Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/12/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS- cat.-OMISSIS- adottato in data 1° aprile 2025 e notificato il 25 luglio 2025, recante la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il rigetto dell’istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno di lungo periodo presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ND OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino cinese, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di -OMISSIS-: a) ha disposto nei suoi confronti la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) ha contestualmente respinto l’istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno presentata il 18 settembre 2023; c) ha rilasciato in favore del ricorrente medesimo un permesso di soggiorno ordinario.
2. Il provvedimento impugnato si fonda: a) sulla rinuncia al permesso di soggiorno di lungo periodo in favore del permesso di soggiorno per lavoro autonomo espressa dallo stesso ricorrente in data 1° aprile 2025; b) sulla sentenza penale del Tribunale di -OMISSIS-, 2 maggio 2023, n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 20 maggio 2023, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione nonché alla multa di euro 4.000,00 per la commissione del delitto di cui all’art. 603 -bis , n. 2, cod. pen. (utilizzo, assunzione o impiego di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno), nonché per la commissione del delitto di cui all’art. 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno) e per la commissione di plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Del provvedimento impugnato il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo: a) di aver sottoscritto la rinuncia al permesso di soggiorno di lungo periodo su invito della Questura e senza essere consapevole degli effetti di tale manifestazione di volontà; b) di non aver ricevuto la comunicazione recante il preavviso della sussistenza di motivi ostativi all’aggiornamento del titolo di soggiorno.
4. Il Ministero dell’Interno, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
2. Il ricorso è infondato.
3. Osserva al riguardo il Collegio che il provvedimento impugnato si configura come un atto plurimo, tale essendo l’atto che «si caratterizza per la concentrazione delle finalità che normalmente connotano atti distinti in un unico contesto, spesso anche motivazionale, giusta la stretta interconnessione e talvolta conseguenzialità, fra le (diverse) scelte operate dall’Amministrazione; esso non necessariamente ha anche una pluralità di destinatari, come avviene invece per l’atto plurimo stricto sensu inteso, ove la pluralità dei provvedimenti nasce dalla loro omogeneità di contenuto, che ne rende inutilmente dispendiosa la moltiplicazione in ragione del numero dei soggetti nella cui sfera giuridica si va ad incidere.» (Consiglio di Stato, sez. II, 16 aprile 2025, n. 3264.)
Difatti, il provvedimento qui gravato contiene tre differenti statuizioni: la revoca del titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il dinego all’istanza di aggiornamento del titolo stesso e il rilascio di un titolo di soggiorno ordinario.
Del provvedimento sono gravate le prime due statuizioni, non incidendo la terza in senso sfavorevole nella sfera dell’interessato.
4. Entrambe le statuizioni sfavorevoli sono motivate alla luce della pericolosità sociale del ricorrente, che la Questura ha inferito dalla sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS-in data 2 maggio 2023.
Il diniego all’aggiornamento del titolo di soggiorno di lungo periodo è motivato anche dalla rinuncia che l’interessato ha espressamente formulato in data 1° aprile 2025.
5. Così perimetrato il tema del contendere, è possibile procedere allo scrutinio delle due censure di cui si compone il ricorso.
6. Va disattesa la prima censura, con la quale il ricorrente deduce di avere rinunciato alla domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a favore della richiesta di un permesso di soggiorno ordinario solo perché a ciò invitato dal personale della Questura e senza avere contezza degli effetti giuridici di tale sua manifestazione di volontà.
Rileva al riguardo il Collegio che agli atti del giudizio difettano elementi, anche a livello indiziario, tali da mettere in dubbio la genuinità della volontà del ricorrente di rinunciare all’aggiornamento del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in favore del rilascio di un titolo ordinario.
Anzi, da questo punto di vista, il provvedimento impugnato, nel motivare sull’assenza della necessità di procedere alla traduzione nella lingua madre del destinatario, dà atto che «l’interessato risulta presente sul territorio nazionale dal 1992, circostanza che, da sola, permette di ritenere acquisita una sufficiente conoscenza della linga italiana» .
Si tratta, ad avviso del Collegio, di un indizio che mina l’attendibilità dell’argomento difensivo secondo cui il ricorrente non avrebbe compreso gli effetti della rinuncia manifestata da egli stesso in data 1° aprile 2025.
7. Non può essere positivamente apprezzata nemmeno la seconda censura, a mezzo della quale il ricorrente deduce di non avere ricevuto la comunicazione recante il preavviso della sussistenza di motivi ostativi all’aggiornamento del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Difatti, il provvedimento impugnato fa riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno di lungo periodo, ricevuta brevi manu dal ricorrente in data 27 agosto 2024, circostanza la cui veridicità non è oggetto di contestazione.
8. Così scrutinate le censure mosse dal ricorrente contro il provvedimento impugnato, osserva inoltre il Collegio che egli non ha mosso contestazioni contro il giudizio di pericolosità sociale sotteso sia alla revoca, sia al diniego di aggiornamento del titolo di soggiorno di lungo periodo.
Ne deriva che le censure aventi ad oggetto, l’una, la violazione del contraddittorio procedimentale e, l’altra, la non genuinità della rinuncia all’istanza del rilascio del titolo di lungo periodo, quand’anche fossero state fondate, non avrebbero potuto comunque condurre all’annullamento del provvedimento impugnato.
Difatti, trattandosi di provvedimento c.d. plurimotivato, conserva piena valenza ostativa all’accoglimento della pretesa sostanziale del ricorrente medesimo il giudizio di pericolosità sociale espresso dalla Questura (aspetto in relazione al quale - si ripete - non è stata dedotta alcuna censura.)
Da questo punto di vista, viene in rilievo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorso con cui non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2024, n. 3835).
Ritiene tuttavia il Collegio che l’acclarata infondatezza nel merito del ricorso possa assorbire l’aspetto dell’inammissibilità dello stesso.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto.
10. Nulla si ritiene di dover disporre in merito alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni altro elemento idoneo a identificarla.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO LI, Presidente
ND De Col, Primo Referendario
ND OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND OR | LO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.