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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10513 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona DE Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza DE 07.11.2025, ai sensi DEl'art. 281 sexies, ultimo comma cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 9566/2025
TRA
in persona DE legale rapp.te p.t., con sede in Aversa (CE) alla via U. Foscolo n.50, P.IVA Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla via San Giacomo n.15 presso lo studio degli Avv.ti P.IVA_1
AN DE ER e EA AM dai quali è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo DE giudizio
E
CONDOMINIO di PIAZZA E. DE IC n. 46 in NAPOLI, in persona DEl'amministratore p.t., Cod.
Fisc. , elett.te dom.to in Napoli alla via Diocleziano n. 121 presso lo studio DEl'Avv. P.IVA_2
VI AV dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 28.04.2025, la conveniva in giudizio Parte_1 il NI di Piazza E. De Nicola n. 46 Napoli, in persona DEl'amministratore p.t. Dott. CP_1
, per sentirlo condannare a comunicare ad essa ricorrente i dati anagrafi completi dei
[...] condomini morosi e l'indicazione dei rispettivi debiti in base alle quote millesimali, relativamente al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 2176/2024 emesso dal Tribunale di Napoli e dichiarato esecutivo e di cui esso NI era debitore nei suoi confronti;
nonché perché venisse condannato a versare, in suo favore, ai sensi DEl'art. 614 bis cpc, la somma di € 100,00, ovvero quella somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione DE provvedimento;
oltre al risarcimento dei danni.
Lamentava, infatti che esso NI, benchè diffidato, a mezzo lettera racc.ta A/R DE 04.93.2025, a voler trasmettere i citati dati, non vi aveva dato riscontro.
Emesso in data 19.05.2025 decreto di fissazione d'udienza, quest'ultimo e il ricorso introduttivo venivano notificati al NI in data 22.05.2025.
Si costituiva in giudizio, il NI il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva in relazione alla specifica pretesa azionata giacchè, a suo dire, l'obbligo di comunicare ai creditori i dati dei condomini morosi, previsto l'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., gravava sull'amministratore personalmente e non sul NI da esso rappresentato. All'udienza DE 07.11.2025, presenti i procuratori DEle parti i quali insistevano, il ricorrente per l'accoglimento DE ricorso, il resistente per il suo rigetto.
Questo Giudice, quindi, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale DEla causa all'esito DEla quale, riportandosi esse ai propri atti e difese tutte svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito DEla sentenza nei termini di cui all'ultimo comma DEl'art. 281 sexies.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
In ordine alla legittimazione passiva in capo all'amministratore persona fisica o quale legale rappresentante DE NI, circa l'adempimento di cui all'art. 63 disp. att. c.c. secondo cui
“l'amministratore DE NI è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, questo Giudice si pone nel solco DEla giurisprudenza di questa Sezione DE Tribunale di Napoli (G.I. Dott.ssa M Cacace 31.10.2023; CP_2
01.02.2017; 05.09.2016) e DE più recente orientamento DEla Suprema Corte di Controparte_2
Cassazione di cui alla sentenza n. 1002 DE 15.01.2025 secondo la quale “Legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il NI in persona DEl'amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi DEl'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., DEl'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica DE condominio, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno DEl'amministratore in proprio”.
Secondo la Corte, quindi, l'obbligo DEla comunicazione “grava sull'amministratore in proprio e non sul condominio in persona DE suo amministratore, trattandosi di un obbligo che esula dal rapporto di mandato ed espressione di un dovere legale di cooperazione col terzo creditore, funzionale al soddisfacimento DEle sue pretese” ed è “espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona DEl'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione DE programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua DE contratto di amministrazione”.
Conseguentemente, il mancato rispetto, a detto obbligo di comunicazione, comporta una responsabilità personale (extracontrattuale) DEl'amministratore, in quanto si tratta di un dovere imposto dalla legge a tutela dei creditori.
In tema di condominio negli edifici, quindi, le domande volte a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi DEl'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti DEl'amministratore, e non DE condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore DE condominio in proprio e non derivante, invece, dal mandato conferito dall'assemblea condominiale.
Ne consegue che, avendo il ricorrente rivolto la domanda nei confronti DE NI, in persona DEl'amministratore p.t. quale suo legale rapp.te, la domanda non può che essere rigettata.
In ordine al governo DEle spese, ritiene questo giudice che in considerazione DEla novità DEla questione ed il solo recentissimo mutato orientamento DEla Suprema Corte di Cassazione, ricorrono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 14.11.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona DE Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza DE 07.11.2025, ai sensi DEl'art. 281 sexies, ultimo comma cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 9566/2025
TRA
in persona DE legale rapp.te p.t., con sede in Aversa (CE) alla via U. Foscolo n.50, P.IVA Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla via San Giacomo n.15 presso lo studio degli Avv.ti P.IVA_1
AN DE ER e EA AM dai quali è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo DE giudizio
E
CONDOMINIO di PIAZZA E. DE IC n. 46 in NAPOLI, in persona DEl'amministratore p.t., Cod.
Fisc. , elett.te dom.to in Napoli alla via Diocleziano n. 121 presso lo studio DEl'Avv. P.IVA_2
VI AV dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 28.04.2025, la conveniva in giudizio Parte_1 il NI di Piazza E. De Nicola n. 46 Napoli, in persona DEl'amministratore p.t. Dott. CP_1
, per sentirlo condannare a comunicare ad essa ricorrente i dati anagrafi completi dei
[...] condomini morosi e l'indicazione dei rispettivi debiti in base alle quote millesimali, relativamente al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 2176/2024 emesso dal Tribunale di Napoli e dichiarato esecutivo e di cui esso NI era debitore nei suoi confronti;
nonché perché venisse condannato a versare, in suo favore, ai sensi DEl'art. 614 bis cpc, la somma di € 100,00, ovvero quella somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione DE provvedimento;
oltre al risarcimento dei danni.
Lamentava, infatti che esso NI, benchè diffidato, a mezzo lettera racc.ta A/R DE 04.93.2025, a voler trasmettere i citati dati, non vi aveva dato riscontro.
Emesso in data 19.05.2025 decreto di fissazione d'udienza, quest'ultimo e il ricorso introduttivo venivano notificati al NI in data 22.05.2025.
Si costituiva in giudizio, il NI il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva in relazione alla specifica pretesa azionata giacchè, a suo dire, l'obbligo di comunicare ai creditori i dati dei condomini morosi, previsto l'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., gravava sull'amministratore personalmente e non sul NI da esso rappresentato. All'udienza DE 07.11.2025, presenti i procuratori DEle parti i quali insistevano, il ricorrente per l'accoglimento DE ricorso, il resistente per il suo rigetto.
Questo Giudice, quindi, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale DEla causa all'esito DEla quale, riportandosi esse ai propri atti e difese tutte svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito DEla sentenza nei termini di cui all'ultimo comma DEl'art. 281 sexies.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
In ordine alla legittimazione passiva in capo all'amministratore persona fisica o quale legale rappresentante DE NI, circa l'adempimento di cui all'art. 63 disp. att. c.c. secondo cui
“l'amministratore DE NI è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, questo Giudice si pone nel solco DEla giurisprudenza di questa Sezione DE Tribunale di Napoli (G.I. Dott.ssa M Cacace 31.10.2023; CP_2
01.02.2017; 05.09.2016) e DE più recente orientamento DEla Suprema Corte di Controparte_2
Cassazione di cui alla sentenza n. 1002 DE 15.01.2025 secondo la quale “Legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il NI in persona DEl'amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi DEl'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., DEl'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica DE condominio, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno DEl'amministratore in proprio”.
Secondo la Corte, quindi, l'obbligo DEla comunicazione “grava sull'amministratore in proprio e non sul condominio in persona DE suo amministratore, trattandosi di un obbligo che esula dal rapporto di mandato ed espressione di un dovere legale di cooperazione col terzo creditore, funzionale al soddisfacimento DEle sue pretese” ed è “espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona DEl'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione DE programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua DE contratto di amministrazione”.
Conseguentemente, il mancato rispetto, a detto obbligo di comunicazione, comporta una responsabilità personale (extracontrattuale) DEl'amministratore, in quanto si tratta di un dovere imposto dalla legge a tutela dei creditori.
In tema di condominio negli edifici, quindi, le domande volte a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi DEl'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti DEl'amministratore, e non DE condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore DE condominio in proprio e non derivante, invece, dal mandato conferito dall'assemblea condominiale.
Ne consegue che, avendo il ricorrente rivolto la domanda nei confronti DE NI, in persona DEl'amministratore p.t. quale suo legale rapp.te, la domanda non può che essere rigettata.
In ordine al governo DEle spese, ritiene questo giudice che in considerazione DEla novità DEla questione ed il solo recentissimo mutato orientamento DEla Suprema Corte di Cassazione, ricorrono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 14.11.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano