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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
20316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott. Giuseppe Orso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20316 /2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. MAURIELLO SALVATORE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con affidamento rafforzato dei minori alla madre, oltre alla conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 15.1.2024;
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/10/2023 la sig.ra allegava: “
1. Di aver contratto CP_1
matrimonio il 21.10.2014 in Napoli con il resistente;
2. che dall'unione coniugale erano nati i figli
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
12.09.2017, entrambi residenti e conviventi presso la madre, ed entrambi studenti;
3. che l'ultima casa coniugale era costituita da un appartamento sito in Napoli, alla Via del Camposanto n. 41, di proprietà del Comune di Napoli assegnata al IG. , padre dell'istante, dove la coppia Persona_3
era andata a vivere subito dopo le nozze;
4. che, dopo un primo periodo di felice convivenza, il rapporto matrimoniale si era progressivamente disgregato a causa della profonda diversità caratteriale ed i coniugi vivevano in una situazione di separazione di fatto a far data dal mese di febbraio 2022; 5. che nel mese di aprile 2023 il resistente era stato arrestato e si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale in virtù di condanna definitiva per 10 anni;
6. che, in ragione dello stato detentivo del , la ricorrente chiedeva che venisse disposto l'affido CP_2
esclusivo a sé dei due figli;
7. che la ricorrente era in prova come addetta alle pulizie presso una
Parte catena di in attesa di essere assunta definitivamente;
8. che tra i coniugi era da tempo venuta meno l'affectio coniugalis e oramai vana risultava la possibilità di salvare la loro unione;
9. che, pertanto, la ricorrente aveva comunicato al coniuge la propria volontà di addivenire alla pronuncia di separazione personale, tuttavia senza esito.”
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ 1) autorizzare
i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio ritenuto;
2) pronunciare la separazione giudiziale tra i IGg. ri e;
3) per le CP_1 Controparte_2 ragioni indicate in premessa, disporre l'affido esclusivo alla IG.ra dei due figli CP_1 [...]
(24/03/2016) e (12/09/2017), con residenza presso l'abitazione Persona_1 Persona_2
materna; 4) relativamente al diritto di visita padre-figli, in considerazione dell'attuale stato di detenzione del IG. , disporre che, una volta tornato in libertà, egli potrà vedere i minori CP_2
secondo il calendario che la S.V. vorrà predisporre;
5) disporre che il IG. versi, quale CP_2 contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 500,00, (€ 250,00 per ciascun figlio), importo automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat, mediante versamento da effettuarsi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente bancario o postale a comunicarsi intestato alla IG.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la CP_1
prole, preventivamente concordate con la IG.ra e dietro esibizione di valido documento che CP_1
ne comprovi la spesa effettuata, tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. “
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. dell'11.01.2024 la ricorrente compariva dinanzi al Giudice
Istruttore il quale procedeva all'interrogatorio libero della stessa;
con ordinanza del 15.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, il Giudice Istruttore emanava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n.22 c.p.c. disponendo l'affido esclusivo dei minori di Per_1
e di alla madre, ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento CP_2 Per_2 CP_2 dei figli di 250,00€ per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la causa veniva poi rinviata al 05.04.2024 onerando il Pubblico Ministero della trasmissione delle informazioni relative alla posizione carceraria del resistente ed i SS territorialmente competenti del deposto di relazione socio ambientale relativa ai minori ed al loro nucleo familiare.
All'indicata udienza il Tribunale, verificato il deposito della relazione socio-ambientale, reiterava la richiesta di informazioni sulla posizione carceraria del e chiedeva all'ufficio di Procura la CP_2
trasmissione degli atti relativi al procedimento penale generato dalla denuncia sporta da CP_1
- se non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p. - circostanza emersa dalla relazione dei SS e confermata dalla stessa ricorrente in udienza.
Alla successiva udienza del 26.9.2024, verificato il deposito della documentazione richiesta alla
Procura della Repubblica, il Tribunale rinviava la causa all'udienza di rimessione della causa al
Collegio, ex art. 473 bis n.28 c.p.c., del 20.12.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia del resistente che sebbene regolarmente citato non ha inteso costituirsi in giudizio
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse e dei comportamenti assunti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sul regime di affido dei figli minori.
Ritiene il Tribunale di aderire alle richieste di affidamento rafforzato formulata dall'ufficio di Procura per le ragioni che di seguito si riportano.
Si rileva dapprima come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisca eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato” (art. 337quater c.c.). A tal proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che….l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento… Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc..”. La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore', come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Orbene, nel caso in esame, oltre all'idoneità genitoriale di , evidenziatasi sia nel corso CP_1 dell'interrogatorio libero della stessa sia dalle indagini socio-ambientali trasmesse dai servizi sociali della VII Municipalità emerge l'inidoneità educativa di , il quale, successivamente Controparte_2
alla sua carcerazione, non ha mai manifestato concretamente alcuna volontà di fronteggiare le esigenze morali ed i bisogni materiali dei propri figli, dimostrando, invece, totale disinteresse e carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti.
Quanto alla inidoneità genitoriale del resistente determinanti sul punto sono le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza dell'11.1.2024 che di seguito si riportano: “Dal febbraio del 2022 il matrimonio con si è del tutto compromesso, atteso che la nostra relazione era fatta di litigi e Controparte_2
incomprensioni. La conclusione di fatto della nostra relazione ha spinto mio marito a CP_2 lasciare l'abitazione coniugale poiché era divenuta intollerabile la convivenza. I bambini sono rimasti sempre con me presso la casa coniugale;
preciso che la casa coniugale è di proprietà di mio padre. Da quando ha lasciato l'abitazione, non ha contribuito né alle spese Controparte_2
ordinarie dei bambini né a quelle straordinarie, la sua contribuzione è stata nulla. Nell'aprile del
2023 è stato arrestato, in quanto condannato in via definitiva a scontare una pena di dieci anni, circostanza riferitami dallo stesso RE. Benché non abbia mai contribuito ai bisogni dei figli, durante il periodo di detenzione ha talvolta fatto richiesta di vedere i bambini;
preciso che il nostro rapporto è talmente deteriorato che è per noi impossibile assumere in maniera condivisa qualsiasi decisione riguardante i figli. Il suo profondo astio nei miei confronti per l'interruzione della relazione impedisce la condivisione delle scelte relative ai bambini. Lui assume nei miei confronti una condotta
“prevaricatrice” e, pertanto, è impossibile assumere decisioni condivise. Quanto al diritto di visita, preciso che io non mi oppongo affinché il padre possa vedere i bambini anche in carcere;
tuttavia, io non intendo recarmi in carcere, atteso che non voglio vederlo ma non vedo ragioni ostative acché
i bambini vengano accompagnati da un familiare del ramo paterno. Per mantenere i miei bambini sono costretta a ricevere l'aiuto dei miei genitori e io stessa mi arrangio lavorando a nero e facendo delle pulizie presso dei B&B. Guadagno per l'attività espletata circa 800 euro al mese, spero che a breve il mio rapporto di lavoro venga regolarizzato”. Inoltre gli esiti degli approfondimenti socio ambientali delegati dal Tribunale, oltre a confermare quanto riferito dalla ricorrente, hanno evidenziato che la relazione tra le parti di durata ventennale - culminata nel matrimonio del 2014 - è stata caratterizzata da diversi periodi di detenzione del e da numerosi litigi ed in particolare CP_2
da un atteggiamento possessivo e controllante del che ha reso di fatto impossibile la CP_2 condivisione delle scelte relative ai figli minori ( “… La donna, durante i vari incontri, ha raccontato di aver avuto una relazione durata circa venti anni con il sig. , nel corso dei quali si sono CP_2
susseguiti diversi periodi di detenzione da parte di questi, e di aver contratto matrimonio in data
21.10.2014. Ancora la madre dei minori descrive il marito come un buon padre, attento e presente nella vita dei figli, anche dopo la fine della relazione (e fino all'ultimo arresto – aprile 2024), mentre più complessi sono risultati i rapporti tra coniugi. Infatti la signora ha riferito che nel corso CP_1
degli anni trascorsi insieme ha sempre mostrato un atteggiamento possessivo e CP_2
controllante nei suoi riguardi relegandola ad un ruolo di cura ed accudimento nei riguardi dei figli
e della casa. Si precisa che la madre dei minori non ha fornito informazioni chiare circa i motivi della fine del matrimonio e, manifestando un certo disagio, si limitava a rispondere alle varie domande che le venivano poste in maniera evasiva. La donna, affermando che nel corso degli anni avrebbe perdonato il marito più volte, in occasione dell'ultima lite avvenuta nel febbraio 2022 avrebbe preso coscienza delle intollerabilità della propria situazione familiare decidendo di porre fine al matrimonio. Tale ultima decisione stando al racconto della non sarebbe stata gradita CP_1
dal di che a più riprese avrebbe rivendicato il proprio ruolo di marito ma senza ottenere alcun CP_2
ripensamento da parte della moglie che al contrario a fine febbraio inizio marzo 2024 lo denunciava per maltrattamenti…..”). Inoltre, è doveroso precisare che per gli episodi maltrattanti il è CP_2 stato condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 2 e mesi 4.
Tanto premesso, considerato l'attuale stato detentivo del (dallo stato di esecuzione del CP_2 [...]
emerge che lo stesso ha una posizione giuridica mista con definitivo ed un fine pena al CP_2
18.11.2031), l'assenza di qualsivoglia rapporto tra le parti - generato in particolare dai comportamenti maltrattanti assunti dal nei confronti della moglie - e la totale mancanza di partecipazione CP_2 del resistente al mantenimento dei figli, deve, quindi, disporsi, nell'interesse dei minori, l'affido super-esclusivo (affidamento rafforzato) alla madre di e , stabilendo, Persona_1 Persona_2
ai sensi del art. 337 quater, 3 comma c.c. – conformemente alle richieste del PM - che anche le decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore) siano adottate dal solo genitore affidatario. Il Collegio, conclusivamente, ritiene il
[...]
del tutto incapace di poter condividere con la ricorrente, in modo maturo e responsabile, le CP_2
decisioni, anche di maggiore interesse, riguardanti i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Quanto al diritto di visita del genitore collocatario il Tribunale preliminarmente evidenzia che dalla relazione dei SS emerge che i minori non sono a conoscenza dell'attuale stato detentivo del padre
(“… Per quel che concerne i minori la donna ha sempre affermato di aver assunto un atteggiamento tutelante nei riguardi dei figli che ancora oggi ignari dei trascorsi del padre, dell'attuale stato detentivo di questi, così come delle complesse dinamiche familiari, hanno sempre saputo che la lontananza dell'uomo sarebbe causata dal suo lavoro che spesso lo porta fuori città. Difatti e Per_1
abituati alle lunghe assenze del padre non chiedono di questi nonostante non lo vedano né lo Per_2
sentano dal suo ultimo arresto mostrandosi pressoché sereni e tranquilli…..). Tanto premesso il
Collegio ritiene che, attesa la condizione detentiva del , gli incontri padre-figli possano CP_2 essere quantificati in un incontro bimestrale con le modalità previste dall'ordinamento penitenziario ed allorquando i minori saranno resi edotti della reale ed attuale condizione del resistente. In particolare il Tribunale, attesa la particolare situazione del , invita la ricorrente a valutare CP_2
per i predetti minori – in piena età evolutiva – un supporto psicologico, che possa aiutarli ed accompagnarli nella conoscenza della condizione carceraria del padre e nel riavvicinamento a quest'ultimo.
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, considerato lo stato detentivo del resistente ed il mancato deposito di documentazione attestante la condizione economico-finanziaria del resistente, ritiene il Collegio di quantificare la misura del contributo mensile al mantenimento dei figli da porre a carico del padre, nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento/00), 250,00 € per ciascun figlio, da corrispondersi alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale in base agli indici
Istat.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per i figli, purché debitamente documentate, per le quali si fa integrale rinvio al Protocollo del Tribunale di Napoli.
Trattandosi di giurisdizione necessaria e considerato l'andamento del giudizio il Tribunale dichiara irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-affida i figli minori (Villaricca 24.3.2016) e (Villaricca 12.9.2017) in Persona_1 Persona_2 via esclusiva ( affidamento rafforzato) a con collocamento presso l'abitazione della CP_1
madre, disponendo ex art. 337 quater, comma 3, c.c. che anche le decisioni di maggior interesse per i figli minori (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore) siano adottate dalla sola madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-disciplina il diritto-dovere di visita dei figli da parte del padre secondo le modalità indicate nella parte motiva della presente sentenza, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Controparte_2 CP_1
500,00 euro (250,00€ per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.48, parte I, S. sez. X, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014); -spese irripetibili.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/12/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott. Giuseppe Orso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20316 /2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. MAURIELLO SALVATORE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con affidamento rafforzato dei minori alla madre, oltre alla conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 15.1.2024;
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/10/2023 la sig.ra allegava: “
1. Di aver contratto CP_1
matrimonio il 21.10.2014 in Napoli con il resistente;
2. che dall'unione coniugale erano nati i figli
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
12.09.2017, entrambi residenti e conviventi presso la madre, ed entrambi studenti;
3. che l'ultima casa coniugale era costituita da un appartamento sito in Napoli, alla Via del Camposanto n. 41, di proprietà del Comune di Napoli assegnata al IG. , padre dell'istante, dove la coppia Persona_3
era andata a vivere subito dopo le nozze;
4. che, dopo un primo periodo di felice convivenza, il rapporto matrimoniale si era progressivamente disgregato a causa della profonda diversità caratteriale ed i coniugi vivevano in una situazione di separazione di fatto a far data dal mese di febbraio 2022; 5. che nel mese di aprile 2023 il resistente era stato arrestato e si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale in virtù di condanna definitiva per 10 anni;
6. che, in ragione dello stato detentivo del , la ricorrente chiedeva che venisse disposto l'affido CP_2
esclusivo a sé dei due figli;
7. che la ricorrente era in prova come addetta alle pulizie presso una
Parte catena di in attesa di essere assunta definitivamente;
8. che tra i coniugi era da tempo venuta meno l'affectio coniugalis e oramai vana risultava la possibilità di salvare la loro unione;
9. che, pertanto, la ricorrente aveva comunicato al coniuge la propria volontà di addivenire alla pronuncia di separazione personale, tuttavia senza esito.”
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ 1) autorizzare
i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio ritenuto;
2) pronunciare la separazione giudiziale tra i IGg. ri e;
3) per le CP_1 Controparte_2 ragioni indicate in premessa, disporre l'affido esclusivo alla IG.ra dei due figli CP_1 [...]
(24/03/2016) e (12/09/2017), con residenza presso l'abitazione Persona_1 Persona_2
materna; 4) relativamente al diritto di visita padre-figli, in considerazione dell'attuale stato di detenzione del IG. , disporre che, una volta tornato in libertà, egli potrà vedere i minori CP_2
secondo il calendario che la S.V. vorrà predisporre;
5) disporre che il IG. versi, quale CP_2 contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 500,00, (€ 250,00 per ciascun figlio), importo automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat, mediante versamento da effettuarsi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente bancario o postale a comunicarsi intestato alla IG.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la CP_1
prole, preventivamente concordate con la IG.ra e dietro esibizione di valido documento che CP_1
ne comprovi la spesa effettuata, tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. “
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. dell'11.01.2024 la ricorrente compariva dinanzi al Giudice
Istruttore il quale procedeva all'interrogatorio libero della stessa;
con ordinanza del 15.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, il Giudice Istruttore emanava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n.22 c.p.c. disponendo l'affido esclusivo dei minori di Per_1
e di alla madre, ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento CP_2 Per_2 CP_2 dei figli di 250,00€ per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la causa veniva poi rinviata al 05.04.2024 onerando il Pubblico Ministero della trasmissione delle informazioni relative alla posizione carceraria del resistente ed i SS territorialmente competenti del deposto di relazione socio ambientale relativa ai minori ed al loro nucleo familiare.
All'indicata udienza il Tribunale, verificato il deposito della relazione socio-ambientale, reiterava la richiesta di informazioni sulla posizione carceraria del e chiedeva all'ufficio di Procura la CP_2
trasmissione degli atti relativi al procedimento penale generato dalla denuncia sporta da CP_1
- se non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p. - circostanza emersa dalla relazione dei SS e confermata dalla stessa ricorrente in udienza.
Alla successiva udienza del 26.9.2024, verificato il deposito della documentazione richiesta alla
Procura della Repubblica, il Tribunale rinviava la causa all'udienza di rimessione della causa al
Collegio, ex art. 473 bis n.28 c.p.c., del 20.12.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia del resistente che sebbene regolarmente citato non ha inteso costituirsi in giudizio
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse e dei comportamenti assunti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sul regime di affido dei figli minori.
Ritiene il Tribunale di aderire alle richieste di affidamento rafforzato formulata dall'ufficio di Procura per le ragioni che di seguito si riportano.
Si rileva dapprima come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisca eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato” (art. 337quater c.c.). A tal proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che….l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento… Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc..”. La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore', come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Orbene, nel caso in esame, oltre all'idoneità genitoriale di , evidenziatasi sia nel corso CP_1 dell'interrogatorio libero della stessa sia dalle indagini socio-ambientali trasmesse dai servizi sociali della VII Municipalità emerge l'inidoneità educativa di , il quale, successivamente Controparte_2
alla sua carcerazione, non ha mai manifestato concretamente alcuna volontà di fronteggiare le esigenze morali ed i bisogni materiali dei propri figli, dimostrando, invece, totale disinteresse e carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti.
Quanto alla inidoneità genitoriale del resistente determinanti sul punto sono le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza dell'11.1.2024 che di seguito si riportano: “Dal febbraio del 2022 il matrimonio con si è del tutto compromesso, atteso che la nostra relazione era fatta di litigi e Controparte_2
incomprensioni. La conclusione di fatto della nostra relazione ha spinto mio marito a CP_2 lasciare l'abitazione coniugale poiché era divenuta intollerabile la convivenza. I bambini sono rimasti sempre con me presso la casa coniugale;
preciso che la casa coniugale è di proprietà di mio padre. Da quando ha lasciato l'abitazione, non ha contribuito né alle spese Controparte_2
ordinarie dei bambini né a quelle straordinarie, la sua contribuzione è stata nulla. Nell'aprile del
2023 è stato arrestato, in quanto condannato in via definitiva a scontare una pena di dieci anni, circostanza riferitami dallo stesso RE. Benché non abbia mai contribuito ai bisogni dei figli, durante il periodo di detenzione ha talvolta fatto richiesta di vedere i bambini;
preciso che il nostro rapporto è talmente deteriorato che è per noi impossibile assumere in maniera condivisa qualsiasi decisione riguardante i figli. Il suo profondo astio nei miei confronti per l'interruzione della relazione impedisce la condivisione delle scelte relative ai bambini. Lui assume nei miei confronti una condotta
“prevaricatrice” e, pertanto, è impossibile assumere decisioni condivise. Quanto al diritto di visita, preciso che io non mi oppongo affinché il padre possa vedere i bambini anche in carcere;
tuttavia, io non intendo recarmi in carcere, atteso che non voglio vederlo ma non vedo ragioni ostative acché
i bambini vengano accompagnati da un familiare del ramo paterno. Per mantenere i miei bambini sono costretta a ricevere l'aiuto dei miei genitori e io stessa mi arrangio lavorando a nero e facendo delle pulizie presso dei B&B. Guadagno per l'attività espletata circa 800 euro al mese, spero che a breve il mio rapporto di lavoro venga regolarizzato”. Inoltre gli esiti degli approfondimenti socio ambientali delegati dal Tribunale, oltre a confermare quanto riferito dalla ricorrente, hanno evidenziato che la relazione tra le parti di durata ventennale - culminata nel matrimonio del 2014 - è stata caratterizzata da diversi periodi di detenzione del e da numerosi litigi ed in particolare CP_2
da un atteggiamento possessivo e controllante del che ha reso di fatto impossibile la CP_2 condivisione delle scelte relative ai figli minori ( “… La donna, durante i vari incontri, ha raccontato di aver avuto una relazione durata circa venti anni con il sig. , nel corso dei quali si sono CP_2
susseguiti diversi periodi di detenzione da parte di questi, e di aver contratto matrimonio in data
21.10.2014. Ancora la madre dei minori descrive il marito come un buon padre, attento e presente nella vita dei figli, anche dopo la fine della relazione (e fino all'ultimo arresto – aprile 2024), mentre più complessi sono risultati i rapporti tra coniugi. Infatti la signora ha riferito che nel corso CP_1
degli anni trascorsi insieme ha sempre mostrato un atteggiamento possessivo e CP_2
controllante nei suoi riguardi relegandola ad un ruolo di cura ed accudimento nei riguardi dei figli
e della casa. Si precisa che la madre dei minori non ha fornito informazioni chiare circa i motivi della fine del matrimonio e, manifestando un certo disagio, si limitava a rispondere alle varie domande che le venivano poste in maniera evasiva. La donna, affermando che nel corso degli anni avrebbe perdonato il marito più volte, in occasione dell'ultima lite avvenuta nel febbraio 2022 avrebbe preso coscienza delle intollerabilità della propria situazione familiare decidendo di porre fine al matrimonio. Tale ultima decisione stando al racconto della non sarebbe stata gradita CP_1
dal di che a più riprese avrebbe rivendicato il proprio ruolo di marito ma senza ottenere alcun CP_2
ripensamento da parte della moglie che al contrario a fine febbraio inizio marzo 2024 lo denunciava per maltrattamenti…..”). Inoltre, è doveroso precisare che per gli episodi maltrattanti il è CP_2 stato condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 2 e mesi 4.
Tanto premesso, considerato l'attuale stato detentivo del (dallo stato di esecuzione del CP_2 [...]
emerge che lo stesso ha una posizione giuridica mista con definitivo ed un fine pena al CP_2
18.11.2031), l'assenza di qualsivoglia rapporto tra le parti - generato in particolare dai comportamenti maltrattanti assunti dal nei confronti della moglie - e la totale mancanza di partecipazione CP_2 del resistente al mantenimento dei figli, deve, quindi, disporsi, nell'interesse dei minori, l'affido super-esclusivo (affidamento rafforzato) alla madre di e , stabilendo, Persona_1 Persona_2
ai sensi del art. 337 quater, 3 comma c.c. – conformemente alle richieste del PM - che anche le decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore) siano adottate dal solo genitore affidatario. Il Collegio, conclusivamente, ritiene il
[...]
del tutto incapace di poter condividere con la ricorrente, in modo maturo e responsabile, le CP_2
decisioni, anche di maggiore interesse, riguardanti i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Quanto al diritto di visita del genitore collocatario il Tribunale preliminarmente evidenzia che dalla relazione dei SS emerge che i minori non sono a conoscenza dell'attuale stato detentivo del padre
(“… Per quel che concerne i minori la donna ha sempre affermato di aver assunto un atteggiamento tutelante nei riguardi dei figli che ancora oggi ignari dei trascorsi del padre, dell'attuale stato detentivo di questi, così come delle complesse dinamiche familiari, hanno sempre saputo che la lontananza dell'uomo sarebbe causata dal suo lavoro che spesso lo porta fuori città. Difatti e Per_1
abituati alle lunghe assenze del padre non chiedono di questi nonostante non lo vedano né lo Per_2
sentano dal suo ultimo arresto mostrandosi pressoché sereni e tranquilli…..). Tanto premesso il
Collegio ritiene che, attesa la condizione detentiva del , gli incontri padre-figli possano CP_2 essere quantificati in un incontro bimestrale con le modalità previste dall'ordinamento penitenziario ed allorquando i minori saranno resi edotti della reale ed attuale condizione del resistente. In particolare il Tribunale, attesa la particolare situazione del , invita la ricorrente a valutare CP_2
per i predetti minori – in piena età evolutiva – un supporto psicologico, che possa aiutarli ed accompagnarli nella conoscenza della condizione carceraria del padre e nel riavvicinamento a quest'ultimo.
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, considerato lo stato detentivo del resistente ed il mancato deposito di documentazione attestante la condizione economico-finanziaria del resistente, ritiene il Collegio di quantificare la misura del contributo mensile al mantenimento dei figli da porre a carico del padre, nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento/00), 250,00 € per ciascun figlio, da corrispondersi alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale in base agli indici
Istat.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per i figli, purché debitamente documentate, per le quali si fa integrale rinvio al Protocollo del Tribunale di Napoli.
Trattandosi di giurisdizione necessaria e considerato l'andamento del giudizio il Tribunale dichiara irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-affida i figli minori (Villaricca 24.3.2016) e (Villaricca 12.9.2017) in Persona_1 Persona_2 via esclusiva ( affidamento rafforzato) a con collocamento presso l'abitazione della CP_1
madre, disponendo ex art. 337 quater, comma 3, c.c. che anche le decisioni di maggior interesse per i figli minori (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore) siano adottate dalla sola madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-disciplina il diritto-dovere di visita dei figli da parte del padre secondo le modalità indicate nella parte motiva della presente sentenza, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Controparte_2 CP_1
500,00 euro (250,00€ per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.48, parte I, S. sez. X, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014); -spese irripetibili.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/12/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler