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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7059 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 22/05/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 39926 2023 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio dell'avv. Parte_1
ER EL , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1 contumacE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n.
118/71/dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L. n. 118/71, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' non si costituiva. CP_1
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono in quanto il
CTU ha ritenuto il Sig. , invalido nella misura del 90% (novanta per Parte_1 cento), a decorrere dal Dicembre 2023.
Il Sig. , di età anagrafica di 62 anni, soddisfa quindi i requisiti Parte_1 sanitari previsti dall'ex art.13 legge n. 118/1971 (la generica capacità lavorativa del soggetto periziato è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 70%) a far tempo dal Dicembre 2023; soddisfa i requisiti sanitari previsti dall'ex art. 11, comma 2, d.l. 463/1983 (il soggetto periziato è invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi) a far tempo dal Dicembre 2023; non soddisfa i requisiti sanitari previsti dall'ex art.12 legge n.118/1971.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata, a decorrere dalla data indicata, data in cui l'evoluzione delle patologie ha determinato il quadro invalidante di cui alla relazione peritale.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In conformità agli insegnamenti della S.C. deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei (Cass. n. 8533 del 2015 e Cass. 9876 del
2019), in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione ATP è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve pertanto seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
La decorrenza delle condizioni medico-legali in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali. Invero, "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la
"soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (Cass. n. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009)." (così Cass. sent. n.
7307/2011).
Le spese di CTU gravano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Dichiara che il Sig. è invalido nella misura del 90% (novanta per Parte_1 cento), a decorrere dal Dicembre 2023, quindi da tale data soddisfa i requisiti sanitari previsti dall'art.13 legge n. 118/1971 e dall'art. 11, comma 2, d.l. 463/1983; non soddisfa i requisiti sanitari previsti dall'ex art.12 legge n.118/1971.
Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 17.6.25
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 22/05/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 39926 2023 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio dell'avv. Parte_1
ER EL , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1 contumacE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n.
118/71/dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L. n. 118/71, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' non si costituiva. CP_1
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono in quanto il
CTU ha ritenuto il Sig. , invalido nella misura del 90% (novanta per Parte_1 cento), a decorrere dal Dicembre 2023.
Il Sig. , di età anagrafica di 62 anni, soddisfa quindi i requisiti Parte_1 sanitari previsti dall'ex art.13 legge n. 118/1971 (la generica capacità lavorativa del soggetto periziato è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 70%) a far tempo dal Dicembre 2023; soddisfa i requisiti sanitari previsti dall'ex art. 11, comma 2, d.l. 463/1983 (il soggetto periziato è invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi) a far tempo dal Dicembre 2023; non soddisfa i requisiti sanitari previsti dall'ex art.12 legge n.118/1971.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata, a decorrere dalla data indicata, data in cui l'evoluzione delle patologie ha determinato il quadro invalidante di cui alla relazione peritale.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In conformità agli insegnamenti della S.C. deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei (Cass. n. 8533 del 2015 e Cass. 9876 del
2019), in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione ATP è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve pertanto seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
La decorrenza delle condizioni medico-legali in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali. Invero, "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la
"soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (Cass. n. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009)." (così Cass. sent. n.
7307/2011).
Le spese di CTU gravano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Dichiara che il Sig. è invalido nella misura del 90% (novanta per Parte_1 cento), a decorrere dal Dicembre 2023, quindi da tale data soddisfa i requisiti sanitari previsti dall'art.13 legge n. 118/1971 e dall'art. 11, comma 2, d.l. 463/1983; non soddisfa i requisiti sanitari previsti dall'ex art.12 legge n.118/1971.
Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 17.6.25
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola