Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono modificati come segue:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara".
Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono modificati come segue:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara".