazione per la quale risulta versare il canone mensile di euro 500,00 ed è chiaramente onerato della metà del mutuo gravante sulla ex casa familiare assegnata alla moglie.
Redditi del ricorrente:
- MOD 730/2024: reddito imponibile euro 32.103,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.150,00 circa;
- MOD 730/2023 reddito imponibile euro 31.303,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.100,00 circa;
14 - MOD 730/2022 reddito imponibile euro 30.004,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.100,00 circa;
- MOD 730/2021 reddito imponibile euro 28.331,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.050,00 circa;
- MOD 730/2020 reddito imponibile euro 28.390,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.050,00 circa.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 200,00 mensili.
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e
316-bis).”
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni
15 ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale (Cass. sentenza del
19/07/2022 n. 22.616).
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del 11/12/2023 n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo confermare la quantificazione del contributo paterno indicata nell'Ordinanza presidenziale del 29.08.2023 e cioè la somma di euro 230,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nato a Parte_1
OV (GE) il 16.08.1971 e nata a [...] Controparte_1
(GE) il 31.10.1980, coniugi per il matrimonio contratto a OV il
09.12.2006;
- Assegna la casa familiare sita in OV, in via Giovanni XXIII catastalmente distinto al foglio 45 particella n. 697 sub n.27 categoria
A/3 classe 1, vani 5,5, rendita euro 781,14 alla RA _1
;
[...]
- Affida i figli minori nata il [...] e il figlio Persona_5 nato il [...] in [...] condivisa ad Persona_4 entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con la possibilità per il padre, di vederli e tenerli con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, in favore della RA _1
, a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma
[...] di euro 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, in favore della RA _1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
[...] nata il [...] e nato il Persona_8 Persona_4
23.08.2009 la somma di euro 230,00 per ciascuno oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie
17 relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di OV pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici
Giudiziari di OV (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_s cheda=1681);
- Rigetta tutte le altre domande;
- Assegno unico come per legge;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in OV nella camera di Consiglio del 28.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni
18