Articolo 1 della Legge 15 maggio 1954, n. 233
Articolo 2
Versione
16 giugno 1954
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono modificati come segue:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara".
Entrata in vigore il 16 giugno 1954