Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al n. 2732/2025 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Savoca.
Parte_1
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
- resistente –
All'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe, dopo avere premesso di avere prestato lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta con le mansioni di “operaio”, ai sensi degli artt. 45 ter e 46 L.R. n. 16, in virtù di distinti e reiterati contratti annuali, quale lavoratore inserito nei contingenti «di operai con garanzia di fascia occupazionale», deduceva la comparabilità di tale rapporto con gli ordinari contratti di lavoro a termine e la conseguente applicabilità allo stesso delle tutele di cui al d.lgs. 81 del 2015 e d.lgs. n.
368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE; pertanto, conveniva in giudizio l'
[...]
per sentire accertare e dichiarare Controparte_1
l'abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato, con conseguente condanna dell' convenuto al risarcimento del cd. danno comunitario. CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Assessorato convenuto, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
1
La domanda volta al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato non può trovare accoglimento, atteso che i contratti a termine stipulati dal ricorrente sono di natura stagionale e che non è stata fornita prova della adibizione in concreto del ricorrente a mansioni incompatibili con il carattere stagionale dei contratti;
quest'ultimo carattere stagionale, di converso, si ricava dalle stesse allegazioni contenute in ricorso in relazione alle attività svolte dal lavoratore.
La Suprema Corte, in analoga controversia relativa ai lavoratori agricoli dell'ESA, con ordinanza n. 25395/2024 (che richiama numerosi precedenti conformi), ha posto i seguenti principi in tema di attività agricole svolte da Enti pubblici: “deve ritenersi - peraltro sia sulla scorta di numerose decisioni di questa Corte relative alla natura degli enti di sviluppo agricolo (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 6634 del 30/03/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13481 del 16/09/2002, proprio in tema degli enti di sviluppo agricolo previsti dalla L.R. Sicilia n. 21/1965, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1416 del
27/01/2004; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9970 del 14/11/1996) sia in virtù degli scopi e compiti delineati dagli artt. 2 e 3, della n. 21/1965, istitutiva dell'Ente nonché delle ulteriori CP_2
competenze stabilite dalla successiva L.R. Sicilia n. 73/1977 - che sia un ente non economico CP_3
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come tale non qualificabile come imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui all'art. 2135 c.c., ed invece assoggettato alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 165/2001; dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n.
368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 - emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attivítà stagionali in senso stretto, ossía ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)" (cosi Cass. Sez. L - Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall'impresa, da ciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata,
appunto, dalla stagionalità, ma anche è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale;
- ne deriva che l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D. Lgs. 368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità;
2 la disciplina di cui all'art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al D. Lgs. n. 368/2001 ed al D. Lgs. n. 81/2015.”.
Nel caso di specie, non è stata contestata specificamente dal ricorrente la circostanza - dedotta dall'Amministrazione in memoria di costituzione – per cui le causali dell'assunzione consistono, segnatamente, nella prevenzione passiva degli incendi, nonché nella conservazione, nella tutela, nella gestione e nel miglioramento del patrimonio boschivo demaniale.
Risulta provato, invece, con i documenti versati in atti, che il ricorrente ha sempre svolto le giornate lavorative di competenza (sulla scorta della graduatoria) nel medesimo periodo dell'anno, o subito prima del periodo dell'emergenza degli incendi boschivi e nel corso dello stesso (giugno- luglio-agosto- settembre-ottobre) o subito dopo detto periodo (settembre, ottobre, novembre, dicembre), in località in cui è presente il patrimonio boschivo regionale.
Nessuna allegazione è contenuta in ricorso circa lo svolgimento di mansioni diverse da quelle sopra accennate, di prevenzione incendi boschivi, conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo regionale, né con riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa in periodi dell'anno diversi da quelli dedicati all'attività di prevenzione degli incendi boschivi o di risistemazione del territorio.
Tali circostanze portano a ritenere che il ricorrente abbia sempre svolto mansioni a carattere strettamente stagionale, aggiuntive rispetto a quelle svolte dal personale a tempo indeterminato, nei soli periodi dell'anno in cui lo svolgimento di dette mansioni aggiuntive è necessario, per un numero di giornate di gran lunga inferiore ai 180 giorni e intervallate fra un contratto e l'altro da un periodo di circa nove mesi.
Non è corretto, dunque, affermare che i rapporti di lavoro in esame si riferiscono alla esecuzione di lavori programmati e ordinari, che richiederebbero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che le esigenze poste alla base dell'assunzione dei lavoratori forestali a tempo determinato riguardano periodi di tempo limitati e non possono essere considerate
"ordinarie" solo in ragione del fatto che si ripresentano ogni anno, in quanto il carattere dell'ordinarietà reca con sé i connotati della continuità e della stabilità nel tempo, che nel caso di specie sono assenti.
Anche dal nuovo CCNL per i lavoratori idraulico forestali 2021 – 2024, del resto, che per la prima volta ha specificamente indicato le attività del settore con carattere stagionale, per le quali è
3 legittima la stipula di contratti a tempo determinato, emerge che l'attività svolta dal ricorrente rientra fra quelle a carattere stagionale:
“Art. 46 – Assunzione Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, maturano il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”
“Art. 46 bis - Attività di carattere stagionale Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività. In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N. Tali attività devono: •
Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23,
comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
“Visto quanto definito nell'art. 46 bis viene previsto il seguente allegato che riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle seguenti attività di seguito elencate:
1) Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
2) Attività di manutenzione dei sentieri e stradelle, presenti prevalentemente in territori montani, difficilmente raggiungibili nei mesi invernali;
4 3) Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
4) Attività per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
6) Attività per la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica quali: sentieri, muretti a secco, riattivazione del reticolo idrografico superficiale ecc. …;”, nonché:
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
8) Attività di Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
9) Attività per la Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
10) Attività per la Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
12) Attività stagionali (autunno-inverno) di sistemazioni dei versanti instabili soggetti a fenomeni di smottamenti ed erosione superficiale, attraverso lavori e opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di essenze forestali autoctone;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
15) Attività per interventi di natura agroforestale nei beni sottoposti a confisca non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
16) attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi.
Lavori stagionali (maggio-luglio) consistono nel taglio della vegetazione arborea, erbacea, ed arbustiva in alveo;
17) attività di spazzamento e sgombero neve.”.
L'indicazione ora contenuta nel nuovo CCNL non può ritenersi di natura innovativa, indicando attività che per loro natura devono ritenersi rientrare tra quelle di tipo stagionale, per lo svolgimento
5 delle quali sono stati stipulati anche in precedenza i contratti a termine del ricorrente, contenuti in numero esiguo di giornate, collocate tutte nel medesimo periodo temporale coincidente con l'esigenza di prevenzione degli incendi boschivi e/o con quella di risistemazione del territorio boschivo.
La normativa eurounitaria – clausola 5 dell'Accordo Quadro - non fornisce un'unica indicazione, quella della durata superiore a 36 mesi, per ritenere illegittima la contrattazione di lavoro a tempo determinato, ma indica anche la causale di natura temporanea quale giustificazione della stipula del contratto di lavoro a termine, causale, qui della stagionalità, che appare essere presente nella successione di contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente, con la conseguenza che tali contratti appaiono legittimi, non potendo quindi dare luogo al fenomeno della reiterazione abusiva.
Da ultimo, inoltre, nel medesimo senso si è espressa la Commissione Europea, che ha reso
“Informazioni sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CPLT
(2013)02870 – Possibile abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato in
Italia – Aggiornamento
La Commissione europea fa riferimento a una serie di denunce ricevute concernenti l'assenza di misure efficaci volte a prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato e l'assenza di sanzioni in caso di abusi.
I lavoratori e i rapporti di lavoro interessati sono:
• il personale impiegato nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del
Servizio sanitario nazionale;
• i contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), sottoposte alla vigilanza del
[...]
(" ); Controparte_4 CP_5
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale degli istituti di ricerca pubblici;
• i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in particolare i lavoratori forestali;
• i vigili del fuoco volontari discontinui chiamati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Alcuni di questi lavoratori hanno anche denunciato condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi prestati nell'ambito di contratti a tempo determinato.
6 La Commissione ha esaminato la normativa italiana pertinente e ha concluso che essa non era conforme alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha pertanto deciso di avviare una procedura di infrazione
(INFR(2014)4231)2 e il 17 luglio 2019 ha inviato una lettera di costituzione in mora. Il 3 dicembre
2020 è stata inviata un'ulteriore lettera di costituzione in mora.
Il 19 aprile 2023 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato poiché le spiegazioni fornite dal paese nelle sue risposte alle lettere di costituzione in mora del 17 luglio 2019 e del 3
dicembre 2020 non erano soddisfacenti. L'Italia ha inviato diverse risposte al parere motivato,
l'ultima delle quali il 29 novembre 2024.
Questioni affrontate
Per quanto riguarda le seguenti questioni sollevate nella procedura INFR(2014)4231, la
Commissione è lieta di informare i denuncianti che, a seguito del parere motivato inviato dalla
Commissione, l'Italia ha notificato ulteriori misure e informazioni in risposta alle violazioni …
Inoltre, per quanto riguarda il personale stagionale impiegato presso fondazioni lirico- sinfoniche, la Commissione ha preso in considerazione le informazioni fornite in risposta al parere motivato, secondo le quali le deroghe ai limiti di durata dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano solo in caso di reali esigenze temporanee. In particolare, secondo le autorità italiane, i contratti stagionali sono utilizzati ad un livello rilevante solo ai fini del festival estivo organizzato presso l'Arena di Verona. A tale riguardo, un accordo sindacale del 2 maggio 2017 limita la possibilità di assumere lavoratori stagionali alle attività riguardanti esclusivamente il festival estivo che si svolge presso l'Arena. In tali casi, il ricorso a contratti a tempo determinato risulta oggettivamente giustificato. Inoltre i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito in particolare che un lasso di
7 tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che qualsiasi contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo. Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. Sulla scorta di tali conclusioni la Commissione ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali, in particolare della Regione Siciliana.
La domanda di risarcimento del cd. danno comunitario, quindi, non può essere accolta, non essendo qualificabile il rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente come successione abusiva di contratti a tempo determinato, in relazione al carattere effettivamente stagionale dell'attività svolta dallo stesso e dedotta nei contratti, così legittimamente stipulati.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento, ma appare equo compensare integralmente le spese di lite in ragione della assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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