Sentenza 29 dicembre 2025
Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03757/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2107 del 2025, proposto da CE IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria dell'illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Catania relativamente all'istanza del 26 maggio 2025 finalizzata alla normazione/adozione di una destinazione urbanistica ex novo dei terreni ubicati in contrada S. Giorgio e meglio distinti nel Comune censuario di Catania al foglio 33, p.lle nn. 240, 241, 247, 249, 251, 256, 258 e 261, nonché alla determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. MA IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale (l’Avv. Trombetta su delega dell’Avv. Lepidi per la parte ricorrente, e l’Avv. Macrì per la parte resistente).
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 15 ottobre 2025, la ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento del Comune di Catania sull’istanza in data 26 maggio 2025, con la quale l’interessata ha chiesto l’adozione di una nuova destinazione urbanistica per i terreni di sua proprietà siti in contrada San Giorgio (contemplati nello strumento urbanistico vigente in gran parte come zona “L - Caserma” ai sensi dell’articolo 21 delle N.T.A.”, con porzioni in “Verde rurale ex articolo 26” e con più limitate porzioni assoggettate a “vincolo assoluto ai sensi dell’art. 27), censiti in catasto al foglio 33, particelle 240, 241, 247, 249, 251, 256, 258 e 261, nonché la determinazione di un’indennità ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 327/2001.
In particolare, la ricorrente assume che la reiterazione, anche in punto di fatto, del vincolo preordinato all’esproprio e la protratta indisponibilità del bene integrano il presupposto per la corresponsione di una somma a ristoro del danno derivante dalla perdita della disponibilità del bene, sia in termini di mancato utilizzo, sia in termini di diminuzione del valore di mercato.
Con memoria del 17 ottobre 2025, il Comune di Catania si costituiva in giudizio e con memoria depositata in data 2 novembre 2025, rilevava quanto segue.
L’adozione degli strumenti urbanistici e la definizione delle destinazioni d’uso del territorio rientrano tra le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto espressione di un potere di indirizzo politico-amministrativo di natura ampiamente discrezionale. Veniva, inoltre, evidenziato che tali atti non rientrano nella competenza della Direzione Urbanistica o della Giunta, se non nei limiti dell’attuazione degli strumenti già approvati. Veniva osservato che il Comune era chiamato ad adeguare la propria pianificazione alla legge regionale n. 19/2020, la quale ha introdotto il Piano Urbanistico Generale, seguendo criteri di sostenibilità, partecipazione e coerenza con la pianificazione sovraordinata.
A tal fine, l'ente aveva adottato la deliberazione di Giunta n. 200 del 16 ottobre 2024, quale atto di indirizzo per la formazione del Piano Urbanistico Generale.
Secondo la difesa dell’Amministrazione, ogni proposta di variante urbanistica episodica o su domanda riferita a singole aree risulterebbe incompatibile con il processo di pianificazione generale in corso, rischiando di comprometterne la coerenza. Veniva, quindi, rilevato che la richiesta della ricorrente non fosse allo stato ricevibile, in quanto diretta a ottenere un intervento puntuale su un’area specifica al di fuori del quadro complessivo del Piano Urbanistico Generale.
Dopo la proposizione del ricorso, l’Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio aveva adottato la nota del 23 ottobre 2025, versata in atti, con cui aveva comunicato alla ricorrente il contenuto dell’atto di indirizzo della Giunta n. 200 del 16 ottobre 2024, ribadendo che la pianificazione del territorio era in corso di revisione alla luce della legge regionale n. 19/2020. In tale contesto, veniva sottolineato che non fosse possibile accogliere singole richieste di varianti urbanistiche episodiche.
Con memoria in data 4 dicembre 2025 (con specifica menzione “da valere anche come motivi aggiunti”, tuttavia, non notificata), parte ricorrente, nel ribadire le proprie difese, precisava quanto segue. L’istanza era stata rivolta all’ente nel suo complesso e non ad un singolo organo.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, incombeva comunque sul Comune il dovere di esaminare l’istanza, di attivare le competenti strutture e di fornire un riscontro espresso nel termine di legge. Veniva rilevato che la stessa difesa del Comune faceva riferimento ad una deliberazione di Giunta del 16 ottobre 2024, mai comunicata alla ricorrente e non prodotta in giudizio nei termini, a conferma della perdurante inerzia procedimentale.
Veniva, inoltre, evidenziato che il riferimento alla legge regionale n. 19/2020 non giustificava il protrarsi, per oltre cinquant’anni, della mancata pianificazione delle aree “bianche” a causa della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Parte ricorrente richiamava, altresì, l’art. 25, comma 2, della legge regionale n. 19/2020, che ribadiva il carattere quinquennale dei vincoli preordinati all’espropriazione nell’ambito del PUG, nonché l’art. 26, che disciplinava i termini procedimentali per l’approvazione degli strumenti pianificatori, e l’art. 53, che regolava il regime transitorio per l’approvazione del piano territoriale regionale e dei conseguenti piani urbanistici comunali.
Secondo parte ricorrente, i termini ivi indicati risultavano ampiamente scaduti senza che il Comune avesse adottato il nuovo PUG.
Secondo la difesa di parte ricorrente, la stessa difesa del Comune ammetteva la mancata normazione delle particelle in contestazione fin dalla scadenza del vincolo espropriativo.
In via subordinata, parte ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Con memoria depositata in data 6 dicembre 2025, il Comune di Catania ulteriormente rilevava che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, l’adozione degli strumenti urbanistici e la definizione delle destinazioni d’uso del territorio fossero di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo politico.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, tali atti risulterebbero discrezionali e non rientrerebbero nelle competenze della Direzione Urbanistica né della Giunta Comunale, salvo che non fossero conformi agli strumenti già approvati. Inoltre, veniva evidenziato che, con l’introduzione della Legge Regionale Siciliana n. 19/2020, che prevedeva la transizione dal PRG al PUG, qualsiasi proposta di variante urbanistica episodica risultasse incompatibile con il processo sistemico in corso, compromettendo la coerenza con l’atto di indirizzo del PUG, rappresentato dalla Delibera della Giunta Comunale n. 200 del 16 ottobre 2024.
Secondo la difesa dell’Amministrazione, pertanto, la richiesta di adozione urbanistica ex novo non risulterebbe accoglibile e la Delibera n. 200 del 16 ottobre 2024 renderebbe irricevibile il ricorso e, in via subordinata, veniva chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
All’udienza del 18 dicembre 2025, sentite le parti la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso in esame concerne la richiesta di annullamento del silenzio inadempimento da parte del Comune di Catania in relazione all'istanza avanzata dalla ricorrente.
Deve preliminarmente osservarsi che la stessa ricorrente ha prodotto in giudizio la nota datata 23 ottobre 2025 dell’Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio, la quale rappresenta una risposta esplicita all'istanza presentata.
Ne deriva che il ricorso avverso il silenzio amministrativo è improcedibile poiché l’Amministrazione comunale ha fornito (anche se, successivamente alla proposizione del ricorso) una risposta formalmente valida e motivata all'istanza.
Nel caso di specie, la nota datata 23 ottobre 2025, prodotta dall'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio, si configura quale risposta formale e sostanziale da parte dell'Ente locale alla richiesta avanzata dalla ricorrente. Di conseguenza, il ricorso, con riferimento all’azione avverso il silenzio inadempimento, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, atteso che l'Amministrazione ha adempiuto all'onere di provvedere sull'istanza, in conformità con quanto disposto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e in ossequio ai principi generali regolanti il silenzio amministrativo.
Per tale ragione, il ricorso, con specifico riferimento alla asserita illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione locale deve essere dichiarato improcedibile, essendo intervenuta una risposta amministrativa che esaurisce l'obbligo di provvedere da parte dell'ente.
Residua la questione relativa alla domanda di indennizzo, per la quale si ritiene necessario disporre la conversione del rito, come peraltro richiesto dalla parte ricorrente in udienza.
Il Collegio, previa conversione del rito, dispone che la trattazione della predetta domanda avvenga nell’udienza fissata per il 16 aprile 2026.
Si dispone la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, considerato che la risposta del Comune, datata 23 ottobre 2025, è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, costringendo la ricorrente ad adire il giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso avverso il silenzio in quanto l’Amministrazione ha fornito risposta all’istanza della ricorrente con nota del 23 ottobre 2025;
- dispone la conversione del rito e rinvia per la trattazione della domanda di indennizzo all'udienza del 16 aprile 2026;
- condanna il Comune di Catania alle spese del giudizio che si liquidano nella somma di € 1.000 (euro mille,00) oltre accessori di legge se dovuti e al rimborso del contributo unificato, laddove versato;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IC, Presidente
MA IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IT | LE IC |
IL SEGRETARIO