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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'11.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2312/22 RG, alla quale è stata riunita la n.2474/22 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1675/2022 pubblicata il 25.3.2022 dal Tribunale di Napoli Nord
TRA rappresenta e difesa dall'avv.to Gianluca Parte_1
Corriere
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2 difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in primo grado la deduceva: Parte_1
-di essere un ex LSU e di aver prestato servizio in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza soluzione di continuità presso l'I.T.C. “A. Gallo” di Aversa dal 1.7.2001 al 31.8.2018 e di essere stata immessa in ruolo nella pubblica amministrazione con contratto part-time all'esito della procedura selettiva prevista dalla legge 205/2017;
-di aver svolto le mansioni di assistente amministrativo sulla base di una pluralità di contratti per un periodo superiore a 36 mesi;
-che i contratti di lavoro stipulati non erano finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico, ma simulavano la reale natura subordinata;
-che durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa ella non disponeva di alcun margine di autonomia in relazione alle modalità di adempimento e all'organizzazione del lavoro;
-di aver svolto la propria attività lavorativa per 36 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 certificate, dapprima, mediante firma di apposito registro e, successivamente, per il tramite del badge orario;
-di non aver mai ricevuto per tutti gli anni di lavoro la tredicesima e la quattordicesima mensilità e di non aver percepito il TFR, né ha mai ottenuto il versamento dei contributi;
-che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE era esclusa qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori assunti a tempo determinato;
-di avere, pertanto, per tutto il periodo indicato in ricorso, svolto di fatto una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e di avere, di conseguenza, diritto alle differenze retributive e al medesimo trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Scuola per i dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, alla ricostruzione pag. 2/20 giuridica dell'intera anzianità di servizio e agli scatti stipendiali, nonché all'indennizzo ex art. 32 comma 5 D.lgs 183/2010.
Per tali ragioni adiva il Tribunale di Napoli Nord esponendo le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra essa ricorrente e il era Controparte_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Co.
Scuola, 2) accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio - compreso il servizio pre ruolo - e agli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e per l'effetto condannare il al pagamento, in suo favore, degli CP_4 aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Co. sulla base dell'anzianità maturata conseguente alla nuova ricostruzione di carriera nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto essa ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'1.7.2001, qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato, e quanto fino ad allora effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto e complessivamente al pagamento di € 148.132,72 di cui € 118.618,65 a titolo di differenze retributive ed € 29.520,07
a titolo di TFR o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724; 3) accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione della propria posizione contributiva conseguente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tenendo conto della ricostruzione di carriera e per pag. 3/20 l'effetto condannare l'amministrazione al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale convenuto.
Il si costituiva tempestivamente e resisteva Controparte_1 con diverse argomentazioni alle pretese attoree. In particolare, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda per assenza CP_1 dei requisiti della subordinazione e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l' , il quale eccepiva la prescrizione CP_2 dei contributi per il periodo dal 1.7.2001 al 22.02.2017 e concludeva per la condanna del datore al versamento dei contributi, con vittoria di spese.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Propone appello la contestando: Parte_1
-il parziale accoglimento della eccezione di prescrizione avanzata dal atteso che il rapporto di lavoro in oggetto non era CP_1 assistito dalla garanzia della stabilità (ovvero assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 18 dello St. dei La.), di guisa che il termine prescrizionale cominciava a decorrere solo alla cessazione del rapporto di lavoro;
-il rigetto del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto finalizzata non alla conversione del rapporto bensì al riconoscimento del diritto agli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Co ed alle differenze retributive tra quanto parte ricorrente avrebbe dovuto percepire dall' 1.7.2001, qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato e quanto percepito effettivamente, nonché alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio e degli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (art.2126 c.c.).
pag. 4/20 In sede di gravame la ricorrente ribadisce che nella fattispecie ricorre la doppia alienità e cioè, da una parte, essa era perfettamente inserita in un'organizzazione altrui, vale a dire nell'organizzazione amministrativa dell' Controparte_5 utilizzando attrezzature e strumenti dell' (compresi telefono, CP_5 scrivania, postazione, computer, etc.) e, dall'altra, il risultato produttivo, attinente alla organizzazione dell'amministrazione dell' , era di spettanza dell' costituendo CP_5 Controparte_5 parte integrante e tipica delle sue finalità istituzionali, censurando la decisione del Tribunale di negare l'ammissione dei mezzi istruttori che avrebbero provato tali aspetti;
ribadisce che l'attività lavorativa svolta era connotata da concrete modalità che, complessivamente valutate, erano tali da denotare la presenza di una serie concordante di significativi indici sintomatici della subordinazione (obbligo di prestare servizio secondo un preciso orario di lavoro, da certificare mediante firma di apposito registro e poi mediante utilizzo del badge orario, autorizzazione per poter fruire di ferie e di giustificare assenze per malattia o richieste di permessi, percezione di una retribuzione predeterminata e corrisposta mediante cedolini, percezione dell'intera retribuzione durante le ferie autorizzate, conformazione dell'attività lavorativa secondo le mutevoli esigenze dell'Istituto, svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro, con utilizzo di strumenti propri della amministrazione scolastica e inserimento nella struttura organizzativa della convenuta al pari del suo personale), chiedendo 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra la ricorrente e il è Controparte_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Co.
pag. 5/20 Scuola, 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio - compreso il servizio pre ruolo - e agli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e per l'effetto condannare il al pagamento, CP_4 in favore della ricorrente, degli aumenti stipendiali riconosciuti dal
CCNL di Co. sulla base dell'anzianità maturata conseguente alla nuova ricostruzione di carriera nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'
1.7.2001, qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato, e quanto fino ad oggi ha effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto e complessivamente al pagamento di € 148.132,72 di cui € 118.618,65 a titolo di differenze retributive ed € 29.520,07 a titolo di TFR o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994
n. 724, 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva conseguente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tenendo conto della ricostruzione di carriera e per l'effetto condannare l'amministrazione al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale convenuto, 4) vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, C.P.A.
e spese generali, da attribuirsi ai procuratori che se ne dichiarano antistatari.
Si sono costituiti il e l' . CP_1 CP_2
Il Ministero rileva che è corretta la statuizione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione in quanto la domanda con la quale l'assunto a tempo determinato rivendica il medesimo trattamento pag. 6/20 economico riservato al dipendente a tempo indeterminato, ha natura retributiva e, pertanto, il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. che decorre in costanza di rapporto;
nel merito ribadisce l'insussistenza dei caratteri della subordinazione osservando che già nel modello prefigurato legislativamente le attività svolte dai lavoratori assunti con contratto co.co.co. si realizzano per il tramite di una prestazione d'opera di carattere personale, svolta con continuità e sotto ordinazione del datore di lavoro, che costituisce il vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e le funzioni del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo, con particolare riferimento alla possibilità di verifica e di controllo delle modalità di esecuzione delle attività affidate per valutarne la funzionalità e la rispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati, per cui quanto ritenuto da controparte indice di subordinazione, invero costituisce caratteristica saliente del rapporto per come prefigurato dallo stesso legislatore;
che i cosiddetti CO.CO.CO. di cui al D.M. 66/2001 hanno sempre riguardato l'espletamento della funzione di attività di carattere amministrativo come previsto dal DM 66/2001 e successive circolari applicative;
che l'art.6 del D.lgs. n.81/2000 prevede la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuata da parte della
P.A. ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili;
che i lavori socialmente utili non sono rapporti di lavoro subordinato ex
D.Lgs. n.468/97, art.8 (poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000,
n.81, art.4); che nell'ambito scolastico, il decreto interministeriale
20 aprile 2001 n.66 ha previsto l'attivazione dei detti incarichi dal
1° luglio 2001, ha individuato i beneficiari ed ha indicato che le attività rientrassero nelle funzioni di assistente amministrativo o tecnico (art.2).
pag. 7/20 L' fa rilevare che la ricorrente è titolare di pensione di CP_2 vecchiaia anticipata con decorrenza dal settembre 2019, liquidata anche sulla base della contribuzione versata in virtù dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo ed accreditati nella gestione separata e che l'obbligo alla CP_2 contribuzione discende dall'accertamento delle circostanze e fatti dedotti in causa e quindi del diritto fatto valere e che la prova degli indicati fatti incombe su parte attrice;
precisa che per il periodo dall'1.7.2001 al 22.2.2017 è comunque maturata la prescrizione quinquennale posto che unico atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 22.2.2022.
La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, era riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc e la riunione dei due appelli nn.2312/222 e 2474/22, acquisite le note alla udienza dell'11.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
La fattispecie oggetto di causa è stata già esaminata più volte da questa Corte (ex multis sentenza n.1811/24 allegata anche dal appellato) per cui si possono richiamare le motivazioni già CP_1 esposte nei precedenti di segno analogo (art.118 disp. att. cpc).
La è stata impiegata, quale ex LSU, nella segreteria Parte_1 dell'Istituto scolastico ITC “A. Gallo” di Aversa dal luglio 2001 ed ha prestato ininterrottamente fino all'agosto 2018 la propria attività lavorativa alle dipendenze del (subentrato Controparte_1 nei contratti tra Enti locali e LSU ex l. 124/1999) con la qualifica di Assistente Amministrativo profilo b1 in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) a tempo determinato, con le stesse mansioni, senza soluzione di continuità; in pag. 8/20 primo grado ha denunciato l'illegittimità del ricorso reiterato a questo strumento contrattuale, utilizzato al solo fine di celare la reale natura subordinata della prestazione lavorativa eccependo che il rapporto di lavoro non era mai stato caratterizzato dagli elementi tipici della collaborazione, ma da quelli della subordinazione, essendo ella stata inserita stabilmente nell'organizzazione funzionale interna dell'Amministrazione alla stregua di un Parte_2 dipendente ATA strutturato in organico, lavorando quotidianamente e per 36 ore settimanali, in via esclusiva e continuativa. Secondo la tesi sussistevano tutti i caratteri propri della subordinazione: assoggettamento gerarchico-personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro, nonché tutti i criteri complementari (indici sintomatici della subordinazione), consistenti nell'obbligo di osservare l'orario di lavoro anche mediante l'apposito foglio firme ed altri sistemi di rilevazione delle presenze, nell'obbligo di giustificare le assenze, anche per malattia, e di recuperare le ore o i minuti di ritardo, nella ricezione di ordini di servizio, nello svolgimento della prestazione nei locali messi a disposizione dal datore di lavoro, nell'assenza del rischio di impresa, nell'utilizzazione degli strumenti di lavoro del datore di lavoro, nella cadenza e forma della retribuzione;
di contro difettavano i requisiti della
“coordinazione” e dell'autonomia oltre che le condizioni di cui all'art. 7 co. 6 d.lgs. 165/01 (comprovata specializzazione, obiettivi e progetti specifici e determinati, temporaneità e alta qualificazione, esigenze specifiche e temporanee). La ricorrente aveva pertanto chiesto di accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe stipulati accertando la reale natura subordinata della prestazione lavorativa svolta dal
01.07.2001 al 31.08.2018 e, per l'effetto, condannare il
[...]
alla ricostruzione della propria carriera contributiva Controparte_1
pag. 9/20 ed all'erogazione delle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello previsto dal contratto collettivo del comparto scuola per il profilo di assistente amministrativo, oltre alla regolarizzazione contributiva.
A fronte del rigetto da parte del Tribunale la ha Parte_1 reiterato, anche in questa sede, analoghe argomentazioni, secondo cui avrebbe svolto la propria prestazione, formalmente, in virtù di una successione di contratti di collaborazione (co.co.co.) ma, di fatto, alle dipendenze e sotto il controllo gerarchico e funzionale della
P.A. appellata.
La pretesa azionata trova il suo fondamento nell'art 2126 c.c. in quanto il giudizio de quo è volto a far accertare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dall'1.7.2001 al 31.8.2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. per l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dei contratti di c.d. co.co.co. stipulati nel predetto arco temporale, con tutte le invocate conseguenze giuridiche ed economiche.
L'appello è infondato.
I contratti di lavoro stipulati dalla appellante traggono origine da motivi assistenziali e sono finalizzati all'immissione nel mondo del lavoro di LSU;
ed infatti all'art. 2 del D.M. 66/2001 si legge: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i
Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo
o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del
pag. 10/20 Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art.3 del presente decreto”.
Ciononostante, una volta istituiti e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, essi devono essere assoggettati alla disciplina loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Ciò si traduce nell'applicazione, anche a tali contratti, dei principi generali e, quindi, è possibile superare il dato formale ed indagare la vera natura del rapporto. In tal senso la Suprema Corte (Cass.
n.10951/2018) la quale ha chiarito che “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, non rilevando in senso contrario
l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”.
In altre parole, la S.C. ha evidenziato come non possa prescindersi dal vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda: ai fini della qualificazione del rapporto, non può assumere valenza dirimente, per un verso, il nomen iuris utilizzato dalle parti dovendo piuttosto attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà
pag. 11/20 delle parti;
e, per altro verso, la qualificazione normativa, ove le modalità di svolgimento si siano discostate dalla previsione di legge, sì che la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 10951 cit.). La qualificazione operata
è, quindi, sempre suscettibile di verifica giurisdizionale;
una diversa esegesi risulterebbe costituzionalmente illegittima, non esistendo una presunzione relativa (o, men che meno, assoluta) di conformità della natura giuridica del rapporto al nomen iuris attribuitogli dall'amministrazione (Cass. sent. n. 1639/2012).
Va altresì osservato che, come noto, ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento
(anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. Lav. Sentenza n.20002 del
7/10/2004).
La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, cui costituiscono specificazione il potere di controllo e pag. 12/20 quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia.
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie i contratti di lavoro stipulati tra le odierne parti, prevedevano espressamente che
“il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuata, senza vincolo reciproco di esclusiva. Pertanto, Ella svolgerà la Sua collaborazione senza impiego di mezzi organizzati, senza alcun vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente al fine di utilizzare compiutamente la Sua attività.
Termini e modalità di esecuzione della …prestazione dovranno essere concordati con il Dirigente scolastico…..”, come anche eventuali periodi di sospensione.
La documentazione prodotta in atti non fornisce un quadro utile all'accoglimento delle pretese invocate. Tutti i contratti esibiti dalla parte appellante (doc.4) sono espressamente volti a instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.lgs. 81 del 2000 al fine di svolgere attività amministrativa.
Detta norma testualmente dispone:
“Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs.
n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
L'art.1 del D.I. 20 aprile 2001, n.66, emanato al fine di dare attuazione all'art.6 sopra cit. ha, a sua volta, disposto: “I soggetti di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 2, comma 1, impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di
pag. 13/20 Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla
L. 19 luglio 1993, n. 236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto".
Il successivo art. 2 prevede: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001, con il coordinamento dei competenti
Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 6, comma 2, e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Sostiene parte appellante che tale normativa, che prevede la possibilità di avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di assistente amministrativo o tecnico, non può precludere una diversa qualificazione del rapporto ove tali modalità siano state in concreto e di fatto tali da integrare la nozione legale di subordinazione.
Orbene, secondo un consolidato condivisibile principio, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n.7966); su un piano generale, si può convenire con l'argomentazione attorea, così come possono condividersi le doglianze esposte nel gravame, per le quali qualunque forma adottata non può precludere l'accertamento di una diversità di fatto dello schema effettivamente utilizzato dalle parti nello svolgimento del rapporto. Tuttavia, non può non pag. 14/20 sottolinearsi che la specifica inclusione normativa, nei termini illustrati, delle mansioni di assistente amministrativo nel novero di quelle assegnabili mediante i contestati contratti di parasubordinazione, deve correlarsi all'oggettiva impossibilità dello svolgimento di un'attività come quella in esame senza, se non un'eterodirezione, quantomeno un coordinamento tecnico, peraltro in sé presente in tutti i rapporti tra lavoratore autonomo e committente, particolarmente pregante.
Non sarebbe evidentemente possibile non assegnare una postazione fissa per svolgere l'attività di assistente amministrativo, con l'inevitabile utilizzo di tutti gli strumenti della Scuola committente, seguendo l'orario di apertura degli uffici, dato che la prestazione in discorso non può che svolgersi in ufficio e in sinergia con tutto il settore amministrativo, così come il risultato dell'attività produttiva non può che essere indirizzato a favore della
Scuola. In altri termini, l'attività di assistente amministrativo, dovendosi svolgere nell'Istituto scolastico, negli orari previsti, necessariamente secondo direttive emanate dal Dirigente, “in coerenza con il piano….delle attività” stabilito dal predetto Dirigente di concerto con il DSGA (v. contratti in atti) non può prescindere da una rilevante “messa a disposizione del committente”, tratto che appare avvicinarsi a quello proprio del lavoro subordinato;
né è ipotizzabile che l'apporto di un assistente amministrativo in autonomia venga conferito, come invece sembra pretendere parte appellante, con un'organizzazione propria del lavoratore.
Pertanto, se il legislatore ha conferito forma di autonomia a questa attività, peraltro in un contesto particolare, riservato ad ex LSU e con una certa assimilazione a tale peculiare forma di rapporto, non ha voluto né avrebbe potuto escludere tali elementi, per cui la distinzione rispetto a un rapporto di lavoro subordinato va ricercata pag. 15/20 sul sottile crinale del particolare e speciale stato di soggezione che solo la subordinazione esprime.
In tale ambito, per esempio, le assenze, certamente dovevano essere comunicate e anche documentate (v. all.8-9), perché si trattava pur sempre di rispettare obbligazioni contrattualmente assunte: ma non vi
è prova che in concreto vi fosse la possibilità che le richieste non venissero autorizzate o che il sistema in cui parte ricorrente era pur stabilmente inserita potesse arrivare ad irrogare sanzioni disciplinari.
Non è chiaro, inoltre, quale spazio, compatibile con le finalità dell'azione amministrativa, era lasciato o meno all'esecuzione del lavoro da svolgere e, quindi, quale fosse in concreto la pregnanza delle disposizioni che parte appellante riceveva e le concrete modalità di controllo sul suo operato.
Trattasi di profili importanti e decisivi, perché, nella peculiarità della fattispecie azionata, ove l'autonomia viene rimodulata dallo stesso impianto normativo, sono proprio questi marginali, ma fondamentali, profili a delineare un rapporto di subordinazione e non di parasubordinazione.
Questi aspetti non vengono specificamente esaminati nel ricorso di primo grado e nell'articolazione istruttoria: anzi parte ricorrente si
è astenuta dal formulare capitoli di prova orale, mentre la documentazione allegata appare molto scarna in relazione all'ampio arco temporale dedotto in giudizio.
In definitiva non risulta dimostrato e, ancor prima allegato, che la parte ricorrente fosse destinataria di ordini e/o disposizioni di servizio, impartiti anche ai dipendenti di ruolo, non riconducibili a quelle direttive destinate al mero fine di coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività di istituto. Né tantomeno la documentazione prodotta (v. doc.15) risulta assolutamente probante nel senso preteso dall'appellante.
pag. 16/20 In conclusione, se pur in relazione alle specifiche mansioni esercitate i periodi pre e post ruolo siano stati percepiti dalla appellante come svolti senza soluzione di continuità, e sul piano materiale e apparente il lavoro espletato con i contratti di collaborazione e quello seguito alla stabilizzazione sia stato tendenzialmente indifferenziato, è il rilievo della soggezione, quantomeno formale e giuridica, ad aver costituito il discrimen tra due modalità di svolgimento del lavoro presentanti vincoli almeno parzialmente differenti e meno intensi nella prima fase.
Trattasi, d'altronde, di elementi che nella fattispecie al vaglio si atteggiano in modo peculiare, ma normalmente determinanti nella definizione della subordinazione.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dalla S.C. (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 22.8.2003 n. 12364) ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa, fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il Giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante.
Senza contare che, come rilevato dal Ministero, la omette Parte_1 di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio pag. 17/20 in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co. e che a tali contratti aveva avuto accesso quale LSU: pretendere di utilizzare, quale presupposto del presente ricorso – anche per le sopra indicate finalità economiche, la vicenda che ha consentito al ricorrente un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio.
Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che per effetto degli stessi è stata conseguita dalla Con la stipula del Parte_1 contratto è stata infatti manifestata un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato (v. anche sentenza G.L. Trib. Napoli n.
981/2022 pubbl. il 22/02/2022 prodotta dal appellato). CP_1
Esclusa la natura subordinata ex art. 2126 c.c. resta assorbita anche la pretesa di ricostruzione di carriera in virtù del principio di non discriminazione e la disamina delle domande inerenti le differenze retributive, il TFR, l'omissione contributiva, posto che prima della stabilizzazione il rapporto era di matrice diversa (LSU).
Qualificata la domanda ex art. 2126 c.c. ed esclusa la sussistenza degli indici propri della subordinazione, il Collegio condivide il consolidato orientamento di legittimità (da ultimo C. Cass. L. Ord. n.
32904/2023) secondo cui “l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato «rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente» ed è quindi idonea a cancellare tutte le conseguenze dell'abuso, senza necessità di ristoro pecuniario del «danno comunitario» (Cass. n. 22552/2016 e altre coeve e successive;
principio inizialmente affermato con specifico riferimento alla stabilizzazione del personale docente della scuola, ma poi esteso anche ad altre categorie del pubblico impiego: v. Cass. n.
16336/2017).…..la giurisprudenza che esclude tale risarcibilità nel caso in cui l'illegittima precarizzazione sia sfociata nella
pag. 18/20 stabilizzazione del rapporto.…… ha peraltro precisato che l'immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, oltre a provenire dal medesimo ente che ha commesso l'abuso (Cass. n. 7982/2018), deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine (Cass. n. 15353/2020; conf. Cass.
n. 14815/2021, alla quale si rinvia per una più completa disamina dei precedenti conformi)” come appunto avvenuto nella fattispecie in esame, trattandosi “di una consolidazione del rapporto di lavoro avvenuta in ragione della precedente precarietà” nell'ambito di una procedura di stabilizzazione ex lege 27 dicembre 2017 n. 205. L'art. 1 co. 619 aveva previsto infatti per il
[...]
l'indizione, “entro il 28 febbraio Controparte_3
2018, di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge
è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'art.8 legge n.124/99, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici…”; al co. 624 era stato precisato che “Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale” e “nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili”.
Ritiene, dunque, la Corte che, all'esito dell'esame degli atti di causa, sia infondata la pretesa della ricorrente e corretta la sentenza appellata (con assorbimento del motivo relativo alla eccezione di prescrizione).
pag. 19/20 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del grado che liquida, per ciascuna, in euro 3.400,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%,
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Anna Carla Catalano
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'11.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2312/22 RG, alla quale è stata riunita la n.2474/22 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1675/2022 pubblicata il 25.3.2022 dal Tribunale di Napoli Nord
TRA rappresenta e difesa dall'avv.to Gianluca Parte_1
Corriere
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2 difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in primo grado la deduceva: Parte_1
-di essere un ex LSU e di aver prestato servizio in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza soluzione di continuità presso l'I.T.C. “A. Gallo” di Aversa dal 1.7.2001 al 31.8.2018 e di essere stata immessa in ruolo nella pubblica amministrazione con contratto part-time all'esito della procedura selettiva prevista dalla legge 205/2017;
-di aver svolto le mansioni di assistente amministrativo sulla base di una pluralità di contratti per un periodo superiore a 36 mesi;
-che i contratti di lavoro stipulati non erano finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico, ma simulavano la reale natura subordinata;
-che durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa ella non disponeva di alcun margine di autonomia in relazione alle modalità di adempimento e all'organizzazione del lavoro;
-di aver svolto la propria attività lavorativa per 36 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 certificate, dapprima, mediante firma di apposito registro e, successivamente, per il tramite del badge orario;
-di non aver mai ricevuto per tutti gli anni di lavoro la tredicesima e la quattordicesima mensilità e di non aver percepito il TFR, né ha mai ottenuto il versamento dei contributi;
-che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE era esclusa qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori assunti a tempo determinato;
-di avere, pertanto, per tutto il periodo indicato in ricorso, svolto di fatto una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e di avere, di conseguenza, diritto alle differenze retributive e al medesimo trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Scuola per i dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, alla ricostruzione pag. 2/20 giuridica dell'intera anzianità di servizio e agli scatti stipendiali, nonché all'indennizzo ex art. 32 comma 5 D.lgs 183/2010.
Per tali ragioni adiva il Tribunale di Napoli Nord esponendo le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra essa ricorrente e il era Controparte_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Co.
Scuola, 2) accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio - compreso il servizio pre ruolo - e agli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e per l'effetto condannare il al pagamento, in suo favore, degli CP_4 aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Co. sulla base dell'anzianità maturata conseguente alla nuova ricostruzione di carriera nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto essa ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'1.7.2001, qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato, e quanto fino ad allora effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto e complessivamente al pagamento di € 148.132,72 di cui € 118.618,65 a titolo di differenze retributive ed € 29.520,07
a titolo di TFR o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724; 3) accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione della propria posizione contributiva conseguente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tenendo conto della ricostruzione di carriera e per pag. 3/20 l'effetto condannare l'amministrazione al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale convenuto.
Il si costituiva tempestivamente e resisteva Controparte_1 con diverse argomentazioni alle pretese attoree. In particolare, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda per assenza CP_1 dei requisiti della subordinazione e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l' , il quale eccepiva la prescrizione CP_2 dei contributi per il periodo dal 1.7.2001 al 22.02.2017 e concludeva per la condanna del datore al versamento dei contributi, con vittoria di spese.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Propone appello la contestando: Parte_1
-il parziale accoglimento della eccezione di prescrizione avanzata dal atteso che il rapporto di lavoro in oggetto non era CP_1 assistito dalla garanzia della stabilità (ovvero assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 18 dello St. dei La.), di guisa che il termine prescrizionale cominciava a decorrere solo alla cessazione del rapporto di lavoro;
-il rigetto del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto finalizzata non alla conversione del rapporto bensì al riconoscimento del diritto agli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Co ed alle differenze retributive tra quanto parte ricorrente avrebbe dovuto percepire dall' 1.7.2001, qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato e quanto percepito effettivamente, nonché alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio e degli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (art.2126 c.c.).
pag. 4/20 In sede di gravame la ricorrente ribadisce che nella fattispecie ricorre la doppia alienità e cioè, da una parte, essa era perfettamente inserita in un'organizzazione altrui, vale a dire nell'organizzazione amministrativa dell' Controparte_5 utilizzando attrezzature e strumenti dell' (compresi telefono, CP_5 scrivania, postazione, computer, etc.) e, dall'altra, il risultato produttivo, attinente alla organizzazione dell'amministrazione dell' , era di spettanza dell' costituendo CP_5 Controparte_5 parte integrante e tipica delle sue finalità istituzionali, censurando la decisione del Tribunale di negare l'ammissione dei mezzi istruttori che avrebbero provato tali aspetti;
ribadisce che l'attività lavorativa svolta era connotata da concrete modalità che, complessivamente valutate, erano tali da denotare la presenza di una serie concordante di significativi indici sintomatici della subordinazione (obbligo di prestare servizio secondo un preciso orario di lavoro, da certificare mediante firma di apposito registro e poi mediante utilizzo del badge orario, autorizzazione per poter fruire di ferie e di giustificare assenze per malattia o richieste di permessi, percezione di una retribuzione predeterminata e corrisposta mediante cedolini, percezione dell'intera retribuzione durante le ferie autorizzate, conformazione dell'attività lavorativa secondo le mutevoli esigenze dell'Istituto, svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro, con utilizzo di strumenti propri della amministrazione scolastica e inserimento nella struttura organizzativa della convenuta al pari del suo personale), chiedendo 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra la ricorrente e il è Controparte_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Co.
pag. 5/20 Scuola, 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio - compreso il servizio pre ruolo - e agli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e per l'effetto condannare il al pagamento, CP_4 in favore della ricorrente, degli aumenti stipendiali riconosciuti dal
CCNL di Co. sulla base dell'anzianità maturata conseguente alla nuova ricostruzione di carriera nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'
1.7.2001, qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato, e quanto fino ad oggi ha effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto e complessivamente al pagamento di € 148.132,72 di cui € 118.618,65 a titolo di differenze retributive ed € 29.520,07 a titolo di TFR o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994
n. 724, 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva conseguente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tenendo conto della ricostruzione di carriera e per l'effetto condannare l'amministrazione al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale convenuto, 4) vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, C.P.A.
e spese generali, da attribuirsi ai procuratori che se ne dichiarano antistatari.
Si sono costituiti il e l' . CP_1 CP_2
Il Ministero rileva che è corretta la statuizione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione in quanto la domanda con la quale l'assunto a tempo determinato rivendica il medesimo trattamento pag. 6/20 economico riservato al dipendente a tempo indeterminato, ha natura retributiva e, pertanto, il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. che decorre in costanza di rapporto;
nel merito ribadisce l'insussistenza dei caratteri della subordinazione osservando che già nel modello prefigurato legislativamente le attività svolte dai lavoratori assunti con contratto co.co.co. si realizzano per il tramite di una prestazione d'opera di carattere personale, svolta con continuità e sotto ordinazione del datore di lavoro, che costituisce il vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e le funzioni del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo, con particolare riferimento alla possibilità di verifica e di controllo delle modalità di esecuzione delle attività affidate per valutarne la funzionalità e la rispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati, per cui quanto ritenuto da controparte indice di subordinazione, invero costituisce caratteristica saliente del rapporto per come prefigurato dallo stesso legislatore;
che i cosiddetti CO.CO.CO. di cui al D.M. 66/2001 hanno sempre riguardato l'espletamento della funzione di attività di carattere amministrativo come previsto dal DM 66/2001 e successive circolari applicative;
che l'art.6 del D.lgs. n.81/2000 prevede la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuata da parte della
P.A. ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili;
che i lavori socialmente utili non sono rapporti di lavoro subordinato ex
D.Lgs. n.468/97, art.8 (poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000,
n.81, art.4); che nell'ambito scolastico, il decreto interministeriale
20 aprile 2001 n.66 ha previsto l'attivazione dei detti incarichi dal
1° luglio 2001, ha individuato i beneficiari ed ha indicato che le attività rientrassero nelle funzioni di assistente amministrativo o tecnico (art.2).
pag. 7/20 L' fa rilevare che la ricorrente è titolare di pensione di CP_2 vecchiaia anticipata con decorrenza dal settembre 2019, liquidata anche sulla base della contribuzione versata in virtù dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo ed accreditati nella gestione separata e che l'obbligo alla CP_2 contribuzione discende dall'accertamento delle circostanze e fatti dedotti in causa e quindi del diritto fatto valere e che la prova degli indicati fatti incombe su parte attrice;
precisa che per il periodo dall'1.7.2001 al 22.2.2017 è comunque maturata la prescrizione quinquennale posto che unico atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 22.2.2022.
La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, era riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc e la riunione dei due appelli nn.2312/222 e 2474/22, acquisite le note alla udienza dell'11.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
La fattispecie oggetto di causa è stata già esaminata più volte da questa Corte (ex multis sentenza n.1811/24 allegata anche dal appellato) per cui si possono richiamare le motivazioni già CP_1 esposte nei precedenti di segno analogo (art.118 disp. att. cpc).
La è stata impiegata, quale ex LSU, nella segreteria Parte_1 dell'Istituto scolastico ITC “A. Gallo” di Aversa dal luglio 2001 ed ha prestato ininterrottamente fino all'agosto 2018 la propria attività lavorativa alle dipendenze del (subentrato Controparte_1 nei contratti tra Enti locali e LSU ex l. 124/1999) con la qualifica di Assistente Amministrativo profilo b1 in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) a tempo determinato, con le stesse mansioni, senza soluzione di continuità; in pag. 8/20 primo grado ha denunciato l'illegittimità del ricorso reiterato a questo strumento contrattuale, utilizzato al solo fine di celare la reale natura subordinata della prestazione lavorativa eccependo che il rapporto di lavoro non era mai stato caratterizzato dagli elementi tipici della collaborazione, ma da quelli della subordinazione, essendo ella stata inserita stabilmente nell'organizzazione funzionale interna dell'Amministrazione alla stregua di un Parte_2 dipendente ATA strutturato in organico, lavorando quotidianamente e per 36 ore settimanali, in via esclusiva e continuativa. Secondo la tesi sussistevano tutti i caratteri propri della subordinazione: assoggettamento gerarchico-personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro, nonché tutti i criteri complementari (indici sintomatici della subordinazione), consistenti nell'obbligo di osservare l'orario di lavoro anche mediante l'apposito foglio firme ed altri sistemi di rilevazione delle presenze, nell'obbligo di giustificare le assenze, anche per malattia, e di recuperare le ore o i minuti di ritardo, nella ricezione di ordini di servizio, nello svolgimento della prestazione nei locali messi a disposizione dal datore di lavoro, nell'assenza del rischio di impresa, nell'utilizzazione degli strumenti di lavoro del datore di lavoro, nella cadenza e forma della retribuzione;
di contro difettavano i requisiti della
“coordinazione” e dell'autonomia oltre che le condizioni di cui all'art. 7 co. 6 d.lgs. 165/01 (comprovata specializzazione, obiettivi e progetti specifici e determinati, temporaneità e alta qualificazione, esigenze specifiche e temporanee). La ricorrente aveva pertanto chiesto di accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe stipulati accertando la reale natura subordinata della prestazione lavorativa svolta dal
01.07.2001 al 31.08.2018 e, per l'effetto, condannare il
[...]
alla ricostruzione della propria carriera contributiva Controparte_1
pag. 9/20 ed all'erogazione delle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello previsto dal contratto collettivo del comparto scuola per il profilo di assistente amministrativo, oltre alla regolarizzazione contributiva.
A fronte del rigetto da parte del Tribunale la ha Parte_1 reiterato, anche in questa sede, analoghe argomentazioni, secondo cui avrebbe svolto la propria prestazione, formalmente, in virtù di una successione di contratti di collaborazione (co.co.co.) ma, di fatto, alle dipendenze e sotto il controllo gerarchico e funzionale della
P.A. appellata.
La pretesa azionata trova il suo fondamento nell'art 2126 c.c. in quanto il giudizio de quo è volto a far accertare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dall'1.7.2001 al 31.8.2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. per l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dei contratti di c.d. co.co.co. stipulati nel predetto arco temporale, con tutte le invocate conseguenze giuridiche ed economiche.
L'appello è infondato.
I contratti di lavoro stipulati dalla appellante traggono origine da motivi assistenziali e sono finalizzati all'immissione nel mondo del lavoro di LSU;
ed infatti all'art. 2 del D.M. 66/2001 si legge: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i
Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo
o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del
pag. 10/20 Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art.3 del presente decreto”.
Ciononostante, una volta istituiti e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, essi devono essere assoggettati alla disciplina loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Ciò si traduce nell'applicazione, anche a tali contratti, dei principi generali e, quindi, è possibile superare il dato formale ed indagare la vera natura del rapporto. In tal senso la Suprema Corte (Cass.
n.10951/2018) la quale ha chiarito che “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, non rilevando in senso contrario
l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”.
In altre parole, la S.C. ha evidenziato come non possa prescindersi dal vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda: ai fini della qualificazione del rapporto, non può assumere valenza dirimente, per un verso, il nomen iuris utilizzato dalle parti dovendo piuttosto attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà
pag. 11/20 delle parti;
e, per altro verso, la qualificazione normativa, ove le modalità di svolgimento si siano discostate dalla previsione di legge, sì che la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 10951 cit.). La qualificazione operata
è, quindi, sempre suscettibile di verifica giurisdizionale;
una diversa esegesi risulterebbe costituzionalmente illegittima, non esistendo una presunzione relativa (o, men che meno, assoluta) di conformità della natura giuridica del rapporto al nomen iuris attribuitogli dall'amministrazione (Cass. sent. n. 1639/2012).
Va altresì osservato che, come noto, ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento
(anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. Lav. Sentenza n.20002 del
7/10/2004).
La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, cui costituiscono specificazione il potere di controllo e pag. 12/20 quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia.
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie i contratti di lavoro stipulati tra le odierne parti, prevedevano espressamente che
“il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuata, senza vincolo reciproco di esclusiva. Pertanto, Ella svolgerà la Sua collaborazione senza impiego di mezzi organizzati, senza alcun vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente al fine di utilizzare compiutamente la Sua attività.
Termini e modalità di esecuzione della …prestazione dovranno essere concordati con il Dirigente scolastico…..”, come anche eventuali periodi di sospensione.
La documentazione prodotta in atti non fornisce un quadro utile all'accoglimento delle pretese invocate. Tutti i contratti esibiti dalla parte appellante (doc.4) sono espressamente volti a instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.lgs. 81 del 2000 al fine di svolgere attività amministrativa.
Detta norma testualmente dispone:
“Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs.
n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
L'art.1 del D.I. 20 aprile 2001, n.66, emanato al fine di dare attuazione all'art.6 sopra cit. ha, a sua volta, disposto: “I soggetti di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 2, comma 1, impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di
pag. 13/20 Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla
L. 19 luglio 1993, n. 236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto".
Il successivo art. 2 prevede: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001, con il coordinamento dei competenti
Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 6, comma 2, e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Sostiene parte appellante che tale normativa, che prevede la possibilità di avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di assistente amministrativo o tecnico, non può precludere una diversa qualificazione del rapporto ove tali modalità siano state in concreto e di fatto tali da integrare la nozione legale di subordinazione.
Orbene, secondo un consolidato condivisibile principio, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n.7966); su un piano generale, si può convenire con l'argomentazione attorea, così come possono condividersi le doglianze esposte nel gravame, per le quali qualunque forma adottata non può precludere l'accertamento di una diversità di fatto dello schema effettivamente utilizzato dalle parti nello svolgimento del rapporto. Tuttavia, non può non pag. 14/20 sottolinearsi che la specifica inclusione normativa, nei termini illustrati, delle mansioni di assistente amministrativo nel novero di quelle assegnabili mediante i contestati contratti di parasubordinazione, deve correlarsi all'oggettiva impossibilità dello svolgimento di un'attività come quella in esame senza, se non un'eterodirezione, quantomeno un coordinamento tecnico, peraltro in sé presente in tutti i rapporti tra lavoratore autonomo e committente, particolarmente pregante.
Non sarebbe evidentemente possibile non assegnare una postazione fissa per svolgere l'attività di assistente amministrativo, con l'inevitabile utilizzo di tutti gli strumenti della Scuola committente, seguendo l'orario di apertura degli uffici, dato che la prestazione in discorso non può che svolgersi in ufficio e in sinergia con tutto il settore amministrativo, così come il risultato dell'attività produttiva non può che essere indirizzato a favore della
Scuola. In altri termini, l'attività di assistente amministrativo, dovendosi svolgere nell'Istituto scolastico, negli orari previsti, necessariamente secondo direttive emanate dal Dirigente, “in coerenza con il piano….delle attività” stabilito dal predetto Dirigente di concerto con il DSGA (v. contratti in atti) non può prescindere da una rilevante “messa a disposizione del committente”, tratto che appare avvicinarsi a quello proprio del lavoro subordinato;
né è ipotizzabile che l'apporto di un assistente amministrativo in autonomia venga conferito, come invece sembra pretendere parte appellante, con un'organizzazione propria del lavoratore.
Pertanto, se il legislatore ha conferito forma di autonomia a questa attività, peraltro in un contesto particolare, riservato ad ex LSU e con una certa assimilazione a tale peculiare forma di rapporto, non ha voluto né avrebbe potuto escludere tali elementi, per cui la distinzione rispetto a un rapporto di lavoro subordinato va ricercata pag. 15/20 sul sottile crinale del particolare e speciale stato di soggezione che solo la subordinazione esprime.
In tale ambito, per esempio, le assenze, certamente dovevano essere comunicate e anche documentate (v. all.8-9), perché si trattava pur sempre di rispettare obbligazioni contrattualmente assunte: ma non vi
è prova che in concreto vi fosse la possibilità che le richieste non venissero autorizzate o che il sistema in cui parte ricorrente era pur stabilmente inserita potesse arrivare ad irrogare sanzioni disciplinari.
Non è chiaro, inoltre, quale spazio, compatibile con le finalità dell'azione amministrativa, era lasciato o meno all'esecuzione del lavoro da svolgere e, quindi, quale fosse in concreto la pregnanza delle disposizioni che parte appellante riceveva e le concrete modalità di controllo sul suo operato.
Trattasi di profili importanti e decisivi, perché, nella peculiarità della fattispecie azionata, ove l'autonomia viene rimodulata dallo stesso impianto normativo, sono proprio questi marginali, ma fondamentali, profili a delineare un rapporto di subordinazione e non di parasubordinazione.
Questi aspetti non vengono specificamente esaminati nel ricorso di primo grado e nell'articolazione istruttoria: anzi parte ricorrente si
è astenuta dal formulare capitoli di prova orale, mentre la documentazione allegata appare molto scarna in relazione all'ampio arco temporale dedotto in giudizio.
In definitiva non risulta dimostrato e, ancor prima allegato, che la parte ricorrente fosse destinataria di ordini e/o disposizioni di servizio, impartiti anche ai dipendenti di ruolo, non riconducibili a quelle direttive destinate al mero fine di coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività di istituto. Né tantomeno la documentazione prodotta (v. doc.15) risulta assolutamente probante nel senso preteso dall'appellante.
pag. 16/20 In conclusione, se pur in relazione alle specifiche mansioni esercitate i periodi pre e post ruolo siano stati percepiti dalla appellante come svolti senza soluzione di continuità, e sul piano materiale e apparente il lavoro espletato con i contratti di collaborazione e quello seguito alla stabilizzazione sia stato tendenzialmente indifferenziato, è il rilievo della soggezione, quantomeno formale e giuridica, ad aver costituito il discrimen tra due modalità di svolgimento del lavoro presentanti vincoli almeno parzialmente differenti e meno intensi nella prima fase.
Trattasi, d'altronde, di elementi che nella fattispecie al vaglio si atteggiano in modo peculiare, ma normalmente determinanti nella definizione della subordinazione.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dalla S.C. (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 22.8.2003 n. 12364) ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa, fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il Giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante.
Senza contare che, come rilevato dal Ministero, la omette Parte_1 di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio pag. 17/20 in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co. e che a tali contratti aveva avuto accesso quale LSU: pretendere di utilizzare, quale presupposto del presente ricorso – anche per le sopra indicate finalità economiche, la vicenda che ha consentito al ricorrente un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio.
Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che per effetto degli stessi è stata conseguita dalla Con la stipula del Parte_1 contratto è stata infatti manifestata un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato (v. anche sentenza G.L. Trib. Napoli n.
981/2022 pubbl. il 22/02/2022 prodotta dal appellato). CP_1
Esclusa la natura subordinata ex art. 2126 c.c. resta assorbita anche la pretesa di ricostruzione di carriera in virtù del principio di non discriminazione e la disamina delle domande inerenti le differenze retributive, il TFR, l'omissione contributiva, posto che prima della stabilizzazione il rapporto era di matrice diversa (LSU).
Qualificata la domanda ex art. 2126 c.c. ed esclusa la sussistenza degli indici propri della subordinazione, il Collegio condivide il consolidato orientamento di legittimità (da ultimo C. Cass. L. Ord. n.
32904/2023) secondo cui “l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato «rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente» ed è quindi idonea a cancellare tutte le conseguenze dell'abuso, senza necessità di ristoro pecuniario del «danno comunitario» (Cass. n. 22552/2016 e altre coeve e successive;
principio inizialmente affermato con specifico riferimento alla stabilizzazione del personale docente della scuola, ma poi esteso anche ad altre categorie del pubblico impiego: v. Cass. n.
16336/2017).…..la giurisprudenza che esclude tale risarcibilità nel caso in cui l'illegittima precarizzazione sia sfociata nella
pag. 18/20 stabilizzazione del rapporto.…… ha peraltro precisato che l'immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, oltre a provenire dal medesimo ente che ha commesso l'abuso (Cass. n. 7982/2018), deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine (Cass. n. 15353/2020; conf. Cass.
n. 14815/2021, alla quale si rinvia per una più completa disamina dei precedenti conformi)” come appunto avvenuto nella fattispecie in esame, trattandosi “di una consolidazione del rapporto di lavoro avvenuta in ragione della precedente precarietà” nell'ambito di una procedura di stabilizzazione ex lege 27 dicembre 2017 n. 205. L'art. 1 co. 619 aveva previsto infatti per il
[...]
l'indizione, “entro il 28 febbraio Controparte_3
2018, di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge
è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'art.8 legge n.124/99, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici…”; al co. 624 era stato precisato che “Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale” e “nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili”.
Ritiene, dunque, la Corte che, all'esito dell'esame degli atti di causa, sia infondata la pretesa della ricorrente e corretta la sentenza appellata (con assorbimento del motivo relativo alla eccezione di prescrizione).
pag. 19/20 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del grado che liquida, per ciascuna, in euro 3.400,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%,
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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