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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 aprile 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2340/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega conferita su foglio Parte_1 separato allegato in atti dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso presso lo studio del quale in Torremaggiore (FG) C.so Italia, 31 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.03.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “-accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la prestazione ex art. 13 L. 118/71, avendone i requisiti richiesti dalla norma sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. -condannare l Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t., domiciliato ex
[...]
D.L.78/2009 presso la sede territorialmente competente in Foggia alla Via della Repubblica n.18, in persona del Direttore in carica, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'Avv.
Biuso dichiaratosi antistatario, maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37 e ss. mm., posto che l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l' che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 aprile
2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo,
Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni, anche all'esito dei chiarimenti resi in questa fase, questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari in misura tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% utile per conseguire l'assegno di invalidità civile.
Va poi, opportunamente premesso che parte ricorrente ha fondato il presente giudizio di opposizione su circostanze e rilievi tardivamente proposti.
Laddove avesse ritenuto insufficiente e lacunoso l'elaborato peritale aveva l'onere di proporre osservazioni nel termine assegnato in fase di ATP e dopo l'invio della bozza dell'elaborato.
Invio che il CTU ha documentato ed attestato di aver effettuato, senza che il ricorrente muovesse alcun rilevo in quella sede, per poi attendere che il giudicante assegnasse alle parti i termini ex art 445 bis cpc e quindi proporre solo in questa sede le contestazioni, avviando il giudizio di opposizione che non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
Né potrebbe ritenersi che i termini previsti dal 195 poc nuova formulazione, nella specie applicabile ed applicato (cfr fascicolo ATP acquisito) siano irrilevanti o inutili, in quanto determinano sostanziali allungamenti dei tempi per l'espletamento dell'incarico peritale che non possono giustificarsi se non ricollegando a questi termini effetti processuali concreti quali la decadenza dal diritto di avanzare tardivamente le osservazioni che potevano essere tempestivamente proposte da ciascuna delle parti.
Deve a tanto aggiungersi che i rilievi si fondano sulle osservazioni elaborate dal dott. nominato CT di parte e Persona_2 presente alle operazioni peritali ma prodotte solo nella presente fase di giudizio e non inviate al CTU nei termini prescritti come si è innanzi rilevato.
Ad ogni buon conto, pur dovendosi evidenziare che, la condotta processuale, tenuta dalla parte ricorrente, si pone in netto contrasto con la funzione acceleratoria e deflattiva del procedimento per ATPO come delineato dal legislatore, ritiene il giudicante che le contestazioni sollevate siano comunque destituite di fondamento anche all'esito della sua riconvocazione disposta al fine di rendere i chiarimenti del caso.
Invero, il CTU, nella fase di ATPO, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da: esiti di prolasso genitale e rettale, ipotiroidismo, pregresso melanoma, cardiopatia ipertensiva, esiti di isterectomia. Le patologie che affliggono la perizianda sono di tipo funzionale minimo. Gli esiti di prolasso genitale, corretto da intervento chirurgico, consistono in saltuarie perdite urinarie. Anche il prolasso rettale è responsabile solo di potenziale dolore anale. La cardiopatia ipertensiva, dal riscontro dei certificati agli atti, è di entità minima, l'ipotiroidismo è ben controllato dalla teraia medica, ed inoltre gli esiti di melanoma non sono presenti come non è presente alcun ritorno di malattia. Adottando le tabelle di legge attualmente in uso possiamo cosi' argomentare: gli esiti di prolasso genitale non sono tabellati,ma per analogia li valutiamo con il valore mediano del codice 6203 (11-20 % cistite cronica) al 15%,anche il prolasso rettale non è tabellato ma per analogia lo valutiamo con codice 6101 (emorroidi) al 10%,la cardiopatia pur se di entità molto lieve la valutiamo con valore mediano del codice 6441 (21-30%) al
25%,l'ipotiroidismo non è tabellato ed inoltre non è responsabile di sintomatologia clinica poichè ben controllato dalla terapia medica, gli esiti di melanoma (nessuna ripercussione funzionale o ritorno di malattia) vengono valutati con codice 9322 all'11%,l'isterectomia viene valutata con codice 6603 al 25%. Adottando la formula riduzionistica di legge giungiamo ad un valore di invalidità del 61%.
Il CTU, sebbene in maniera estremamente sintetica, ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Richiamato nella presente fase a rendere i chiarimenti richiesti con ordinanza del 17.02.2025 ha valutato che: Circa il certificato del
07/11/92,di cui non si evidenzia nel timbro identificativo ne' la specialità ne' il numero di protocollo che attesti la redazione di esso in relazione al ssn (servizio sanitario nazionale),appare piu' consono esaminare il certificato di dimissione (sempre relativo allo stesso intervento ginecologico) del ricovero del 18/06/10,ed evidenziare come in esso, a causa del prolasso uterino, veniva effettuata sulla perizianda una laparoisterectomia e colposacropessia con conservazione ovaie nel reparto ginecologia ospedale San Giovanni Rotondo. Andiamo ancor piu' nello specifico,esaminiamo il referto del verbale operatorio (21/06/10) in cui il dott. ginecologo referta: “ si procede ad Persona_3 isterectomia totale con tecnica abituale con conservazione delle ovaie e colposacropessia” (fissazione della vagina al promontorio sacrale).Occorre distinguere tra gli interventi di isterectomia,tra quella totale e quella radicale.Nella totale vengono asportati utero e tube,nella radicale utero,tube,ovaie e tessuti parametriale e paravaginali.Esiste inoltre la singola asportazione delle tube detta salpingectomia.Ora la abituale tecnica dell'isterectomia comprende
l'asportazione dell'utero e delle tube,pertanto nel codice 6603 è già compresa l'asportazione delle tube.Il codice 6604 è da riferirsi a salpingectomia isolata senza interessamento dell'utero e non è questo il caso per la perizianda in questione. Circa l'affermazione che la paziente ha effettuato l'intervento all'età di 50 anni essa non è corretta.Infatti la perizianda è nata il [...],l'intervento di isterectomia è avvenuto il 21/06/10 all'età circa di 37 anni,età in cui la fertilità è ancora possibile,seppur rara.Per tale motivo è giustificata la nostra valutazione al 25%. CONLUSIONI Dopo le considerazioni medico legali possiamo cosi' rispondere all'Ill.mo Giudice: 1) la salpingectomia non puo' essere valutata con il codice 6604 poiché' già valutata nel codice
6603 usato per l'isterectomia totale,che comprende asportazione dell'utero e delle tube.La salpingectomia isolata (cioè asportazione delle tube senza l'utero) è quella considerata dal codice 6604 e non è applicabile al caso in questione;
2) circa la nostra valutazione dell'isterectomia con il codice 6603 al 25% occorre evidenziare che: vista la data di nascita (dedotta dalla carta di identità e dei certificati agli atti) del 04/07/72 e considerato che l'intervento di isterectomia è stato effettuato il 21/06/10 (certificato ad atti) si puo'constatare come all'epoca la perizianda aveva 37 anni compiuti,età in cui la fertilità,pur se rara,è ancora possibile.Pertanto appare consona la nostra valutazione. 3) sono pertanto confermate le nostre conclusioni come da ctu precedente.
La differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CTU che, questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto in quel giudizio, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla per al CTU per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara la insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari ricorrente che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase di CP_1
ATPO;
- nulla al CTU per la presente fase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.04.2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 aprile 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2340/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega conferita su foglio Parte_1 separato allegato in atti dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso presso lo studio del quale in Torremaggiore (FG) C.so Italia, 31 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.03.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “-accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la prestazione ex art. 13 L. 118/71, avendone i requisiti richiesti dalla norma sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. -condannare l Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t., domiciliato ex
[...]
D.L.78/2009 presso la sede territorialmente competente in Foggia alla Via della Repubblica n.18, in persona del Direttore in carica, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'Avv.
Biuso dichiaratosi antistatario, maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37 e ss. mm., posto che l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l' che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 aprile
2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo,
Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni, anche all'esito dei chiarimenti resi in questa fase, questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari in misura tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% utile per conseguire l'assegno di invalidità civile.
Va poi, opportunamente premesso che parte ricorrente ha fondato il presente giudizio di opposizione su circostanze e rilievi tardivamente proposti.
Laddove avesse ritenuto insufficiente e lacunoso l'elaborato peritale aveva l'onere di proporre osservazioni nel termine assegnato in fase di ATP e dopo l'invio della bozza dell'elaborato.
Invio che il CTU ha documentato ed attestato di aver effettuato, senza che il ricorrente muovesse alcun rilevo in quella sede, per poi attendere che il giudicante assegnasse alle parti i termini ex art 445 bis cpc e quindi proporre solo in questa sede le contestazioni, avviando il giudizio di opposizione che non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
Né potrebbe ritenersi che i termini previsti dal 195 poc nuova formulazione, nella specie applicabile ed applicato (cfr fascicolo ATP acquisito) siano irrilevanti o inutili, in quanto determinano sostanziali allungamenti dei tempi per l'espletamento dell'incarico peritale che non possono giustificarsi se non ricollegando a questi termini effetti processuali concreti quali la decadenza dal diritto di avanzare tardivamente le osservazioni che potevano essere tempestivamente proposte da ciascuna delle parti.
Deve a tanto aggiungersi che i rilievi si fondano sulle osservazioni elaborate dal dott. nominato CT di parte e Persona_2 presente alle operazioni peritali ma prodotte solo nella presente fase di giudizio e non inviate al CTU nei termini prescritti come si è innanzi rilevato.
Ad ogni buon conto, pur dovendosi evidenziare che, la condotta processuale, tenuta dalla parte ricorrente, si pone in netto contrasto con la funzione acceleratoria e deflattiva del procedimento per ATPO come delineato dal legislatore, ritiene il giudicante che le contestazioni sollevate siano comunque destituite di fondamento anche all'esito della sua riconvocazione disposta al fine di rendere i chiarimenti del caso.
Invero, il CTU, nella fase di ATPO, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da: esiti di prolasso genitale e rettale, ipotiroidismo, pregresso melanoma, cardiopatia ipertensiva, esiti di isterectomia. Le patologie che affliggono la perizianda sono di tipo funzionale minimo. Gli esiti di prolasso genitale, corretto da intervento chirurgico, consistono in saltuarie perdite urinarie. Anche il prolasso rettale è responsabile solo di potenziale dolore anale. La cardiopatia ipertensiva, dal riscontro dei certificati agli atti, è di entità minima, l'ipotiroidismo è ben controllato dalla teraia medica, ed inoltre gli esiti di melanoma non sono presenti come non è presente alcun ritorno di malattia. Adottando le tabelle di legge attualmente in uso possiamo cosi' argomentare: gli esiti di prolasso genitale non sono tabellati,ma per analogia li valutiamo con il valore mediano del codice 6203 (11-20 % cistite cronica) al 15%,anche il prolasso rettale non è tabellato ma per analogia lo valutiamo con codice 6101 (emorroidi) al 10%,la cardiopatia pur se di entità molto lieve la valutiamo con valore mediano del codice 6441 (21-30%) al
25%,l'ipotiroidismo non è tabellato ed inoltre non è responsabile di sintomatologia clinica poichè ben controllato dalla terapia medica, gli esiti di melanoma (nessuna ripercussione funzionale o ritorno di malattia) vengono valutati con codice 9322 all'11%,l'isterectomia viene valutata con codice 6603 al 25%. Adottando la formula riduzionistica di legge giungiamo ad un valore di invalidità del 61%.
Il CTU, sebbene in maniera estremamente sintetica, ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Richiamato nella presente fase a rendere i chiarimenti richiesti con ordinanza del 17.02.2025 ha valutato che: Circa il certificato del
07/11/92,di cui non si evidenzia nel timbro identificativo ne' la specialità ne' il numero di protocollo che attesti la redazione di esso in relazione al ssn (servizio sanitario nazionale),appare piu' consono esaminare il certificato di dimissione (sempre relativo allo stesso intervento ginecologico) del ricovero del 18/06/10,ed evidenziare come in esso, a causa del prolasso uterino, veniva effettuata sulla perizianda una laparoisterectomia e colposacropessia con conservazione ovaie nel reparto ginecologia ospedale San Giovanni Rotondo. Andiamo ancor piu' nello specifico,esaminiamo il referto del verbale operatorio (21/06/10) in cui il dott. ginecologo referta: “ si procede ad Persona_3 isterectomia totale con tecnica abituale con conservazione delle ovaie e colposacropessia” (fissazione della vagina al promontorio sacrale).Occorre distinguere tra gli interventi di isterectomia,tra quella totale e quella radicale.Nella totale vengono asportati utero e tube,nella radicale utero,tube,ovaie e tessuti parametriale e paravaginali.Esiste inoltre la singola asportazione delle tube detta salpingectomia.Ora la abituale tecnica dell'isterectomia comprende
l'asportazione dell'utero e delle tube,pertanto nel codice 6603 è già compresa l'asportazione delle tube.Il codice 6604 è da riferirsi a salpingectomia isolata senza interessamento dell'utero e non è questo il caso per la perizianda in questione. Circa l'affermazione che la paziente ha effettuato l'intervento all'età di 50 anni essa non è corretta.Infatti la perizianda è nata il [...],l'intervento di isterectomia è avvenuto il 21/06/10 all'età circa di 37 anni,età in cui la fertilità è ancora possibile,seppur rara.Per tale motivo è giustificata la nostra valutazione al 25%. CONLUSIONI Dopo le considerazioni medico legali possiamo cosi' rispondere all'Ill.mo Giudice: 1) la salpingectomia non puo' essere valutata con il codice 6604 poiché' già valutata nel codice
6603 usato per l'isterectomia totale,che comprende asportazione dell'utero e delle tube.La salpingectomia isolata (cioè asportazione delle tube senza l'utero) è quella considerata dal codice 6604 e non è applicabile al caso in questione;
2) circa la nostra valutazione dell'isterectomia con il codice 6603 al 25% occorre evidenziare che: vista la data di nascita (dedotta dalla carta di identità e dei certificati agli atti) del 04/07/72 e considerato che l'intervento di isterectomia è stato effettuato il 21/06/10 (certificato ad atti) si puo'constatare come all'epoca la perizianda aveva 37 anni compiuti,età in cui la fertilità,pur se rara,è ancora possibile.Pertanto appare consona la nostra valutazione. 3) sono pertanto confermate le nostre conclusioni come da ctu precedente.
La differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CTU che, questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto in quel giudizio, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla per al CTU per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara la insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari ricorrente che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase di CP_1
ATPO;
- nulla al CTU per la presente fase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.04.2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano