TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/12/2025, n. 2490
TAR
Sentenza breve 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di consapevolezza degli effetti della rinuncia al permesso di soggiorno

    Il Collegio rileva che l'interessato risiede in Italia dal 1992, circostanza che fa presumere una sufficiente conoscenza della lingua italiana, minando l'attendibilità dell'argomento difensivo secondo cui non avrebbe compreso gli effetti della rinuncia.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione dei motivi ostativi all'aggiornamento del titolo di soggiorno

    Il provvedimento impugnato fa riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi ricevuta brevi manu dal ricorrente in data specificata, circostanza la cui veridicità non è stata contestata.

  • Rigettato
    Valenza ostativa del giudizio di pericolosità sociale

    Trattandosi di un provvedimento plurimotivato, l'eventuale accoglimento delle censure relative alla rinuncia o alla comunicazione dei motivi ostativi non escluderebbe l'efficacia ostativa del giudizio di pericolosità sociale, non contestato dal ricorrente. Tale circostanza rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ma il Collegio ritiene che l'infondatezza nel merito assorba l'aspetto dell'inammissibilità.

  • Rigettato
    Mancanza di consapevolezza degli effetti della rinuncia al permesso di soggiorno

    Il Collegio rileva che l'interessato risiede in Italia dal 1992, circostanza che fa presumere una sufficiente conoscenza della lingua italiana, minando l'attendibilità dell'argomento difensivo secondo cui non avrebbe compreso gli effetti della rinuncia.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione dei motivi ostativi all'aggiornamento del titolo di soggiorno

    Il provvedimento impugnato fa riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi ricevuta brevi manu dal ricorrente in data specificata, circostanza la cui veridicità non è stata contestata.

  • Rigettato
    Valenza ostativa del giudizio di pericolosità sociale

    Trattandosi di un provvedimento plurimotivato, l'eventuale accoglimento delle censure relative alla rinuncia o alla comunicazione dei motivi ostativi non escluderebbe l'efficacia ostativa del giudizio di pericolosità sociale, non contestato dal ricorrente. Tale circostanza rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ma il Collegio ritiene che l'infondatezza nel merito assorba l'aspetto dell'inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/12/2025, n. 2490
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2490
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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