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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16018/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Guido RENI e dall'Avv. C.F._1
Giovanna LONGHI, presso lo studio dei quali, sito in via San Felice n. 6, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tania NICOLINI presso il cui C.F._2 studio, sito in Bologna alla via Marsili 7, è elettivamente domiciliata.
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. Pt_2
Maria Lupoli (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti per atto C.F._3 del notaio di Roma, rep. N. 37590/7131 del 23.01.2023 - elettivamente Persona_1 domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso la sede dell'Avvocatura Prov.le dell'Istituto RESISTENTI
OGGETTO: art. 9 terzo comma L. 898/70
CONCLUSIONI:
La signora a concluso come da ricorso: Parte_1
“voglia il Tribunale di Bologna, in accoglimento del presente ricorso, con sentenza provvisoriamente esecutiva e previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertare nei confronti di e della signora , il diritto della ricor-rente alla Pt_2 Controparte_1 attribuzione dal 30.11.2020 di una quota pari al 50%, o alla diversa percen-tuale che verrà stabilita
pagina 1 di 4 dal Tribunale, della pensione di reversibilità derivan-te dalla pensione diretta dell'ex CP_2 coniuge divorziato signor nato il [...], deceduto in Svizzera il 30.11.2020; Persona_2 condannare l' a corrispondere alla ricorrente detta quota di pensione di reversibi-lità nella Pt_2 percentuale del 50%, o in quella stabilita dal Tribunale, con decorrenza 30.11.2020, con interessi e rivalutazione se dovuta. Con vittoria di spese.”
La signora ha concluso come da memoria di costituzione: CP_1
“Voglia il Tribunale adito accogliere le domande formulate dalla stessa parte ricorrente. Spese legali compensate”
L' ha concluso come da memoria di costituzione: Pt_2
“Piaccia al Tribunale: previa determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, accertare il diritto della medesima a percepire detta quota dall' con decorrenza dal momento del decesso Pt_2 dell'ex coniuge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 novembre 2024 ha domandato Parte_1 che:
- sia accertato il suo diritto all'attribuzione della quota del 50% o di quella diversa ritenuta di giustizia della pensione di reversibilità VOSPETT derivante dalla pensione diretta dell'ex coniuge divorziato deceduto il 30 novembre 2020; Persona_2
- sia condannata l a corrispondere la suddetta porzione della pensione di Pt_2 reversibilità dalla data della morte dell'ex marito. A sostegno delle sue istanze ha evidenziato che:
- ella e il signor i erano sposati il 2 maggio 1964; Per_2
- dal matrimonio erano nate le figlie (il 17 novembre 1964) e (il Per_3 Per_4
31 ottobre 1965);
- i coniugi si erano separati consensualmente con verbale omologato il 29 ottobre 1975;
- il 10 giugno 2013 era stato dichiarato, a Lugano, lo scioglimento del matrimonio tra le parti per divorzio, omologando le conclusioni delle parti, che avevano concordato che il marito avrebbe versato alla moglie un contributo annuale non indicizzato di 3.000,00 euro;
- il signor il 10 gennaio 2014 si era sposato con Per_2 CP_1
[...]
- lo stesso era deceduto il 30 novembre 2020.
Si è costituita in giudizio la signora la quale ha aderito alle istanze di CP_1 controparte. Si è costituito l' , che -dopo avere premesso che la signora ha Pt_2 Parte_1 diritto a una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge- ha chiesto che venga determinato l'importo dovuto.
pagina 2 di 4 Le parti sono comparse all'udienza del 6 marzo 2025, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La Giudice, ritenuto che la causa non debba essere istruita, l'ha rimessa alla decisione del Collegio.
***** Non è contestato né il diritto della signora di ricevere, nella sua Parte_1 qualità di ex moglie, una quota della pensione di reversibilità del defunto
[...] né l'entità della porzione spettantegli. Per_2
Invero, sussistono i requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma, L. 898/70. La ricorrente, infatti, dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con il signor non è convolata a nuove nozze e godeva di un contributo Per_2 qualificabile come assegno divorzile. La quota del 50% della pensione dell'ex coniuge che ella ha domandato, con l'espresso assenso della resistente che le sia assegnata appare congrua, CP_1 tenuto conto degli anni di durata dei due matrimoni. Si deve quindi attribuire alla signora e alla signora la Parte_1 CP_1 quota del 50% ciascuna della pensione di reversibilità del defunto
[...]
Per_2
Per l'effetto va ordinato all' di provvedere alla corresponsione periodica Pt_2 mensile delle predette quote dal ° dicembre 2020. In particolare, con riferimento alla decorrenza va sottolineato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, il diritto della ricorrente a ricevere una quota della pensione dell'ex coniuge decorre dal primo mese successivo al decesso di quest'ultimo, ovvero nel caso in esame dal dicembre 2020 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., sentenza 22259 del 27 settembre 2013, che sancisce che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato
o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.”). Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, atteso che la signora ha aderito fin dalla costituzione alle istanze della ricorrente e che l' CP_1 Pt_2 non ha mai contestato il diritto della signora a percepire una quota della Parte_1 pensione di reversibilità del signor e si è rimesso al Collegio per la Per_2 determinazione della quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta,
pagina 3 di 4 - attribuisce a e a la quota del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuna della pensione di reversibilità del defunto signor Persona_2
- ordina all' , Direzione Provinciale di Bologna, in persona del legale Pt_2 rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione periodica mensile delle predette quote dal 1° gennaio 2020;
- compensa integralmente le spese di lite. Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Guido RENI e dall'Avv. C.F._1
Giovanna LONGHI, presso lo studio dei quali, sito in via San Felice n. 6, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tania NICOLINI presso il cui C.F._2 studio, sito in Bologna alla via Marsili 7, è elettivamente domiciliata.
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. Pt_2
Maria Lupoli (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti per atto C.F._3 del notaio di Roma, rep. N. 37590/7131 del 23.01.2023 - elettivamente Persona_1 domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso la sede dell'Avvocatura Prov.le dell'Istituto RESISTENTI
OGGETTO: art. 9 terzo comma L. 898/70
CONCLUSIONI:
La signora a concluso come da ricorso: Parte_1
“voglia il Tribunale di Bologna, in accoglimento del presente ricorso, con sentenza provvisoriamente esecutiva e previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertare nei confronti di e della signora , il diritto della ricor-rente alla Pt_2 Controparte_1 attribuzione dal 30.11.2020 di una quota pari al 50%, o alla diversa percen-tuale che verrà stabilita
pagina 1 di 4 dal Tribunale, della pensione di reversibilità derivan-te dalla pensione diretta dell'ex CP_2 coniuge divorziato signor nato il [...], deceduto in Svizzera il 30.11.2020; Persona_2 condannare l' a corrispondere alla ricorrente detta quota di pensione di reversibi-lità nella Pt_2 percentuale del 50%, o in quella stabilita dal Tribunale, con decorrenza 30.11.2020, con interessi e rivalutazione se dovuta. Con vittoria di spese.”
La signora ha concluso come da memoria di costituzione: CP_1
“Voglia il Tribunale adito accogliere le domande formulate dalla stessa parte ricorrente. Spese legali compensate”
L' ha concluso come da memoria di costituzione: Pt_2
“Piaccia al Tribunale: previa determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, accertare il diritto della medesima a percepire detta quota dall' con decorrenza dal momento del decesso Pt_2 dell'ex coniuge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 novembre 2024 ha domandato Parte_1 che:
- sia accertato il suo diritto all'attribuzione della quota del 50% o di quella diversa ritenuta di giustizia della pensione di reversibilità VOSPETT derivante dalla pensione diretta dell'ex coniuge divorziato deceduto il 30 novembre 2020; Persona_2
- sia condannata l a corrispondere la suddetta porzione della pensione di Pt_2 reversibilità dalla data della morte dell'ex marito. A sostegno delle sue istanze ha evidenziato che:
- ella e il signor i erano sposati il 2 maggio 1964; Per_2
- dal matrimonio erano nate le figlie (il 17 novembre 1964) e (il Per_3 Per_4
31 ottobre 1965);
- i coniugi si erano separati consensualmente con verbale omologato il 29 ottobre 1975;
- il 10 giugno 2013 era stato dichiarato, a Lugano, lo scioglimento del matrimonio tra le parti per divorzio, omologando le conclusioni delle parti, che avevano concordato che il marito avrebbe versato alla moglie un contributo annuale non indicizzato di 3.000,00 euro;
- il signor il 10 gennaio 2014 si era sposato con Per_2 CP_1
[...]
- lo stesso era deceduto il 30 novembre 2020.
Si è costituita in giudizio la signora la quale ha aderito alle istanze di CP_1 controparte. Si è costituito l' , che -dopo avere premesso che la signora ha Pt_2 Parte_1 diritto a una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge- ha chiesto che venga determinato l'importo dovuto.
pagina 2 di 4 Le parti sono comparse all'udienza del 6 marzo 2025, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La Giudice, ritenuto che la causa non debba essere istruita, l'ha rimessa alla decisione del Collegio.
***** Non è contestato né il diritto della signora di ricevere, nella sua Parte_1 qualità di ex moglie, una quota della pensione di reversibilità del defunto
[...] né l'entità della porzione spettantegli. Per_2
Invero, sussistono i requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma, L. 898/70. La ricorrente, infatti, dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con il signor non è convolata a nuove nozze e godeva di un contributo Per_2 qualificabile come assegno divorzile. La quota del 50% della pensione dell'ex coniuge che ella ha domandato, con l'espresso assenso della resistente che le sia assegnata appare congrua, CP_1 tenuto conto degli anni di durata dei due matrimoni. Si deve quindi attribuire alla signora e alla signora la Parte_1 CP_1 quota del 50% ciascuna della pensione di reversibilità del defunto
[...]
Per_2
Per l'effetto va ordinato all' di provvedere alla corresponsione periodica Pt_2 mensile delle predette quote dal ° dicembre 2020. In particolare, con riferimento alla decorrenza va sottolineato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, il diritto della ricorrente a ricevere una quota della pensione dell'ex coniuge decorre dal primo mese successivo al decesso di quest'ultimo, ovvero nel caso in esame dal dicembre 2020 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., sentenza 22259 del 27 settembre 2013, che sancisce che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato
o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.”). Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, atteso che la signora ha aderito fin dalla costituzione alle istanze della ricorrente e che l' CP_1 Pt_2 non ha mai contestato il diritto della signora a percepire una quota della Parte_1 pensione di reversibilità del signor e si è rimesso al Collegio per la Per_2 determinazione della quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta,
pagina 3 di 4 - attribuisce a e a la quota del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuna della pensione di reversibilità del defunto signor Persona_2
- ordina all' , Direzione Provinciale di Bologna, in persona del legale Pt_2 rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione periodica mensile delle predette quote dal 1° gennaio 2020;
- compensa integralmente le spese di lite. Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
Bruno Perla
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