Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5159/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5159/2020 R.G., assegnata in decisione, sulle note di trattazione scritta delle parti, all'udienza del 27/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
TRA
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cerignola, alla via Dei Gerani n. 9, presso lo studio dell'Avv.
FASANO EMILIA, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
c.f.: elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Cerignola, al viale F.D. Roosevelt n. 22, presso lo studio dell'Avv. FRINO
GIANCARLO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 06.10.2020 ha convenuto Parte_1
in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio CP_1
concordatario con il resistente in Cerignola (FG) in data 23.10.2010 (Atto n.
254, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010); che dalla relazione tra le parti, prima del matrimonio, era nato il figlio (nt. il 05.07.2008); che con Per_1 decreto di omologa dell' 08.05.2018 il Tribunale di Foggia aveva pronunciato la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite tra le parti;
che la ricorrente era disoccupata, mentre il resistente era dipendente di un'azienda sita in Cerignola;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n.
898/1970.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni pattuite tra le parti in sede di separazione, con la sola modifica in punto di mantenimento per il figlio, per il quale ha richiesto un aumento ad euro 600,00 mensili, oltre all'importo degli assegni percepiti, somma da intendersi comprensiva anche di tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore e domandando che tale importo venisse versato direttamente dal datore di lavoro del resistente.
In particolare, la ricorrente ha dedotto a fondamento delle sue domande l'aumento delle esigenze del figlio rispetto alla data della separazione e il
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mancato contribuito da parte del resistente, sin da subito dopo la separazione, alle spese straordinarie per il figlio minore, cui si aggiunge la mancata puntualità nel versamento degli assegni.
Il Presidente, dopo aver ascoltato personalmente la ricorrente all'udienza del
21.04.2021 ed aver dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio seppur regolarmente citato, con ordinanza ha adottato i provvedimenti provvisori nei seguenti termini: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre. Detta scelta si giustifica in considerazione delle dichiarazioni rese dalla madre che in sede di audizione ha riferito che il minore non incontra il padre dall'età di tre anni (ad oggi ne ha compiuti 12) e che ogni volta che ha provato a contattare il coniuge per ottenere i necessari consensi o firme richieste ai genitori per legge e nell'interesse del minore, lo stesso si è sempre sottratto ai suoi obblighi. Il disinteresse manifestato dal padre impone, pertanto, la scelta dell'affido esclusivo;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre, precisandosi tuttavia che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad
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abitarla insieme al figlio minore;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di € 450,00, oltre assegni familiari, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del
18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia”; pertanto, ha nominato il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con memoria integrativa parte ricorrente ha aderito a quanto disposto provvisoriamente dal Presidente, richiedendo la sola modifica dell'importo relativo all'obbligo di mantenimento a carico del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta si è tardivamente costituito il resistente, il quale, non opponendosi all'avversa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando le avverse difese, ha concluso chiedendo l'esercizio in comune accordo della responsabilità genitoriale e di porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio di 250,00 euro mensili, oltre alle spese straordinarie per il minore da sostenersi al 50% da entrambi i genitori.
Nello specifico, il resistente ha ammesso di non vedere e di non trascorrere del tempo con suo figlio da lungo tempo, addebitando però tale situazione ai comportamenti della ricorrente che, giustificandosi con varie scuse, avrebbe sempre impedito gli incontri tra padre e figlio. Inoltre, ha asserito che la ricorrente aveva proposto denuncia nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., difendendosi da tale accusa affermando di aver sempre contribuito al mantenimento di suo figlio nonostante si trovasse in stato di disoccupazione, a differenza della ricorrente che, a suo dire, avrebbe omesso di riferire in ordine al suo impiego presso uno studio dentistico.
Il Giudice istruttore ha rinviato l'udienza assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Dopo il deposito delle memorie il Giudice, ritenuta
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la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
27.11.2024, il resistente ha reiterato le proprie conclusioni dichiarando di essere divenuto, nelle more del processo, padre di una bambina e di aver stipulato un nuovo contratto di lavoro;
la ricorrente, invece ha insistito sulle sue conclusioni, ribadendo le istanze istruttorie avanzate nelle memorie.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memoria di replica.
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Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la posizione assunta dalle parti e la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato dalle parti.
In via preliminare, prima di passare al merito, va chiarito che il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento istruttorio di non ammissione delle prove richieste dalla ricorrente in considerazione della superfluità ai fini della decisione di qualsivoglia approfondimento istruttorio, dovendosi tra l'altro disattendere le indagini di Polizia tributaria sollecitate dalla ricorrente e, tardivamente anche dal resistente, in quanto formulate in termini meramente esplorativi, non essendo state dedotte specificamente le ragioni della richiesta in termini circostanziati e riscontrabili (cfr., ex multis, Cass. n. 2098/2011).
2.Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente e non contestata da parte resistente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento. L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che
“la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
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L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il decreto di omologa del Tribunale di Foggia n.
5375/2018 dell' 08.05.2018 (RG n. 3976/2017).
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che, nei sei mesi antecedenti alla proposizione della domanda, la separazione si sia protratta ininterrottamente.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3.Sull'affidamento del figlio, sul collocamento e sul diritto di visita.
La ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha chiesto confermarsi il regime dell'affido condiviso del minore stabilito in sede di separazione consensuale.
Tuttavia, all'udienza presidenziale, ascoltata personalmente, ha rappresentato, come da verbale, una situazione di totale assenza del padre nella vita di suo figlio deducendo i presupposti fattuali per un affido esclusivo alla luce del paventato disinteresse paterno. Nello specifico, ha dedotto la circostanza che il padre non vedeva il figlio da quando quest'ultimo aveva tre anni e precisamente dall'allontanamento di fatto tra i coniugi, sfociato poi nella volontà di separarsi, evidenziando tra l'altro come il resistente si fosse sempre sottratto ai suoi obblighi di rilasciare firme e consensi necessari nell'interesse del figlio minore oltreché di corrispondere con puntualità il mantenimento.
Dopo l'udienza presidenziale, con ordinanza del 21.04.2021 il Presidente ha disposto l'affido esclusivo del minore, nel suo preminente interesse, alla madre con la seguente motivazione: “detta scelta si giustifica in
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considerazione delle dichiarazioni rese dalla madre che in sede di audizione ha riferito che il minore non incontra il padre dall'età di tre anni (ad oggi ne ha compiuti 12) e che ogni volta che ha provato a contattare il coniuge per ottenere i necessari consensi o firme richieste ai genitori per legge e nell'interesse del minore, lo stesso si è sempre sottratto ai suoi obblighi. Il disinteresse manifestato dal padre impone, pertanto, la scelta dell'affido esclusivo”.
La ricorrente ha aderito a quanto statuito con ordinanza, mentre il resistente, costituendosi in giudizio dopo l'adozione dei predetti provvedimenti, ha aderito alla domanda sullo status e contestualmente chiesto l'affido congiunto del figlio minore, che non avrebbe incontrato negli anni a suo a dire a causa della madre, di fatto deducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in
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cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante il resistente risulta essersi costituito in giudizio dopo l'adozione dell'ordinanza presidenziale, domandando l'affido condiviso del minore, si evince come la sua costituzione sia stata dettata principalmente dall'intento di opporsi all'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio, aspetto sul quale si è concentrato principalmente durante tutto il processo, senza che prima di quel momento lo stesso di fosse effettivamente attivato per cercare di ricucire il rapporto e per essere presente nella vita dello stesso, limitandosi ad addebitare alla ricorrente condotte ostative.
Infatti, avverso l'ordinanza presidenziale con la quale è stato disposto il regime dell'affido esclusivo, il ricorrente non ha richiesto alcuna revoca sul punto, né tantomeno ha proposto reclamo con richiesta di modifica, all'uopo insistendo sempre e solo sul profilo economico.
In merito al suo comportamento il resistente ha solo ammesso la circostanza di non vedere suo figlio ormai da anni, addebitando però tale situazione alla ricorrente, la quale, a suo dire, avrebbe sempre evitato gli incontri tra padre e figlio, ma non ha dedotto né richiesto una modifica del regime deducendo le ipotetiche ragioni di interesse per il figlio.
Per di più, al fine di addebitare tale situazione alla ricorrente, ha depositato delle conversazioni con la controparte e con il figlio dalle quali emerge che molto spesso, difronte a normali richieste del figlio nei riguardi del padre, ha evitato di rispondere e di interloquire con lo stesso e comunque prima di essere chiamato nel giudizio di divorzio non ha mai intrapreso alcuna attività
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giudiziaria volta a far valere il diritto di visita che paventa come negato nel tempo. D'altro canto negli atti conclusivi ha anche affermato che il figlio, ad oggi ormai quasi maggiorenne, si rifiuta categoricamente di vederlo e di confrontarsi con lui, negandogli anche il saluto. Nel complesso, emerge un rapporto molto slabbrato tra padre e figlio che non permette di ritenere sussistente una vicinanza che permetta, all'età raggiunta, di quasi 17 anni, di poter imporre un affido condiviso veicolato dall'effettivo ascolto ed interlocuzione con la figura paterna. Il padre, difatti non risulta essersene preso direttamente cura negli anni ed a prescindere dalle ragioni non è neppure allo stato nelle condizioni di poter effettivamente esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio quasi maggiorenne con il quale non ha rapporti, non avendo provato di aver effettivamente cercato di modificare le condizioni di fatto che hanno portato ad un riscontrato disinteresse da parte del padre rispetto alla vita quotidiana del figlio. Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene di confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, come già disposto nell'ordinanza presidenziale, con collocamento prevalente presso di lei. Giova in ogni caso ribadire come, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate in comune accordo da entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che è ormai prossimo a compiere il diciassettesimo Persona_2
anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza presidenziale, predisposto quanto il minore aveva dodici anni. In considerazione dell'età attuale del minore, pertanto, è necessario che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri da considerarsi liberi.
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4.Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, occorre rilevare che, stante il collocamento del figlio minore presso la madre, la casa coniugale Per_1
deve continuare ad essere assegnata alla ricorrente trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13,
22394/08, 11035/07, 1545/06).
5. Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
Quanto al mantenimento dei figli, va osservato, che grava su entrambi i genitori - in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto dell'esigenze dei figli legate all'età - l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
In sede di separazione consensuale, le parti hanno convenuto di fissare l'assegno di mantenimento a carico del per il minore ad euro 350,00, CP_1 oltre a cedere l'importo degli assegni familiari percepiti e alla contribuzione al
50% alle spese straordinarie del minore.
La ricorrente ha però lamentato la mancata puntualità nel versamento degli assegni di mantenimento, oltre al mancato contributo a qualsiasi spesa straordinaria per il minore.
Per questo, considerato anche l'aumento delle esigenze del minore in relazione alla sua età rispetto al momento della separazione, ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento a 600,00 mensili comprensivi anche delle spese straordinarie, oltre al versamento dell'importo degli assegni percepiti dal resistente.
Con ordinanza presidenziale, dopo che la ricorrente ha dichiarato di non essere a conoscenza di quella che era in quel momento l'attività lavorativa del resistente, era stato disposto l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente euro 450,00 mensili, oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% e a cedere l'importo degli assegni percepiti per il minore.
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Difronte a tale decisione provvisoria del Presidente, la ricorrente ha ribadito il suo importo iniziale e il resistente, costituendosi in giudizio, ha richiesto di porsi a suo carico un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, giustificati inizialmente dal suo stato di disoccupazione e successivamente, dalla nascita di una bambina dalla sua nuova relazione.
In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore di
[...]
stante la minore età dello stesso e la collocazione presso la madre Per_2
con affido esclusivo a quest'ultima, è pacifico che il padre sia tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, si deve tener conto della situazione economica e reddituale delle due parti.
Entrambe le parti, al fine di definire il quantum del mantenimento, hanno sollecitato le indagini della Polizia Tributaria in ordine alle reali capacità reddituali, che sono state disattese per le ragioni già esposte.
Dall'unica dichiarazione dei redditi del resistente in atti si evince un reddito annuo complessivo relativo all'anno 2022 di euro 8.676,00 (cfr. modello
730/2023).
Dagli atti risulta che il resistente è stato assunto fino al 31.12.2020 come operaio presso la società e dal 02.01.2023 ad agosto 2023 Parte_2
ha stipulato un nuovo contratto di lavoro con la mansione di bracciante agricolo e con uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro. Tra la stipulazione dei due contratti ha svolto, a suo dire, solo lavori occasionali. Dall'ultima busta paga in atti risulta che, dal 01.09.2023, lavora come addetto ai macchinari presso la ditta “Vinicola Sipario srl” con uno stipendio documentato relativo a settembre 2023 di circa 860,00 euro (cfr. buste paga in atti), ma non sono state depositate le buste paga relative ai mesi successivi. Il è gravato dal pagamento del canone mensile di locazione CP_1
di euro 300,00. Per di più, nelle more del giudizio, è divenuto padre di una bambina, nata il [...], circostanza sopravvenuta della quale Per_3
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bisogna, rebus sic stantibus, necessariamente tenere conto al fine di determinare il quantum del mantenimento.
La ricorrente, invece, dopo aver dichiarato all'udienza presidenziale di frequentare una facoltà spagnola al fine di conseguire il titolo da odontoiatra, essendo già in possesso del titolo di igienista dentale e di godere del supporto economico della sua famiglia d'origine, ha dimostrato di essere allo stato priva di occupazione, documentando il proprio stato di disoccupazione (cfr. stato occupazionale). Da tale documentazione emerge però come la stessa abbia svolto il tirocinio e/o lavorato dal 2020 al 2022 sporadicamente e per brevi periodi presso vari studi dentistici in qualità di assistente sanitario.
Orbene, sicuramente si è verificato un aumento delle esigenze del figlio in relazione all'età, ma questo va considerato unitamente alla circostanza della nascita di una seconda figlia del resistente, del cui mantenimento è altresì tenuto ad occuparsi con i redditi ad oggi percepiti, tenuti anche conto dei concorrenti obblighi di contribuzione diretta sussistenti in capo alle rispettive madri. Occorre infatti evidenziare, come già detto poc'anzi, che l'obbligo di occuparsi del mantenimento dei figli ricade su entrambi i genitori. Per questo motivo, la ricorrente non può far gravare l'aumento delle esigenze del figlio solo sulla controparte, in quanto affiora in maniera chiara come anche lei goda di capacità lavorative effettive, e quindi, dovrebbe adoperarsi nella ricerca di una occupazione lavorativa che le permetta di far fronte alle esigenze del figlio. Infatti, è in possesso di titoli di studio tali da garantirle di inserirsi pienamente nel mondo del lavoro, tenuto conto anche della sua età e di quella di suo figlio, che le permettono di potersi dedicare ad un'attività lavorativa a tempo pieno. A ciò si aggiunga come la casa familiare sia un immobile concessole in comodato gratuito dai suoi genitori che le consentono di abitarvi senza sostenere un canone.
Ciò posto, considerando che deve essere previsto a carico del resistente un assegno di mantenimento che sia proporzionato alla sua retribuzione ed alle esigenze effettive dello stesso figlio, di cui ambo i genitori devono farsi
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carico, nonché tenendo conto delle esigenze di altra figlia minore, appare equo ridurre l'importo del mantenimento rispetto a quanto disposto in ordinanza e, precedentemente, in sede di separazione, determinando l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
minore versando a entro il 27 di ogni mese, la Per_1 Parte_1 somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia in data 18.03.2016). Si dispone tuttavia che l'A.U.U. vada percepito interamente dalla alla luce dell'operata riduzione dell'assegno a carico del padre Pt_1
e della conferma dell'affido esclusivo del minore alla madre e per meglio compensare gli assetti economici tra le parti.
6.Sulle spese processuali.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio. Infatti, il contrasto tra le parti sussiste principalmente in merito al mantenimento, il cui importo è stato stabilito considerando una circostanza sopravvenuta e non prevedibile al momento dell'instaurazione del presente procedimento, che esclude la soccombenza, la nascita di un'altra figlia per il resistente, trattandosi di pronuncia rebus sic stantibus. Tale circostanza è stata valutata, al fine di definire adeguatamente il quantum del mantenimento, unitamente all'attuale situazione reddituale delle parti, tenendo sempre conto del preminente interesse del minore.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore della parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 83 D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Cerignola (FG) in data 23/10/2010 tra nato a CP_1
CERIGNOLA in data 09/02/1986 e , nata a Parte_1
CERIGNOLA in data 17/05/1990 (atto n. 254, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2010);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Per_1 [...]
(ferme le decisioni di maggior interesse da adottarsi Parte_1
congiuntamente), con collocazione stabile presso la stessa e con disciplina libera del diritto di visita paterno;
4. assegna la casa familiare a affinché continui ad abitarla Parte_1
unitamente al figlio minore presso di sé collocato in via Per_1
prevalente;
5. pone, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
del figlio minore mediante il versamento a Per_1 Parte_1 entro il giorno 27 di ogni mese, della somma di € 250,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% alle spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio, così come Contr previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il;
6. riconosce il diritto della ricorrente di percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio minore;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 24.02.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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