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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/10/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193/2023, avente a oggetto
“somministrazione” e vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Follonica, via Roma n. 38/a, presso lo studio dell'avv. Franco Ciullini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale r.p.t., elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC
e dei rispettivi avv.ti Email_1 Email_2
NI De OS e ST AU, che la rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 7.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 106/23 (RG: 828/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto il 16.11.2022, in pagina 1 di 4 favore della società , per l'importo di € 10.339,85, quale Controparte_1 credito incorporato per prestazioni di fornitura di energia elettrica.
Impugnato il suddetto titolo, l'opponente ne chiedeva la revoca, negando d'aver mai concluso con l'ingiungente contratti riferiti alle utenze citate nelle bollette, interessando peraltro queste ultime due immobili sconosciuti all'attore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, sull'assunto che il cliente non avesse mai contestato l'an e il quantum delle fatture azionate in monitorio.
Negata alla prima udienza la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva istruita documentalmente e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del
7.10.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata e va accolta.
La società ha agito in monitorio per sentire ingiungere ad Controparte_1 il pagamento della somma di € 10.339,85, quale credito Parte_1 asseritamente maturato per la fornitura di energia elettrica resa in suo favore nel periodo compreso tra maggio 2021 e febbraio 2022, contabilizzata in cinque fatture contestuali
(all. 3 del ricorso e all. 1 della comparsa).
Osserva il Tribunale che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale svolta da Controparte_2
è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della
[...] vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei a estinguere o modificare il diritto avversario (cfr. ex multis Cass.
n. 826/2015).
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della pagina 2 di 4 somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente, mentre, in caso di contestazione esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (cfr. ex plurimis Cass. n. 17041/2002, Cass. n. 10313/2004, Cass. n.
13193/2011 e Cass. n. 23699/2016).
Disciplina probatoria consimile è stata sancita per le fatture commerciali, le quali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione, con il precipitato che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. ex ceteris Cass.
n. 20802/2011, Cass. n. 5915/2011 e Cass. n. 128/2022).
Ciò posto al livello generale, si rileva che nella specie l'attore ha espressamente negato d'aver stretto rapporti commerciali con la società convenuta e d'avere ogni tipo di legame con i due immobili serviti dall'utenza indicata nelle fatture azionate in monitorio, ubicate in Comuni diversi da quello in cui risiede.
Posta al cospetto di siffatte obiezioni, la società convenuta avrebbe dovuto dimostrare anzitutto l'esistenza del rapporto negoziale intercorrente con il sig. mentre Parte_1 essendosi limitata a depositare (oltre alle fatture) copia di due diffide - di cui una riferita ad altra bolletta e sguarnita persino di prova sulla spedizione e l'altra tornata al mittente per compiuta giacenza - non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c..
Tanto basta per ritenere infondato il diritto di credito esercitato in questo giudizio e ad accogliere l'opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, che conseguentemente va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi alla fase istruttoria ed escludendo quella decisionale, stante l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: pagina 3 di 4 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 106/23 (RG:
828/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto il 16.11.2022;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in €
145,50 per esborsi ed € 2.536,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
RI IT
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193/2023, avente a oggetto
“somministrazione” e vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Follonica, via Roma n. 38/a, presso lo studio dell'avv. Franco Ciullini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale r.p.t., elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC
e dei rispettivi avv.ti Email_1 Email_2
NI De OS e ST AU, che la rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 7.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 106/23 (RG: 828/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto il 16.11.2022, in pagina 1 di 4 favore della società , per l'importo di € 10.339,85, quale Controparte_1 credito incorporato per prestazioni di fornitura di energia elettrica.
Impugnato il suddetto titolo, l'opponente ne chiedeva la revoca, negando d'aver mai concluso con l'ingiungente contratti riferiti alle utenze citate nelle bollette, interessando peraltro queste ultime due immobili sconosciuti all'attore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, sull'assunto che il cliente non avesse mai contestato l'an e il quantum delle fatture azionate in monitorio.
Negata alla prima udienza la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva istruita documentalmente e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del
7.10.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata e va accolta.
La società ha agito in monitorio per sentire ingiungere ad Controparte_1 il pagamento della somma di € 10.339,85, quale credito Parte_1 asseritamente maturato per la fornitura di energia elettrica resa in suo favore nel periodo compreso tra maggio 2021 e febbraio 2022, contabilizzata in cinque fatture contestuali
(all. 3 del ricorso e all. 1 della comparsa).
Osserva il Tribunale che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale svolta da Controparte_2
è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della
[...] vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei a estinguere o modificare il diritto avversario (cfr. ex multis Cass.
n. 826/2015).
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della pagina 2 di 4 somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente, mentre, in caso di contestazione esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (cfr. ex plurimis Cass. n. 17041/2002, Cass. n. 10313/2004, Cass. n.
13193/2011 e Cass. n. 23699/2016).
Disciplina probatoria consimile è stata sancita per le fatture commerciali, le quali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione, con il precipitato che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. ex ceteris Cass.
n. 20802/2011, Cass. n. 5915/2011 e Cass. n. 128/2022).
Ciò posto al livello generale, si rileva che nella specie l'attore ha espressamente negato d'aver stretto rapporti commerciali con la società convenuta e d'avere ogni tipo di legame con i due immobili serviti dall'utenza indicata nelle fatture azionate in monitorio, ubicate in Comuni diversi da quello in cui risiede.
Posta al cospetto di siffatte obiezioni, la società convenuta avrebbe dovuto dimostrare anzitutto l'esistenza del rapporto negoziale intercorrente con il sig. mentre Parte_1 essendosi limitata a depositare (oltre alle fatture) copia di due diffide - di cui una riferita ad altra bolletta e sguarnita persino di prova sulla spedizione e l'altra tornata al mittente per compiuta giacenza - non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c..
Tanto basta per ritenere infondato il diritto di credito esercitato in questo giudizio e ad accogliere l'opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, che conseguentemente va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi alla fase istruttoria ed escludendo quella decisionale, stante l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: pagina 3 di 4 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 106/23 (RG:
828/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto il 16.11.2022;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in €
145,50 per esborsi ed € 2.536,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
RI IT
pagina 4 di 4