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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10432 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.45764/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina ONrosso nella causa
TRA on sede in Roma P.za Cola di Rienzo n. 92 in persona del l.r.p.t. Parte_1 sig. , rappresentata e difesa dall'avv.Davide Bosco giusta Parte_2 procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tivoli Via Antonio del Re n. 22
OPPONENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, e Persona_1 con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
OPPOSTO E
con sede legale in Roma Controparte_2 alla Via G. Grezar, 14 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza degli artisti, 27, presso lo studio dell'avv. Laura Taranto che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO E Controparte_3 in persona del Regionale pro
[...] CP_4 tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio del Persona_2
01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300;
OPPOSTO all'udienza del 17.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.09720249130072337000 notificata in data 5.12.2024 limitatamente al credito riportato nell'avviso di addebito n.39720150001415891000 notificato in CP_1 data 17/06/2015 . Rigetta per il resto l'opposizione. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 17.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina ONrosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 12.12.2024 la conveniva in Parte_1 giudizio l' , l' e l' avanzando le CP_1 Controparte_2 CP_3 seguenti conclusioni:
“In via preliminare e cautelare Sospendere l'efficacia esecutiva dell'Intimazione di pagamento n. 09720249130072337000 notificata in data 05/12/2024, relativamente ai sottostanti avvisi di addebito dell' e CP_1 cartelle di pagamento dell' impugnati per l'importo di € 347.467,89 come da elenco CP_3 indicato in narrativa stan renza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità della pretesa creditoria e i gravi motivi posti a fondamento della istanza, inerenti al dissesto societario e all'impossibilità di far fronte alla ordinaria amministrazione quale il pagamento dei dipendenti e dei fornitori;
Nel merito Accertare e dichiarare che la è decaduta dalla rottamazione quater e dalle Pt_1 rateizzazioni del 28/03/2024 – 08/04/2024 e 14/05/2024, per causa non imputabile alla ricorrente ma, alla e per l'effetto CP_5
Accertare e dichiarare il diritto della a poter riattivare il pagamento della Parte_1 rottamzione così come concessa in data gravando l'importo di € 268.506,84 inerenti alle sanzioni e interessi con rate trimestrali così come concordate e analiticamente indicate nel prospetto dell'accoglimento della rottamazione (pagina 2 dell'allegato 3) ovvero, in via alternativa condannare al risarcimento dei danni in favore della CP_5 [...]
€ 268.506,84, somma da compensare con il maggior credito della società di Pt_1 one;
Accertare e dichiarare il diritto della a poter riattivare il pagamento delle Parte_1 rateizzazioni già concesse in data 28/03/2 024 e 14/05/2024 ovvero, in via alternativa disporre la possibilità di poter procedere ad una nuova rateazione delle cartelle sottostanti alle rateizzazioni già concesse in data 28/03/2024 – 08/04/2024 e 14/05/2024; accertare e dichiarare la inesistenza/nullità/annullabilità dell'Intimazione di pagamento n. 09720249130072337000 notificata in data 05/12/2024 per difetto di motivazione stante la omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e la specifica indicazione della imputazione delle somme incamerate con la rottamazione e i pignoramenti che si sono susseguiti;
In via subordinata accertare e dichiarare la inesistenza/nullità/annullabilità per intervenuta prescrizione, degli Avvisi di addebito e cartelle di pagamento indicati nell'elenco in CP_1 CP_3 narrativa e per l'effetto disporre la nullità dell'Intimazione di pagamento n. 09720249130072337000 notificata in data 05/12/2024 relativamente ai sottostanti Avvisi di addebito e cartelle di CP_1 pagamento per cui è intervenuta la prescrizione. CP_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidare in favore del procuratore antistatario”. Deduceva la società ricorrente che in data 5.12.2024 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n.09720249130072337000 mediante la quale aveva chiesto il pagamento dell'Importo di € Controparte_2
662.722,71; che tale situazione debitoria era stata causata dalla stessa che aveva reso CP_5 impossibile alla società ripianare la propria posizione debitoria, cagionando anche un notevole danno economico e precludendo la prosecuzione della attività di impresa. Precisava al riguardo:
- che, a far data dal 2023, la società opponente stava risanando la posizione debitoria nei confronti di ed aveva proceduto ad una rottamazione CP_5 per € 848.503,68 con rate regolarmente corrisposte per i seguenti importi:
- 02/11/2023 pagamento prima rata rottamazione € 59.999,02;
- 01/12/2023 pagamento seconda rata rottamazione € 59.999,82;
- 01/03/2024 pagamento terza rata rottamazione € 29.999,42; per complessivi € 149.998,26; Deduceva altresì che, sempre in vista di risanare la posizione debitoria, aveva ottenuto le seguenti rateizzazioni:
- 28/03/2024 n. id. D25827 per € 81.445,63 relativamente alla quale, aveva effettuato il pagamento della prima rata di € 1'414,60
- 08/05/2024 n. id. D47174 per € 45'722,53 relativamente alla quale, aveva effettuato il pagamento della prima rata di € 739,15;
- n. id. D51153 del 14/05/2024 per € 233'435,83 relativamente alla quale, in data 27/05/2024, aveva effettuato il pagamento della prima rata di € 3'604,94 ;
- che in data 09/01/2024, l aveva notificato un pignoramento verso CP_5 terzi n. 09784202400003513/001 per €226.262,39; Precisava che a seguito della avvenuta notifica del suddetto pignoramento, la società opponente aveva subito le seguenti trattenute sui c/c bancari:
• 19/01/2024 6.550,00 BC LI
• 24/01/2024 € 550,00 BC LI
• 20/02/2024 € 5.300,00 BC LI
• 09/04/2024 € 46.299.62 ON AS per complessivi € 58.699,62. Deduceva altresì:
- che a causa delle citate trattenute la società non aveva potuto corrispondere le rate delle rateizzazioni e della rottamazione alle scadenze prefissate;
- che in data 23/07/2024, l aveva notificato altri due pignoramenti CP_5 verso terzi entrambi preceduti dalla intimazione n. 09720249009297479000 notificata il 22/01/2024 e precisamente:
- n. 09784202400026641001 per € 62.960,06 con terzo Cassa rurale Paliano (all.14);
- n. 09784202400026640001 per € 62.848,50 con terzo ON AS di SI (all.15); Deduceva pertanto che complessivamente, la società aveva predisposto un piano di rientro per l'importo complessivo di € 848.503,68 rottamato in € 579.996,84 oltre alla rateizzazione di altre posizioni debitorie per € 401.292,01, secondo il seguente schema riepilogativo
In soli 5 mesi Richiesto Rottamato/rateizzato pagato Residuo Rottamazione 848.503,68 579.996,84 149.998,2 429.998,58 6 Rateizzazione 80'700,97 93'332,30 1'414,60 91.917,70 1 Rateizzazione 45'722,53 50'256,42 739,15 49.517,27 2 Rateizzazione 232'679,95 257'703,29 3'604,94 254.098,35 3
1.207.607,13 981.288,85 155.756,95 825.531,90
Precisava inoltre:
- che le somme pignorate sui c/c della società, avevano reso impossibile il pagamento regolare delle rate concordate con la stessa
CP_5
- che, tra il 02/11/2023 (I^ rata rottamazione) ed il 09/04/2024 (IV prelievo a titolo di pignoramento) la società opponente ha corrisposto l'importo di € 208.697,88. Deduceva inoltre:
- che , a causa di tali trattenute, la società opponente, dovendo provvedere al pagamento dei dipendenti e dei fornitori, non aveva potuto onorare le successive scadenze previste dalla rottamazione e dalle ratizzazioni ed in particolare, a partire dalle seguenti scadenze:
- 10/05/2024 II rata rateizzazione del 28/03/2024 per € 1'293,90
- 31/05/2024 IV rata rottamazione per € 29.999,78
- 20/06/2024 II rata rateizzazione del 20/05/2024 per € 633,77
- 30/06/2024 II rata rateizzazione del 14/05/2024 per € 3'578,85
Precisava che non avendo potuto rateizzare nuovamente gli importi già rateizzati aveva subito la decadenza dalla rottamazione con conseguente danno quantificabile in €268.506,84, a titolo di sgravio di interessi e sanzioni previsto dalla rottamazione, il cui mancato rispetto non era dipeso dalla società opponente. Deduceva inoltre che tra le pretese creditorie, ve ne sono alcune inerenti ai contributi previdenziali dell e assicurativi dell' , divenuti inesigibili CP_1 CP_3 per intervenuta prescrizione. Premessi tali fatti deduceva che l'impossibilità per la società di dare corso ai pagamenti previsti con la rottamazione era stata causata dal comportamento di che aveva impedito alla società di poter proseguire nei pagamenti con le CP_5 ripetute azioni esecutive iniziate in suo danno. Eccepiva la nullità della intimazione di pagamento non essendo presenti le basi di calcolo di interessi e degli importi richiesti. Contestava l'intimazione in quanto sommando i pagamenti volontari effettuati dall'opponente e quelli trattenuti con i pignoramenti di l'importo CP_5 incamerato dalla società di riscossione era stato di € 208.697,88 ma, non era dato sapere quale imputazione era stata data a tali somme. Precisava al riguardo che le somme destinate al pagamento della rottamazione, da normativa, andavano imputate in quota capitale e, nel caso di revoca della rottamazione, dovevano essere nuovamente richiesti le sanzioni e gli interessi ma, su tale tipologia di conteggio, non vi è alcuna spiegazione così come sulle somme pignorate Insisteva quindi in una CTU contabile Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione dei crediti e impugnati CP_1 CP_3 essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data della notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento e la data di notifica della intimazione di pagamento. Precisava che i crediti e impugnati erano riportati nei seguenti CP_1 CP_3 avvisi di addebito e cartelle Crediti CP_1
1. n. 39720150001415891000 not. il 17/06/2015 anno di rif.
2014 per € 4.778,92 prescr. il 17/06/2020;
2. n. 39720160012788764000 not. il 14/06/2016 anno di rif.
2016 per € 2.381,57 prescr. il 14/06/2021;
3. n. 39720170000897784000 not. il 29/03/2017 anno di rif.
2015 per € 4.494,81 prescr. il 29/03/2022;
4. n. 39720180001473256000 not. il 06/05/2018 anno di rif.
2017 per € 17.836,69 prescr. il 06/05/2023;
5. n. 39720180002170453000 not. il 16/06/2018 anno di rif.
2017/2018 per € 8.388,55 prescr. il 16/06/2023;
6. n. 39720180007979216000 not. il 08/07/2018 anno di rif.
2015 per € 535,52 prescr. il 08/07/2023;
7. n. 39720180017075929000 not. il 26/07/2018 anno di rif.
2018 per € 9.661,44 prescr. il 26/07/2023;
8. n. 39720180017946788000 not. il 26/09/2018 anno di rif.
2018 per € 13.815,71 prescr. il 26/09/2023;
9. n. 39720180018836053000 not. il 13/11/2018 anno di rif.
2018 per € 7.927,97 prescr. il 13/11/2023; 10. n. 39720180025717245000 not. il 25/12/2018 anno di rif.
2017 per € 8.316,73 prescr. il 25/12/2023; 11. n. 39720190000421935000 not. il 30/01/2019 anno di rif.
2018 per € 7.618,81 prescr. il 30/01/2024; 12. n. 39720190001367303000 not. il 26/03/2019 anno di rif.
2018 per € 12.266,18 prescr. il 26/03/2024; 13. n. 39720190002525957000 not. il 29/05/2019 anno di rif.
2019 per € 11.971,60 prescr. il 29/05/2024; 14. n. 39720190017947478000 not. il 01/10/2019 anno di rif.
2019 per € 18.547,81 prescr. il 01/10/2024; 15. n. 39720190020719080000 not. il 15/10/2019 anno di rif.
2019 per € 6.086,25 prescr. il 15/10/2024;
16. n.39720190034225718000 not. il 15/01/2020 per € 11.445,00
17. n.39720190034226829000 not. il 16/12/2019 per € 943,51
18. n.39720200000165760000 not. il 29/01/2020 per € 6.257,88 19. n.39720210000165137000 not. il 16/09/2021 per € 10.176,68
20. n.39720210000888012000 not. il 17/10/2021 per € 61.661,42
21. n.39720210000888113000 not. il 18/10/2021 per € 38.213.25
22. n.39720210014028306000 not. il 1012/2021 per € 12.890,58
23. n.39720210015294722000 not. il 17/12/2021 per € 5.095,06
24. n.39720230007128371000 not. il 28/11/2023 per € 50.821,88
CREDITI INAIL 25. 09720180075981229000 not. il 23/07/2018 anno di rif.
2016/2017/2018 per € 3.093,28 prescr. il 23/07/2023; 26. 09720190030715377000 not. il 26/01/2019 anno di rif.
2017/2018 per € 831,20 prescr. il 26/01/2024; 27. 09720190182514732000 not. il 03/09/2019 anno di rif.
2017/2018 per € 2.429,10 prescr. il 03/09/2024;
28. 09720210057710819000 not. il 06/10/2022 per € 2.530,93
29. 09720220012408474000 not. il 30/01/2021 per € 3.865,86
30. 09720220134236959000 not. il 20/09/2022 per € 2.583,70 per complessivi € 347.467,89. Chiedeva quindi la sospensione della intimazione di pagamento impugnata e avanzava le conclusioni richiamate in precedenza. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso perché l'opposizione CP_1 era stata presentata oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto e oltre i 40 giorni. Deduceva che gli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo. Deduceva che dovevano essere applicati i termini di sospensione della prescrizione dalla normativa per l'emergenza Covid.
In particolare, deduceva che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) aveva previsto la sospensione di tutti i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Deduceva che tale sospensione era stata, inoltre, di volta in volta prorogata, fino al 31 agosto 2021 per effetto dei provvedimenti che si erano succeduti nel tempo ultimo dei quali il - Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106): proroga finale al 31 agosto 2021.
Deduceva che in virtù di tali provvedimenti, il decorso dei termini prescrizionali risultava sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Deduceva inoltre che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 dovevano intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva opponendosi alla sospensiva. Controparte_2 Deduceva la legittimità dell'operato di che aveva notificato CP_5
l'intimazione di pagamento ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito per le cartelle che riguardavano tasse ed imposte di competenza della Corte di Giustizia tributaria. Precisava che la società era decaduta dalle varie procedure di rottamazione per mancato pagamento delle rate e allegava prospetto delle stesse. In ordine ai pignoramenti precisava quanto segue:
“La società nel 2024 ha avuto, dunque, diversi pignoramenti presso terzi finanziari;
di seguito un breve schema: Fascicoli 2024/70444 e 2024/70445 – notificati entrambi in data 19.01.2024 per le seguenti cartelle:
09720230173469703
09720230192491637
09720230203205641 Come si evince facilmente dalle date, tali cartelle non facevano parte della rottamazione (perché i ruoli sono stati consegnati dopo il 30.06.2022 consegna formale 10.07.2022) e non erano ancora rateizzate. Fascicoli 2024/206959 e 2024/206960 - notificati entrambi in data 23.07.2024 per le seguenti cartelle:
09720220168443268
09720220168443369
39720220011768280 Fascicolo 2024/347112 – notificato il 22.10.2024 per le seguenti cartelle:
09720220168443268
09720220168443369
09720220178928416
09720220185263231
09720220185263332
09720230011429836
09720230050132800
09720230107477913
09720230133032285
09720230142688521
09720230170055080
39720220011768280
39720220024478249
39720220024984691 Questi ultimi 3 fascicoli contengono cartelle che erano state inserite in rottamazione ma, al momento dell'attivazione dei pignoramenti, era già decaduto.” Deduceva pertanto la piena legittimità del suo operato non rientrando le cartelle e gli avvisi di addebito posti a base dei pignoramenti inseriti nelle rateizzazioni della rottamazione ad eccezione degli ultimi tre avvisi di addebito che tuttavia al momento del pignoramento riguardavano una procedura di rottamazione rispetto alla quale la società era stata dichiarata decaduta. Si opponeva alla istanza di sospensiva. 4. Alla prima udienza del 13.2.2024 il giudice rilevava che la notifica effettuata nei confronti dell' era stata effettuata ad un indirizzo pec errato CP_3
e su richiesta di parte ricorrente concedeva termine per il rinnovo della notifica a e rinviava la causa per detto adempimento alla udienza del 4.4.2025. CP_3
5. Si costituiva l' in data 2.4.2025 eccependo il difetto di legittimazione CP_3 passiva essendo la riscossione dei crediti di competenza di CP_3 CP_5
Deduceva che le cartelle impugnate erano state oggetto di domanda di agevolazione che era stata revocata per mancato pagamento delle rate come specificato nella relazione amministrativa che allegava. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
6. Alla udienza del 4.4.2025 parte ricorrente contestava le eccezioni sollevate da e e insisteva nelle proprie richieste e i difensori delle opposte CP_1 CP_3 insistevano nelle rispettive deduzioni. Il giudice all'esito della camera di consiglio accoglieva l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per discussione alla udienza del 17.10.2025 con termine per note. Alla udienza del 17.10.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
7. Da rigettare è l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito avendo la parte opponente impugnato esclusivamente i crediti e riportati CP_3 CP_1 nelle cartelle e avvisi di addebito oggetto della intimazione di pagamento impugnata.
8. Da rigettare è anche l'eccezione di difetto di legittimazione avanzata da in quanto parte ricorrente eccepisce anche l'insussistenza dei crediti CP_3
e anche per intervenuta prescrizione . Essendo l' l'ente CP_1 CP_3 CP_3 creditore correttamente è stato convenuta in giudizio da parte opponente. 9. Da rigettare è l'eccezione di tardività della opposizione sollevata da . CP_1
L'opposizione alla esecuzione deve infatti essere avaznata entro 40 giorni dalla notifica dell'atto e l'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 12.12.2024 , come risulta dallo storico del fascicolo, e quindi entro i 20 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento ( avvenuta in data 5.12.2024). Ammissibile è quindi la doglianza sollevata da parte ricorrente in ordine alla omessa motivazione della base di calcolo degli interessi e degli importi richiesti. 10.Tale doglianza è tuttavia infondata. A pag 52 della intimazione di pagamento , nelle note 1 e 2 a piè di pagina sono infatti indicati i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi secondo i criteri previsti dalle norme di legge ivi indicate. 11.In ordine poi alla eccepita prescrizione, si rileva che parte opponente non contesta che gli avvisi di addebito e le cartelle siano state correttamente notificate ma deduce l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati in quanto sarebbe decorso il termine di cinque anni dalla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle e la data di notifica della intimazione di pagamento. Occorre quindi esaminare la documentazione allegata. La documentazione allegata da parte ricorrente e da , e CP_3 CP_1 CP_5 prova che in data 23.6.2023 la parte opponente aveva avanzato domanda di definizione agevolata per le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio da cui era decaduta alla data del 20.3.2024 per mancato pagamento delle prime tre rate ( comunicazione n. 09790202301011865 allegata da parte ricorrente). Al riguardo la domanda di adesione alla procedura di rottamazione costituisce riconoscimento del debito che ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione che ricomincerà a decorrere dalla scadenza delle singole rate. Si richiamano al riguardo i principi espressi dalla Corte di cassazione che ha precisato: “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. (Cass Sez L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017). Questi principi sono stati confermati dalla Cassazione con Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025 “La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova,” L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente deve comunque essere esaminata avuto riguardo alla sospensione dei termini previste dalla normativa richiamata dalle parti resistenti. L'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 recita infatti: ““I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
L'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 recita:” 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335 , sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Tali termini sono stati prorogati successivamente e da ultimo la Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione. L' ha dedotto che aveva poi ulteriormente sospeso i termini di CP_1 CP_5 prescrizione con atti interruttivi ma tali atti non sono stati allegati da CP_5
Sulla base di tali considerazioni il credito vantato da in relazione CP_1 all'avviso di addebito n. 39720150001415891000 not. il 17/06/2015 deve ritenersi prescritto pur calcolando i termini di sospensione previsti dalla normativa covid in quanto alla data della adesione alla rottamazione quater detto credito era prescritto. Gli altri crediti indicati negli avvisi di addebito e le cartelle di CP_1 pagamento di oggetto della intimazione di pagamento impugnata non CP_3 sono invece prescritti stante i termini di sospensione della prescrizione di cui alla normativa sopra richiamata e l'adesione della parte alla rottamazione quater. Occorre infine valutare la richiesta avanzata dalla società in merito alla intervenuta decadenza dalla rottamazione per causa non imputabile alla società. Tale domanda non può essere accolta essendo emerso dalla documentazione agli atti che i pignoramenti hanno avuto ad oggetto cartelle e avvisi di addebito non oggetto della rottamazione. Inoltre le cartelle e gli avvisi di addebito oggetto della intimazione di pagamento impugnata, sono stati oggetto della adesione alla Rottamazione quater, rispetto alla quale la società non ha pagato le prime tre rate venendo dichiarata decaduta alla data del 20.3.2024. I pignoramenti richiamati da parte ricorrente sono tutti successivi a tale data ad eccezione del primo pignoramento notificato in data 9.1.2024, che tuttavia riguarda cartelle relative all'anno 2023 e quindi estranee al presente giudizio. Nessuna responsabilità può quindi essere addebitata ad in merito alla CP_5 persistente crisi aziendale della società opponente che, malgrado le rottamazioni alle quali aveva aderito per il pregresso non è riuscita a pagare neppure le successive cartelle e avvisi di addebito a lei notificati. Il parziale accoglimento del ricorso e la particolare complessità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti..
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.09720249130072337000 notificata in data 5.12.2024 limitatamente al credito riportato nell'avviso di addebito n.39720150001415891000 notificato in CP_1 data 17/06/2015 . Rigetta per il resto l'opposizione. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 17.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina ONrosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.45764/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina ONrosso nella causa
TRA on sede in Roma P.za Cola di Rienzo n. 92 in persona del l.r.p.t. Parte_1 sig. , rappresentata e difesa dall'avv.Davide Bosco giusta Parte_2 procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tivoli Via Antonio del Re n. 22
OPPONENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, e Persona_1 con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
OPPOSTO E
con sede legale in Roma Controparte_2 alla Via G. Grezar, 14 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza degli artisti, 27, presso lo studio dell'avv. Laura Taranto che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO E Controparte_3 in persona del Regionale pro
[...] CP_4 tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio del Persona_2
01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300;
OPPOSTO all'udienza del 17.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.09720249130072337000 notificata in data 5.12.2024 limitatamente al credito riportato nell'avviso di addebito n.39720150001415891000 notificato in CP_1 data 17/06/2015 . Rigetta per il resto l'opposizione. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 17.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina ONrosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 12.12.2024 la conveniva in Parte_1 giudizio l' , l' e l' avanzando le CP_1 Controparte_2 CP_3 seguenti conclusioni:
“In via preliminare e cautelare Sospendere l'efficacia esecutiva dell'Intimazione di pagamento n. 09720249130072337000 notificata in data 05/12/2024, relativamente ai sottostanti avvisi di addebito dell' e CP_1 cartelle di pagamento dell' impugnati per l'importo di € 347.467,89 come da elenco CP_3 indicato in narrativa stan renza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità della pretesa creditoria e i gravi motivi posti a fondamento della istanza, inerenti al dissesto societario e all'impossibilità di far fronte alla ordinaria amministrazione quale il pagamento dei dipendenti e dei fornitori;
Nel merito Accertare e dichiarare che la è decaduta dalla rottamazione quater e dalle Pt_1 rateizzazioni del 28/03/2024 – 08/04/2024 e 14/05/2024, per causa non imputabile alla ricorrente ma, alla e per l'effetto CP_5
Accertare e dichiarare il diritto della a poter riattivare il pagamento della Parte_1 rottamzione così come concessa in data gravando l'importo di € 268.506,84 inerenti alle sanzioni e interessi con rate trimestrali così come concordate e analiticamente indicate nel prospetto dell'accoglimento della rottamazione (pagina 2 dell'allegato 3) ovvero, in via alternativa condannare al risarcimento dei danni in favore della CP_5 [...]
€ 268.506,84, somma da compensare con il maggior credito della società di Pt_1 one;
Accertare e dichiarare il diritto della a poter riattivare il pagamento delle Parte_1 rateizzazioni già concesse in data 28/03/2 024 e 14/05/2024 ovvero, in via alternativa disporre la possibilità di poter procedere ad una nuova rateazione delle cartelle sottostanti alle rateizzazioni già concesse in data 28/03/2024 – 08/04/2024 e 14/05/2024; accertare e dichiarare la inesistenza/nullità/annullabilità dell'Intimazione di pagamento n. 09720249130072337000 notificata in data 05/12/2024 per difetto di motivazione stante la omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e la specifica indicazione della imputazione delle somme incamerate con la rottamazione e i pignoramenti che si sono susseguiti;
In via subordinata accertare e dichiarare la inesistenza/nullità/annullabilità per intervenuta prescrizione, degli Avvisi di addebito e cartelle di pagamento indicati nell'elenco in CP_1 CP_3 narrativa e per l'effetto disporre la nullità dell'Intimazione di pagamento n. 09720249130072337000 notificata in data 05/12/2024 relativamente ai sottostanti Avvisi di addebito e cartelle di CP_1 pagamento per cui è intervenuta la prescrizione. CP_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidare in favore del procuratore antistatario”. Deduceva la società ricorrente che in data 5.12.2024 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n.09720249130072337000 mediante la quale aveva chiesto il pagamento dell'Importo di € Controparte_2
662.722,71; che tale situazione debitoria era stata causata dalla stessa che aveva reso CP_5 impossibile alla società ripianare la propria posizione debitoria, cagionando anche un notevole danno economico e precludendo la prosecuzione della attività di impresa. Precisava al riguardo:
- che, a far data dal 2023, la società opponente stava risanando la posizione debitoria nei confronti di ed aveva proceduto ad una rottamazione CP_5 per € 848.503,68 con rate regolarmente corrisposte per i seguenti importi:
- 02/11/2023 pagamento prima rata rottamazione € 59.999,02;
- 01/12/2023 pagamento seconda rata rottamazione € 59.999,82;
- 01/03/2024 pagamento terza rata rottamazione € 29.999,42; per complessivi € 149.998,26; Deduceva altresì che, sempre in vista di risanare la posizione debitoria, aveva ottenuto le seguenti rateizzazioni:
- 28/03/2024 n. id. D25827 per € 81.445,63 relativamente alla quale, aveva effettuato il pagamento della prima rata di € 1'414,60
- 08/05/2024 n. id. D47174 per € 45'722,53 relativamente alla quale, aveva effettuato il pagamento della prima rata di € 739,15;
- n. id. D51153 del 14/05/2024 per € 233'435,83 relativamente alla quale, in data 27/05/2024, aveva effettuato il pagamento della prima rata di € 3'604,94 ;
- che in data 09/01/2024, l aveva notificato un pignoramento verso CP_5 terzi n. 09784202400003513/001 per €226.262,39; Precisava che a seguito della avvenuta notifica del suddetto pignoramento, la società opponente aveva subito le seguenti trattenute sui c/c bancari:
• 19/01/2024 6.550,00 BC LI
• 24/01/2024 € 550,00 BC LI
• 20/02/2024 € 5.300,00 BC LI
• 09/04/2024 € 46.299.62 ON AS per complessivi € 58.699,62. Deduceva altresì:
- che a causa delle citate trattenute la società non aveva potuto corrispondere le rate delle rateizzazioni e della rottamazione alle scadenze prefissate;
- che in data 23/07/2024, l aveva notificato altri due pignoramenti CP_5 verso terzi entrambi preceduti dalla intimazione n. 09720249009297479000 notificata il 22/01/2024 e precisamente:
- n. 09784202400026641001 per € 62.960,06 con terzo Cassa rurale Paliano (all.14);
- n. 09784202400026640001 per € 62.848,50 con terzo ON AS di SI (all.15); Deduceva pertanto che complessivamente, la società aveva predisposto un piano di rientro per l'importo complessivo di € 848.503,68 rottamato in € 579.996,84 oltre alla rateizzazione di altre posizioni debitorie per € 401.292,01, secondo il seguente schema riepilogativo
In soli 5 mesi Richiesto Rottamato/rateizzato pagato Residuo Rottamazione 848.503,68 579.996,84 149.998,2 429.998,58 6 Rateizzazione 80'700,97 93'332,30 1'414,60 91.917,70 1 Rateizzazione 45'722,53 50'256,42 739,15 49.517,27 2 Rateizzazione 232'679,95 257'703,29 3'604,94 254.098,35 3
1.207.607,13 981.288,85 155.756,95 825.531,90
Precisava inoltre:
- che le somme pignorate sui c/c della società, avevano reso impossibile il pagamento regolare delle rate concordate con la stessa
CP_5
- che, tra il 02/11/2023 (I^ rata rottamazione) ed il 09/04/2024 (IV prelievo a titolo di pignoramento) la società opponente ha corrisposto l'importo di € 208.697,88. Deduceva inoltre:
- che , a causa di tali trattenute, la società opponente, dovendo provvedere al pagamento dei dipendenti e dei fornitori, non aveva potuto onorare le successive scadenze previste dalla rottamazione e dalle ratizzazioni ed in particolare, a partire dalle seguenti scadenze:
- 10/05/2024 II rata rateizzazione del 28/03/2024 per € 1'293,90
- 31/05/2024 IV rata rottamazione per € 29.999,78
- 20/06/2024 II rata rateizzazione del 20/05/2024 per € 633,77
- 30/06/2024 II rata rateizzazione del 14/05/2024 per € 3'578,85
Precisava che non avendo potuto rateizzare nuovamente gli importi già rateizzati aveva subito la decadenza dalla rottamazione con conseguente danno quantificabile in €268.506,84, a titolo di sgravio di interessi e sanzioni previsto dalla rottamazione, il cui mancato rispetto non era dipeso dalla società opponente. Deduceva inoltre che tra le pretese creditorie, ve ne sono alcune inerenti ai contributi previdenziali dell e assicurativi dell' , divenuti inesigibili CP_1 CP_3 per intervenuta prescrizione. Premessi tali fatti deduceva che l'impossibilità per la società di dare corso ai pagamenti previsti con la rottamazione era stata causata dal comportamento di che aveva impedito alla società di poter proseguire nei pagamenti con le CP_5 ripetute azioni esecutive iniziate in suo danno. Eccepiva la nullità della intimazione di pagamento non essendo presenti le basi di calcolo di interessi e degli importi richiesti. Contestava l'intimazione in quanto sommando i pagamenti volontari effettuati dall'opponente e quelli trattenuti con i pignoramenti di l'importo CP_5 incamerato dalla società di riscossione era stato di € 208.697,88 ma, non era dato sapere quale imputazione era stata data a tali somme. Precisava al riguardo che le somme destinate al pagamento della rottamazione, da normativa, andavano imputate in quota capitale e, nel caso di revoca della rottamazione, dovevano essere nuovamente richiesti le sanzioni e gli interessi ma, su tale tipologia di conteggio, non vi è alcuna spiegazione così come sulle somme pignorate Insisteva quindi in una CTU contabile Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione dei crediti e impugnati CP_1 CP_3 essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data della notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento e la data di notifica della intimazione di pagamento. Precisava che i crediti e impugnati erano riportati nei seguenti CP_1 CP_3 avvisi di addebito e cartelle Crediti CP_1
1. n. 39720150001415891000 not. il 17/06/2015 anno di rif.
2014 per € 4.778,92 prescr. il 17/06/2020;
2. n. 39720160012788764000 not. il 14/06/2016 anno di rif.
2016 per € 2.381,57 prescr. il 14/06/2021;
3. n. 39720170000897784000 not. il 29/03/2017 anno di rif.
2015 per € 4.494,81 prescr. il 29/03/2022;
4. n. 39720180001473256000 not. il 06/05/2018 anno di rif.
2017 per € 17.836,69 prescr. il 06/05/2023;
5. n. 39720180002170453000 not. il 16/06/2018 anno di rif.
2017/2018 per € 8.388,55 prescr. il 16/06/2023;
6. n. 39720180007979216000 not. il 08/07/2018 anno di rif.
2015 per € 535,52 prescr. il 08/07/2023;
7. n. 39720180017075929000 not. il 26/07/2018 anno di rif.
2018 per € 9.661,44 prescr. il 26/07/2023;
8. n. 39720180017946788000 not. il 26/09/2018 anno di rif.
2018 per € 13.815,71 prescr. il 26/09/2023;
9. n. 39720180018836053000 not. il 13/11/2018 anno di rif.
2018 per € 7.927,97 prescr. il 13/11/2023; 10. n. 39720180025717245000 not. il 25/12/2018 anno di rif.
2017 per € 8.316,73 prescr. il 25/12/2023; 11. n. 39720190000421935000 not. il 30/01/2019 anno di rif.
2018 per € 7.618,81 prescr. il 30/01/2024; 12. n. 39720190001367303000 not. il 26/03/2019 anno di rif.
2018 per € 12.266,18 prescr. il 26/03/2024; 13. n. 39720190002525957000 not. il 29/05/2019 anno di rif.
2019 per € 11.971,60 prescr. il 29/05/2024; 14. n. 39720190017947478000 not. il 01/10/2019 anno di rif.
2019 per € 18.547,81 prescr. il 01/10/2024; 15. n. 39720190020719080000 not. il 15/10/2019 anno di rif.
2019 per € 6.086,25 prescr. il 15/10/2024;
16. n.39720190034225718000 not. il 15/01/2020 per € 11.445,00
17. n.39720190034226829000 not. il 16/12/2019 per € 943,51
18. n.39720200000165760000 not. il 29/01/2020 per € 6.257,88 19. n.39720210000165137000 not. il 16/09/2021 per € 10.176,68
20. n.39720210000888012000 not. il 17/10/2021 per € 61.661,42
21. n.39720210000888113000 not. il 18/10/2021 per € 38.213.25
22. n.39720210014028306000 not. il 1012/2021 per € 12.890,58
23. n.39720210015294722000 not. il 17/12/2021 per € 5.095,06
24. n.39720230007128371000 not. il 28/11/2023 per € 50.821,88
CREDITI INAIL 25. 09720180075981229000 not. il 23/07/2018 anno di rif.
2016/2017/2018 per € 3.093,28 prescr. il 23/07/2023; 26. 09720190030715377000 not. il 26/01/2019 anno di rif.
2017/2018 per € 831,20 prescr. il 26/01/2024; 27. 09720190182514732000 not. il 03/09/2019 anno di rif.
2017/2018 per € 2.429,10 prescr. il 03/09/2024;
28. 09720210057710819000 not. il 06/10/2022 per € 2.530,93
29. 09720220012408474000 not. il 30/01/2021 per € 3.865,86
30. 09720220134236959000 not. il 20/09/2022 per € 2.583,70 per complessivi € 347.467,89. Chiedeva quindi la sospensione della intimazione di pagamento impugnata e avanzava le conclusioni richiamate in precedenza. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso perché l'opposizione CP_1 era stata presentata oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto e oltre i 40 giorni. Deduceva che gli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo. Deduceva che dovevano essere applicati i termini di sospensione della prescrizione dalla normativa per l'emergenza Covid.
In particolare, deduceva che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) aveva previsto la sospensione di tutti i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Deduceva che tale sospensione era stata, inoltre, di volta in volta prorogata, fino al 31 agosto 2021 per effetto dei provvedimenti che si erano succeduti nel tempo ultimo dei quali il - Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106): proroga finale al 31 agosto 2021.
Deduceva che in virtù di tali provvedimenti, il decorso dei termini prescrizionali risultava sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Deduceva inoltre che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 dovevano intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva opponendosi alla sospensiva. Controparte_2 Deduceva la legittimità dell'operato di che aveva notificato CP_5
l'intimazione di pagamento ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito per le cartelle che riguardavano tasse ed imposte di competenza della Corte di Giustizia tributaria. Precisava che la società era decaduta dalle varie procedure di rottamazione per mancato pagamento delle rate e allegava prospetto delle stesse. In ordine ai pignoramenti precisava quanto segue:
“La società nel 2024 ha avuto, dunque, diversi pignoramenti presso terzi finanziari;
di seguito un breve schema: Fascicoli 2024/70444 e 2024/70445 – notificati entrambi in data 19.01.2024 per le seguenti cartelle:
09720230173469703
09720230192491637
09720230203205641 Come si evince facilmente dalle date, tali cartelle non facevano parte della rottamazione (perché i ruoli sono stati consegnati dopo il 30.06.2022 consegna formale 10.07.2022) e non erano ancora rateizzate. Fascicoli 2024/206959 e 2024/206960 - notificati entrambi in data 23.07.2024 per le seguenti cartelle:
09720220168443268
09720220168443369
39720220011768280 Fascicolo 2024/347112 – notificato il 22.10.2024 per le seguenti cartelle:
09720220168443268
09720220168443369
09720220178928416
09720220185263231
09720220185263332
09720230011429836
09720230050132800
09720230107477913
09720230133032285
09720230142688521
09720230170055080
39720220011768280
39720220024478249
39720220024984691 Questi ultimi 3 fascicoli contengono cartelle che erano state inserite in rottamazione ma, al momento dell'attivazione dei pignoramenti, era già decaduto.” Deduceva pertanto la piena legittimità del suo operato non rientrando le cartelle e gli avvisi di addebito posti a base dei pignoramenti inseriti nelle rateizzazioni della rottamazione ad eccezione degli ultimi tre avvisi di addebito che tuttavia al momento del pignoramento riguardavano una procedura di rottamazione rispetto alla quale la società era stata dichiarata decaduta. Si opponeva alla istanza di sospensiva. 4. Alla prima udienza del 13.2.2024 il giudice rilevava che la notifica effettuata nei confronti dell' era stata effettuata ad un indirizzo pec errato CP_3
e su richiesta di parte ricorrente concedeva termine per il rinnovo della notifica a e rinviava la causa per detto adempimento alla udienza del 4.4.2025. CP_3
5. Si costituiva l' in data 2.4.2025 eccependo il difetto di legittimazione CP_3 passiva essendo la riscossione dei crediti di competenza di CP_3 CP_5
Deduceva che le cartelle impugnate erano state oggetto di domanda di agevolazione che era stata revocata per mancato pagamento delle rate come specificato nella relazione amministrativa che allegava. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
6. Alla udienza del 4.4.2025 parte ricorrente contestava le eccezioni sollevate da e e insisteva nelle proprie richieste e i difensori delle opposte CP_1 CP_3 insistevano nelle rispettive deduzioni. Il giudice all'esito della camera di consiglio accoglieva l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per discussione alla udienza del 17.10.2025 con termine per note. Alla udienza del 17.10.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
7. Da rigettare è l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito avendo la parte opponente impugnato esclusivamente i crediti e riportati CP_3 CP_1 nelle cartelle e avvisi di addebito oggetto della intimazione di pagamento impugnata.
8. Da rigettare è anche l'eccezione di difetto di legittimazione avanzata da in quanto parte ricorrente eccepisce anche l'insussistenza dei crediti CP_3
e anche per intervenuta prescrizione . Essendo l' l'ente CP_1 CP_3 CP_3 creditore correttamente è stato convenuta in giudizio da parte opponente. 9. Da rigettare è l'eccezione di tardività della opposizione sollevata da . CP_1
L'opposizione alla esecuzione deve infatti essere avaznata entro 40 giorni dalla notifica dell'atto e l'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 12.12.2024 , come risulta dallo storico del fascicolo, e quindi entro i 20 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento ( avvenuta in data 5.12.2024). Ammissibile è quindi la doglianza sollevata da parte ricorrente in ordine alla omessa motivazione della base di calcolo degli interessi e degli importi richiesti. 10.Tale doglianza è tuttavia infondata. A pag 52 della intimazione di pagamento , nelle note 1 e 2 a piè di pagina sono infatti indicati i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi secondo i criteri previsti dalle norme di legge ivi indicate. 11.In ordine poi alla eccepita prescrizione, si rileva che parte opponente non contesta che gli avvisi di addebito e le cartelle siano state correttamente notificate ma deduce l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati in quanto sarebbe decorso il termine di cinque anni dalla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle e la data di notifica della intimazione di pagamento. Occorre quindi esaminare la documentazione allegata. La documentazione allegata da parte ricorrente e da , e CP_3 CP_1 CP_5 prova che in data 23.6.2023 la parte opponente aveva avanzato domanda di definizione agevolata per le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio da cui era decaduta alla data del 20.3.2024 per mancato pagamento delle prime tre rate ( comunicazione n. 09790202301011865 allegata da parte ricorrente). Al riguardo la domanda di adesione alla procedura di rottamazione costituisce riconoscimento del debito che ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione che ricomincerà a decorrere dalla scadenza delle singole rate. Si richiamano al riguardo i principi espressi dalla Corte di cassazione che ha precisato: “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. (Cass Sez L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017). Questi principi sono stati confermati dalla Cassazione con Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025 “La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova,” L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente deve comunque essere esaminata avuto riguardo alla sospensione dei termini previste dalla normativa richiamata dalle parti resistenti. L'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 recita infatti: ““I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
L'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 recita:” 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335 , sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Tali termini sono stati prorogati successivamente e da ultimo la Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione. L' ha dedotto che aveva poi ulteriormente sospeso i termini di CP_1 CP_5 prescrizione con atti interruttivi ma tali atti non sono stati allegati da CP_5
Sulla base di tali considerazioni il credito vantato da in relazione CP_1 all'avviso di addebito n. 39720150001415891000 not. il 17/06/2015 deve ritenersi prescritto pur calcolando i termini di sospensione previsti dalla normativa covid in quanto alla data della adesione alla rottamazione quater detto credito era prescritto. Gli altri crediti indicati negli avvisi di addebito e le cartelle di CP_1 pagamento di oggetto della intimazione di pagamento impugnata non CP_3 sono invece prescritti stante i termini di sospensione della prescrizione di cui alla normativa sopra richiamata e l'adesione della parte alla rottamazione quater. Occorre infine valutare la richiesta avanzata dalla società in merito alla intervenuta decadenza dalla rottamazione per causa non imputabile alla società. Tale domanda non può essere accolta essendo emerso dalla documentazione agli atti che i pignoramenti hanno avuto ad oggetto cartelle e avvisi di addebito non oggetto della rottamazione. Inoltre le cartelle e gli avvisi di addebito oggetto della intimazione di pagamento impugnata, sono stati oggetto della adesione alla Rottamazione quater, rispetto alla quale la società non ha pagato le prime tre rate venendo dichiarata decaduta alla data del 20.3.2024. I pignoramenti richiamati da parte ricorrente sono tutti successivi a tale data ad eccezione del primo pignoramento notificato in data 9.1.2024, che tuttavia riguarda cartelle relative all'anno 2023 e quindi estranee al presente giudizio. Nessuna responsabilità può quindi essere addebitata ad in merito alla CP_5 persistente crisi aziendale della società opponente che, malgrado le rottamazioni alle quali aveva aderito per il pregresso non è riuscita a pagare neppure le successive cartelle e avvisi di addebito a lei notificati. Il parziale accoglimento del ricorso e la particolare complessità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti..
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.09720249130072337000 notificata in data 5.12.2024 limitatamente al credito riportato nell'avviso di addebito n.39720150001415891000 notificato in CP_1 data 17/06/2015 . Rigetta per il resto l'opposizione. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 17.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina ONrosso