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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1390/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa PA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1390/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 14 luglio 2025, promossa da:
C.F.: , elettivamente domiciliato in Gela alla Via Bentivegna Parte_1 C.F._1
n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Smecca (C.F.: , che lo rappresenta e difende, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA: ), subentrata a titolo universale a P.IVA_1 [...] secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con CP_2 successive modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, elettivamente domiciliata in Gela, al Corso Vittorio
Emanuele n. 307, presso lo studio dell'avv. Laura Beatrice Caci (C.F.: ), che la C.F._3 rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore (C.F./P.IVA: ), con sede in Milano, nella via G. Fara n. 35; P.IVA_2 (CONTUMACE) Controparte_4
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14 luglio 2025, all'esito della quale i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 settembre 2020, ha introdotto la fase Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione n. 331/2019 R.G.E., pendente presso l'Intestato Tribunale, promossa da contro lo stesso opponente con atto di pignoramento presso terzi ex Controparte_2 art. 72-bis e 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 13 agosto 2019, con il quale l'Agente della riscossione gli ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 21.540,29, in forza delle cartelle esattoriali n. 29220110004821739000, n. 29220120000484076000, n. 29220150004052490000, n.
29220150001523807000, n. 29220130003981162000, n. 29220120012195915000, n. 29220140002754151000,
n. 29220140005007781000, n. 29220130006675839000, n. 29220140009313883000, n.
89215920150800884000, n. 29220150005930484000, n. 29220150010293202000, n. 2922016007147656000,
n. 29220160011150292000, n. 29220180003322486000, n. 29220120001010136001, n.
29220120010812033000 e n. 2922012001464333000.
Con ricorso in opposizione ex art. 615, II comma c.p.c. del 30 agosto 2019, proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione, chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi n. 331/2019 R.G. Esec., nell'ambito della quale veniva emessa ordinanza in data 22 luglio 2020, con cui il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione mobiliare, assegnando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.
L'opponente, quindi, introduceva la fase di merito dell'opposizione, deducendo:
1. la nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 543 c.p.c., stante la mancata indicazione del dettaglio sui crediti oggetto di esecuzione forzata (motivo da qualificarsi come di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);
2. l'inesistenza e/o la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento, per il mancato deposito degli originali delle relate di notifica, nonché per l'omesso invio della c.d. raccomandata informativa a fronte della notifica effettuata a soggetti diversi dal destinatario (motivo da qualificarsi come di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità dell'atto di pignoramento e l'insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire esecutivamente, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la convenuta oggi Controparte_2 Controparte_5
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande spiegate
[...] dall'opponente, in quanto infondate in fatto e diritto. In via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, sostenendo che l'esecuzione era stata intrapresa in forza di crediti di natura tributaria e che, pertanto, la controversia era di competenza della Commissione tributaria. Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, ha precisato che la notifica delle sottese cartelle esattoriali era stata ritualmente effettuata nei confronti del contribuente mediante consegna degli atti ai familiari con esso conviventi e che non sussisteva alcun onere in capo all' di produrre in giudizio gli originali delle singole cartelle e le relative relate Controparte_6 di notifica, essendo sufficiente la produzione delle stesse in copia. Ha insistito, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna del contribuente alle spese processuali.
Con ordinanza emessa il 30 marzo 2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato memorie istruttorie.
All'udienza del 22 maggio 2024, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 9 dicembre 2024, la dott.ssa Serena Berenato, precedente titolare del ruolo, preso atto della mancata citazione in giudizio del terzo pignorato , Controparte_3 da intendersi litisconsorte necessario nel procedimento di opposizione esecutiva, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, onerando parte opponente della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della stessa ordinanza al terzo pignorato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La società , seppur regolarmente vocata in giudizio, non si è Controparte_3 costituita, rimanendo contumace.
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2025, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ridotti della metà.
* * *
Va preliminarmente affrontata la questione inerente al difetto di giurisdizione del Giudice adito, siccome sollevata da parte opposta in sede di costituzione.
A tal fine, occorre richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte, la quale a Sezioni Unite, con ordinanza nr. 8465/2022 ha stabilito il principio di diritto secondo cui: “Nel sistema del combinato disposto del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021): a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati
e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente
o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).”
Considerato che l'atto contro il quale è stata proposta opposizione è l'atto di pignoramento presso terzi notificato da in data 13 agosto 2019, e che esso costituisce il primo atto dell'esecuzione, Controparte_2 deve quindi concludersi che l'opposizione de qua sia stata ritualmente incardinata dinanzi al Giudice Ordinario.
Venendo all'esame del merito, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata alla stregua di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. laddove, in relazione alle specifiche censure sollevate, parte opponente ha dedotto vizi formali delle cartelle esattoriali o della loro notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva.
Con il primo motivo di opposizione, l'attore denuncia la violazione dell'art. 543 c.p.c. e la nullità del pignoramento atteso che la mancata indicazione del dettaglio sui crediti oggetto di esecuzione forzata non consentirebbe di verificare per che tipo di debito si procede nei suoi confronti.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Al riguardo, si osserva che la produzione dell'estratto di ruolo, unitamente alla relata di notifica, vale a individuare in maniera univoca gli elementi essenziali contenuti nella cartella di pagamento, ivi compresa la notificazione della stessa. L'estratto di ruolo è di conseguenza valido ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione finanziaria.
Occorre, invero, ribadire il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale;
tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)” (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/05/2018, n.
11028; Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n. 12888).
Nel caso in esame, deve ritenersi che dall'estratto di ruolo in questione sia possibile individuare, con sufficiente grado di certezza, i vari crediti sui quali si fonda l'azione esecutiva avviata dall : la Controparte_6 corrispondenza e univocità dei dati in quest'ultimo riportati, infatti, consente di identificare, in modo inequivoco, le generalità del contribuente, la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, il numero oltre che gli estremi della notifica delle singole cartelle di pagamento, gli importi, gli interessi di mora, l'aggio, il subtotale ed il totale complessivo delle somme dovute. Nella fattispecie de qua, pertanto, gli elementi identificativi del titolo risultano facilmente individuabili e consultabili da parte del contribuente, sicché nessuna lesione del diritto di difesa può concretamente evincersi. Ne consegue il rigetto della relativa doglianza.
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo d'opposizione, in relazione al quale parte attrice ha contestato la mancata prova dell'esistenza della notifica degli atti prodromici all'esecuzione (id est: le cartelle di pagamento), non essendo sufficiente il deposito delle copie fotostatiche delle relate di notifica.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con formule di stile in forma omnicomprensiva o generica, ma deve essere effettuata – a pena d'inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, indicando, in modo specifico, sia il documento che si intende contestare, sia i profili per i quali si assume che differisca dall'originale (ad esempio, individuando le parti mancanti e il loro contenuto, o, in alternativa, le parti aggiunte o, ancora, offrendo elementi, almeno indiziari, sul differente contenuto che il documento presenta nella versione originale). Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr.
Cassazione civile sez. V, 20/09/2019, n. 16557).
Al disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si applica, infatti, la disciplina relativa al disconoscimento di scrittura privata e non sussiste alcun onere per la parte, posto a pena di inutilizzabilità delle fotocopie, di produzione degli originali. Si richiama a tal proposito l'indirizzo maggioritario della Suprema Corte, secondo cui “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art.
2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cassazione civile sez. V, 08/06/2018, n. 14950).
E' necessario invero che il disconoscimento formale sia posto in essere attraverso una dichiarazione che delinei in modo chiaro, univoco e circostanziato sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Nel caso in cui la parte destinataria di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione
(senza contestarne efficacemente la conformità all'originale), l' deve solo dare prova Controparte_6 di avere eseguito regolarmente questa notificazione, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento posto che, peraltro, nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (in questi termini, cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, n. 25292; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione civile sez. III,
13/05/2014, n. 10326, secondo cui: “In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.”).
Orbene, con riferimento al caso di specie, si osserva che il disconoscimento effettuato dall'attore è privo dei caratteri di specificità e non risulta chiaro, circostanziato ed esplicito, tanto è vero che lo stesso si riferisce genericamente a tutte le relate di notifica, senza distinzione di sorta.
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, conseguentemente non poteva produrre in originale le cartelle di Controparte_2 pagamento, visto che l'unico originale è rimasto in possesso della parte debitrice. La documentazione versata nel giudizio cautelare n. 331/2019 R.G.E. da parte dell'odierna convenuta (cfr. relazioni di notificazione allegate alla memoria di costituzione e risposta di deve, quindi, ritenersi pienamente Controparte_2 valida ed efficace, in quanto idonea a provare la ritualità dell'iter notificatorio delle cartelle posto in essere dall' . Deve ritenersi, quindi, ammissibile la prova della notificazione mediante Controparte_6 produzione della relata (che contiene riferimenti alla cartella esattoriale) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima.
Né possono condividersi gli assunti di parte apponente, sulla base dei quali la notifica delle cartelle di pagamento sarebbe invalida in quanto la consegna delle stesse sarebbe stata effettuata in mani diverse da quelle del destinatario e non vi sarebbe prova dell'invio al soggetto interessato della c.d. raccomandata informativa, finalizzata a dare avviso dell'avvenuta notifica.
Sul punto, occorre premettere che, il comma 1, lett. a), dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio [delle imposte]” e la lett. b-bis) dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 prevede che: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. In materia di riscossione delle imposte sul reddito, relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone, inoltre, che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma
2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (tra le tante, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2022, n. 14093).
L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente” (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. trib., 07/03/2024, n. 6243).
Secondo l'orientamento sopra richiamato, pertanto, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola “raccomandata”, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (quali, ad esempio, familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal Legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (sul punto, cfr. anche Cassazione civile sez. trib., 27/01/2022, n. 2377).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Agente della riscossione ha dato prova di aver adempiuto l'onere di spedizione previsto dalla norma in commento. Invero, dalla distinta di accettazione delle raccomandate prodotta da (cfr. relazioni di notificazione allegate alla memoria di costituzione e Controparte_2 risposta di risulta che la raccomandata informativa, in relazione ad ognuna delle Controparte_2 cartelle esattoriali impugnate, sia stata correttamente inoltrata al Risultano, peraltro, correttamente Pt_1 indicati gli estremi e la data di spedizione delle singole lettere raccomandate inviate al contribuente. I documenti in questione sono, infatti, idonei a dimostrare la regolarità della notificazione effettuata nei confronti dell'odierna parte opponente.
Sulla scorta della documentazione versata nel procedimento cautelare, iscritto al n. 331/2019 R.G.E., pertanto, deve ritenersi che la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, eseguita in conformità dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973, si sia validamente perfezionata.
Ne consegue l'integrale rigetto della spiegata opposizione.
Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), la complessità della causa e le attività in concreto svolte (euro 460,00 per l'attività di studio, euro 389,00 per l'attività introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente euro 1.700,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_5
in persona del Direttore Generale f.f., che liquida nella misura complessiva di euro
[...]
1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, lì 04/11/2025
Il G.O.T.
PA CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa PA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1390/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 14 luglio 2025, promossa da:
C.F.: , elettivamente domiciliato in Gela alla Via Bentivegna Parte_1 C.F._1
n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Smecca (C.F.: , che lo rappresenta e difende, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA: ), subentrata a titolo universale a P.IVA_1 [...] secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con CP_2 successive modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, elettivamente domiciliata in Gela, al Corso Vittorio
Emanuele n. 307, presso lo studio dell'avv. Laura Beatrice Caci (C.F.: ), che la C.F._3 rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore (C.F./P.IVA: ), con sede in Milano, nella via G. Fara n. 35; P.IVA_2 (CONTUMACE) Controparte_4
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14 luglio 2025, all'esito della quale i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 settembre 2020, ha introdotto la fase Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione n. 331/2019 R.G.E., pendente presso l'Intestato Tribunale, promossa da contro lo stesso opponente con atto di pignoramento presso terzi ex Controparte_2 art. 72-bis e 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 13 agosto 2019, con il quale l'Agente della riscossione gli ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 21.540,29, in forza delle cartelle esattoriali n. 29220110004821739000, n. 29220120000484076000, n. 29220150004052490000, n.
29220150001523807000, n. 29220130003981162000, n. 29220120012195915000, n. 29220140002754151000,
n. 29220140005007781000, n. 29220130006675839000, n. 29220140009313883000, n.
89215920150800884000, n. 29220150005930484000, n. 29220150010293202000, n. 2922016007147656000,
n. 29220160011150292000, n. 29220180003322486000, n. 29220120001010136001, n.
29220120010812033000 e n. 2922012001464333000.
Con ricorso in opposizione ex art. 615, II comma c.p.c. del 30 agosto 2019, proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione, chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi n. 331/2019 R.G. Esec., nell'ambito della quale veniva emessa ordinanza in data 22 luglio 2020, con cui il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione mobiliare, assegnando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.
L'opponente, quindi, introduceva la fase di merito dell'opposizione, deducendo:
1. la nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 543 c.p.c., stante la mancata indicazione del dettaglio sui crediti oggetto di esecuzione forzata (motivo da qualificarsi come di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);
2. l'inesistenza e/o la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento, per il mancato deposito degli originali delle relate di notifica, nonché per l'omesso invio della c.d. raccomandata informativa a fronte della notifica effettuata a soggetti diversi dal destinatario (motivo da qualificarsi come di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità dell'atto di pignoramento e l'insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire esecutivamente, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la convenuta oggi Controparte_2 Controparte_5
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande spiegate
[...] dall'opponente, in quanto infondate in fatto e diritto. In via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, sostenendo che l'esecuzione era stata intrapresa in forza di crediti di natura tributaria e che, pertanto, la controversia era di competenza della Commissione tributaria. Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, ha precisato che la notifica delle sottese cartelle esattoriali era stata ritualmente effettuata nei confronti del contribuente mediante consegna degli atti ai familiari con esso conviventi e che non sussisteva alcun onere in capo all' di produrre in giudizio gli originali delle singole cartelle e le relative relate Controparte_6 di notifica, essendo sufficiente la produzione delle stesse in copia. Ha insistito, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna del contribuente alle spese processuali.
Con ordinanza emessa il 30 marzo 2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato memorie istruttorie.
All'udienza del 22 maggio 2024, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 9 dicembre 2024, la dott.ssa Serena Berenato, precedente titolare del ruolo, preso atto della mancata citazione in giudizio del terzo pignorato , Controparte_3 da intendersi litisconsorte necessario nel procedimento di opposizione esecutiva, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, onerando parte opponente della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della stessa ordinanza al terzo pignorato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La società , seppur regolarmente vocata in giudizio, non si è Controparte_3 costituita, rimanendo contumace.
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2025, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ridotti della metà.
* * *
Va preliminarmente affrontata la questione inerente al difetto di giurisdizione del Giudice adito, siccome sollevata da parte opposta in sede di costituzione.
A tal fine, occorre richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte, la quale a Sezioni Unite, con ordinanza nr. 8465/2022 ha stabilito il principio di diritto secondo cui: “Nel sistema del combinato disposto del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021): a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati
e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente
o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).”
Considerato che l'atto contro il quale è stata proposta opposizione è l'atto di pignoramento presso terzi notificato da in data 13 agosto 2019, e che esso costituisce il primo atto dell'esecuzione, Controparte_2 deve quindi concludersi che l'opposizione de qua sia stata ritualmente incardinata dinanzi al Giudice Ordinario.
Venendo all'esame del merito, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata alla stregua di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. laddove, in relazione alle specifiche censure sollevate, parte opponente ha dedotto vizi formali delle cartelle esattoriali o della loro notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva.
Con il primo motivo di opposizione, l'attore denuncia la violazione dell'art. 543 c.p.c. e la nullità del pignoramento atteso che la mancata indicazione del dettaglio sui crediti oggetto di esecuzione forzata non consentirebbe di verificare per che tipo di debito si procede nei suoi confronti.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Al riguardo, si osserva che la produzione dell'estratto di ruolo, unitamente alla relata di notifica, vale a individuare in maniera univoca gli elementi essenziali contenuti nella cartella di pagamento, ivi compresa la notificazione della stessa. L'estratto di ruolo è di conseguenza valido ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione finanziaria.
Occorre, invero, ribadire il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale;
tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)” (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/05/2018, n.
11028; Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n. 12888).
Nel caso in esame, deve ritenersi che dall'estratto di ruolo in questione sia possibile individuare, con sufficiente grado di certezza, i vari crediti sui quali si fonda l'azione esecutiva avviata dall : la Controparte_6 corrispondenza e univocità dei dati in quest'ultimo riportati, infatti, consente di identificare, in modo inequivoco, le generalità del contribuente, la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, il numero oltre che gli estremi della notifica delle singole cartelle di pagamento, gli importi, gli interessi di mora, l'aggio, il subtotale ed il totale complessivo delle somme dovute. Nella fattispecie de qua, pertanto, gli elementi identificativi del titolo risultano facilmente individuabili e consultabili da parte del contribuente, sicché nessuna lesione del diritto di difesa può concretamente evincersi. Ne consegue il rigetto della relativa doglianza.
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo d'opposizione, in relazione al quale parte attrice ha contestato la mancata prova dell'esistenza della notifica degli atti prodromici all'esecuzione (id est: le cartelle di pagamento), non essendo sufficiente il deposito delle copie fotostatiche delle relate di notifica.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con formule di stile in forma omnicomprensiva o generica, ma deve essere effettuata – a pena d'inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, indicando, in modo specifico, sia il documento che si intende contestare, sia i profili per i quali si assume che differisca dall'originale (ad esempio, individuando le parti mancanti e il loro contenuto, o, in alternativa, le parti aggiunte o, ancora, offrendo elementi, almeno indiziari, sul differente contenuto che il documento presenta nella versione originale). Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr.
Cassazione civile sez. V, 20/09/2019, n. 16557).
Al disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si applica, infatti, la disciplina relativa al disconoscimento di scrittura privata e non sussiste alcun onere per la parte, posto a pena di inutilizzabilità delle fotocopie, di produzione degli originali. Si richiama a tal proposito l'indirizzo maggioritario della Suprema Corte, secondo cui “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art.
2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cassazione civile sez. V, 08/06/2018, n. 14950).
E' necessario invero che il disconoscimento formale sia posto in essere attraverso una dichiarazione che delinei in modo chiaro, univoco e circostanziato sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Nel caso in cui la parte destinataria di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione
(senza contestarne efficacemente la conformità all'originale), l' deve solo dare prova Controparte_6 di avere eseguito regolarmente questa notificazione, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento posto che, peraltro, nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (in questi termini, cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, n. 25292; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione civile sez. III,
13/05/2014, n. 10326, secondo cui: “In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.”).
Orbene, con riferimento al caso di specie, si osserva che il disconoscimento effettuato dall'attore è privo dei caratteri di specificità e non risulta chiaro, circostanziato ed esplicito, tanto è vero che lo stesso si riferisce genericamente a tutte le relate di notifica, senza distinzione di sorta.
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, conseguentemente non poteva produrre in originale le cartelle di Controparte_2 pagamento, visto che l'unico originale è rimasto in possesso della parte debitrice. La documentazione versata nel giudizio cautelare n. 331/2019 R.G.E. da parte dell'odierna convenuta (cfr. relazioni di notificazione allegate alla memoria di costituzione e risposta di deve, quindi, ritenersi pienamente Controparte_2 valida ed efficace, in quanto idonea a provare la ritualità dell'iter notificatorio delle cartelle posto in essere dall' . Deve ritenersi, quindi, ammissibile la prova della notificazione mediante Controparte_6 produzione della relata (che contiene riferimenti alla cartella esattoriale) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima.
Né possono condividersi gli assunti di parte apponente, sulla base dei quali la notifica delle cartelle di pagamento sarebbe invalida in quanto la consegna delle stesse sarebbe stata effettuata in mani diverse da quelle del destinatario e non vi sarebbe prova dell'invio al soggetto interessato della c.d. raccomandata informativa, finalizzata a dare avviso dell'avvenuta notifica.
Sul punto, occorre premettere che, il comma 1, lett. a), dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio [delle imposte]” e la lett. b-bis) dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 prevede che: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. In materia di riscossione delle imposte sul reddito, relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone, inoltre, che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma
2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (tra le tante, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2022, n. 14093).
L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente” (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. trib., 07/03/2024, n. 6243).
Secondo l'orientamento sopra richiamato, pertanto, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola “raccomandata”, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (quali, ad esempio, familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal Legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (sul punto, cfr. anche Cassazione civile sez. trib., 27/01/2022, n. 2377).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Agente della riscossione ha dato prova di aver adempiuto l'onere di spedizione previsto dalla norma in commento. Invero, dalla distinta di accettazione delle raccomandate prodotta da (cfr. relazioni di notificazione allegate alla memoria di costituzione e Controparte_2 risposta di risulta che la raccomandata informativa, in relazione ad ognuna delle Controparte_2 cartelle esattoriali impugnate, sia stata correttamente inoltrata al Risultano, peraltro, correttamente Pt_1 indicati gli estremi e la data di spedizione delle singole lettere raccomandate inviate al contribuente. I documenti in questione sono, infatti, idonei a dimostrare la regolarità della notificazione effettuata nei confronti dell'odierna parte opponente.
Sulla scorta della documentazione versata nel procedimento cautelare, iscritto al n. 331/2019 R.G.E., pertanto, deve ritenersi che la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, eseguita in conformità dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973, si sia validamente perfezionata.
Ne consegue l'integrale rigetto della spiegata opposizione.
Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), la complessità della causa e le attività in concreto svolte (euro 460,00 per l'attività di studio, euro 389,00 per l'attività introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente euro 1.700,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_5
in persona del Direttore Generale f.f., che liquida nella misura complessiva di euro
[...]
1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, lì 04/11/2025
Il G.O.T.
PA CA