Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
Decreto collegiale 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 06/03/2026, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06815/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2025, proposto da
Fondazione Enasarco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Rocchi, Matteo Rocchi, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Rocchi in Roma, via del Vascello 16;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AR Fallerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Roma, sezione VI civile n. 7332 del 2007
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Fondazione ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 7332 del 2007 con la quale il tribunale civile di Roma ha condannato la Azienda sanitaria locale Roma 2 (Asl Roma 2), resasi inadempiente rispetto a due contratti di locazione, al pagamento in favore della odierna ricorrente “ per il primo contratto della somma di € 110.260,00 e per il secondo contratto della somma di € 103.054,00 a titolo di canoni compresi nel periodo gennaio 05- marzo 06, oltre ai canoni a scadere fino al rilascio, con gli interessi convenzionali nella misura del 3% annuo dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento della somma di € 20.476,46 per il primo contratto e di € 10.845,60 per il secondo contratto a titolo di oneri accessori, spese di riscaldamento e di registrazione dei contratti, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo”, nonché “al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi € 5.100,00 di cui € 200,00 per esborsi e € 1.200,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ”.
In particolare parte ricorrente ha quantificato il credito rimasto inottemperato da parte della ASL Roma 2 nell’importo di euro 658.128,74 ( rectius € 657.128,74) come determinato dalla sentenza del Tribunale ordinario di Roma (n.10198 del 2023) resa nell’ambito della procedura di esecuzione in sede civile della medesima sentenza di cui si chiede ora l’ottemperanza innanzi a questo Tar.
2. Si è costituita la Asl Roma 2 chiedendo in via preliminare di sospendere il presente giudizio attesa la pregiudizialità del giudizio pendente innanzi alla Corte d’appello di Roma (R.G. n. 4076 del 2023) avverso la richiamata sentenza n. 10198 del 2023 del Tribunale ordinario di Roma e nel merito rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata.
3. All’esito della camera di consiglio del 23 settembre 2025 con ordinanza n. 16600 del 25 settembre 2025 è stato ritenuto che “ non sussistano i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., come invece richiesto da parte resistente, non determinandosi un rapporto di pregiudizialità necessaria (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1478 del 2013; Sez. V, n. 2161 del 2004);…per quanto l’ordinamento non escluda la cumulabilità dei due mezzi processuali (esecuzione innanzi al giudice ordinario e ottemperanza innanzi al giudice amministrativo), tuttavia in sede di ottemperanza del giudicato civile il giudice amministrativo non può che esattamente attenersi a quanto deciso con la condanna civile di cui si chiede l’esecuzione e che, pertanto, nel caso di specie occorrerebbe provvedere in via istruttoria a determinare in particolare i “canoni a scadere fino al rilascio, con gli interessi convenzionali nella misura del 3% annuo dalle singole scadenze al saldo”, oltre che gli interessi legali dalla domanda al saldo sulle somme liquidate dal giudice ordinario per i due contratti di locazione “a titolo di oneri accessori, spese di riscaldamento e di registrazione dei contratti”, non potendosi invece avere riguardo alle somme per come determinate nella pendente esecuzione civile ” ed è stata disposta la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU), al fine di determinare l’esatto ammontare del credito vantato dalla ricorrente.
4. In data 11 dicembre 2025 il CTU (funzionario in servizio la Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Roma, dott. Giovanni Caggiano) ha depositato la propria relazione. Le parti nulla hanno osservato.
5. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente va respinta l’istanza di sospensione del giudizio formulata dalla Asl resistente in ragione della pregiudizialità del pendente giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sez. VI civile, n. 10198 del 2023, resa nell’ambito della procedura di esecuzione civile avviata dalla odierna parte ricorrente.
Sul punto il Collegio ribadisce quanto già rilevato con l’ordinanza del 25 settembre 2025 ove ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non determinandosi un rapporto di pregiudizialità necessaria (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1478 del 2013; Sez. V, n. 2161 del 2004).
7. Nel merito il ricorso va accolto nei limiti del credito residuo, come quantificato nella relazione del CTU in atti, ossia in complessivi € 82.617,3.
7.1 Sul punto occorre premettere che già nella ordinanza di nomina del CTU è stato rilevato che “ per quanto l’ordinamento non escluda la cumulabilità dei due mezzi processuali (esecuzione innanzi al giudice ordinario e ottemperanza innanzi al giudice amministrativo), tuttavia in sede di ottemperanza del giudicato civile il giudice amministrativo non può che esattamente attenersi a quanto deciso con la condanna civile di cui si chiede l’esecuzione e che, pertanto, nel caso di specie occorrerebbe provvedere in via istruttoria a determinare in particolare i “canoni a scadere fino al rilascio, con gli interessi convenzionali nella misura del 3% annuo dalle singole scadenze al saldo”, oltre che gli interessi legali dalla domanda al saldo sulle somme liquidate dal giudice ordinario per i due contratti di locazione “a titolo di oneri accessori, spese di riscaldamento e di registrazione dei contratti”, non potendosi invece avere riguardo alle somme per come determinate nella pendente esecuzione civile”.
Correttamente pertanto il CTU si è puntualmente attenuto, nel determinare il credito residuo, al dispositivo della sentenza ottemperanda (Tribunale civile di Roma, sezione VI civile n. 7332 del 2007) ed ha rilevato che il prospetto allegato dalla ricorrente ai fini della quantificazione della propria pretesa (pari a € 657.128,74) in realtà ricomprende crediti che esulano da quanto statuito nella richiamata sentenza.
Il CTU ha inoltre correttamente rilevato che la richiesta di parte ricorrente applica a tutto il credito il tasso del 3% di interessi, non distinguendo tra interessi legali e interessi convenzionali a seconda della sottesa tipologia di credito, come da dispositivo dalla sentenza.
Nella relazione in maniera analitica il CTU approfondisce i dati presenti nella documentazione messa a disposizione delle parti, i pagamenti effettuati dalla Asl e le modalità di imputazione distinguendo tra spese, oneri accessori e canoni di locazione.
Con riferimento alle spese di riscaldamento e oneri accessori, la sentenza, ha disposto “ il pagamento della somma di € 20.476,46 per il primo contratto e di € 10.845,60 per il secondo contratto a titolo di oneri accessori, spese di riscaldamento e di registrazione dei contratti, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo”.
Il CTU dopo approfondito ed analitico dettaglio della documentazione esaminata ha rilevato che:
“ -con riferimento al primo contratto (locazione locali dal 3° al 6° piano) vengono reclamati crediti per spese di riscaldamento, oneri accessori e interessi riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010, dunque nessuno di detti importi può essere preso in considerazione da questo CTU. Ne consegue che, non venendo reclamati importi per spese di riscaldamento, oneri accessori e interessi per il periodo gennaio 2005-marzo 2006, il relativo credito accertato in sentenza di € 20.476,46 deve considerarsi integralmente estinto;”
mentre con riferimento al secondo contratto (locazione locali del 7° piano) il credito residuo per oneri accessori e spese di riscaldamento, al 4. 12.2025, è stato quantificato in di € 2.926,79 (di cui € 2.847,85 per l’anno 2005 – di cui € 2.169,12 per canone residuo e € 678,73 per interessi legali nelle more maturati- e € 78,94 per il 2006 -di cui € 61,66 per canone residuo e € 17,28 per interessi nelle more maturati-).
Avuto riguardo invece ai canoni di locazione, dopo aver distinto tra i due contratti e richiamato il dispositivo della sentenza da ottemperare, il CTU in maniera oltremodo chiara e analitica ha concluso che” Dunque, alla data del 4/12/2025, l’Asl Roma 2 deve ulteriormente corrispondere, ..con riguardo al canone di locazione del primo contratto con originaria scadenza del 20/8/2009, il complessivo importo di € 8.260,02 (di cui € 5.840,58 per canone residuo e € 2.419,44 per interessi nelle more maturati) …., con riguardo al canone di locazione del secondo contratto con originaria scadenza del 20/10/2005, il complessivo importo di € 23.050,16 (di cui € 14.369,44 per canone residuo e € 8.680,72 per interessi nelle more maturati)…. con riguardo al canone di locazione del secondo contratto, per il I, II, III e IV trimestre del 2006, il complessivo importo di € 5.145,77 (di cui € 3.320,50 per canone residuo e € 1.825,27 per interessi nelle more maturati)… con riguardo al canone di locazione del I trimestre 2007 del secondo contratto, il complessivo importo di € 38.835,51 (di cui € 24.790,50 per canone e € 14.045,01 per interessi nelle more maturati)… con riguardo al canone di locazione del secondo contratto, per il II, III e IV trimestre del 2007, il complessivo importo di € 1.577,68 (di cui € 1.001,68 per canone residuo e € 576,00 per interessi nelle more maturati)… con riguardo al canone di locazione del III trimestre 2009 del secondo contratto con originaria scadenza del 20/10/2009, il complessivo importo di € 2.821,37 (di cui € 2.011,09 per canone residuo e € 810,28 per interessi nelle more maturati) .”
8. In conclusione il ricorso va accolto nei limiti stringenti di cui sopra con condanna della Asl resistente al pagamento di complessivi € 82.617,3 in favore della ricorrente, in ottemperanza della sentenza riportata in epigrafe.
8.1 Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
8.2 Si nomina, per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza della ASL resistente, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria o un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 30 (trenta) giorni, previa istanza di parte ricorrente.
9. Si rinvia a successivo provvedimento per la liquidazione del compenso al CTU, che viene posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna attesa la complessità della vicenda e l’esito dell’accertamento.
All’uopo si richiama l’attenzione del c.t.u. sull’onere di depositare la nota delle spese e del compenso nel termine di decadenza previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 (cento giorni dal compimento dell’incarico corrispondente alla data del deposito in giudizio della relazione finale).
10. Tenuto conto della complessità della controversia e della determinazione del credito spettante in misura ridotta rispetto alla pretesa azionata, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina alla Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , di esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, mediante corresponsione alla Fondazione ricorrente della somma di € 82.617,3, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina Commissario ad quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria o un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 30 (trenta) giorni, previa istanza di parte ricorrente;
- pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, il costo complessivo della CTU da liquidarsi con successivo provvedimento.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza anche al CTU dott. Giovanni Caggiano, funzionario in servizio la Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IS GO, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
IA IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IE | AR IS GO |
IL SEGRETARIO