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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1511/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8548/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - P.zza Crocifisso, 23 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5039/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 519 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. (di seguito denominata anche in breve Ricorrente_1) avverso l'accertamento notificato il 21/12/23, con il quale il comune di Angri ha determinato l'IMU su aree edificabili per l'anno 2017, a seguito di omessa dichiarazione, quantificandola in euro 4.006,00
La società ha contestato in primo grado la legittimità sostanziale dell'avviso di accertamento sulla scorta dei seguenti motivi: I) “Illegittima contestazione dell'omessa dichiarazione IMU 2017; II) “Decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 27/12/2006; III) “Illegittimità delle sanzioni e degli interessi”;
IV) “Rideterminazione dell'imposta IMU 2017”
La Corte di primo grado ha argomentato che la ricorrente non solo avrebbe dovuto denunciare l'intervenuto acquisto del terreno ma avrebbe dovuto denunciare anche l'avvenuta nuova destinazione edilizia dello stesso;
che non poteva ritenersi che l'IMU non fosse dovuta per la mancata comunicazione al contribuente, da parte del comune, dell'avvenuto cambio di destinazione;
che non poteva ritenersi verificata alcuna decadenza, considerato che la denuncia per l'anno 2017 andava presentata entro il 30/6/18, il termine decadenziale iniziava a decorrere dall'1/1/19 e andava a scadere il 31/12/23, mentre l'atto era stato notificato il 21/12/23.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società in epigrafe insistendo per l'accoglimento del ricorso in ordine alle sanzioni ed interessi richieste con l'avviso di accertamento impugnato.
Si è costituita controparte ed ha contrastato l'avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
La sentenza impugnata non si è pronunciata sulla debenza di sanzioni ed interessi che la parte, sin dal primo grado, aveva richiesto di escludere e su cui insiste nel presente grado. Argomentando in proposito che l'approvazione postuma del PUC e la tardiva deliberazione dei valori venali hanno generato incertezze, precludendo l'applicazione uniforme dei criteri di determinazione dell'IMU sulle nuove aree edificabili e rendendo impossibile, per la società contribuente, l'adempimento dell'obbligazione dichiarativa come richiesta dal Comune di Angri con l'avviso di accertamento.
Sul punto, l'appellante ha chiarito che, relativamente alle aree di sua proprietà oggetto di conversione, per l'anno 2017, ha comunque assolto all'obbligo dichiarativo ai fini IMU, “ma con riferimento ai valori venali valevoli per le superfici fondiarie, in quanto non ha potuto, a tal fine, fare affidamento sui valori venali delle aree fabbricabili, poiché non ancora approvati”.
Richiama in proposito altre pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno (cfr n.5038/2024) che, in presenza di analoghe circostanze, sia pure con riferimento ad altra società, hanno escluso le sanzioni.
Le motivazioni esplicitate in punto di non debenza delle sanzioni nella sentenza pocanzi indicata sono condivise da questa Corte e vengono richiamate espressamente nella presente sede, pur non ignorando il principio espresso dalla Corte di Cassazione (da ultimo, ord n. 5894/2024) in ordine alla mancata comunicazione al contribuente del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile di un terreno da parte del comune. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato riguarda l'annualità di imposta (2017) e la variazione della qualità del terreno è intervenuta conseguentemente alla deliberazione del nuovo piano urbanistico nell'anno 2016, definitivamente approvato con la deliberazione del 25 luglio 2018, n. 50. E' possibile dunque ravvisare la «buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo», che è uno dei requisiti necessari ai fini dell'applicabilità di tale disposizione (cfr. Cass. n. 12372 del 11/05/2021; Cass. n. 537 del 14/01/2015).
Dunque, il Comune non poteva applicare la relativa sanzione, mentre è legittimo il recupero dell'imposta non versata e l'applicazione degli interessi di mora.
Alla luce di quanto sopra, l'impugnato avviso di accertamento va annullato limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni.
La reciproca parziale soccombenza, unitamente alla particolarità delle tematiche oggetto di gravame, determinano la Corte a disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione, annullando l'accertamento con riferimento soltanto alle sanzioni. Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8548/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - P.zza Crocifisso, 23 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5039/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 519 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. (di seguito denominata anche in breve Ricorrente_1) avverso l'accertamento notificato il 21/12/23, con il quale il comune di Angri ha determinato l'IMU su aree edificabili per l'anno 2017, a seguito di omessa dichiarazione, quantificandola in euro 4.006,00
La società ha contestato in primo grado la legittimità sostanziale dell'avviso di accertamento sulla scorta dei seguenti motivi: I) “Illegittima contestazione dell'omessa dichiarazione IMU 2017; II) “Decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 27/12/2006; III) “Illegittimità delle sanzioni e degli interessi”;
IV) “Rideterminazione dell'imposta IMU 2017”
La Corte di primo grado ha argomentato che la ricorrente non solo avrebbe dovuto denunciare l'intervenuto acquisto del terreno ma avrebbe dovuto denunciare anche l'avvenuta nuova destinazione edilizia dello stesso;
che non poteva ritenersi che l'IMU non fosse dovuta per la mancata comunicazione al contribuente, da parte del comune, dell'avvenuto cambio di destinazione;
che non poteva ritenersi verificata alcuna decadenza, considerato che la denuncia per l'anno 2017 andava presentata entro il 30/6/18, il termine decadenziale iniziava a decorrere dall'1/1/19 e andava a scadere il 31/12/23, mentre l'atto era stato notificato il 21/12/23.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società in epigrafe insistendo per l'accoglimento del ricorso in ordine alle sanzioni ed interessi richieste con l'avviso di accertamento impugnato.
Si è costituita controparte ed ha contrastato l'avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
La sentenza impugnata non si è pronunciata sulla debenza di sanzioni ed interessi che la parte, sin dal primo grado, aveva richiesto di escludere e su cui insiste nel presente grado. Argomentando in proposito che l'approvazione postuma del PUC e la tardiva deliberazione dei valori venali hanno generato incertezze, precludendo l'applicazione uniforme dei criteri di determinazione dell'IMU sulle nuove aree edificabili e rendendo impossibile, per la società contribuente, l'adempimento dell'obbligazione dichiarativa come richiesta dal Comune di Angri con l'avviso di accertamento.
Sul punto, l'appellante ha chiarito che, relativamente alle aree di sua proprietà oggetto di conversione, per l'anno 2017, ha comunque assolto all'obbligo dichiarativo ai fini IMU, “ma con riferimento ai valori venali valevoli per le superfici fondiarie, in quanto non ha potuto, a tal fine, fare affidamento sui valori venali delle aree fabbricabili, poiché non ancora approvati”.
Richiama in proposito altre pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno (cfr n.5038/2024) che, in presenza di analoghe circostanze, sia pure con riferimento ad altra società, hanno escluso le sanzioni.
Le motivazioni esplicitate in punto di non debenza delle sanzioni nella sentenza pocanzi indicata sono condivise da questa Corte e vengono richiamate espressamente nella presente sede, pur non ignorando il principio espresso dalla Corte di Cassazione (da ultimo, ord n. 5894/2024) in ordine alla mancata comunicazione al contribuente del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile di un terreno da parte del comune. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato riguarda l'annualità di imposta (2017) e la variazione della qualità del terreno è intervenuta conseguentemente alla deliberazione del nuovo piano urbanistico nell'anno 2016, definitivamente approvato con la deliberazione del 25 luglio 2018, n. 50. E' possibile dunque ravvisare la «buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo», che è uno dei requisiti necessari ai fini dell'applicabilità di tale disposizione (cfr. Cass. n. 12372 del 11/05/2021; Cass. n. 537 del 14/01/2015).
Dunque, il Comune non poteva applicare la relativa sanzione, mentre è legittimo il recupero dell'imposta non versata e l'applicazione degli interessi di mora.
Alla luce di quanto sopra, l'impugnato avviso di accertamento va annullato limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni.
La reciproca parziale soccombenza, unitamente alla particolarità delle tematiche oggetto di gravame, determinano la Corte a disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione, annullando l'accertamento con riferimento soltanto alle sanzioni. Compensa le spese del doppio grado.