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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11326/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa BE AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 02/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 11326/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AF FAUSTO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARAZZA MARCO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. DE FEO DOMENICO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.9.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: CP_1
- di essere dipendente della resistente sin dal 19/12/1988 (allora SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a.) e di essere transitato, a decorrere dal
1.7.2024, alle dipendenze di Fibercop s.p.a.;
- di aver sempre percepito il trattamento retributivo di cui alle buste paga prodotte, con applicazione al rapporto di lavoro del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
pagina 1 di 10 - di aver ricevuto: a decorrere dal novembre 2003, un ulteriore importo a titolo di superminimo individuale, denominato “ad personam individuale”, pari ad €180,76 mensili;
a decorrere dal mese di settembre 2005, un ulteriore (e secondo) importo a titolo di superminimo individuale, denominato “sovraminimo ad personam individuale”, pari ad
€ 120,00; a decorrere da dicembre 2008 un ulteriore (e terzo) importo a titolo di superminimo individuale, denominato “sovraminimo ad personam individuale”, pari ad €
100,00 mensili, sia sulle retribuzioni dirette, che su quelle differite, per un totale mensile di € 400,76;
- che il 23/11/2017 veniva sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL
Telecomunicazioni in forza del quale le parti concordavano l'adeguamento del trattamento economico del personale mediante l'introduzione di generalizzati “aumenti retributivi” da attuare a decorrere da gennaio 2018 -il primo- e da luglio 2018 -il secondo- nonché attraverso il riconoscimento di un'ulteriore ed aggiuntiva voce salariale, denominata “Elemento Retributivo Separato – ERS”, da applicare a partire da luglio 2018;
- che in concomitanza temporale con gli aumenti retributivi negoziati nell'accordo del novembre 2017 il ricorrente -al pari di tutti i colleghi che godevano di superminimi individuali- ha contemporaneamente subito la decurtazione del proprio sovraminimo, per un importo pari agli aumenti retributivi dei minimi tabellari e all'ERS;
- che mai, prima del 2018, aveva proceduto all'assorbimento del superminimo, CP_1 neppure in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali né in concomitanza con periodi di difficoltà economiche e finanziarie.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo praticato dalla resistente a partire dal 2018, giacché contrario all'uso aziendale consolidatosi e modificabile solo previo accordo con le OO.SS. o da fonte di pari rango o sovraordinata e non anche da una condotta unilaterale di segno opposto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo febbraio 2018/giugno 2024.
Ha rassegnato quindi il ricorrente le seguenti conclusioni:
“Contrariis rejectis,
pagina 2 di 10 Accertare l'illegittimità dell'assorbimento del “sovraminimo ad personam individuale” adottato da nei confronti del ricorrente con effetto rispettivamente da febbraio 2018 e da Controparte_1 luglio 2018 nella misura indicata in premessa;
Dichiarare pertanto tenuta e condannare la società convenuta alla ricostituzione del “sovraminimo ad personam individuale” nell'importo in godimento sino a gennaio 2018 e, per l'effetto,
Dichiarare tenuta e condannare al pagamento a favore del ricorrente delle Controparte_1 corrispondenti differenze retributive, con ogni effetto sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nella misura di €4.296,30, salva veriore determinanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo: Controparte_1
- di aver riconosciuto, con distinti atti unilaterali, incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibili in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello;
- di non aver mai raggiunto alcun accordo in ordine alla “non assorbibilità” del superminimo;
- di aver legittimamente deciso di disporre l'assorbimento del superminimo in occasione del rinnovo contrattuale del 2017 in ragione della difficile congiuntura economica negativa del settore e in ossequio al generale principio dell'assorbimento;
- di aver comunicato formalmente alle OO.SS. il disconoscimento di prassi o comportamenti concludenti nel senso del cumulo tra aumenti tabellari e superminimi e la volontà di procedere all'assorbimento dei superminimi, superando e disdettando ogni eventuale prassi pregressa, come risultante dallo stesso comunicato reso Cont congiuntamente da , e in data 26.2.2018; CP_2 CP_3
- che anche a seguito del disposto assorbimento dei superminimi il trattamento retributivo del ricorrente non ha subito alcun decremento.
Ha rassegnato, pertanto, la resistente le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria allegazione, deduzione, domanda, eccezione e/o difesa, così statuire:
pagina 3 di 10 in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dal ricorrente per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
nel merito, rigettare le domande esperite dal ricorrente essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa oralmente e i procuratori hanno richiamato le difese e conclusioni di cui agli atti.
* * * * *
1. – Il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi richiamare al riguardo le numerose pronunce di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, intervenute sulle questioni oggetto di causa (ex multis: Trib. Milano, Sez. Lav., 22 settembre 2022, n. 2091; Trib. Milano, Sez. Lav., 17 gennaio 2024, n. 185; Trib. Milano, Sez. Lav., 21 novembre 2023, n. 3916; Trib. Milano, Sez.
Lav., 1 marzo 2023, n. 672; App. Milano, Sentenza n. 664/2023 del 23/10/2023; App. Milano,
Sentenza n. 724/2023 del 07/08/2023; App. Milano, Sentenza n. 781/2023 del 18/09/2023;
App. Milano, sentenza n. 895/2025 del 5.11.2025).
2. – Risulta documentalmente che il ricorrente abbia goduto nel corso del rapporto di lavoro di superminimi individuali – in aggiunta ai minimi tabellari di cui ai contratti collettivi – via via riconosciuti nel tempo a partire dal 2003.
E' altresì documentale e pacifico che i suddetti superminimi siano stati qualificati come
“assorbibili in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello” (docc. 11, 12, 13 fascicolo ricorrente).
Nondimeno, dalle buste paga in atti risulta che detti superminimi non siano stati assorbiti, sino al gennaio 2018, in occasione dei numerosi aumenti dei minimi tabellari previsti dai rinnovi della contrattazione collettiva (cfr. buste paga prodotte da parte ricorrente).
Altresì documentale e pacifico è che, a seguito della conclusione dell'OR di programma del 23 novembre 2017, la società abbia iniziato ad operare l'assorbimento dei superminimi dapprima con i nuovi minimi tabellari di cui al predetto OR (busta paga di febbraio
2018) e successivamente (luglio 2018) anche con l'E.R.S. introdotto dal medesimo OR.
3. – La tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui sarebbe sorto un uso aziendale favorevole ai lavoratori in relazione al non assorbimento del superminimo, è fondata. pagina 4 di 10 3.1. – Invero, costituisce “ius receptum l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia
l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. n. 26017/2018, Cass.
n. 14689/2012, Cass.19750/2008) e nel caso in esame, come anticipato, ha CP_1
espressamente indicato che il superminimo riconosciuto al lavoratore fosse “assorbibile”.
3.2. – Nondimeno, la Suprema Corte ha affermato che: “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica “in melius” del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 c.c. – che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo – né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati – né, comunque, l'art. 2077, comma 2, c.c., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali
e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 8 aprile 2010, n. 8342).
Il Supremo Collegio ha precisato, inoltre, che “per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata
(che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo) che comporti per i dipendenti l'attribuzione generalizzata di un
pagina 5 di 10 trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 giugno 2004, n. 10591).
3.3. – Questo Tribunale, con plurime pronunce, ha osservato come nel caso in esame sia ravvisabile un uso aziendale, in favore dei lavoratori, che osta alla facoltà di assorbimento dei superminimi:
“Non è contestato, nel caso, in causa che la convenuta non abbia mai provveduto all'assorbimento dei superminimi nell'occasione dei diversi rinnovi contrattuali collettivi e questo per almeno trent'anni.
Ora, si deve ritenere che la resistente abbia posto in essere un comportamento oggettivamente e direzionalmente univoco, adottando un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali nell'occasione dei rinnovi di contratto collettivo che prevedessero aumenti economici, non provvedendo mai all'assorbimento del superminimo, per così tanto tempo (trenta anni) che, certamente, in tal modo, secondo i menzionati principi, all'interno del contesto della stessa, si è creata una prassi aziendale, fonte di diritti.
Infatti, è da ritenere che un comportamento protratto per così tanti anni abbia creato una prassi di favore per i dipendenti, fonte di diritti nel contesto aziendale per il non assorbimento del superminimo, poiché una condotta così a lungo protratta (30 anni), senza l'aggiunta di comunicazioni con cui la società si riservasse comunque l'assorbimento per gli anni successivi, non può non assumere un significato concludente e univoco.
Peraltro, si aggiunga, solo ad abundantiam, che non è solo il mero decorso di un lungo tempo che conferma l'instaurazione del suddetto uso aziendale, ma, per diversi anni (dal 2008 al 2015), vi sono elementi derivanti dalla stessa condotta della convenuta, che ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica. Non risulta, infatti, controverso che
- il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
pagina 6 di 10 - il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per
1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012;
- il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al
14 aprile 2015;
- il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al
03 gennaio 2018 (cfr. cap. 48 ric., non contestato dalla convenuta).
Per la descrizione dei fenomeni appena riportati, infatti, appare possibile ritenere che la resistente abbia attraversato, dal 2008 al 2015, una situazione di difficoltà che ha comportato diverse procedure di mobilità e contratti di solidarietà, non provvedendo, comunque, in quegli anni, all'assorbimento del superminimo, ad esempio al momento della stipula del CCNL del 2013 (doc. 2 res.).
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale” (così:
Trib. Milano, 22 settembre 2022, n. 2091; in questo senso, anche Trib. Milano,
Sez. Lav., 1 marzo 2023, n. 672).
4. – Con riferimento agli effetti dell'uso aziendale sui singoli rapporti di lavoro giova richiamare i medesimi precedenti testè citati, secondo cui:
“E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i pagina 7 di 10 contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che
“l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori” (cfr. Cass. Sentenza
n. 3296 del 19/02/2016)” (così: Trib. Milano, 22 settembre 2022, n. 2091; in questo senso, anche Trib. Milano, Sez. Lav., 1 marzo 2023, n. 672).
4.1. – Anche nella fattispecie in esame, come nei casi analizzati nei precedenti di questo
Tribunale citati, non risulta essere intervenuta alcun modifica dell'uso aziendale per mezzo di un accordo collettivo.
In particolare, non può essere considerato all'uopo rilevante l'OR di programma del
23.11.2017, perché tale accordo non contiene alcuna clausola che sia idonea ad essere pagina 8 di 10 interpretata - in maniera univoca - quale revoca dell'uso in questione ad opera delle parti sociali.
4.2. – Né può trovare accoglimento la tesi di parte resistente circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, dovendosi in via assorbente rilevare che non è stata prodotta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali contenente l'espressione della volontà di recedere dalla suddetta fonte sociale.
Al riguardo è da condividersi l'argomentazione contenuta nel precedente di questo Tribunale sopra citato, secondo cui “Certamente, infatti, anche ove fosse ammissibile una disdetta unilaterale, non potrebbe che essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche nell'ambito dei rapporti di buona fede con le stesse, specialmente dopo tanti anni di applicazione costante della regola del non assorbimento del superminimo, con la creazione di un affidamento per il mantenimento della stessa” (così: Trib. Milano, 22 settembre 2022, n. 2091).
In particolare, non può costituire prova della esplicita disdetta datoriale il comunicato delle
OO.SS. del 26 febbraio 2018 (doc. 40 fascicolo ricorrente e 49 fascicolo resistente) poiché esso evidenzia unicamente l'insorgenza tra le parti, a quella data, di un contenzioso circa l'assorbibilità dei superminimi individuali, originato da un comportamento della resistente e non da una chiara ed esplicita comunicazione di disdetta.
5. – Le argomentazioni sopra espresse hanno trovato conferma in recenti pronunce, su casi del tutto sovrapponibili al presente, della Suprema Corte alle cui motivazioni si fa integrale rimando (Cass., sez. L. n.16171 del 16/06/2025, n. 16178 del 16/06/2025; n. 12473 del
11/05/2025).
6. - Da quanto sopra discende il diritto del ricorrente a percepire le somme rivendicate in ricorso, giacchè illegittimamente assorbite dalla resistente, per il periodo oggetto di causa e cioè da febbraio 2018 a giugno 2024 (cfr. conteggio sub doc. 43 fascicolo ricorrente), nella misura indicata in ricorso e non contestata da parte resistente.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di istruttoria. Si riconosce altresì l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, DM 55/14, nella misura del 20%, in considerazione del numero dei documenti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta l'illegittimità dell'assorbimento del “sovraminimo ad personam individuale” adottato dalla resistente con effetto da febbraio 2018 e da luglio 2018 e per l'effetto condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la somma lorda di € 4.296,30, maturata nel periodo da febbraio 2018 a giugno 2024 compresi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in €
2.400,00, oltre rimborso e 49,00 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE
BE AN
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa BE AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 02/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 11326/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AF FAUSTO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARAZZA MARCO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. DE FEO DOMENICO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.9.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: CP_1
- di essere dipendente della resistente sin dal 19/12/1988 (allora SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a.) e di essere transitato, a decorrere dal
1.7.2024, alle dipendenze di Fibercop s.p.a.;
- di aver sempre percepito il trattamento retributivo di cui alle buste paga prodotte, con applicazione al rapporto di lavoro del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
pagina 1 di 10 - di aver ricevuto: a decorrere dal novembre 2003, un ulteriore importo a titolo di superminimo individuale, denominato “ad personam individuale”, pari ad €180,76 mensili;
a decorrere dal mese di settembre 2005, un ulteriore (e secondo) importo a titolo di superminimo individuale, denominato “sovraminimo ad personam individuale”, pari ad
€ 120,00; a decorrere da dicembre 2008 un ulteriore (e terzo) importo a titolo di superminimo individuale, denominato “sovraminimo ad personam individuale”, pari ad €
100,00 mensili, sia sulle retribuzioni dirette, che su quelle differite, per un totale mensile di € 400,76;
- che il 23/11/2017 veniva sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL
Telecomunicazioni in forza del quale le parti concordavano l'adeguamento del trattamento economico del personale mediante l'introduzione di generalizzati “aumenti retributivi” da attuare a decorrere da gennaio 2018 -il primo- e da luglio 2018 -il secondo- nonché attraverso il riconoscimento di un'ulteriore ed aggiuntiva voce salariale, denominata “Elemento Retributivo Separato – ERS”, da applicare a partire da luglio 2018;
- che in concomitanza temporale con gli aumenti retributivi negoziati nell'accordo del novembre 2017 il ricorrente -al pari di tutti i colleghi che godevano di superminimi individuali- ha contemporaneamente subito la decurtazione del proprio sovraminimo, per un importo pari agli aumenti retributivi dei minimi tabellari e all'ERS;
- che mai, prima del 2018, aveva proceduto all'assorbimento del superminimo, CP_1 neppure in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali né in concomitanza con periodi di difficoltà economiche e finanziarie.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo praticato dalla resistente a partire dal 2018, giacché contrario all'uso aziendale consolidatosi e modificabile solo previo accordo con le OO.SS. o da fonte di pari rango o sovraordinata e non anche da una condotta unilaterale di segno opposto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo febbraio 2018/giugno 2024.
Ha rassegnato quindi il ricorrente le seguenti conclusioni:
“Contrariis rejectis,
pagina 2 di 10 Accertare l'illegittimità dell'assorbimento del “sovraminimo ad personam individuale” adottato da nei confronti del ricorrente con effetto rispettivamente da febbraio 2018 e da Controparte_1 luglio 2018 nella misura indicata in premessa;
Dichiarare pertanto tenuta e condannare la società convenuta alla ricostituzione del “sovraminimo ad personam individuale” nell'importo in godimento sino a gennaio 2018 e, per l'effetto,
Dichiarare tenuta e condannare al pagamento a favore del ricorrente delle Controparte_1 corrispondenti differenze retributive, con ogni effetto sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nella misura di €4.296,30, salva veriore determinanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo: Controparte_1
- di aver riconosciuto, con distinti atti unilaterali, incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibili in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello;
- di non aver mai raggiunto alcun accordo in ordine alla “non assorbibilità” del superminimo;
- di aver legittimamente deciso di disporre l'assorbimento del superminimo in occasione del rinnovo contrattuale del 2017 in ragione della difficile congiuntura economica negativa del settore e in ossequio al generale principio dell'assorbimento;
- di aver comunicato formalmente alle OO.SS. il disconoscimento di prassi o comportamenti concludenti nel senso del cumulo tra aumenti tabellari e superminimi e la volontà di procedere all'assorbimento dei superminimi, superando e disdettando ogni eventuale prassi pregressa, come risultante dallo stesso comunicato reso Cont congiuntamente da , e in data 26.2.2018; CP_2 CP_3
- che anche a seguito del disposto assorbimento dei superminimi il trattamento retributivo del ricorrente non ha subito alcun decremento.
Ha rassegnato, pertanto, la resistente le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria allegazione, deduzione, domanda, eccezione e/o difesa, così statuire:
pagina 3 di 10 in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dal ricorrente per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
nel merito, rigettare le domande esperite dal ricorrente essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa oralmente e i procuratori hanno richiamato le difese e conclusioni di cui agli atti.
* * * * *
1. – Il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi richiamare al riguardo le numerose pronunce di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, intervenute sulle questioni oggetto di causa (ex multis: Trib. Milano, Sez. Lav., 22 settembre 2022, n. 2091; Trib. Milano, Sez. Lav., 17 gennaio 2024, n. 185; Trib. Milano, Sez. Lav., 21 novembre 2023, n. 3916; Trib. Milano, Sez.
Lav., 1 marzo 2023, n. 672; App. Milano, Sentenza n. 664/2023 del 23/10/2023; App. Milano,
Sentenza n. 724/2023 del 07/08/2023; App. Milano, Sentenza n. 781/2023 del 18/09/2023;
App. Milano, sentenza n. 895/2025 del 5.11.2025).
2. – Risulta documentalmente che il ricorrente abbia goduto nel corso del rapporto di lavoro di superminimi individuali – in aggiunta ai minimi tabellari di cui ai contratti collettivi – via via riconosciuti nel tempo a partire dal 2003.
E' altresì documentale e pacifico che i suddetti superminimi siano stati qualificati come
“assorbibili in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello” (docc. 11, 12, 13 fascicolo ricorrente).
Nondimeno, dalle buste paga in atti risulta che detti superminimi non siano stati assorbiti, sino al gennaio 2018, in occasione dei numerosi aumenti dei minimi tabellari previsti dai rinnovi della contrattazione collettiva (cfr. buste paga prodotte da parte ricorrente).
Altresì documentale e pacifico è che, a seguito della conclusione dell'OR di programma del 23 novembre 2017, la società abbia iniziato ad operare l'assorbimento dei superminimi dapprima con i nuovi minimi tabellari di cui al predetto OR (busta paga di febbraio
2018) e successivamente (luglio 2018) anche con l'E.R.S. introdotto dal medesimo OR.
3. – La tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui sarebbe sorto un uso aziendale favorevole ai lavoratori in relazione al non assorbimento del superminimo, è fondata. pagina 4 di 10 3.1. – Invero, costituisce “ius receptum l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia
l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. n. 26017/2018, Cass.
n. 14689/2012, Cass.19750/2008) e nel caso in esame, come anticipato, ha CP_1
espressamente indicato che il superminimo riconosciuto al lavoratore fosse “assorbibile”.
3.2. – Nondimeno, la Suprema Corte ha affermato che: “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica “in melius” del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 c.c. – che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo – né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati – né, comunque, l'art. 2077, comma 2, c.c., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali
e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 8 aprile 2010, n. 8342).
Il Supremo Collegio ha precisato, inoltre, che “per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata
(che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo) che comporti per i dipendenti l'attribuzione generalizzata di un
pagina 5 di 10 trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 giugno 2004, n. 10591).
3.3. – Questo Tribunale, con plurime pronunce, ha osservato come nel caso in esame sia ravvisabile un uso aziendale, in favore dei lavoratori, che osta alla facoltà di assorbimento dei superminimi:
“Non è contestato, nel caso, in causa che la convenuta non abbia mai provveduto all'assorbimento dei superminimi nell'occasione dei diversi rinnovi contrattuali collettivi e questo per almeno trent'anni.
Ora, si deve ritenere che la resistente abbia posto in essere un comportamento oggettivamente e direzionalmente univoco, adottando un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali nell'occasione dei rinnovi di contratto collettivo che prevedessero aumenti economici, non provvedendo mai all'assorbimento del superminimo, per così tanto tempo (trenta anni) che, certamente, in tal modo, secondo i menzionati principi, all'interno del contesto della stessa, si è creata una prassi aziendale, fonte di diritti.
Infatti, è da ritenere che un comportamento protratto per così tanti anni abbia creato una prassi di favore per i dipendenti, fonte di diritti nel contesto aziendale per il non assorbimento del superminimo, poiché una condotta così a lungo protratta (30 anni), senza l'aggiunta di comunicazioni con cui la società si riservasse comunque l'assorbimento per gli anni successivi, non può non assumere un significato concludente e univoco.
Peraltro, si aggiunga, solo ad abundantiam, che non è solo il mero decorso di un lungo tempo che conferma l'instaurazione del suddetto uso aziendale, ma, per diversi anni (dal 2008 al 2015), vi sono elementi derivanti dalla stessa condotta della convenuta, che ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica. Non risulta, infatti, controverso che
- il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
pagina 6 di 10 - il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per
1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012;
- il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al
14 aprile 2015;
- il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al
03 gennaio 2018 (cfr. cap. 48 ric., non contestato dalla convenuta).
Per la descrizione dei fenomeni appena riportati, infatti, appare possibile ritenere che la resistente abbia attraversato, dal 2008 al 2015, una situazione di difficoltà che ha comportato diverse procedure di mobilità e contratti di solidarietà, non provvedendo, comunque, in quegli anni, all'assorbimento del superminimo, ad esempio al momento della stipula del CCNL del 2013 (doc. 2 res.).
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale” (così:
Trib. Milano, 22 settembre 2022, n. 2091; in questo senso, anche Trib. Milano,
Sez. Lav., 1 marzo 2023, n. 672).
4. – Con riferimento agli effetti dell'uso aziendale sui singoli rapporti di lavoro giova richiamare i medesimi precedenti testè citati, secondo cui:
“E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i pagina 7 di 10 contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che
“l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori” (cfr. Cass. Sentenza
n. 3296 del 19/02/2016)” (così: Trib. Milano, 22 settembre 2022, n. 2091; in questo senso, anche Trib. Milano, Sez. Lav., 1 marzo 2023, n. 672).
4.1. – Anche nella fattispecie in esame, come nei casi analizzati nei precedenti di questo
Tribunale citati, non risulta essere intervenuta alcun modifica dell'uso aziendale per mezzo di un accordo collettivo.
In particolare, non può essere considerato all'uopo rilevante l'OR di programma del
23.11.2017, perché tale accordo non contiene alcuna clausola che sia idonea ad essere pagina 8 di 10 interpretata - in maniera univoca - quale revoca dell'uso in questione ad opera delle parti sociali.
4.2. – Né può trovare accoglimento la tesi di parte resistente circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, dovendosi in via assorbente rilevare che non è stata prodotta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali contenente l'espressione della volontà di recedere dalla suddetta fonte sociale.
Al riguardo è da condividersi l'argomentazione contenuta nel precedente di questo Tribunale sopra citato, secondo cui “Certamente, infatti, anche ove fosse ammissibile una disdetta unilaterale, non potrebbe che essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche nell'ambito dei rapporti di buona fede con le stesse, specialmente dopo tanti anni di applicazione costante della regola del non assorbimento del superminimo, con la creazione di un affidamento per il mantenimento della stessa” (così: Trib. Milano, 22 settembre 2022, n. 2091).
In particolare, non può costituire prova della esplicita disdetta datoriale il comunicato delle
OO.SS. del 26 febbraio 2018 (doc. 40 fascicolo ricorrente e 49 fascicolo resistente) poiché esso evidenzia unicamente l'insorgenza tra le parti, a quella data, di un contenzioso circa l'assorbibilità dei superminimi individuali, originato da un comportamento della resistente e non da una chiara ed esplicita comunicazione di disdetta.
5. – Le argomentazioni sopra espresse hanno trovato conferma in recenti pronunce, su casi del tutto sovrapponibili al presente, della Suprema Corte alle cui motivazioni si fa integrale rimando (Cass., sez. L. n.16171 del 16/06/2025, n. 16178 del 16/06/2025; n. 12473 del
11/05/2025).
6. - Da quanto sopra discende il diritto del ricorrente a percepire le somme rivendicate in ricorso, giacchè illegittimamente assorbite dalla resistente, per il periodo oggetto di causa e cioè da febbraio 2018 a giugno 2024 (cfr. conteggio sub doc. 43 fascicolo ricorrente), nella misura indicata in ricorso e non contestata da parte resistente.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di istruttoria. Si riconosce altresì l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, DM 55/14, nella misura del 20%, in considerazione del numero dei documenti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta l'illegittimità dell'assorbimento del “sovraminimo ad personam individuale” adottato dalla resistente con effetto da febbraio 2018 e da luglio 2018 e per l'effetto condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la somma lorda di € 4.296,30, maturata nel periodo da febbraio 2018 a giugno 2024 compresi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in €
2.400,00, oltre rimborso e 49,00 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE
BE AN
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