Articolo 18 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 gennaio 1992
Art. 18. (Rivalutazione delle pensioni
e dei contributi) 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati con delibera del consiglio di amministrazione con decorrenza dal 1› gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'articolo 17, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento. 3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1› gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data. 4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 2, comma 5, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 11, comma 1, nonche' il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, arrotondando i relativi importi alle centomila lire superiori, per i limiti di reddito, e alle diecimila lire superiori, per il contributo minimo. 5. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi 1, 2, 3 e 4, la variazione percentuale viene determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992