Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/02/2026, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05787/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5787 del 2024, proposto da
Radio Latina Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in MA, viale G. Mazzini n. 113;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in MA, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Sa.So.Ni. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Italo Sciscione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota MIMIT prot. U0061336 del 22.03.2024 con cui il Ministero ha rigettato la domanda di riesame della ricorrente in ordine alla precedente comunicazione MIMIT prot. U0235879 del 6.12.2023, anch'essa qui impugnata, insieme ad ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi incluse le note ministeriali prot. n. 235860 del 06.12.2023 e prot, n. 233866 del 4.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Sa.So.Ni. S.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Presidente IT AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio Radio Latina impugna la nota del Ministero intimato prot. U0061336 del 22.03.2024, di rigetto della sua domanda di riesame in ordine alla precedente comunicazione ministeriale prot. U0235879 del 6.12.2023, anch'essa qui impugnata, concernente il rinnovo dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale – marchio TV SL48 – in capo alla Sa.So.Ni. S.r.l.s. – limitataai bacini provinciali di Frosinone e Rieti (e non più bacino regionale del Lazio) ed estesa al bacino provinciale di MA (AT12 – Lazio).
La ricorrente censura altresì le note del 6.12.2023, indicate in epigrafe, l’una recante la voltura dell’autorizzazione già rilasciata alla stessa e ceduta a Sa.So.Ni. S.r.l.s. con il marchio “RADIO LATINA TV” e numerazione LCN n. 211, con cambio di denominazione, e l’altra con cui il Ministero prende atto della rinuncia della richiamata controinteressata alla numerazione LCN 211 associata al marchio/palinsesto “TV SL48 2”.
2. Deduce la seguente articolata doglianza: “Eccesso di potere per travisamento dei fatti; erroneità di motivazione, violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione della delibera AGCOM n. 366/2010/CONS” .
Rispetto alla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente l’Amministrazione si sarebbe limitata ad un riscontro meramente formale, pur avendo la ricorrente stessa avanzato richiesta “di riesaminare in autotutela, per le ragioni sopra esposte, la determinazione del 6/12/2023 prot. 235879 rilevando per l’effetto che la stessa è ancora efficace perché legata alla numerazione 211 ovvero inesistente in quanto non più agganciata alla prefata autorizzazione” , richiesta che, pertanto, sarebbe rimasta inevasa.
Si contesta che l’autorizzazione FSMA volturata sarebbe stata definitivamente abbinata al canale 119, il che non sarebbe consentito secondo la regolamentazione AGCOM.
Laddove si intendesse abbandonata la numerazione LCN 211, questa non potrebbe costituire oggetto di opzione sulla futura commercializzazione, come convenuto tra la ricorrente e la controinteressata nella scrittura integrativa, poiché la Sa.So.Ni. potrebbe alienare solamente la nuova numerazione LCN 119.
Sarebbe erronea l’affermazione dell’Amministrazione, la quale sostiene che “sembrerebbe” che nessuna autorizzazione debba provenire dalla cedente per consentire modifiche all’oggetto del contratto, laddove queste modifiche non implichino cessioni a titolo oneroso, in quanto “l’onerosità non si esaurirebbe con le mere alienazioni a fronte di un corrispettivo, ben potendo costituire fattispecie onerosa anche quella che implica la perdita di un controvalore per il soggetto che su quel bene aveva una aspettativa qualificata (nel presente caso, un diritto di opzione).” .
3. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, successivamente depositando copiosa documentazione.
3.1. Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata Sa.So.Ni. S.r.l.s.
4. Fissata l’udienza pubblica del 16.12.2025 per la trattazione del merito, tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a..
4.1. In particolare, il Ministero ha difeso la legittimità del proprio operato, evidenziando che le lamentele della ricorrente atterrebbero all’ambito dell’autonomia contrattuale e segnatamente ai rapporti privatistici tra la stessa e la controinteressata, con meri riflessi sull’attività dell’Amministrazione.
4.2. La controinteressata, oltre a confutare nel merito le contestazioni di parte ricorrente, ha sollevato eccezioni: a) di tardività, con riferimento agli atti del 4 e 6.12.2023, in quanto i documenti impugnati sono stati consegnati in data 26.01.2024, a seguito di accesso documentale, mentre l’impugnazione è stata notificata il 20.05.2024, come si evince dall’istanza di riesame proposta dalla ricorrente; b) di inammissibilità con riguardo al riscontro di detta istanza, che non sarebbe atto impugnabile; c) di inammissibilità in relazione alle suindicate note, nei confronti delle quali non risulta dedotta alcuna censura; d) infine di inammissibilità per carenza di interesse, non sussistendo alcun “interesse giuridicamente apprezzabile in capo alla società resistente la quale, in caso di inadempimento da parte della Sa.so.ni. srls, potrebbe unicamente agire in sede civile per l’asserito risarcimento del danno ma non avrebbe alcun diritto sull’autorizzazione amministrativa oggetto di voltura” .
4.3. La ricorrente, nella memoria di replica, ha controdedotto alle eccezioni preliminari, affermando che il ricorso sarebbe stato proposto in via principale avverso l’atto adottato dal Ministero in riscontro della sua istanza di riesame, e nel merito ha ribadito quanto sostenuto nell’atto di ricorso.
5. Infine nella pubblica udienza del 16.12.2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
6. Si rende necessaria una breve ricostruzione fattuale della vicenda idonea a chiarire la portata dell’attività posta in essere dal Ministero resistente, confluita negli atti gravati.
6.1. A seguito di cessione da Radio Latina Soc. Coop. a Sa.So.Ni. S.r.l.s. dell’autorizzazione di forniture di servizi media audiovisivi per la diffusione televisiva digitale terrestre con il marchio “RADIO LATINA TV” associata numerazione LCN n. 211 per l’AT 12/Lazio, rilasciata alla prima con provvedimento ministeriale prot. n. 69922 del 15.06.2022, avvenuta con scrittura privata del 26.10.2022, con provvedimento del MIMIT - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione III del 4.12.2023, detta autorizzazione è stata volturata in capo alla suindicata cessionaria, con contestuale variazione della denominazione del marchio in TV SL48 2 assieme alla numerazione LCN 211 associata.
6.2. Sa.so.ni. era già titolare dell’autorizzazione sulla rete di II livello n. 5 nell’area tecnica Lazio, sulla frequenza ch 21 per la provincia di Frosinone e di Rieti, con il marchio TVSL48 con associata numerazione LCN 119, di cui in data 29.07.2022 aveva presentato istanza di rinnovo al Ministero; con successiva istanza del 14.11.2023, essa aveva chiesto, altresì, l’autorizzazione dell’estensione del marchio TV SL48, oltre che per i bacini provinciali di Frosinone e Rieti, già oggetto di rinnovo, anche per il bacino di MA (in virtù dell’autorizzazione volturata a seguito della cessione della FSMA da parte di Radio Latina), rinunciando alla numerazione LCN 211 per il marchio TV SRL48 2.
Quindi il Ministero, con successivo provvedimento del 6.12.2023, ha preso atto della rinuncia alla numerazione LCN 211, associata al marchio TV SL48 2, per effetto della quale la numerazione è tornata nella sua disponibilità, e con contestuale provvedimento ha autorizzato l’estensione della numerazione LCN 119, associata al marchio TV SL48 2, anche al bacino di MA.
6.3. Ne è conseguita l’istanza di riesame di quest’ultimo provvedimento da parte della Società ricorrente, la quale, invocando specifiche clausole dell’accordo di cessione, chiedeva che il Ministero sancisse che l’autorizzazione volturata fosse “ancora efficace perché legata alla numerazione 211 ovvero inesistente in quanto non più agganciata alla prefata autorizzazione” .
Quindi il Ministero ha riscontrato detta istanza col provvedimento datato 22.03.2024, col quale esso ha evidenziato come con la cessione si sia trasferito il più ampio godimento del titolo e del relativo marchio e che, in caso di cessione a titolo oneroso da parte della cessionaria, fosse prevista un’opzione in favore di Radio Latina, ipotesi in concreto non verificatasi, come pure non si è avuta rinuncia al titolo autorizzatorio.
7. Il quadro fattuale come appena brevemente rappresentato conduce a sostenere la legittimità dell’operato del Ministero resistente così come tradottosi negli atti gravati e, in particolare, nel provvedimento trasmesso alla controinteressata con nota U235879 del 6.12.2023, oggetto di istanza di riesame da parte della ricorente, e nel successivo provvedimento appena citato prot. U0061336 del 22.03.2024, il che consente di prescindere dal vaglio delle numerose eccezioni in rito sollevate da Sa.So.Ni.
7.1. In proposito va solo evidenziato che quest’ultima, in virtù della cessione del titolo autorizzatorio, ne poteva ampliamente disporre e, essendo già titolare di altra autorizzazione concernente l’ambito territoriale di Frosinone e Rieti, oggetto di rinnovo, con il marchio TV SRL48, cui era associata la numerazione LCN 119, ben poteva chiedere e ottenere di utilizzare il medesimo marchio anche per il bacino di MA (in virtù dell’autorizzazione volturata a seguito della cessione della FSMA da parte di Radio Latina), e rinunciare alla numerazione LCN 211, estendendo anche alla provincia di MA la predetta numerazione LCN 119 già nella sua disponibilità.
Di conseguenza, a fronte di tale ampia disponibilità, il Ministero ha correttamente operato.
7.2. Va poi considerato in primo luogo che specifici accordi tra le parti non possono vincolare l’attività dell’Amministrazione, la quale deve unicamente verificare posizione legittima rispetto ad un titolo autorizzatorio, dovendo gli stessi essere fatti valere in altra sede e certamente non ne confronti dell’Amministrazione, e comunque che è evidente che mai vi è stata cessione ad altro soggetto o più semplicemente rinuncia all’autorizzazione ceduta dalla ricorrente, da parte dell’odierna controinteressata: la stessa si è, infatti, limitata a rinunciare alla numerazione, che è tornata nella disponibilità del Ministero, ben potendo utilizzare altra numerazione, già nella sua disponibilità, per coprire anche l’ambito provinciale di MA, rispetto al quale la possibilità di diffondere il segnale discende proprio dall’autorizzazione proveniente da Radio Latina.
8. Deve concludersi che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. In ragione della peculiarità della questione esaminata le spese di giudizio possono, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei Magistrati:
IT AR, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT AR |
IL SEGRETARIO