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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/11/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2190/2017 TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 VITTORI GIANFRANCO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , con ricorso depositato in data 31.10.2017 (poi iscritto al n. R.G. 2190/2017), Parte_1 premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “NC OR” – con terreni siti in agro di NO allo IO (CS) alla C/da Prainetta
– nell'anno 2011, dal 11.10.2011 al 31.12.2011, per n. 51 giornate lavorative, ha dedotto di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda NC OR – con terreni siti in agro di NO allo IO (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate)” – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online dal 10.03.2017 al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, dopo aver esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2011, alle dipendenze della ditta NC OR, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Rotonda (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. All'udienza del 26.02.2019 il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due tra quelli indicati in ricorso i testi da escutere, e CP_ riservava all'esito l'ammissione della prova orale richiesta dall' tenuto conto dell'esaustività delle risultanze contenute nel verbale ispettivo in atti. Veniva escusso per parte ricorrente il teste Tes_1
.
[...] All'esito dell'udienza del 15.04.2025 il GdL disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese CP_ dall'ispettore nel procedimento iscritto al R.G. n. 1996/2017, udienza del Persona_1 19.10.2021. Esaurita l'istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo e dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, con alterazione del programma di definizione dei giudizi. Pt_2 ita la documentazione prodotta, alla udienza del 3009.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. Infatti, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso CP_ amministrativo alla direzione Provinciale di Potenza il 19.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo il 18.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 15.11.2017. Il ricorso è stato depositato il 31.10.2017; pertanto, è tempestivo.
2.1. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che dalla carta di identità la ricorrente risulta residente a Viggianello ed anche l'elenco è relativo allo stesso Comune. chiede, tuttavia, la iscrizione negli Parte_1 elenchi del Comune di Rotonda.
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi CP_ fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agric ncese OR:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a circa 5 milioni di euro nel periodo oggetto di ispezione;
2) ha registrato poche fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati esigui;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
Pag. 2 di 6 L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera CP_ sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da NC OR all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli CP_ con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il NC non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola NC OR abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP_ agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP_ l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al l;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal NC quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del NC, risultavano essere deceduti, CP_ rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal NC all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di NC OR che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui la ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed CP_ avente la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni testimoniali. Preliminarmente si evidenzia che, sebbene il Tribunale abbia ammesso, per la parte ricorrente, due testi tra quelli indicati in ricorso (cfr. verbale di udienza del 26.02.2019), è stato escusso soltanto Tes_1
, in quanto all'udienza del 16.05.2023 il procuratore costituito per parte ricorrente ha rinunciato
[...] all'escussione del secondo teste ammesso. Quanto alle dichiarazioni rese dal , si rileva che, per sua stessa ammissione, egli è portatore di Tes_1 un evidente interesse di fatto a confermar istenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'egli coinvolto nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato
Pag. 3 di 6 CP_ disconosciuto anche il suo rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto giudizio contro l' In altre parole, il teste è risultato portatore di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il suo rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Ad ogni buon conto, per quanto in questa sede interessa, il teste ha riferito: “(…) Ho lavorato per NC OR per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per NC e CP_ per altra azienda. L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovilla ancora in corso. Nel mio giudizio ho indicato come testimoni e , Testimone_2 Testimone_3
Lavoravamo a NO allo Jonio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e SIBARI dove il NC Testimone_4 aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in Persona_2 pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di NC OR, l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il NC;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda NC ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione (SICILIA – ). I lavoratori Pt_3Per sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di NO di proprietà di NC sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a NO, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a NO, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a vicino a Controparte_2
di Corigliano. Non ricordo la contrada. Li conosco perché venivano a NO semp no a fine CP_3 maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri Controparte_ terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella occasione. Eravamo in un terreno di
, sino in NO e distante 5-6 km da quelli di NC. In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ci Persona_4 CP_ sarà anche un verbale dell – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto NC. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da 3/4 anni non li abbiamo coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del Per_5 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti Parte_4 non hanno lavorato a Contrada Garda. NC OR la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e Persona_6
e poi c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era d n Persona_7 un'ora di pausa. In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di NC OR. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. NC OR ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. Testimone_3 La era assunta come bracciante, ma in ufficio. ci pagava NC in contanti. Tes_3 Adesso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori CP_
– Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato CP_ di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha Parte_5 lavorato per NC per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. NC è un uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di NC OR, a Castrovillari. (…) OS , la conosco perché ha lavorato in azienda da NC, credo nel 2015, per un anno. Parte_1
Pag. 4 di 6 Ricordo che ha lavorato da Marzo a Dicembre. Credo che abitasse a Viggianello, e viaggiava con il pullman della SAM. Era una ragazza con i capelli corti, magra e non molto alta (…).” L'Ispettore le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente giudizio, ha riferito: Per_1CP_
“Sono ispettore in servizio presso la sede di CROTONE, con mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del NC, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di CP_ colleghi dell di Cosenza, dott.ssa ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, Per_8 CP_ (periodo 2011-2016 successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede di Reggio Testimone_5 Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo Persona_9 fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a NO allo IO. Lì c'era l'abitazione del signor NC OR, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali NC conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al NC entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del NC ed il 5% dello stesso NC. Nella ASPOA avevano quote i figli del NC,
ed Antonio, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun Per_10 operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con NC ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il NC era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso NC (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva NC OR e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il NC. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al NC abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in CP_2
ove il NC dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario ci dichiarava
[...] Pt_6 in proprio i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta RA e di non aver firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il NC dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da RA i quali hanno negato di conoscere NC (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a NC OR. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al Tes_ NC che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse la titolarità di mezzi agricoli. Tes_7 Non ce ne è stata fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio Testimone_ mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare pomodori. Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono lì un gruppetto di Testimone_ lavoratori, tra cui due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo sentito i dipendenti di NC avevano Testimone_ questo verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale abbiamo fatto foto sia a NO che a S cordo i nomi dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che RA ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, NO. Di Pt_7 quelli che abbiamo sentito abbiamo le dichiarazioni allegate al verbale: aveva centinaia di dipendenti NC ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre
o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
Pag. 5 di 6 CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola NC OR, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Dal verbale ispettivo, per l'anno 2011 emerge: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.671.404,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 319.991,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. RA OR, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 2.819,00; − Reddito agrario dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); − Reddito dominicale dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° nove (9) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: Una (1) emessa da azienda conto terzista per lavori di aratura e frangizollatura;
Una (1), soltanto, datata 01/06/2011 con riferimento ai D.D.T. n° 189/A del 19/05/2011 e n° 203/A del 26/05/2011, per acquisto di piantine di pomodori;
Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 31.056,00 (I.V.A. esclusa). Il totale complessivo delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 2.025.270,00”. Occorre rilevare, altresì, come gli ispettori abbiano effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16, di cui quattro (segnatamente quelli del: 06.09.2016; 09.09.2016; 15.09.2016; 06.10.2016) in contrada Prainette, il luogo in cui l'odierna ricorrente ha dedotto di aver lavorato, non rinvenendo sui campi alcun lavoratore ed, anzi, dando la prova (cfr. foto “allegato 2 verbale”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha, al Tes_1 contrario, dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così come era in cor detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore TORCHIA (cfr. verbale udienza del 19.10.2021) -. Peraltro, il teste ha reso dichiarazioni in contrasto con le stesse allegazioni attoree in ordine, Tes_1 ad esempio, all'anno e al di lavoro prestato (“OS , la conosco perché ha lavorato in azienda da Parte_1 NC, credo nel 2015, per un anno. Ricordo che ha lavorato da Marzo a Dicembre”, la ricorrente afferma invece di aver lavorato per la medesima ditta per il 2011, da ottobre a dicembre). Nulla precisa circa le mansioni dalla stessa svolte. La parte ricorrente, inoltra, fonda le proprie argomentazioni sulle dichiarazioni di un solo teste, che non ha affatto confermato lo svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2011, con la conseguenza che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, secondo il principio unus testis, nullus testis. Ne consegue che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di RA non può ritenersi affatto raggiunta. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso proposto dev'essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 25.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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