Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 7169
CASS
Sentenza 10 marzo 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con riferimento al ricorso iscritto al numero 31584 del 2020. Le parti coinvolte hanno presentato opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi in una complessa procedura di espropriazione immobiliare, contestando la legittimità del pignoramento di quote indivise di immobili appartenenti a una comunione ereditaria. I ricorrenti sostenevano che l'esecuzione forzata non potesse avvenire su singole quote, ma solo sull'intera quota di ciascun coerede, e che la vendita delle quote dovesse essere sospesa in attesa della definizione del giudizio di divisione pendente.

Il giudice ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, ritenendo ammissibile il pignoramento delle quote indivise, ma ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che l'ordinanza di delega alla vendita fosse un atto preparatorio e non esecutivo, privo di immediati effetti pregiudizievoli. La Corte ha argomentato che l'interesse a contestare tale ordinanza non sussisteva, poiché non era stata disposta alcuna vendita effettiva delle quote. Inoltre, ha evidenziato che le questioni giuridiche sollevate dai ricorrenti erano in gran parte prive di rilevanza ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi, portando così all'inammissibilità dei ricorsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 7169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7169
    Data del deposito : 10 marzo 2023

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