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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 937/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Pietro
SC, presso il cui studio in Barletta, alla via Mons. Dimiccoli n.
28, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 8.02.2023, , dopo Parte_1 aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della società CP_2
(successivamente fallita) con sede in Napoli, con qualifica di
[...] operaio addetto alle pulizie, dal 01.06.2015 al 31.01.2016, ha dedotto: che con domanda tardiva di ammissione al passivo presentata il
26.11.2020, ha chiesto il riconoscimento dei crediti maturati e non riscossi durante il rapporto di lavoro;
che è stato quindi ammesso allo stato passivo in privilegio per un importo complessivo di € 5.967,31, di cui € 1.046,73 a titolo di TFR;
che ha presentato domanda al Fondo di
Garanzia per ottenere la corresponsione del TFR, producendo CP_1 tutta la documentazione necessaria, inclusa un'autocertificazione di mancato versamento alla previdenza complementare, motivata dal fatto che al momento della presentazione della domanda il ricorrente era già in pensione e aveva cessato ogni rapporto con il Fondo Eurofer, come da comunicazione di quest'ultima; che, nonostante la documentazione prodotta e le comunicazioni del Fondo Eurofer, l' , con CP_1 provvedimento del 24.11.2022, ha respinto la domanda, motivando nei seguenti termini: "SCELTA IRREVERSIBILE DI DESTINARE IL 100% DEL
TFR AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 129"; che tale provvedimento è in contrasto con le indicazioni fornite dal Fondo
Eurofer e con la documentazione allegata alla domanda con cui il ricorrente autocertificava la non adesione alla previdenza complementare.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il proprio diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia presso
l' del TFR, per € 1.046,73, con condanna al relativo pagamento;
CP_1 con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità e CP_1 infondatezza del ricorso.
Più specificamente, ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente nei propri confronti e comunque
2 passiva dell' , sostenendo che il rapporto contributivo si instaura CP_1 esclusivamente tra datore di lavoro ed ente di previdenza, mentre il rapporto retributivo intercorre solo tra datore di lavoro e lavoratore.
Secondo questa ricostruzione, legittimato passivo nell'azione proposta dal ricorrente sarebbe solo la società fallita, ovvero il datore di lavoro.
Nel merito ha eccepito in ogni caso l'infondatezza della domanda, evidenziando che, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 80/92, all' può CP_1 essere richiesto solo di "integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi", e non di effettuare pagamenti diretti al lavoratore. Inoltre, ha eccepito che
l' si trova nell'impossibilità assoluta di eseguire l'integrazione CP_1 contributiva presso il fondo di previdenza complementare, avendo il ricorrente aveva già riscattato totalmente la propria posizione presso il
Fondo Eurofer, come documentato dalla comunicazione del fondo stesso.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo: la domanda amministrativa è stata presentata il 02.12.2021 e il provvedimento di diniego dell'INPS è datato 24.11.2022, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato l'8.02.2023.
2. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione formulata circa la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, CP_3 CP_1 in materia di Fondo di Garanzia, la legittimazione passiva, ovvero la possibilità di essere convenuto in giudizio, spetta all' stesso, in CP_1 qualità di gestore del fondo e quindi come tale soggetto responsabile delle prestazioni erogate dallo stesso.
Ciò implica che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il l per ottenere il Controparte_4 CP_1 pagamento di TFR e altre retribuzioni non corrisposte, fino a un certo limite e nel rispetto dei requisiti previsti. L' , quindi, così come CP_1 nel caso de quo, agisce come garante per conto del datore di lavoro.
3 3. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Come noto, l'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di
Garanzia gestito , che ha lo scopo di sostituirsi al datore di CP_3 CP_1 lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Più specificatamente, tale istituto è rivolto ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che versano all' contributi diretti ad CP_1 alimentare il fondo stesso, inclusi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali, i soci delle cooperative, nonché, dal 1° luglio
2022, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
Il pagamento del TFR a carico del Fondo è previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, sia qualora, pur non assoggettabile a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di
Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito). La domanda di intervento del Fondo di garanzia deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla sede dell' nella cui competenza CP_1 territoriale l'assicurato ha la propria residenza e nel caso in cui sia avanzata ad una sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in
Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.
4. Nel caso in esame sussistono i presupposti per l'intervento del
Fondo di Garanzia ai fini del pagamento del TFR, avendo, in particolare, il ricorrente dimostrato:
4 - che la società ex datrice di lavoro è stata dichiarata fallita con sentenza n. 159 del 29.08.2019 del Tribunale di Napoli (cfr. all.ti 3 e
4 della produzione di parte ricorrente);
- che con provvedimento del 16.03.2021 il credito per TFR è stato ammesso all'elenco dei creditori privilegiati, come risulta dal prospetto trasmesso dalla curatela del fallimento (cfr. all. 4 della produzione di parte ricorrente);
- che in data 02.11.2022 il ricorrente ha presentato all' domanda CP_1 amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente).
In realtà il diniego dell' è stato motivato sulla base del fatto che CP_1 il ricorrente risulterebbe titolare di una posizione di previdenza complementare aperta presso il fondo Eurofer, con la conseguenza che, essendo la contribuzione relativa al rapporto lavorativo stata versata in favore di quest'ultimo, non vi sarebbe spazio per un intervento del Fondo di Garanzia.
Sul punto, deve osservarsi che, a seguito di ordinanza del 4.06.2025, con la quale sono state richieste informazioni ai sensi dell'art. 213
c.p.c. al Fondo Eurofer sulla posizione del ricorrente in relazione al rapporto lavorativo nell'ambito del quale è maturato il diritto al TFR azionato in questa sede, con nota del 22.07.2025 allegata in atti, il
Fondo Eurofer ha così risposto: “lo scrivente Fondo non ha alcuna evidenza del rapporto del presso la succitata I.C.S.S. né, di Parte_1 conseguenza, del relativo flusso contributivo che questa avrebbe dovuto versare ad EUROFER. Si conferma, pertanto, che alcun versamento è pervenuto allo scrivente Fondo da tale azienda. A tal fine si allega l'estratto contributivo della posizione del sig. , prot. Parte_1
94470/2025 (cfr. all. 3)”. Dall'esame di quest'ultimo risulta che effettivamente non è stato effettuato alcun versamento contributivo per il rapporto lavorativo da cui è maturato il TFR richiesto contro il
Fondo di Garanzia;
ciò conferma, quindi, che in relazione al TFR richiesto in questa sede non rileva in alcun modo la posizione previdenziale, peraltro chiusa allo stato, del ricorrente presso il
5 suddetto Fondo di Previdenza che, quindi, non può essere considerato legittimato ad erogare la prestazione richiesta.
Ne consegue, quindi, che sussiste certamente la legittimazione passiva dell' – che, eventualmente, potrà agire in regresso nei CP_1 confronti dell'ex datrice di lavoro – e che ricorrono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto azionato in questa sede, risultando la società ex datrice di lavoro fallita, il credito ammesso con privilegio al passivo fallimentare e dovendosi escludere la sussistenza di posizione previdenziale presso il fondo Eurofer in relazione al rapporto lavorativo rispetto al quale è maturato il TFR preteso.
Pertanto, la domanda va accolta e l' , nella qualità di Gestore del CP_1
Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, deve essere condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1.046,73, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 2.12.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori non inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Pietro SC che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 937/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , quale CP_1 gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento in favore di della somma di € 1.046,73, a titolo di Parte_1
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa;
6 2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Pietro SC.
Trani, 12.11.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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