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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/08/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], E_ C.F._1 il 08/05/1991, residente in [...]92/10 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GIORDANO MONIA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]92/10 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BARILATI ROSELLA (C.F. ), che la C.F._4 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 1 e 2 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI il 15/07/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e E_ Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I IG.ri e si porteranno reciproco ed assoluto rispetto;
E_ Parte_2
2) I IG.ri e sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano, E_ Parte_2 pertanto, ad ogni reciproca pretesa di carattere economico;
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime condiviso dei Per_1 rispettivi ruoli e responsabilità genitoriali;
4) La casa familiare sita in Genova, Via Aurelio Robino n. 92 int. 10, di proprietà comune ai coniugi, verrà assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi ivi esistenti, con collocazione stabile e Parte_2 prevalente dei figlio minore presso di sé, inclusa la relativa residenza anagrafica;
Per_1
5) Il mutuo acceso presso Banca Intesa San Paolo, cointestato ai IGg.ri e , per E_ Parte_2 il rateo mensile pari ad Euro 591,46, comprensivo anche delle spese per la polizza assicurativa e delle spese bancarie, continuerà ad essere onerato, da ciascuno dei coniugi, in misura del 50% ciascuno;
6) I IG.ri e si impegnano e si obbligano al pagamento mensile delle rate di E_ Parte_2 mutuo, nonché delle spese di assicurazione e delle spese bancarie, di cui al punto n. 5, attraverso il conto corrente cointestato di Banca Intesa San Paolo n. 1000/00010422;
7) Il IG. si impegna e si obbliga al rilascio della casa familiare, entro 15 giorni dalla E_ sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo altresì, al trasferimento degli oggetti ed effetti personali entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, così come della residenza anagrafica;
8) Le modalità ed i tempi di frequentazione del IG. con il figlio minore , saranno E_ Per_1 regolati secondo il regime seguente, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori:
8.1) Il IG. potrà vedere e tenere con sé il piccolo , di regola, a week end alternati. E_ Per_1
In particolare:
-a decorrere dal compimento del 1 anno di età di e sino al compimento del 2 anno di età, il Per_1 padre andrà a prendere il figlio presso la casa familiare di Via Aurelio Robino n. 92 int. 10 il sabato mattino per poi ivi riaccompagnarlo la domenica sera, incluso il pernottamento del sabato;
-a decorrere dal compimento del 2 anno di età di il padre andrà a prendere il figlio Per_1 Per_1 il venerdì pomeriggio e/o sera, presso la casa familiare di Via Aurelio Robino n. 92 int. 10 e/o presso la scuola e/o il centro frequentato dal figlio, per poi riaccompagnarlo presso la casa familiare, la domenica sera, inclusi i pernottamenti del venerdì e del sabato;
-la settimana in cui il padre terrà con sé il piccolo nel week end, egli vedrà il figlio, Per_1 indicativamente e compatibilmente con i turni ed orari di lavoro, il mercoledì pomeriggio dalle ore
17.00 alle ore 21.00 circa e/o alternativamente dalle ore 7.00 alle ore 11.00 circa del mattino;
-nella settimana in cui il IG. non avrà con sé nel weekend, incontrerà il figlio, E_ Per_1 indicativamente e compatibilmente con i turni ed orari di lavoro, nelle giornate infrasettimanali del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 circa e/alternativamente dalle ore 7.00 alle ore 11.00 circa del mattino.
Qualora il padre non potesse incontrare per sua impossibilità e/o del figlio, per problemi di Per_1 salute e/o altro, da comunicarsi all'altro genitore con un congruo preavviso di almeno 24 ore, il week end di spettanza paterna e/o le giornate infrasettimanali di spettanza paterna saranno recuperate la settimana e/o il week end successivo, secondo anche gli accordi e le esigenze delle parti;
8.2) Il IG. , inoltre, manterrà contatti telefonici quotidiani con il figlio e la IG.ra , E_ Parte_2 quale genitore collocatario, si impegna alla collaborazione necessaria per garantire contatti costanti e quotidiani tra il padre ed il figlio minore;
8.3) Il IG. durante il periodo delle sue ferie estive potrà incontrare e trattenersi con il figlio E_
, datasi la tenera età del minore, secondo il seguente graduale regime: Per_1
-per la prossima estate anno 2025, il padre potrà trascorrere con il figlio 2/3 giorni interi Per_1 infrasettimanali, coincidenti, nelle giornate di incontri infrasettimanali con il figlio,
-per l'estate anno 2026, il padre potrà trascorrere con il figlio 5 giorni consecutivi, Per_1 comprensivi di quattro pernottamenti, anche separati, anche da collegare al week end di spettanza paterna;
-per l'estate anno 2027, il padre potrà trascorrere con il figlio , 5/6 giorni consecutivi, Per_1 compresivi di pernottamento, anche separati, anche da collegare al week end di spettanza paterna;
-dall'estate anno 2028 il padre potrà trascorrere con il figlio , 15 giorni di vacanza estive, Per_1 anche non consecutivi, da comunicarsi e da concordarsi con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno;
8.4) Le principali festività, del S. Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, S.Pasqua, Pasquetta, le festività nazionali ed i compleanni del figlio saranno regolamentati con i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale;
9) I IG.ri e si impegnano alla collaborazione necessaria, nell'interesse del figlio E_ Parte_2
, circa i rapporti relativi alla scuola d'infanzia e/o scolastici con gli insegnanti e con la scuola Per_1
e potranno partecipare anche singolarmente e/o alternativamente agli incontri che saranno ivi previsti;
10) Le decisioni attinenti l'educazione, l'istruzione, le cure mediche e/o sanitarie, le attività sportive, le attività ludiche e/o qualunque altra decisione attinente la vita del figlio , saranno condivise Per_1 ed assunte di comune accordo tra i genitori, nell'interesse del figlio minore;
11) I IG.ri e si impegnano e si obbligano a comunicare all'altro genitore, gli E_ Parte_2 spostamenti eventuali che potrebbero fare con il figlio al di fuori della città di Genova, Per_1 comunicando i tempi ed il luogo dove si recheranno;
12) I IG.ri e si impegnano e si obbligano a non far frequentare il figlio minore E_ Parte_2
a terze persone con le quali potrebbero avere una relazione sentimentale e ciò sino alla stabilità della loro relazione, decorsi almeno 12 mesi e secondo il criterio di una progressiva gradualità;
13) I IG.ri e si impegnano e si attiveranno a che i rispettivi ed eventuali futuri E_ Parte_2 compagni di vita non si sostituiscano e/o non interferiscano con le rispettive figure genitoriali e si impegnano alla collaborazione necessaria per preservare le rispettive figure genitoriali;
14) I IG.ri e si impegnano e si obbligano a collaborare, nell'interesse del loro E_ Parte_2 figlio minore, nella piena consapevolezza che non deve e non dovrà essere coinvolto in Per_1 eventuali situazioni di conflitto tra loro e ha il pieno diritto a non ricevere da un genitore comunicazioni denigranti, squalificanti e alienanti dell'altro genitore e non dovrà essere utilizzato come veicolo per comunicazioni tra i genitori;
15) Il IG. si impegna e si obbliga a versare alla IG.ra la somma pari ad Euro E_ Parte_2
300,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio , entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese (per 12 mensilità), a mezzo bonifico bancario, somma che sarà soggetta a rivalutazione Istat;
16) Il IG. verserà, altresì, per il figlio il 50% delle spese straordinarie, E_ Per_1 previamente concordate e documentate, così come previsto e stabilito, secondo il Protocollo della
Sezione IV Famiglia, del Tribunale di Genova, con verbale approvato in data 15 settembre 2016; 17) L'assegno unico per il figlio verrà percepito in misura del 100% da parte della IGra Per_1
che provvederà agli adempimenti necessari e conseguenti;
Parte_2
18) I IG.ri e concordano, altresì, che le deduzioni, detrazioni e/o ogni altro E_ Parte_2 beneficio fiscale per il figlio avverranno in misura del 50% ciascuno;
Per_1
19) I IG.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che E_ Parte_2 accettano e sottoscrivono e dichiarano che le stesse inizieranno ad avere efficacia tra loro dalla sottoscrizione del presente ricorso;
20) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018,
Numero 16, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], E_ C.F._1 il 08/05/1991, residente in [...]92/10 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GIORDANO MONIA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]92/10 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BARILATI ROSELLA (C.F. ), che la C.F._4 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 1 e 2 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI il 15/07/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e E_ Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I IG.ri e si porteranno reciproco ed assoluto rispetto;
E_ Parte_2
2) I IG.ri e sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano, E_ Parte_2 pertanto, ad ogni reciproca pretesa di carattere economico;
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime condiviso dei Per_1 rispettivi ruoli e responsabilità genitoriali;
4) La casa familiare sita in Genova, Via Aurelio Robino n. 92 int. 10, di proprietà comune ai coniugi, verrà assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi ivi esistenti, con collocazione stabile e Parte_2 prevalente dei figlio minore presso di sé, inclusa la relativa residenza anagrafica;
Per_1
5) Il mutuo acceso presso Banca Intesa San Paolo, cointestato ai IGg.ri e , per E_ Parte_2 il rateo mensile pari ad Euro 591,46, comprensivo anche delle spese per la polizza assicurativa e delle spese bancarie, continuerà ad essere onerato, da ciascuno dei coniugi, in misura del 50% ciascuno;
6) I IG.ri e si impegnano e si obbligano al pagamento mensile delle rate di E_ Parte_2 mutuo, nonché delle spese di assicurazione e delle spese bancarie, di cui al punto n. 5, attraverso il conto corrente cointestato di Banca Intesa San Paolo n. 1000/00010422;
7) Il IG. si impegna e si obbliga al rilascio della casa familiare, entro 15 giorni dalla E_ sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo altresì, al trasferimento degli oggetti ed effetti personali entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, così come della residenza anagrafica;
8) Le modalità ed i tempi di frequentazione del IG. con il figlio minore , saranno E_ Per_1 regolati secondo il regime seguente, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori:
8.1) Il IG. potrà vedere e tenere con sé il piccolo , di regola, a week end alternati. E_ Per_1
In particolare:
-a decorrere dal compimento del 1 anno di età di e sino al compimento del 2 anno di età, il Per_1 padre andrà a prendere il figlio presso la casa familiare di Via Aurelio Robino n. 92 int. 10 il sabato mattino per poi ivi riaccompagnarlo la domenica sera, incluso il pernottamento del sabato;
-a decorrere dal compimento del 2 anno di età di il padre andrà a prendere il figlio Per_1 Per_1 il venerdì pomeriggio e/o sera, presso la casa familiare di Via Aurelio Robino n. 92 int. 10 e/o presso la scuola e/o il centro frequentato dal figlio, per poi riaccompagnarlo presso la casa familiare, la domenica sera, inclusi i pernottamenti del venerdì e del sabato;
-la settimana in cui il padre terrà con sé il piccolo nel week end, egli vedrà il figlio, Per_1 indicativamente e compatibilmente con i turni ed orari di lavoro, il mercoledì pomeriggio dalle ore
17.00 alle ore 21.00 circa e/o alternativamente dalle ore 7.00 alle ore 11.00 circa del mattino;
-nella settimana in cui il IG. non avrà con sé nel weekend, incontrerà il figlio, E_ Per_1 indicativamente e compatibilmente con i turni ed orari di lavoro, nelle giornate infrasettimanali del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 circa e/alternativamente dalle ore 7.00 alle ore 11.00 circa del mattino.
Qualora il padre non potesse incontrare per sua impossibilità e/o del figlio, per problemi di Per_1 salute e/o altro, da comunicarsi all'altro genitore con un congruo preavviso di almeno 24 ore, il week end di spettanza paterna e/o le giornate infrasettimanali di spettanza paterna saranno recuperate la settimana e/o il week end successivo, secondo anche gli accordi e le esigenze delle parti;
8.2) Il IG. , inoltre, manterrà contatti telefonici quotidiani con il figlio e la IG.ra , E_ Parte_2 quale genitore collocatario, si impegna alla collaborazione necessaria per garantire contatti costanti e quotidiani tra il padre ed il figlio minore;
8.3) Il IG. durante il periodo delle sue ferie estive potrà incontrare e trattenersi con il figlio E_
, datasi la tenera età del minore, secondo il seguente graduale regime: Per_1
-per la prossima estate anno 2025, il padre potrà trascorrere con il figlio 2/3 giorni interi Per_1 infrasettimanali, coincidenti, nelle giornate di incontri infrasettimanali con il figlio,
-per l'estate anno 2026, il padre potrà trascorrere con il figlio 5 giorni consecutivi, Per_1 comprensivi di quattro pernottamenti, anche separati, anche da collegare al week end di spettanza paterna;
-per l'estate anno 2027, il padre potrà trascorrere con il figlio , 5/6 giorni consecutivi, Per_1 compresivi di pernottamento, anche separati, anche da collegare al week end di spettanza paterna;
-dall'estate anno 2028 il padre potrà trascorrere con il figlio , 15 giorni di vacanza estive, Per_1 anche non consecutivi, da comunicarsi e da concordarsi con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno;
8.4) Le principali festività, del S. Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, S.Pasqua, Pasquetta, le festività nazionali ed i compleanni del figlio saranno regolamentati con i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale;
9) I IG.ri e si impegnano alla collaborazione necessaria, nell'interesse del figlio E_ Parte_2
, circa i rapporti relativi alla scuola d'infanzia e/o scolastici con gli insegnanti e con la scuola Per_1
e potranno partecipare anche singolarmente e/o alternativamente agli incontri che saranno ivi previsti;
10) Le decisioni attinenti l'educazione, l'istruzione, le cure mediche e/o sanitarie, le attività sportive, le attività ludiche e/o qualunque altra decisione attinente la vita del figlio , saranno condivise Per_1 ed assunte di comune accordo tra i genitori, nell'interesse del figlio minore;
11) I IG.ri e si impegnano e si obbligano a comunicare all'altro genitore, gli E_ Parte_2 spostamenti eventuali che potrebbero fare con il figlio al di fuori della città di Genova, Per_1 comunicando i tempi ed il luogo dove si recheranno;
12) I IG.ri e si impegnano e si obbligano a non far frequentare il figlio minore E_ Parte_2
a terze persone con le quali potrebbero avere una relazione sentimentale e ciò sino alla stabilità della loro relazione, decorsi almeno 12 mesi e secondo il criterio di una progressiva gradualità;
13) I IG.ri e si impegnano e si attiveranno a che i rispettivi ed eventuali futuri E_ Parte_2 compagni di vita non si sostituiscano e/o non interferiscano con le rispettive figure genitoriali e si impegnano alla collaborazione necessaria per preservare le rispettive figure genitoriali;
14) I IG.ri e si impegnano e si obbligano a collaborare, nell'interesse del loro E_ Parte_2 figlio minore, nella piena consapevolezza che non deve e non dovrà essere coinvolto in Per_1 eventuali situazioni di conflitto tra loro e ha il pieno diritto a non ricevere da un genitore comunicazioni denigranti, squalificanti e alienanti dell'altro genitore e non dovrà essere utilizzato come veicolo per comunicazioni tra i genitori;
15) Il IG. si impegna e si obbliga a versare alla IG.ra la somma pari ad Euro E_ Parte_2
300,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio , entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese (per 12 mensilità), a mezzo bonifico bancario, somma che sarà soggetta a rivalutazione Istat;
16) Il IG. verserà, altresì, per il figlio il 50% delle spese straordinarie, E_ Per_1 previamente concordate e documentate, così come previsto e stabilito, secondo il Protocollo della
Sezione IV Famiglia, del Tribunale di Genova, con verbale approvato in data 15 settembre 2016; 17) L'assegno unico per il figlio verrà percepito in misura del 100% da parte della IGra Per_1
che provvederà agli adempimenti necessari e conseguenti;
Parte_2
18) I IG.ri e concordano, altresì, che le deduzioni, detrazioni e/o ogni altro E_ Parte_2 beneficio fiscale per il figlio avverranno in misura del 50% ciascuno;
Per_1
19) I IG.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che E_ Parte_2 accettano e sottoscrivono e dichiarano che le stesse inizieranno ad avere efficacia tra loro dalla sottoscrizione del presente ricorso;
20) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018,
Numero 16, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba