Sentenza 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01379/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2024, proposto da
-OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Catalano e Vincenzo Palomba, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Galletti n. 111;
contro
Regione ICna, Assessorato Regionale alle Attività Produttive; Regione ICna, Assessorato Regionale della Salute; Regione ICna, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità ICna; Regione ICna, Assessorato Territorio e Ambiente; Regione ICna, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e Spettacolo; Regione ICna, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; Regione ICna, Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; Regione ICna, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; Regione ICna, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; Regione ICna, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità; Regione ICna, Presidenza della Regione ICna, ciascun Ente in persona del legale rappresentante pro tempore e tutti rappresentati, difesi e domiciliati ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n.-OMISSIS-/2023, pubblicata il 11.05.2023, del Tribunale ordinario di Palermo, Giudice Unico Dott.ssa -OMISSIS- - R.G.N. -OMISSIS-/2020, non appellata e notificata in forma esecutiva alle singole Amministrazioni intimate a mezzo pec in data 25.01.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione ICna, Assessorato Regionale alle Attività Produttive; Regione ICna, Assessorato Regionale della Salute; Regione ICna, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità ICna; Regione ICna, Assessorato Territorio e Ambiente; Regione ICna, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e Spettacolo; Regione ICna, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; Regione ICna, Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; Regione ICna, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; Regione ICna, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; Regione ICna, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità; Regione ICna, Presidenza della Regione ICna;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Vista l’eccezione di parziale cessazione della materia del contendere formulata dalle Amministrazioni intimate nel corso della camera di consiglio del 18.12.2024, riportata a verbale di udienza;
Viste le controdeduzioni di parte ricorrente versate in atti il 02.01.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Catalano per la parte ricorrente ed avvocatessa Gallina per le Amministrazioni intimate, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha domandato a questo Tribunale di ingiungere alle Amministrazioni intimate di ottemperare al titolo, di cui all’epigrafe, ordinando per l’effetto il pagamento di € 564.751,84, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, così suddivisi: € 9.921,60 da parte dell’Assessorato Regionale della Salute; € 119.345,61 da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità ICna; € 103.078,60 da parte dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; € 25.965,42 da parte dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; € 306.440,61 da parte dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità; nominando contestualmente un Commissario ad acta incaricato di provvedere in vece delle medesime nell’eventualità di una loro ulteriore inerzia;
Ritenuto che nel corso della camera di consiglio del 18.12.2024 le suddette Amministrazioni hanno eccepito – sulla base di documentazione versata in atti il 17.12.2024 - l’avvenuto pagamento di alcune delle poste debitorie di cui sopra, domandando a loro volta a questo Tribunale di dichiarare l’avvenuta parziale cessazione della materia del contendere, di talché è stato concesso un termine dilatorio alla società ricorrente per consentirle di presentare le sue controdeduzioni sul punto;
Ritenute le controdeduzioni di parte ricorrente del 02.01.2025, mercé le quali è stato osservato che l’eccezione di parziale pagamento dei crediti oggetto del giudizio è da disattendere perché fondata su documentazione attinente pagamenti parziali già defalcati dall’ammontare del credito della società ricorrente prima dell’incardinazione della lite;
Considerato che la testé esposta controdeduzione di parte ricorrente risulta fondata e che, pertanto, la domanda avanzata dalle Amministrazioni intimate alla camera di consiglio del 18.12.2024 deve essere rigettata;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione ICna, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.”;
Considerato che data la non particolare complessità delle questioni trattate le spese del giudizio possono essere liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA e refusione del contributo unificato se ed in quanto versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Terza), ritenuto il ricorso introduttivo del giudizio, come in epigrafe proposto, così decide:
- accoglie il ricorso e per l’effetto ingiunge alle Amministrazioni intimate di pagare la somma dovuta così ripartita: € 9.921,60 da parte dell’Assessorato Regionale della Salute; € 119.345,61 da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità ICna; € 103.078,60 da parte dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; € 25.965,42 da parte dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; € 306.440,61 da parte dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità; oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 fino all’effettivo soddisfo;
- accorda a tal fine un termine di giorni sessanta dalla comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza;
- nomina per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine come Commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione ICna, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, affinché provveda ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Condanna esclusivamente le Amministrazioni soccombenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, oltre refusione del contributo unificato se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO