Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1511
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittima contestazione dell'omessa dichiarazione IMU 2017

    La Corte di primo grado ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto denunciare sia l'acquisto del terreno sia la nuova destinazione edilizia, e che l'IMU era dovuta anche in assenza di comunicazione comunale del cambio di destinazione. Ha inoltre escluso la decadenza.

  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 27/12/2006

    La Corte di primo grado ha ritenuto che il termine decadenziale iniziasse a decorrere dall'1/1/19 e scadesse il 31/12/23, mentre l'atto era stato notificato il 21/12/23, escludendo quindi la decadenza.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi

    La Corte d'appello ha accolto il motivo, ritenendo che la buona fede del contribuente fosse ravvisabile a causa delle incertezze generate dall'approvazione postuma del PUC e dalla tardiva deliberazione dei valori venali, che hanno reso impossibile l'adempimento dell'obbligazione dichiarativa secondo i criteri richiesti dal Comune. Pertanto, l'avviso di accertamento è stato annullato limitatamente alle sanzioni.

  • Rigettato
    Rideterminazione dell'imposta IMU 2017

    La Corte d'appello ha confermato la legittimità del recupero dell'imposta non versata e dell'applicazione degli interessi di mora, accogliendo l'appello solo per le sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1511
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1511
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo