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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SI GI PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 378/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 903/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230015562359000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 777/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente in data 28.11.2020, presentava dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2019, dichiarando:
- Al quadro RC1, redditi di lavoro dipendente per € 49.244,00;
- Al quadro RN 29, crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero per €
10.574,00 (doc. 4: dichiarazione dei redditi 2020 persone fisiche relativa all'anno di imposta 2019).
Effettuato il controllo formale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-ter D.P.R.
600/73 della Dichiarazione dei redditi 2020 di cui al punto precedente, la
Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Territoriale di Genova 2, ritenuto il credito di imposta per redditi prodotti all'estero, nello specifico in Francia, non correttamente documentato, con atto n. 03125422083 - Identificativo controllo n. T19U0075162875 , comunicava la rettifica di alcuni dati, richiedendo il versamento della somma di € 10.574,00 a titolo di maggior imposta, unitamente alla sanzione ridotta pari a € 2.114,80 e agli interessi di € 864,90.
Ricevuta la comunicazione ex art. 36 ter, in data 6.02.2023 parte contribuente presentava istanza di autotutela, allegando i soli cedolini paga e rivendicando la correttezza della dichiarazione presentata.
Esaminata l'istanza di autotutela, l'Ufficio in data 8.02.2023, rilevava ancora una volta l'incompletezza della documentazione presentata.
Parte contribuente non inviava la documentazione richiesta né provvedeva al versamento delle somme dovute, così che in data 12.08.2023 gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 048 2023 0015562359 000, per l'importo di € 15.009,29.
Parte contribuente notificava quindi ricorso con istanza ex art. 17bis D. Lgs. 546/92 con il quale contestava l'operato dell'Ufficio per non aver tenuto conto delle imposte subite all'estero in violazione della
Convenzione contro le doppie imposizioni ricorso respinto dall'Ufficio per mancata presentazione di certificazione sui redditi di fonte estera
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado ha accolto il ricorso di parte contribuente compensando le spese.
Appella l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello che parte contribuente , nonostante le reiterate richieste dell'Agenzia appellante, non ha mai prodotto, neppure in questa sede, alcuna certificazione rilasciata dall'Ufficio imposte estero o rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera, attestante gli importi complessivamente corrisposti e comprovante che le imposte pagate all'estero siano a titolo definitivo.
La mancanza di certificazione in merito impone all'Ufficio di richiedere la somma indicata in atti.
Valore controversia euro 10574,00
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie l' appello. Spese a carico parte contribuente liquidate in euro 1593,00 di cui alla tabella
DM 147/2022 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SI GI PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 378/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 903/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230015562359000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 777/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente in data 28.11.2020, presentava dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2019, dichiarando:
- Al quadro RC1, redditi di lavoro dipendente per € 49.244,00;
- Al quadro RN 29, crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero per €
10.574,00 (doc. 4: dichiarazione dei redditi 2020 persone fisiche relativa all'anno di imposta 2019).
Effettuato il controllo formale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-ter D.P.R.
600/73 della Dichiarazione dei redditi 2020 di cui al punto precedente, la
Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Territoriale di Genova 2, ritenuto il credito di imposta per redditi prodotti all'estero, nello specifico in Francia, non correttamente documentato, con atto n. 03125422083 - Identificativo controllo n. T19U0075162875 , comunicava la rettifica di alcuni dati, richiedendo il versamento della somma di € 10.574,00 a titolo di maggior imposta, unitamente alla sanzione ridotta pari a € 2.114,80 e agli interessi di € 864,90.
Ricevuta la comunicazione ex art. 36 ter, in data 6.02.2023 parte contribuente presentava istanza di autotutela, allegando i soli cedolini paga e rivendicando la correttezza della dichiarazione presentata.
Esaminata l'istanza di autotutela, l'Ufficio in data 8.02.2023, rilevava ancora una volta l'incompletezza della documentazione presentata.
Parte contribuente non inviava la documentazione richiesta né provvedeva al versamento delle somme dovute, così che in data 12.08.2023 gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 048 2023 0015562359 000, per l'importo di € 15.009,29.
Parte contribuente notificava quindi ricorso con istanza ex art. 17bis D. Lgs. 546/92 con il quale contestava l'operato dell'Ufficio per non aver tenuto conto delle imposte subite all'estero in violazione della
Convenzione contro le doppie imposizioni ricorso respinto dall'Ufficio per mancata presentazione di certificazione sui redditi di fonte estera
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado ha accolto il ricorso di parte contribuente compensando le spese.
Appella l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello che parte contribuente , nonostante le reiterate richieste dell'Agenzia appellante, non ha mai prodotto, neppure in questa sede, alcuna certificazione rilasciata dall'Ufficio imposte estero o rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera, attestante gli importi complessivamente corrisposti e comprovante che le imposte pagate all'estero siano a titolo definitivo.
La mancanza di certificazione in merito impone all'Ufficio di richiedere la somma indicata in atti.
Valore controversia euro 10574,00
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie l' appello. Spese a carico parte contribuente liquidate in euro 1593,00 di cui alla tabella
DM 147/2022 oltre accessori di legge se dovuti.