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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9597 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9597/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. BERLOCO GRAZIANGELA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore dott. CP_3
LOTITO GIUSEPPINA
Resistente
Oggetto: ricostruzione carriera docenti;
servizio anno 2013
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.07.2024, la parte istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente di scuola secondaria superiore, assunta alle dipendenze del convenuto CP_1
in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01/09/1999 come docente di scuola secondaria di 1°, per la classe di concorso 43/A, con passaggio, a far data dal
1/09/2007, alla scuola secondaria di 2°; di essere titolare della fascia stipendiale n. 21
(fino al 31.08.2024), ha lamentato la mancata inclusione e valutazione del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera.
Ha, pertanto, domandato dichiararsi il diritto al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013, con condanna dell'amministrazione scolastica convenuta alla ricostruzione della carriera inclusiva di tale anno, nonché al pagamento delle differenze stipendiali conseguentemente maturate con decorrenza dalla data di cessazione del blocco stipendiale, oltre a interessi legali, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi, l'amministrazione convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione, quantomeno parziale, dei diritti azionati;
in ogni caso, ha contestato in diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concluso per il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici. Nulla la P.A. convenuta ha contestato in merito alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.
Motivo di doglianza di parte ricorrente è il mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, " Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in
2 ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che: “la relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando
3 che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Del resto, mette conto richiamare quanto condivisibilmente affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui “ … le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive
- da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del
2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/06/2024, n. 16133).
Ancora, la Corte di Cassazione ha definito “errato” il presupposto secondo cui “le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma
4 la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento”, chiarendo come “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”.
Alla luce delle considerazioni che precedono va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione giuridica della carriera con riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate in virtù del predetto riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., stante l'eccezione ritualmente sollevata dal convenuto. CP_1
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
L'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in argomento, nonché la novità della questione trattata suggeriscono di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1
atto depositato il 22.07.2024, nei confronti del , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva, dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione giuridica della carriera con riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate in virtù del predetto riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre a interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
- spese compensate.
Bari, lì 29.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9597/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. BERLOCO GRAZIANGELA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore dott. CP_3
LOTITO GIUSEPPINA
Resistente
Oggetto: ricostruzione carriera docenti;
servizio anno 2013
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.07.2024, la parte istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente di scuola secondaria superiore, assunta alle dipendenze del convenuto CP_1
in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01/09/1999 come docente di scuola secondaria di 1°, per la classe di concorso 43/A, con passaggio, a far data dal
1/09/2007, alla scuola secondaria di 2°; di essere titolare della fascia stipendiale n. 21
(fino al 31.08.2024), ha lamentato la mancata inclusione e valutazione del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera.
Ha, pertanto, domandato dichiararsi il diritto al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013, con condanna dell'amministrazione scolastica convenuta alla ricostruzione della carriera inclusiva di tale anno, nonché al pagamento delle differenze stipendiali conseguentemente maturate con decorrenza dalla data di cessazione del blocco stipendiale, oltre a interessi legali, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi, l'amministrazione convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione, quantomeno parziale, dei diritti azionati;
in ogni caso, ha contestato in diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concluso per il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici. Nulla la P.A. convenuta ha contestato in merito alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.
Motivo di doglianza di parte ricorrente è il mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, " Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in
2 ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che: “la relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando
3 che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Del resto, mette conto richiamare quanto condivisibilmente affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui “ … le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive
- da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del
2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/06/2024, n. 16133).
Ancora, la Corte di Cassazione ha definito “errato” il presupposto secondo cui “le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma
4 la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento”, chiarendo come “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”.
Alla luce delle considerazioni che precedono va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione giuridica della carriera con riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate in virtù del predetto riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., stante l'eccezione ritualmente sollevata dal convenuto. CP_1
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
L'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in argomento, nonché la novità della questione trattata suggeriscono di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1
atto depositato il 22.07.2024, nei confronti del , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva, dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione giuridica della carriera con riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate in virtù del predetto riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre a interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
- spese compensate.
Bari, lì 29.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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