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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 7169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7169 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 31584 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da GN ET (C.F.: VGN GTN 37D05 A662) GN CO (C.F.: VGN GTN 37D05 A662) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Pasquale Barile (C.F.: [...]) -ricorrenti in via principale- nei confronti di GN AU (o, come indicato in altri atti, AU Do- nato) (C.F. dallo stesso dichiarato: VGN MRA 40P18 A662K) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato Sabino Fortunato (C.F.: FTR SBN 50A02 A285Q) -controricorrente-ricorrente in via incidentale adesiva- PATRIMONIO DE OM “GRUPPO VE- NETO” (costituito con D.M. 22 febbraio 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), in persona del rappre- sentante per procura Gennaro Primavera, in rappresen- tanza di AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F.: 05828330638) Civile Sent. Sez. 3 Num. 7169 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 10/03/2023 Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 21 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato Gianfranco Chiarelli (C.F.: CHR GFR 58A24 E986H) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- CURATELA DEL ME NOVA TESSILE S.r.l. IN LI- QUIDAZIONE (C.F.: 00592350722), in persona del Cura- tore fallimentare pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato Giuseppe Miccolis (C.F.: MCC GPP 60R3I A662X) CURATELA DEL ME DE PASQUALE IP (C.F.: 02538830726), in persona del Curatore fallimen- tare pro tempore CURATELA DEL ME ED PO S.n.c. di LA AP e AN AP (C.F.: 03770850729), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL ME R.T.P. S.r.l. (C.F.: 02538830726), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL ME IS GI (C.F.: 00266150721), in persona del Curatore fallimentare pro tempore ciascuno dei quali rappresentato e difeso, in virtù di procure a margine dei rispettivi controricorsi, dall’avvocato Carmen Luisi (C.F.: [...]) CURATELA DEL ME PROGETTI IMMOBILIARI S.p.A. (C.F.: 04253140729), in persona del Curatore fal- limentare pro tempore CURATELA DEL ME S.A.I.F. SOCIETÀ DI ANA- LISI ED INVESTIMENTI FINANZIARI S.p.A. (C.F.: 01269260723), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL ME PAR.FIN. S.p.A. (C.F.: 03654130727), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL ME HOLDING EUROPEA DI IN- VESTIMENTI S.p.A. (C.F.: 04065590723), in persona del Curatore fallimentare pro tempore ciascuno dei quali rappresentato e difeso, in virtù di procure allegate in calce ai rispettivi controricorsi, dall’avvocato Emma- nuele IR (C.F.: [...]) -controricorrenti- nonché Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 21 BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (C.F.: 03285880104), in persona del legale rap- presentante pro tempore BRAMITO SPV S.r.l. (C.F.: 14367871002), in persona del legale rappresentante pro tempore e, quale rappresen- tante della stessa, anche CREDITO FONDIARIO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore BANCA APULIA S.p.A., ora incorporata in INTESA SAN- PAOLO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA POPOLARE DI BARI soc. coop. per azioni, ora S.p.A. (C.F.: 00254030729), in persona del legale rap- presentante pro tempore EQUITALIA SUD S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS- SIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2967/2020, pubblicata in data 8 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 gennaio 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso, in via prin- cipale, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi princi- pale e incidentale adesivo, con assorbimento del ricorso inci- dentale condizionato;
in subordine, per la cassazione senza rin- vio della decisione impugnata, perché l’opposizione non poteva essere proposta;
l’avvocato Matilde Tariciotti, per delega dell’avvocato Pasquale Barile, per i ricorrenti principali;
l’avvocato Sabino Fortunato, per il controricorrente e ricorrente incidentale adesivo AU (o AU AT) NO;
Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 21 l’avvocato Alessandro Lembo, per delega dell’avvocato Giu- seppe Miccolis, per la controricorrente curatela del fallimento Nova Tessile S.r.l.; l’avvocato Carlo Cipriani, per delega dell’avvocato Emmanuele IR, per le controricorrenti curatele dei fallimenti TT Immobiliari S.p.A., SAIF S.p.A., Par.Fin S.p.A. e Holding Euro- pea Investimenti S.p.A.. Fatti di causa Gli esecutati ET e CO NO hanno proposto opposi- zione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva per espro- priazione immobiliare derivante dalla riunione di diversi pigno- ramenti aventi ad oggetto immobili e quote indivise di immobili di titolarità degli stessi nonché di AU (o, come viene indicato in altri atti, AU AT) NO (d’ora in avanti, semplice- mente: AU NO) Più precisamente: la curatela del falli- mento Nova Tessile S.r.l. in liquidazione aveva agito nei con- fronti di CO NO, mentre le curatele dei fallimenti TT Immobiliari S.p.A., Holding Europea di Investimenti S.p.A. e PAR.FIN. S.p.A. avevano agito nei confronti di ET NO, tutti sulla base di sequestri conservativi poi convertiti in pigno- ramenti a seguito di sentenze di condanna;
AN UL S.p.A., poi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A., nelle cui po- sizioni soggettive è parzialmente subentrata CO AS Mana- gement Company S.p.A., aveva agito nei confronti di AU VI gnola, quale terzo datore di ipoteca per un mutuo concesso in favore di ET NO e garantito con ipoteca concessa su immobili dal mutuatario e di CO e AU NO;
sono in- tervenuti nel procedimento esecutivo anche altri creditori, indi- cati in epigrafe. L’altro esecutato AU NO ha sostanzial- mente aderito alle predette opposizioni. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 21 Il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione, mentre ha in parte rigettato e in altra parte dichiarato inam- missibile l’opposizione agli atti esecutivi. Contro la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi ricorrono ET e CO NO, sulla base di quattro motivi. AU NO si costituisce con controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale. Il Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Veneto”, in rap- presentanza di CO AS Management Company S.p.A., re- siste con controricorso e propone ricorso incidentale condizio- nato sulla base di un unico motivo. Resistono con ulteriori distinti controricorsi le curatele dei falli- menti Nova Tessile S.r.l., De Pasquale Filippo, Eredi AP S.n.c. di LA AP e AN AP, R.T.P. S.r.l. e NI IA, nonché quelle dei fallimenti TT Immobiliari S.p.A., SAIF S.p.A., Par.Fin S.p.A. e Holding Europea Investi- menti S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale e di quello inciden- tale di AU NO (adesivo al principale) si denunzia «Art. 360, 1 co. n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto con riferimento agli artt. 757- 2913 - 2914 n. 1 - 2915 co. 2- 1113 cod. civ.; 599 c.p.c.; 2825 cod. civ., (rif. par. 11.3, punto 1 rubricato nella sentenza impugnata a pag. 7, 8 e 9: “Opponibilità alla procedura esecutiva del giudizio di divisione n. 11077/2011 R. G. alla luce del criterio dell’ordo temporalis e/o ai sensi dell’art. 1113 c.c. e/o ai sensi dell’art. 599, co. 2, c.p.c.;”), per aver il Giudice a quo esclusa l’opponibilità di un giudizio di divisione pendente tra le parti, in ragione del cd. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 21 mero “ordo temporalis”, sebbene il giudizio di divisione sia an- tecedente alla notifica degli avvisi ex art. 599 c.p.c. e dello stesso giudizio sia stata data notizia ai creditori ex art. 1113 cod. civ.». Con il secondo motivo del ricorso principale e di quello inciden- tale di AU NO (adesivo al principale) si denunzia «Art. 360, 1 co., n. 4: nullità della sentenza per pronuncia ultra petita e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.; (rif. par.ll.3, punto 3, rubricato nella sentenza impugnata a pag. 12: “Pre- sunta violazione dell’art. 600. u.c., c.p.c., essendo il prezzo delle singole quote indivise indicato in misura inferiore a quello che si conseguirebbe per il caso di vendita dell’intero cespite”), dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure, così sta- tuendo su un non proposto motivo di opposizione ex art. 600 c.p.c. u.c.». Con il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale di AU NO (adesivo al principale) si denunzia «art. 360, 1 co., n. 4 c.p.c.: nullità processuale del capo della sentenza della sentenza per motivazione contraddittoria afflitta da con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile, (rif. par. 11.3, punto 4 così rubricato nella sentenza impugnata a pag. 13 e 14: “le censure avverso l’ordinanza di vendita nella parte in cui ha provveduto anche in relazione ai lotti oggetto di comunione”, per aver il Giudice a quo sia nel capo di motivazione in que- stione, sia in altri brani della sentenza, affermato la necessaria pregiudizialità del giudizio di divisione, ed al contempo l’inesi- stenza di un obbligo del G.E. di sospendere il giudizio di divi- sione anche se, nel caso di specie, il pignoramento ha attinto una serie di “quotine” indivise facenti parti di più ampie e di- stinte masse ereditarie». Con il quarto motivo del ricorso principale e di quello incidentale di AU NO (adesivo al principale) si denunzia «Art. 360, Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 21 co. 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: con riferimento agli artt. 484 c.p.c.; 757 cod. civ.; 586 e 599 c.p.c., 1376 - 2919 - 2927 e 2668 cod. civ. in relazione allo stesso par. 11.3, punto 4 della sentenza impu- gnata, di cui al 3° motivo di ricorso per cassazione che precede rigettato dal Giudice a quo perché ha ritenuto possibile la ven- dita delle “quotine” indivise facenti parte di più ampie e distinte masse ereditarie, e la loro libera trasferibilità con decreti di tra- sferimento con efficacia meramente obbligatoria e condizio- nata». 2. Occorre effettuare una premessa, per meglio inquadrare la situazione processuale che ha dato luogo alla controversia e individuare esattamente l’oggetto del presente ricorso. Per quello che emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nei ricorsi degli esecutati (in particolare quello principale di Gae- TA e CO NO e quello, ad esso adesivo, di AU VI gnola), nonché – ad essa facendosi riferimento in via eccezio- nale per la peculiare complessità della vicenda – nella sentenza impugnata, risulta che sono stati promossi cinque distinti pro- cedimenti di esecuzione per espropriazione immobiliare, poi riuniti, di cui tre in danno di ET NO, uno in danno di CO NO e uno in danno di AU NO (quest’ultimo terzo datore di ipoteca per un debito di ET NO): i re- lativi pignoramenti hanno colpito alcune quote ideali di pro- prietà di immobili di una più ampia comunione ereditaria esi- stente tra i medesimi ET, CO e AU NO (artico- lata su tre distinte masse e avente peraltro ad oggetto anche ulteriori immobili, solo parte dei quali oggetto di ulteriori pigno- ramenti, presso diversi uffici giudiziari), nonché alcuni beni im- mobili in proprietà esclusiva del singolo soggetto esecutato, ov- vero comunque estranei alla comunione ereditaria (circostanza non chiaramente illustrata nei ricorsi, ma desumibile dalla Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 21 sentenza impugnata;
in ogni caso lo specifico punto non rileva ai fini della presente impugnazione). In relazione alla indicata comunione ereditaria, pende giudizio di divisione presso il Tribunale di Bari, nel quale, come è paci- fico, sono stati evocati o sono intervenuti anche tutti i creditori dei coeredi che sono parti dei processi esecutivi. 3. Nell’ambito del processo esecutivo derivante dalla riunione dei distinti pignoramenti, i debitori esecutati ET e CO NO hanno proposto una opposizione (cui ha poi sostanzial- mente aderito anche AU NO), qualificata in parte in ter- mini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in parte in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: gli opponenti hanno, in primo luogo, conte- stato in radice, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata sulle quote indivise di alcuni degli immobili rientranti in una più ampia comunione ereditaria;
hanno inoltre contestato, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’ordi- nanza del giudice dell’esecuzione con cui era stata delegata ad un professionista la vendita del compendio assoggettato ad esecuzione. L’opposizione all’esecuzione è stata rigettata dal Tribunale di Bari, mentre l’opposizione agli atti esecutivi è stata quanto ad alcuni profili dichiarata inammissibile e quanto ad altri rigettata (secondo quanto meglio si chiarirà in prosieguo). È, peraltro, dirimente il rilievo per cui il presente ricorso ha ad oggetto esclusivamente la decisione relativa all’opposizione qualificata dal giudice di primo grado in termini di opposizione agli atti esecutivi. 4. In effetti, i motivi di opposizione all’esecuzione e quelli di opposizione agli atti esecutivi (almeno per ciò che può ritenersi ancora in discussione nella presente sede, in base a quanto emerge dalla esposizione dei fatti contenuta nei ricorsi degli esecutati e dai motivi posti a base degli stessi) sono tutti relativi Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 21 ai soli beni della comunione ereditaria pignorati in quota in danno dei singoli comproprietari e risulTA in stretta connes- sione logica tra loro. 4.1 I debitori esecutati hanno contestato, in primo luogo, in radice, l’an exequendum, sostenendo che non potrebbe proce- dersi ad esecuzione forzata sulle sole quote indivise di alcuni degli immobili rientranti in una più ampia comunione ereditaria, dovendosi e potendosi espropriare solo l’intera quota della co- munione spettante a ciascuno dei coeredi, quanto meno con riguardo agli stessi beni immobili. 4.2 Hanno contestato, inoltre, di fatto in via subordinata (in quanto la fondatezza del motivo di opposizione all’esecuzione appena esposto sarebbe assorbente, comportando ovviamente la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione stessa su tutti i beni della comunione ereditaria pignorati in quota e, quale conseguenza, l’invalidità degli atti esecutivi su questi compiuti), anche il quomodo exequendum, sostenendo che, pur volendo ammettersi la pignorabilità delle quote indivise dei beni della comunione ereditaria, dovrebbe procedersi al previo sciogli- mento della stessa prima della vendita forzata e, nella specie, essendo già pendente il relativo giudizio, dovrebbe attendersi la sua definizione, restando esclusa la possibilità di disporre la vendita delle singole quote dei predetti beni, ciò anche in con- siderazione della piena opponibilità ai creditori procedenti ed intervenuti dell’esito di tale giudizio, al quale gli stessi sono stati tutti messi in condizione di partecipare, con conseguente pos- sibilità di assegnazione ai vari comproprietari di beni diversi da quelli pignorati in quota in loro danno. 4.3 È opportuno sottolineare, anche per completezza di espo- sizione, che né con il ricorso principale, né con l’incidentale allo stesso adesivo viene invece adeguatamente individuata e posta la più specifica questione di diritto relativa alla stessa ammissi- bilità della espropriazione e, quindi, alla legittimità della vendita Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 21 forzata di immobili che, pur rientrando nella comunione eredi- taria, fossero eventualmente stati pignorati complessivamente per l’intero nei confronti di tutti i comunisti in quanto tutti re- sponsabili per la medesima obbligazione;
né, tanto meno, detti ricorsi contengono il puntuale richiamo agli atti e ai documenti di causa dai quali eventualmente possa emergere che tale par- ticolare questione, non specificamente presa in esame nella de- cisione impugnata, avesse concreta rilevanza e fosse stata già effettivamente avanzata nel corso del giudizio di merito e, in caso affermativo, in quali precisi termini. La indicata questione è in qualche modo posta solo con il ricorso incidentale condizionato che, peraltro, deve ritenersi assorbito, come meglio si vedrà in prosieguo. In ogni caso, si tratta di una questione certamente non affron- tata nella sentenza impugnata (quindi neanche oggetto di espressa qualificazione da parte del tribunale) e, altrettanto certamente, da qualificarsi in termini di opposizione all’esecu- zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., riguardando essa l’an exe- quendum e non direttamente il quomodo exequendum: basti considerare, in proposito, che, con riguardo ai predetti beni, se fosse ammissibile il pignoramento, non potrebbero sorgere dubbi in ordine alla possibilità della vendita di essi per intero, non avendo alcun rilievo l’esito del giudizio di divisione. In re- lazione a tale questione, dunque, ogni eventuale censura avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere esclusivamente con l’appello, restando invece estranea all’oggetto del presente giu- dizio di legittimità. 5. In base a quanto appena chiarito, emerge un rapporto di pregiudizialità tra l’opposizione all’esecuzione, relativa all’an exequendum, e l’opposizione agli atti esecutivi, relativa al quo- modo exequendum. La pregiudizialità è in primo luogo logica, in quanto (come già evidenziato) l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 11 di 21 sarebbe di fatto assorbente rispetto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi. Essa sarebbe peraltro, almeno in astratto, anche giuridica. In proposito, deve infatti tenersi presente che, secondo il con- solidato indirizzo di questa stessa Corte, (Cass., Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 6809 del 19/03/2013, Rv. 625394 – 01), «in tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l’espropriazione dell’intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissi- bile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indi- viso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella me- desima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione»; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2615 del 23/10/1967, Rv. 329990 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 13/08/1964, Rv. 303468 – 01; più di recente si richiama tale indirizzo, in motivazione, anche in Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24833 del 17/08/2022, Rv. 665578 – 01, pur resa in fatti- specie non coincidente con la presente). L’espresso fondamento sistematico dell’indicato indirizzo è rap- presentato dalla possibilità che, in sede di scioglimento della comunione ereditaria, non venga assegnato al debitore esecu- tato il bene pignorato in quota in suo danno e, quindi, l’esecu- zione resti priva del suo oggetto: tale indirizzo presuppone, quindi, non solo l’opponibilità al creditore procedente (ed all’eventuale aggiudicatario) degli effetti dello scioglimento della comunione ereditaria, ma anche (almeno implicitamente) l’impossibilità della vendita della quota indivisa di un bene ere- ditario che rientra in una più vasta comunione, dovendo essere sempre garantita l’esistenza dell’oggetto dell’espropriazione. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 12 di 21 Deve, quindi, ritenersi che, in realtà, dalla corretta applicazione dei principi emergenti dall’esposto fondamento sistematico di- penda anche la risoluzione delle eventuali questioni relative al quomodo exequendum, non potendo comunque, senza sostan- zialmente disattenderlo, ammettersi la vendita forzata della quota del singolo bene immobile di una più ampia comunione ereditaria, almeno senza previo scioglimento della comunione stessa. Orbene, non può farsi a meno di osservare – benché solo inci- dentalmente ed ai limitati fini che saranno immediatamente precisati, trattandosi di questione formalmente estranea all’og- getto del presente giudizio e devoluta al gravame suo proprio dinanzi al giudice dell’appello – che la sentenza impugnata dif- ficilmente parrebbe potersi dire conforme a tale indirizzo: in- fatti, sebbene il tribunale detto indirizzo abbia anche richiamato in motivazione, senza affermare di volersene discostare, l’op- posizione all’esecuzione è stata poi rigettata ed è stato sostan- zialmente, in palese contrasto con i principi di diritto esposti, ritenuto ammissibile il pignoramento delle singole quote di al- cuni soltanto dei beni immobili rientranti in una più ampia co- munione ereditaria che ne comprende anche altri esclusi dall’aggressione esecutiva. È, del resto, evidente che il rilievo in base al quale lo stesso tribunale ha ritenuto sussistente tale possibilità (e cioè l’essere già pendente il giudizio di scioglimento della comunione eredi- taria) non coglie adeguatamente il senso del fondamento siste- matico dell’indirizzo in oggetto, come sopra chiarito, e che avrebbe richiesto, semmai, l’avvenuta definizione di quel giudi- zio, onde consentire al creditore di agire in via esecutiva esclu- sivamente sui beni assegnati al suo debitore, non certo la mera avvenuta introduzione dello stesso, che di per sé non elide in alcun modo il rischio che il pignoramento non consegua i suoi Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 13 di 21 effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione. E tuttavia tale questione attiene al merito dell’opposizione all’esecuzione e, in quanto tale, non può in alcun modo neppure soltanto essere presa in considerazione nella presente sede, ove la materia del contendere è limitata ai capi della gravata sentenza che hanno definito l’opposizione formale agli atti ese- cutivi (o quanto meno quella qualificata in tali termini dal giu- dice di primo grado). 6. È vero, dunque, che potrebbe porsi, almeno in astratto, come appena esposto, una questione di pregiudizialità logica e giuridica tra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi (e ciò rileverebbe anche ai fini dell’eventuale applica- zione dell’art. 337, comma 2, c.p.c.), in quanto la decisione di quest’ultima dipende dalla decisione della prima, che è stata peraltro resa in senso non conforme ad un consolidato e condi- visibile indirizzo di questa Corte. In realtà, però, l’indicata questione di pregiudizialità tra l’oppo- sizione all’esecuzione, decisa in senso non conforme all’indirizzo di questa Corte ma estranea al presente giudizio, e l’opposi- zione agli atti esecutivi, oggetto del presente giudizio, deve escludersi in concreto, per le seguenti ragioni. 6.1 Come già chiarito, l’opposizione degli esecutati ha ad og- getto, in generale, i soli beni pignorati in quota e rientranti nella comunione ereditaria esistente tra di loro, mentre, in partico- lare, l’opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto l’ordinanza di delega della vendita ad un professionista, pronunciata dal giudice dell’esecuzione in data 27 maggio 2017. Con tale ordinanza, peraltro, in concreto, è stato disposto pro- cedersi agli esperimenti di vendita esclusivamente per gli im- mobili “pignorati per l’intero”, non invece per quelli “pignorati in quota”, in relazione ai quali il giudice dell’esecuzione ha solo disposto che il delegato procedesse a raccogliere informazioni Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 14 di 21 in merito alla possibile convenienza della eventuale vendita delle quote indivise. Orbene, il tribunale, nella decisione impugnata, ha affermato che tale provvedimento, con riguardo ai beni della comunione ereditaria pignorati in quota, non è qualificabile come ordinanza di vendita, ma costituisce un mero atto preparatorio, senza al- cun immediato effetto pregiudizievole per gli esecutati e, quindi, non sussiste il concreto interesse di questi ultimi alla sua contestazione con l’opposizione agli atti esecutivi, che per tale profilo ha dichiarato pertanto inammissibile, precisando che essa potrà eventualmente essere avanzata solo una volta che sia effettivamente disposta dal giudice dell’esecuzione la vendita di dette quote. Tale statuizione, nella parte in cui nega l’interesse ad agire in opposizione agli atti esecutivi con riguardo al mero atto prepa- ratorio avente ad oggetto le quote indivise dei beni immobili in comunione ereditaria tra gli esecutati, non risulta oggetto di specifiche censure nella presente sede. Al contrario, addirittura i ricorrenti principali e adesivo (con il secondo motivo dei loro ricorsi) sostengono di non avere nean- che proposto (o, comunque, riproposto) il motivo di opposizione oggetto di detta statuizione, dimostrando così, quanto meno, di non avere intenzione alcuna di contestare la indicata statui- zione sul loro difetto di interesse ad agire in opposizione agli atti esecutivi con riguardo ai beni pignorati in quota. 6.2 In ogni caso, la statuizione in esame deve ritenersi piena- mente condivisibile, dal momento che effettivamente non può ritenersi che con il provvedimento impugnato sia stata disposta la vendita delle quote indivise dei beni della comunione e dun- que, trattandosi di un atto meramente preparatorio, non ese- cutivo, come tale non avente una immediata incidenza dannosa nella sfera degli esecutati idonea a determinare il loro interesse attuale alla rimozione dei relativi effetti, l’opposizione agli atti Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 15 di 21 esecutivi avverso lo stesso è effettivamente da ritenersi inam- missibile, conformemente all’indirizzo ormai consolidato di que- sta Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 29/01/2003, Rv. 560090 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 12275 del 15/05/2008, Rv. 606774 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2968 del 07/02/2013, Rv. 625428 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12637 del 23/05/2018, Rv. 648879 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14282 del 05/05/2022, Rv. 664846 – 01). D’altra parte, non pare superfluo aggiungere che, laddove do- vesse emergere, come probabile, che la vendita delle quote in- divise non risulti conveniente sul piano economico rispetto alla vendita dei singoli immobili per intero, dovrebbe allora certa- mente attendersi l’esito del giudizio di scioglimento della comu- nione ereditaria già pendente, in cui sono parti tutti i litiscon- sorti interessati, non avendo alcun senso logico l’eventuale in- troduzione di un ulteriore giudizio divisionale, che peraltro non potrebbe, neanche in astratto, svolgersi con riguardo ai soli beni oggetto di espropriazione forzata, dovendo comunque avere ad oggetto l’intera comunione ereditaria. 6.3 Sebbene l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dagli esecutati sia stata dichiarata dal tribunale inammissibile per di- fetto di interesse ad agire, sotto il profilo appena chiarito, e sebbene tale profilo sia certamente assorbente di ogni altra questione in relazione alla predetta opposizione agli atti esecu- tivi, avendo essa ad oggetto l’ordinanza di vendita per i soli beni in comunione ereditaria pignorati in quota (dovendo tenersi al- tresì presente quanto già chiarito al paragrafo 4.3, sulla estra- neità all’oggetto del presente ricorso della questione relativa alla possibilità di procedere per i beni ereditari eventualmente pignorati complessivamente per l’intero per debiti gravanti su tutti i comproprietari), il tribunale ha poi esaminato (e riget- tato) anche nel merito il motivo di opposizione relativo alla pos- sibilità di procedere alla vendita delle quote dei singoli beni Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 16 di 21 compresi nella comunione ereditaria nonostante la pendenza del giudizio di divisione, giungendo incongruamente, oltretutto, alla conclusione – come già visto contrastante con il richiamato indirizzo di questa Corte – secondo cui si potrebbe disporre la vendita di quote indivise di immobili in comunione ereditaria, nonostante la possibile evizione dell’aggiudicatario derivante dall’esito del successivo scioglimento della comunione, sempli- cemente avvisando di tale pericolo i potenziali acquirenti nell’avviso di vendita. Che si tratti di una decisione espressa solo ad abundantiam, trova ulteriore conferma nell’incipit della motivazione sul rela- tivo motivo di opposizione (cfr. pag. 13 della sentenza impu- gnata), dove si afferma quanto segue: «Fermo quanto sopra esposto e richiamate le ricostruzioni di cui innanzi in tema di pignoramento della “quotina”, il motivo afferente al pignora- mento della “quotina”, ove inteso quale censura ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza delegata, nella parte in cui, anziché sospendere la procedura esecutiva “pregiudiziale”, ha disposto la vendita (sia pure “condizionata”) anche dei lotti oggetto di comunione, meriterebbe comunque le sorti del ri- getto». Il tribunale, nel riferirsi al merito dell’opposizione, utilizza il condizionale (“meriterebbe comunque” il rigetto), dopo avere per di più espressamente confermato quanto già espresso sul difetto di interesse (“fermo quanto sopra esposto”), oltre che sull’ammissibilità del pignoramento delle quote indivise, solo prospettando in via di ipotesi, cioè, di poter qualificare il motivo come riferito alla vendita (sia pure condizionata) dei beni in co- munione pignorati in quota, ipotesi ovviamente alternativa e incompatibile con quanto affermato in precedenza sulla natura meramente preparatoria di detto provvedimento e, pertanto, con la dichiarata inammissibilità dell’opposizione agli atti ese- cutivi. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 17 di 21 6.4 È peraltro noto che, secondo il consolidato indirizzo di que- sta Corte, in caso di rilievo pregiudiziale del difetto di interesse ad agire, quale condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c., si determina la radicale inammissibilità della domanda, onde, in tal caso, tutte le considerazioni sul merito della stessa devono ritenersi enunciate solo ad abundantiam ed alle stesse non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, né sussiste l’interesse dei soccombenti ad impugnarle (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01: «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, o declinatoria di giurisdizione o di competenza, con la quale si è spogliato della “potestas iudi- candi” in relazione al merito della controversia, abbia impro- priamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare;
conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pre- tenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata»; conformi, ex multis e tra le più recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 – 02). Va pertanto, in definitiva, escluso l’interesse dei ricorrenti prin- cipale e adesivo ad impugnare la decisione sul merito della loro opposizione agli atti esecutivi. 6.5 Le considerazioni che precedono riguardano in termini so- stanzialmente analoghi sia i motivi dei ricorsi degli esecutati aventi ad oggetto le questioni decise dal tribunale ai punti 3) e 4) del paragrafo II.3 della sentenza impugnata, espressamente qualificate come oggetto di opposizione agli atti esecutivi (a pag. 12, 13 e 14: «Presunta violazione dell’art. 600 u.c., c.p.c., essendo il prezzo delle singole quote indivise indicato in misura Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 18 di 21 inferiore a quello che si conseguirebbe per il caso di vendita dell’intero cespite» e «Le censure avverso l’ordinanza di vendita nella parte in cui ha provveduto anche in relazione ai lotti og- getto di comunione»), cioè in particolare il secondo, il terzo ed il quarto motivo di detti ricorsi, sia quelli (in particolare, il primo motivo) aventi ad oggetto la questione decisa al punto 1) del paragrafo II.3 (a pag. 7, 8 e 9: «Opponibilità alla procedura esecutiva del giudizio di divisione n. 11077/2011 R.G. alla luce del criterio dell’ordo temporalis e/o ai sensi dell’art. 1113 c.c. e/o ai sensi dell’art. 599, co. 2, c.p.c.»), che pare qualificata dal tribunale in parte come motivo di opposizione all’esecuzione e in parte come motivo di opposizione agli atti esecutivi. Va precisato che la questione della «opponibilità alla procedura esecutiva del giudizio di divisione», come del resto già chiarito in precedenza, costituisce in realtà più un corollario della tesi (contrastante con l’indirizzo consolidato di questa Corte, come già più volte rilevato) fatta propria dal tribunale in relazione al motivo di opposizione all’esecuzione, che una questione diret- tamente attinente al quomodo exequendum. Ed è opportuno ribadire in proposito che, con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., si contesta la regola- rità degli atti di esecuzione: di certo non è possibile proporre, avvalendosi di tale strumento processuale, una azione di mero accertamento sulla astratta futura opponibilità ai creditori pro- cedenti ed agli aggiudicatari di una sentenza che andrà a defi- nire un giudizio divisionale “esterno” in corso di svolgimento. Nella specie, l’opposizione agli atti esecutivi è stata avanzata per contestare uno specifico atto del giudice dell’esecuzione, cioè l’ordinanza che ha delegato la vendita del compendio pi- gnorato, in relazione ai beni della comunione ereditaria pigno- rati in quota. Dunque, una volta chiarito che non sussiste l’interesse ad agire con la suddetta opposizione per contestare l’ordinanza in Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 19 di 21 questione in relazione ai beni pignorati in quota, anche la que- stione dell’opponibilità del giudizio di divisione finisce per assu- mere, sotto tale profilo, un valore solo astratto e teorico ed è certamente irrilevante ai fini della decisione in ordine alla rego- larità della specifica ordinanza impugnata, unica questione le- gittimamente esaminabile in questa sede. Ai fini della decisione sull’opposizione all’esecuzione, a tale parte della decisione im- pugnata potrebbe forse anche riconoscersi un suo autonomo rilievo (pur non essendo questa la sede per stabilirlo), ma ai fini dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di ven- dita, una volta escluso l’interesse ad agire per i beni in comu- nione pignorati in quota, essa può ritenersi solo espressa ad abundantiam. 6.6 A quanto appena osservato consegue l’inammissibilità per difetto di interesse di tutti i motivi dei ricorsi degli esecutati, con assorbimento, in quanto espressamente qualificato come condizionato, dell’unico motivo del ricorso incidentale proposto dal Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Veneto”, in rap- presentanza di CO AS Management Company S.p.A., con il quale si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in rela- zione all’art 360 cpc comma 1 n. 5, con riferimento all’ipoteca iscritta in data 27.7.2005 in favore di ANpulia (ex AN Me- ridiana), per non aver il Giudice di primo grado considerato il fatto eccepito dalla AN ed emergente dai documenti di causa che trattavasi nella specie di ipoteca iscritta contro tutti i com- proprietari e sugli interi immobili»). 7. Il ricorso principale di ET e CO NO, nonché quello incidentale adesivo di AU NO, sono dichiarati inammissibili, con assorbimento del ricorso incidentale condi- zionato proposto dal Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Veneto” in rappresentanza di CO AS Management Com- pany S.p.A.. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 20 di 21 Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, a giudizio della Corte: per un verso, va infatti considerata la stretta dipendenza delle questioni oggetto della presente opposizione agli atti esecutivi dalla decisione sull’op- posizione all’esecuzione, riguardante questione interpretativa discussa e, comunque, risolta dal tribunale in senso che non appare conforme all’indirizzo consolidato di questa stessa Corte;
per altro verso, va poi tenuto conto della peculiare si- tuazione processuale determinatasi in conseguenza dell’ordi- nanza di delega della vendita del compendio pignorato, ogget- tivamente di ardua interpretazione nel suo effettivo contenuto dispositivo, nonché della stessa motivazione della sentenza im- pugnata, nella quale risulTA qualificate, affrontate e decise, con esito sfavorevole ai ricorrenti principali (per quanto con so- luzioni nel merito quanto meno opinabili), una serie di questioni giuridiche che solo all’esito di una più corretta e puntuale rico- struzione della vicenda sostanziale e processuale che ha dato luogo alla controversia sono risultate sostanzialmente prive di rilievo ai fini dell’opposizione agli atti esecutivi in concreto pro- posta. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 per i soli ricorsi principale e incidentale non condizionato proposto da AU NO.
Per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale di ET e CO NO, nonché quello incidentale adesivo di AU NO, assorbito il ricorso incidentale condizio- nato proposto dal Patrimonio Destinato denominato Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 21 di 21 “Gruppo Veneto”, in rappresentanza di CO AS Ma- nagement Company S.p.A.; - dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ET e CO NO e dal ricorrente incidentale adesivo AU NO, dell’ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto) rispettivamente proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 21 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato Gianfranco Chiarelli (C.F.: CHR GFR 58A24 E986H) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- CURATELA DEL ME NOVA TESSILE S.r.l. IN LI- QUIDAZIONE (C.F.: 00592350722), in persona del Cura- tore fallimentare pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato Giuseppe Miccolis (C.F.: MCC GPP 60R3I A662X) CURATELA DEL ME DE PASQUALE IP (C.F.: 02538830726), in persona del Curatore fallimen- tare pro tempore CURATELA DEL ME ED PO S.n.c. di LA AP e AN AP (C.F.: 03770850729), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL ME R.T.P. S.r.l. (C.F.: 02538830726), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL ME IS GI (C.F.: 00266150721), in persona del Curatore fallimentare pro tempore ciascuno dei quali rappresentato e difeso, in virtù di procure a margine dei rispettivi controricorsi, dall’avvocato Carmen Luisi (C.F.: [...]) CURATELA DEL ME PROGETTI IMMOBILIARI S.p.A. (C.F.: 04253140729), in persona del Curatore fal- limentare pro tempore CURATELA DEL ME S.A.I.F. SOCIETÀ DI ANA- LISI ED INVESTIMENTI FINANZIARI S.p.A. (C.F.: 01269260723), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL ME PAR.FIN. S.p.A. (C.F.: 03654130727), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL ME HOLDING EUROPEA DI IN- VESTIMENTI S.p.A. (C.F.: 04065590723), in persona del Curatore fallimentare pro tempore ciascuno dei quali rappresentato e difeso, in virtù di procure allegate in calce ai rispettivi controricorsi, dall’avvocato Emma- nuele IR (C.F.: [...]) -controricorrenti- nonché Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 21 BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (C.F.: 03285880104), in persona del legale rap- presentante pro tempore BRAMITO SPV S.r.l. (C.F.: 14367871002), in persona del legale rappresentante pro tempore e, quale rappresen- tante della stessa, anche CREDITO FONDIARIO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore BANCA APULIA S.p.A., ora incorporata in INTESA SAN- PAOLO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA POPOLARE DI BARI soc. coop. per azioni, ora S.p.A. (C.F.: 00254030729), in persona del legale rap- presentante pro tempore EQUITALIA SUD S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS- SIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2967/2020, pubblicata in data 8 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 gennaio 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso, in via prin- cipale, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi princi- pale e incidentale adesivo, con assorbimento del ricorso inci- dentale condizionato;
in subordine, per la cassazione senza rin- vio della decisione impugnata, perché l’opposizione non poteva essere proposta;
l’avvocato Matilde Tariciotti, per delega dell’avvocato Pasquale Barile, per i ricorrenti principali;
l’avvocato Sabino Fortunato, per il controricorrente e ricorrente incidentale adesivo AU (o AU AT) NO;
Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 21 l’avvocato Alessandro Lembo, per delega dell’avvocato Giu- seppe Miccolis, per la controricorrente curatela del fallimento Nova Tessile S.r.l.; l’avvocato Carlo Cipriani, per delega dell’avvocato Emmanuele IR, per le controricorrenti curatele dei fallimenti TT Immobiliari S.p.A., SAIF S.p.A., Par.Fin S.p.A. e Holding Euro- pea Investimenti S.p.A.. Fatti di causa Gli esecutati ET e CO NO hanno proposto opposi- zione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva per espro- priazione immobiliare derivante dalla riunione di diversi pigno- ramenti aventi ad oggetto immobili e quote indivise di immobili di titolarità degli stessi nonché di AU (o, come viene indicato in altri atti, AU AT) NO (d’ora in avanti, semplice- mente: AU NO) Più precisamente: la curatela del falli- mento Nova Tessile S.r.l. in liquidazione aveva agito nei con- fronti di CO NO, mentre le curatele dei fallimenti TT Immobiliari S.p.A., Holding Europea di Investimenti S.p.A. e PAR.FIN. S.p.A. avevano agito nei confronti di ET NO, tutti sulla base di sequestri conservativi poi convertiti in pigno- ramenti a seguito di sentenze di condanna;
AN UL S.p.A., poi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A., nelle cui po- sizioni soggettive è parzialmente subentrata CO AS Mana- gement Company S.p.A., aveva agito nei confronti di AU VI gnola, quale terzo datore di ipoteca per un mutuo concesso in favore di ET NO e garantito con ipoteca concessa su immobili dal mutuatario e di CO e AU NO;
sono in- tervenuti nel procedimento esecutivo anche altri creditori, indi- cati in epigrafe. L’altro esecutato AU NO ha sostanzial- mente aderito alle predette opposizioni. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 21 Il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione, mentre ha in parte rigettato e in altra parte dichiarato inam- missibile l’opposizione agli atti esecutivi. Contro la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi ricorrono ET e CO NO, sulla base di quattro motivi. AU NO si costituisce con controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale. Il Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Veneto”, in rap- presentanza di CO AS Management Company S.p.A., re- siste con controricorso e propone ricorso incidentale condizio- nato sulla base di un unico motivo. Resistono con ulteriori distinti controricorsi le curatele dei falli- menti Nova Tessile S.r.l., De Pasquale Filippo, Eredi AP S.n.c. di LA AP e AN AP, R.T.P. S.r.l. e NI IA, nonché quelle dei fallimenti TT Immobiliari S.p.A., SAIF S.p.A., Par.Fin S.p.A. e Holding Europea Investi- menti S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale e di quello inciden- tale di AU NO (adesivo al principale) si denunzia «Art. 360, 1 co. n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto con riferimento agli artt. 757- 2913 - 2914 n. 1 - 2915 co. 2- 1113 cod. civ.; 599 c.p.c.; 2825 cod. civ., (rif. par. 11.3, punto 1 rubricato nella sentenza impugnata a pag. 7, 8 e 9: “Opponibilità alla procedura esecutiva del giudizio di divisione n. 11077/2011 R. G. alla luce del criterio dell’ordo temporalis e/o ai sensi dell’art. 1113 c.c. e/o ai sensi dell’art. 599, co. 2, c.p.c.;”), per aver il Giudice a quo esclusa l’opponibilità di un giudizio di divisione pendente tra le parti, in ragione del cd. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 21 mero “ordo temporalis”, sebbene il giudizio di divisione sia an- tecedente alla notifica degli avvisi ex art. 599 c.p.c. e dello stesso giudizio sia stata data notizia ai creditori ex art. 1113 cod. civ.». Con il secondo motivo del ricorso principale e di quello inciden- tale di AU NO (adesivo al principale) si denunzia «Art. 360, 1 co., n. 4: nullità della sentenza per pronuncia ultra petita e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.; (rif. par.ll.3, punto 3, rubricato nella sentenza impugnata a pag. 12: “Pre- sunta violazione dell’art. 600. u.c., c.p.c., essendo il prezzo delle singole quote indivise indicato in misura inferiore a quello che si conseguirebbe per il caso di vendita dell’intero cespite”), dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure, così sta- tuendo su un non proposto motivo di opposizione ex art. 600 c.p.c. u.c.». Con il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale di AU NO (adesivo al principale) si denunzia «art. 360, 1 co., n. 4 c.p.c.: nullità processuale del capo della sentenza della sentenza per motivazione contraddittoria afflitta da con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile, (rif. par. 11.3, punto 4 così rubricato nella sentenza impugnata a pag. 13 e 14: “le censure avverso l’ordinanza di vendita nella parte in cui ha provveduto anche in relazione ai lotti oggetto di comunione”, per aver il Giudice a quo sia nel capo di motivazione in que- stione, sia in altri brani della sentenza, affermato la necessaria pregiudizialità del giudizio di divisione, ed al contempo l’inesi- stenza di un obbligo del G.E. di sospendere il giudizio di divi- sione anche se, nel caso di specie, il pignoramento ha attinto una serie di “quotine” indivise facenti parti di più ampie e di- stinte masse ereditarie». Con il quarto motivo del ricorso principale e di quello incidentale di AU NO (adesivo al principale) si denunzia «Art. 360, Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 21 co. 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: con riferimento agli artt. 484 c.p.c.; 757 cod. civ.; 586 e 599 c.p.c., 1376 - 2919 - 2927 e 2668 cod. civ. in relazione allo stesso par. 11.3, punto 4 della sentenza impu- gnata, di cui al 3° motivo di ricorso per cassazione che precede rigettato dal Giudice a quo perché ha ritenuto possibile la ven- dita delle “quotine” indivise facenti parte di più ampie e distinte masse ereditarie, e la loro libera trasferibilità con decreti di tra- sferimento con efficacia meramente obbligatoria e condizio- nata». 2. Occorre effettuare una premessa, per meglio inquadrare la situazione processuale che ha dato luogo alla controversia e individuare esattamente l’oggetto del presente ricorso. Per quello che emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nei ricorsi degli esecutati (in particolare quello principale di Gae- TA e CO NO e quello, ad esso adesivo, di AU VI gnola), nonché – ad essa facendosi riferimento in via eccezio- nale per la peculiare complessità della vicenda – nella sentenza impugnata, risulta che sono stati promossi cinque distinti pro- cedimenti di esecuzione per espropriazione immobiliare, poi riuniti, di cui tre in danno di ET NO, uno in danno di CO NO e uno in danno di AU NO (quest’ultimo terzo datore di ipoteca per un debito di ET NO): i re- lativi pignoramenti hanno colpito alcune quote ideali di pro- prietà di immobili di una più ampia comunione ereditaria esi- stente tra i medesimi ET, CO e AU NO (artico- lata su tre distinte masse e avente peraltro ad oggetto anche ulteriori immobili, solo parte dei quali oggetto di ulteriori pigno- ramenti, presso diversi uffici giudiziari), nonché alcuni beni im- mobili in proprietà esclusiva del singolo soggetto esecutato, ov- vero comunque estranei alla comunione ereditaria (circostanza non chiaramente illustrata nei ricorsi, ma desumibile dalla Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 21 sentenza impugnata;
in ogni caso lo specifico punto non rileva ai fini della presente impugnazione). In relazione alla indicata comunione ereditaria, pende giudizio di divisione presso il Tribunale di Bari, nel quale, come è paci- fico, sono stati evocati o sono intervenuti anche tutti i creditori dei coeredi che sono parti dei processi esecutivi. 3. Nell’ambito del processo esecutivo derivante dalla riunione dei distinti pignoramenti, i debitori esecutati ET e CO NO hanno proposto una opposizione (cui ha poi sostanzial- mente aderito anche AU NO), qualificata in parte in ter- mini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in parte in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: gli opponenti hanno, in primo luogo, conte- stato in radice, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata sulle quote indivise di alcuni degli immobili rientranti in una più ampia comunione ereditaria;
hanno inoltre contestato, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’ordi- nanza del giudice dell’esecuzione con cui era stata delegata ad un professionista la vendita del compendio assoggettato ad esecuzione. L’opposizione all’esecuzione è stata rigettata dal Tribunale di Bari, mentre l’opposizione agli atti esecutivi è stata quanto ad alcuni profili dichiarata inammissibile e quanto ad altri rigettata (secondo quanto meglio si chiarirà in prosieguo). È, peraltro, dirimente il rilievo per cui il presente ricorso ha ad oggetto esclusivamente la decisione relativa all’opposizione qualificata dal giudice di primo grado in termini di opposizione agli atti esecutivi. 4. In effetti, i motivi di opposizione all’esecuzione e quelli di opposizione agli atti esecutivi (almeno per ciò che può ritenersi ancora in discussione nella presente sede, in base a quanto emerge dalla esposizione dei fatti contenuta nei ricorsi degli esecutati e dai motivi posti a base degli stessi) sono tutti relativi Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 21 ai soli beni della comunione ereditaria pignorati in quota in danno dei singoli comproprietari e risulTA in stretta connes- sione logica tra loro. 4.1 I debitori esecutati hanno contestato, in primo luogo, in radice, l’an exequendum, sostenendo che non potrebbe proce- dersi ad esecuzione forzata sulle sole quote indivise di alcuni degli immobili rientranti in una più ampia comunione ereditaria, dovendosi e potendosi espropriare solo l’intera quota della co- munione spettante a ciascuno dei coeredi, quanto meno con riguardo agli stessi beni immobili. 4.2 Hanno contestato, inoltre, di fatto in via subordinata (in quanto la fondatezza del motivo di opposizione all’esecuzione appena esposto sarebbe assorbente, comportando ovviamente la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione stessa su tutti i beni della comunione ereditaria pignorati in quota e, quale conseguenza, l’invalidità degli atti esecutivi su questi compiuti), anche il quomodo exequendum, sostenendo che, pur volendo ammettersi la pignorabilità delle quote indivise dei beni della comunione ereditaria, dovrebbe procedersi al previo sciogli- mento della stessa prima della vendita forzata e, nella specie, essendo già pendente il relativo giudizio, dovrebbe attendersi la sua definizione, restando esclusa la possibilità di disporre la vendita delle singole quote dei predetti beni, ciò anche in con- siderazione della piena opponibilità ai creditori procedenti ed intervenuti dell’esito di tale giudizio, al quale gli stessi sono stati tutti messi in condizione di partecipare, con conseguente pos- sibilità di assegnazione ai vari comproprietari di beni diversi da quelli pignorati in quota in loro danno. 4.3 È opportuno sottolineare, anche per completezza di espo- sizione, che né con il ricorso principale, né con l’incidentale allo stesso adesivo viene invece adeguatamente individuata e posta la più specifica questione di diritto relativa alla stessa ammissi- bilità della espropriazione e, quindi, alla legittimità della vendita Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 21 forzata di immobili che, pur rientrando nella comunione eredi- taria, fossero eventualmente stati pignorati complessivamente per l’intero nei confronti di tutti i comunisti in quanto tutti re- sponsabili per la medesima obbligazione;
né, tanto meno, detti ricorsi contengono il puntuale richiamo agli atti e ai documenti di causa dai quali eventualmente possa emergere che tale par- ticolare questione, non specificamente presa in esame nella de- cisione impugnata, avesse concreta rilevanza e fosse stata già effettivamente avanzata nel corso del giudizio di merito e, in caso affermativo, in quali precisi termini. La indicata questione è in qualche modo posta solo con il ricorso incidentale condizionato che, peraltro, deve ritenersi assorbito, come meglio si vedrà in prosieguo. In ogni caso, si tratta di una questione certamente non affron- tata nella sentenza impugnata (quindi neanche oggetto di espressa qualificazione da parte del tribunale) e, altrettanto certamente, da qualificarsi in termini di opposizione all’esecu- zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., riguardando essa l’an exe- quendum e non direttamente il quomodo exequendum: basti considerare, in proposito, che, con riguardo ai predetti beni, se fosse ammissibile il pignoramento, non potrebbero sorgere dubbi in ordine alla possibilità della vendita di essi per intero, non avendo alcun rilievo l’esito del giudizio di divisione. In re- lazione a tale questione, dunque, ogni eventuale censura avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere esclusivamente con l’appello, restando invece estranea all’oggetto del presente giu- dizio di legittimità. 5. In base a quanto appena chiarito, emerge un rapporto di pregiudizialità tra l’opposizione all’esecuzione, relativa all’an exequendum, e l’opposizione agli atti esecutivi, relativa al quo- modo exequendum. La pregiudizialità è in primo luogo logica, in quanto (come già evidenziato) l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 11 di 21 sarebbe di fatto assorbente rispetto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi. Essa sarebbe peraltro, almeno in astratto, anche giuridica. In proposito, deve infatti tenersi presente che, secondo il con- solidato indirizzo di questa stessa Corte, (Cass., Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 6809 del 19/03/2013, Rv. 625394 – 01), «in tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l’espropriazione dell’intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissi- bile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indi- viso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella me- desima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione»; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2615 del 23/10/1967, Rv. 329990 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 13/08/1964, Rv. 303468 – 01; più di recente si richiama tale indirizzo, in motivazione, anche in Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24833 del 17/08/2022, Rv. 665578 – 01, pur resa in fatti- specie non coincidente con la presente). L’espresso fondamento sistematico dell’indicato indirizzo è rap- presentato dalla possibilità che, in sede di scioglimento della comunione ereditaria, non venga assegnato al debitore esecu- tato il bene pignorato in quota in suo danno e, quindi, l’esecu- zione resti priva del suo oggetto: tale indirizzo presuppone, quindi, non solo l’opponibilità al creditore procedente (ed all’eventuale aggiudicatario) degli effetti dello scioglimento della comunione ereditaria, ma anche (almeno implicitamente) l’impossibilità della vendita della quota indivisa di un bene ere- ditario che rientra in una più vasta comunione, dovendo essere sempre garantita l’esistenza dell’oggetto dell’espropriazione. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 12 di 21 Deve, quindi, ritenersi che, in realtà, dalla corretta applicazione dei principi emergenti dall’esposto fondamento sistematico di- penda anche la risoluzione delle eventuali questioni relative al quomodo exequendum, non potendo comunque, senza sostan- zialmente disattenderlo, ammettersi la vendita forzata della quota del singolo bene immobile di una più ampia comunione ereditaria, almeno senza previo scioglimento della comunione stessa. Orbene, non può farsi a meno di osservare – benché solo inci- dentalmente ed ai limitati fini che saranno immediatamente precisati, trattandosi di questione formalmente estranea all’og- getto del presente giudizio e devoluta al gravame suo proprio dinanzi al giudice dell’appello – che la sentenza impugnata dif- ficilmente parrebbe potersi dire conforme a tale indirizzo: in- fatti, sebbene il tribunale detto indirizzo abbia anche richiamato in motivazione, senza affermare di volersene discostare, l’op- posizione all’esecuzione è stata poi rigettata ed è stato sostan- zialmente, in palese contrasto con i principi di diritto esposti, ritenuto ammissibile il pignoramento delle singole quote di al- cuni soltanto dei beni immobili rientranti in una più ampia co- munione ereditaria che ne comprende anche altri esclusi dall’aggressione esecutiva. È, del resto, evidente che il rilievo in base al quale lo stesso tribunale ha ritenuto sussistente tale possibilità (e cioè l’essere già pendente il giudizio di scioglimento della comunione eredi- taria) non coglie adeguatamente il senso del fondamento siste- matico dell’indirizzo in oggetto, come sopra chiarito, e che avrebbe richiesto, semmai, l’avvenuta definizione di quel giudi- zio, onde consentire al creditore di agire in via esecutiva esclu- sivamente sui beni assegnati al suo debitore, non certo la mera avvenuta introduzione dello stesso, che di per sé non elide in alcun modo il rischio che il pignoramento non consegua i suoi Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 13 di 21 effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione. E tuttavia tale questione attiene al merito dell’opposizione all’esecuzione e, in quanto tale, non può in alcun modo neppure soltanto essere presa in considerazione nella presente sede, ove la materia del contendere è limitata ai capi della gravata sentenza che hanno definito l’opposizione formale agli atti ese- cutivi (o quanto meno quella qualificata in tali termini dal giu- dice di primo grado). 6. È vero, dunque, che potrebbe porsi, almeno in astratto, come appena esposto, una questione di pregiudizialità logica e giuridica tra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi (e ciò rileverebbe anche ai fini dell’eventuale applica- zione dell’art. 337, comma 2, c.p.c.), in quanto la decisione di quest’ultima dipende dalla decisione della prima, che è stata peraltro resa in senso non conforme ad un consolidato e condi- visibile indirizzo di questa Corte. In realtà, però, l’indicata questione di pregiudizialità tra l’oppo- sizione all’esecuzione, decisa in senso non conforme all’indirizzo di questa Corte ma estranea al presente giudizio, e l’opposi- zione agli atti esecutivi, oggetto del presente giudizio, deve escludersi in concreto, per le seguenti ragioni. 6.1 Come già chiarito, l’opposizione degli esecutati ha ad og- getto, in generale, i soli beni pignorati in quota e rientranti nella comunione ereditaria esistente tra di loro, mentre, in partico- lare, l’opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto l’ordinanza di delega della vendita ad un professionista, pronunciata dal giudice dell’esecuzione in data 27 maggio 2017. Con tale ordinanza, peraltro, in concreto, è stato disposto pro- cedersi agli esperimenti di vendita esclusivamente per gli im- mobili “pignorati per l’intero”, non invece per quelli “pignorati in quota”, in relazione ai quali il giudice dell’esecuzione ha solo disposto che il delegato procedesse a raccogliere informazioni Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 14 di 21 in merito alla possibile convenienza della eventuale vendita delle quote indivise. Orbene, il tribunale, nella decisione impugnata, ha affermato che tale provvedimento, con riguardo ai beni della comunione ereditaria pignorati in quota, non è qualificabile come ordinanza di vendita, ma costituisce un mero atto preparatorio, senza al- cun immediato effetto pregiudizievole per gli esecutati e, quindi, non sussiste il concreto interesse di questi ultimi alla sua contestazione con l’opposizione agli atti esecutivi, che per tale profilo ha dichiarato pertanto inammissibile, precisando che essa potrà eventualmente essere avanzata solo una volta che sia effettivamente disposta dal giudice dell’esecuzione la vendita di dette quote. Tale statuizione, nella parte in cui nega l’interesse ad agire in opposizione agli atti esecutivi con riguardo al mero atto prepa- ratorio avente ad oggetto le quote indivise dei beni immobili in comunione ereditaria tra gli esecutati, non risulta oggetto di specifiche censure nella presente sede. Al contrario, addirittura i ricorrenti principali e adesivo (con il secondo motivo dei loro ricorsi) sostengono di non avere nean- che proposto (o, comunque, riproposto) il motivo di opposizione oggetto di detta statuizione, dimostrando così, quanto meno, di non avere intenzione alcuna di contestare la indicata statui- zione sul loro difetto di interesse ad agire in opposizione agli atti esecutivi con riguardo ai beni pignorati in quota. 6.2 In ogni caso, la statuizione in esame deve ritenersi piena- mente condivisibile, dal momento che effettivamente non può ritenersi che con il provvedimento impugnato sia stata disposta la vendita delle quote indivise dei beni della comunione e dun- que, trattandosi di un atto meramente preparatorio, non ese- cutivo, come tale non avente una immediata incidenza dannosa nella sfera degli esecutati idonea a determinare il loro interesse attuale alla rimozione dei relativi effetti, l’opposizione agli atti Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 15 di 21 esecutivi avverso lo stesso è effettivamente da ritenersi inam- missibile, conformemente all’indirizzo ormai consolidato di que- sta Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 29/01/2003, Rv. 560090 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 12275 del 15/05/2008, Rv. 606774 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2968 del 07/02/2013, Rv. 625428 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12637 del 23/05/2018, Rv. 648879 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14282 del 05/05/2022, Rv. 664846 – 01). D’altra parte, non pare superfluo aggiungere che, laddove do- vesse emergere, come probabile, che la vendita delle quote in- divise non risulti conveniente sul piano economico rispetto alla vendita dei singoli immobili per intero, dovrebbe allora certa- mente attendersi l’esito del giudizio di scioglimento della comu- nione ereditaria già pendente, in cui sono parti tutti i litiscon- sorti interessati, non avendo alcun senso logico l’eventuale in- troduzione di un ulteriore giudizio divisionale, che peraltro non potrebbe, neanche in astratto, svolgersi con riguardo ai soli beni oggetto di espropriazione forzata, dovendo comunque avere ad oggetto l’intera comunione ereditaria. 6.3 Sebbene l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dagli esecutati sia stata dichiarata dal tribunale inammissibile per di- fetto di interesse ad agire, sotto il profilo appena chiarito, e sebbene tale profilo sia certamente assorbente di ogni altra questione in relazione alla predetta opposizione agli atti esecu- tivi, avendo essa ad oggetto l’ordinanza di vendita per i soli beni in comunione ereditaria pignorati in quota (dovendo tenersi al- tresì presente quanto già chiarito al paragrafo 4.3, sulla estra- neità all’oggetto del presente ricorso della questione relativa alla possibilità di procedere per i beni ereditari eventualmente pignorati complessivamente per l’intero per debiti gravanti su tutti i comproprietari), il tribunale ha poi esaminato (e riget- tato) anche nel merito il motivo di opposizione relativo alla pos- sibilità di procedere alla vendita delle quote dei singoli beni Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 16 di 21 compresi nella comunione ereditaria nonostante la pendenza del giudizio di divisione, giungendo incongruamente, oltretutto, alla conclusione – come già visto contrastante con il richiamato indirizzo di questa Corte – secondo cui si potrebbe disporre la vendita di quote indivise di immobili in comunione ereditaria, nonostante la possibile evizione dell’aggiudicatario derivante dall’esito del successivo scioglimento della comunione, sempli- cemente avvisando di tale pericolo i potenziali acquirenti nell’avviso di vendita. Che si tratti di una decisione espressa solo ad abundantiam, trova ulteriore conferma nell’incipit della motivazione sul rela- tivo motivo di opposizione (cfr. pag. 13 della sentenza impu- gnata), dove si afferma quanto segue: «Fermo quanto sopra esposto e richiamate le ricostruzioni di cui innanzi in tema di pignoramento della “quotina”, il motivo afferente al pignora- mento della “quotina”, ove inteso quale censura ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza delegata, nella parte in cui, anziché sospendere la procedura esecutiva “pregiudiziale”, ha disposto la vendita (sia pure “condizionata”) anche dei lotti oggetto di comunione, meriterebbe comunque le sorti del ri- getto». Il tribunale, nel riferirsi al merito dell’opposizione, utilizza il condizionale (“meriterebbe comunque” il rigetto), dopo avere per di più espressamente confermato quanto già espresso sul difetto di interesse (“fermo quanto sopra esposto”), oltre che sull’ammissibilità del pignoramento delle quote indivise, solo prospettando in via di ipotesi, cioè, di poter qualificare il motivo come riferito alla vendita (sia pure condizionata) dei beni in co- munione pignorati in quota, ipotesi ovviamente alternativa e incompatibile con quanto affermato in precedenza sulla natura meramente preparatoria di detto provvedimento e, pertanto, con la dichiarata inammissibilità dell’opposizione agli atti ese- cutivi. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 17 di 21 6.4 È peraltro noto che, secondo il consolidato indirizzo di que- sta Corte, in caso di rilievo pregiudiziale del difetto di interesse ad agire, quale condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c., si determina la radicale inammissibilità della domanda, onde, in tal caso, tutte le considerazioni sul merito della stessa devono ritenersi enunciate solo ad abundantiam ed alle stesse non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, né sussiste l’interesse dei soccombenti ad impugnarle (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01: «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, o declinatoria di giurisdizione o di competenza, con la quale si è spogliato della “potestas iudi- candi” in relazione al merito della controversia, abbia impro- priamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare;
conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pre- tenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata»; conformi, ex multis e tra le più recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 – 02). Va pertanto, in definitiva, escluso l’interesse dei ricorrenti prin- cipale e adesivo ad impugnare la decisione sul merito della loro opposizione agli atti esecutivi. 6.5 Le considerazioni che precedono riguardano in termini so- stanzialmente analoghi sia i motivi dei ricorsi degli esecutati aventi ad oggetto le questioni decise dal tribunale ai punti 3) e 4) del paragrafo II.3 della sentenza impugnata, espressamente qualificate come oggetto di opposizione agli atti esecutivi (a pag. 12, 13 e 14: «Presunta violazione dell’art. 600 u.c., c.p.c., essendo il prezzo delle singole quote indivise indicato in misura Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 18 di 21 inferiore a quello che si conseguirebbe per il caso di vendita dell’intero cespite» e «Le censure avverso l’ordinanza di vendita nella parte in cui ha provveduto anche in relazione ai lotti og- getto di comunione»), cioè in particolare il secondo, il terzo ed il quarto motivo di detti ricorsi, sia quelli (in particolare, il primo motivo) aventi ad oggetto la questione decisa al punto 1) del paragrafo II.3 (a pag. 7, 8 e 9: «Opponibilità alla procedura esecutiva del giudizio di divisione n. 11077/2011 R.G. alla luce del criterio dell’ordo temporalis e/o ai sensi dell’art. 1113 c.c. e/o ai sensi dell’art. 599, co. 2, c.p.c.»), che pare qualificata dal tribunale in parte come motivo di opposizione all’esecuzione e in parte come motivo di opposizione agli atti esecutivi. Va precisato che la questione della «opponibilità alla procedura esecutiva del giudizio di divisione», come del resto già chiarito in precedenza, costituisce in realtà più un corollario della tesi (contrastante con l’indirizzo consolidato di questa Corte, come già più volte rilevato) fatta propria dal tribunale in relazione al motivo di opposizione all’esecuzione, che una questione diret- tamente attinente al quomodo exequendum. Ed è opportuno ribadire in proposito che, con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., si contesta la regola- rità degli atti di esecuzione: di certo non è possibile proporre, avvalendosi di tale strumento processuale, una azione di mero accertamento sulla astratta futura opponibilità ai creditori pro- cedenti ed agli aggiudicatari di una sentenza che andrà a defi- nire un giudizio divisionale “esterno” in corso di svolgimento. Nella specie, l’opposizione agli atti esecutivi è stata avanzata per contestare uno specifico atto del giudice dell’esecuzione, cioè l’ordinanza che ha delegato la vendita del compendio pi- gnorato, in relazione ai beni della comunione ereditaria pigno- rati in quota. Dunque, una volta chiarito che non sussiste l’interesse ad agire con la suddetta opposizione per contestare l’ordinanza in Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 19 di 21 questione in relazione ai beni pignorati in quota, anche la que- stione dell’opponibilità del giudizio di divisione finisce per assu- mere, sotto tale profilo, un valore solo astratto e teorico ed è certamente irrilevante ai fini della decisione in ordine alla rego- larità della specifica ordinanza impugnata, unica questione le- gittimamente esaminabile in questa sede. Ai fini della decisione sull’opposizione all’esecuzione, a tale parte della decisione im- pugnata potrebbe forse anche riconoscersi un suo autonomo rilievo (pur non essendo questa la sede per stabilirlo), ma ai fini dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di ven- dita, una volta escluso l’interesse ad agire per i beni in comu- nione pignorati in quota, essa può ritenersi solo espressa ad abundantiam. 6.6 A quanto appena osservato consegue l’inammissibilità per difetto di interesse di tutti i motivi dei ricorsi degli esecutati, con assorbimento, in quanto espressamente qualificato come condizionato, dell’unico motivo del ricorso incidentale proposto dal Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Veneto”, in rap- presentanza di CO AS Management Company S.p.A., con il quale si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in rela- zione all’art 360 cpc comma 1 n. 5, con riferimento all’ipoteca iscritta in data 27.7.2005 in favore di ANpulia (ex AN Me- ridiana), per non aver il Giudice di primo grado considerato il fatto eccepito dalla AN ed emergente dai documenti di causa che trattavasi nella specie di ipoteca iscritta contro tutti i com- proprietari e sugli interi immobili»). 7. Il ricorso principale di ET e CO NO, nonché quello incidentale adesivo di AU NO, sono dichiarati inammissibili, con assorbimento del ricorso incidentale condi- zionato proposto dal Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Veneto” in rappresentanza di CO AS Management Com- pany S.p.A.. Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 20 di 21 Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, a giudizio della Corte: per un verso, va infatti considerata la stretta dipendenza delle questioni oggetto della presente opposizione agli atti esecutivi dalla decisione sull’op- posizione all’esecuzione, riguardante questione interpretativa discussa e, comunque, risolta dal tribunale in senso che non appare conforme all’indirizzo consolidato di questa stessa Corte;
per altro verso, va poi tenuto conto della peculiare si- tuazione processuale determinatasi in conseguenza dell’ordi- nanza di delega della vendita del compendio pignorato, ogget- tivamente di ardua interpretazione nel suo effettivo contenuto dispositivo, nonché della stessa motivazione della sentenza im- pugnata, nella quale risulTA qualificate, affrontate e decise, con esito sfavorevole ai ricorrenti principali (per quanto con so- luzioni nel merito quanto meno opinabili), una serie di questioni giuridiche che solo all’esito di una più corretta e puntuale rico- struzione della vicenda sostanziale e processuale che ha dato luogo alla controversia sono risultate sostanzialmente prive di rilievo ai fini dell’opposizione agli atti esecutivi in concreto pro- posta. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 per i soli ricorsi principale e incidentale non condizionato proposto da AU NO.
Per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale di ET e CO NO, nonché quello incidentale adesivo di AU NO, assorbito il ricorso incidentale condizio- nato proposto dal Patrimonio Destinato denominato Ric. n. 31584/2020 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2023 – Sentenza – Pagina 21 di 21 “Gruppo Veneto”, in rappresentanza di CO AS Ma- nagement Company S.p.A.; - dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ET e CO NO e dal ricorrente incidentale adesivo AU NO, dell’ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto) rispettivamente proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-