Articolo 1 della Legge 1 novembre 1940, n. 1610
Articolo 2
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3 dicembre 1940
Art. 1.

In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attivita' connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa della Nazione possono, con decreto del Ministro per la guerra o per la marina o per l'aeronautica, essere assoggettati alla giurisdizione militare.

In tale posizione detti cittadini, nei rapporti tra loro ed i Militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

Ciascun Ministero militare fissera' le modalita' per l'uso delle divise o distintivi da parte delle persone militarizzate a norma della presente legge.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1940