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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9555/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Moretta 3, Torino, presso lo studio dell'avv. TOMMASINO
CA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 03/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 419 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/03/2008 e il 07/08/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO:
1.Dell'allontanamento del Sig. dalla casa familiare a far data dal 17.03.2025. Parte_1
DISPONE:
2. L'affidamento delle figlie minori e congiuntamente Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente delle minori presso la madre.
3. L'assegnazione della casa familiare sita in Piossasco, alla Via Rivalta n. 28 - condotta in locazione con contratto di locazione 4+4, rinnovato per 4 anni in data 31.10.2024, attualmente intestato al Sig.
- alla RA , che si farà carico, fermo restando quanto stabilito Parte_1 Parte_2 al successivo punto 5, del pagamento delle relative spese (canone di locazione, oneri condominiali, spese di riscaldamento, utenze, tassa rifiuti e ogni altra spesa relativa alla casa familiare nessuna esclusa) ordinando, conseguentemente, il subentro della stessa nel predetto contratto di locazione in essere tra e i locatori e Parte_1 CP_1 CP_2
DÀ ATTO che:
4. La RA si impegna a dar corso alla voltura delle utenze relative alla casa familiare e il Pt_2 Sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il termine di due mesi dalla Parte_1 data di deposito del presente ricorso (il Sig. ha trasferito la propria residenza in Via Parte_1 Usseglio n. 6 Torino).
5. Il Sig. continuerà a farsi carico del canone di locazione sino alla mensilità di Parte_1 agosto 2025, poi vi provvederà la RA . La RA dal mese di aprile 2025 si farà Pt_2 Pt_2 integralmente carico delle spese condominiali e di riscaldamento della casa familiare.
6. La vettura FIAT TIPO targata GD330FL di proprietà del Sig. , resterà di proprietà Parte_1 esclusiva di quest'ultimo.
pagina 2 di 3 DISPONE:
7. A carico del padre, un contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori pari ad €. 600,00 mensili (ovvero €. 300,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi alla madre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. Che le spese straordinarie delle figlie minori sono ripartite al 50% tra i genitori come disciplinato dal Protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'Ordine degli Avvocati di Torino di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
DÀ ATTO che:
9. Gli assegni familiari, attualmente percepiti dal padre nella misura del 100%, verranno interamente percepiti dalla madre, genitore collocatario delle minori, nella misura del 100%, e, fintanto che continueranno ad essere percepiti dal padre, quest'ultimo provvederà a versare l'intero importo alla madre (in aggiunta al contributo al mantenimento di cui al precedente punto 7). I coniugi concordano espressamente che, nelle more della voltura delle utenze della casa familiare dal Sig. Parte_1
alla RA , il Sig. potrà impiegare le somme percepite a titolo
[...] Parte_2 Parte_1 di assegni familiari per il pagamento di dette utenze (che transitano sul proprio conto corrente).
DISPONE che:
10. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, Sig. , considerata Parte_1 l'età delle minori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre, ogni volta che le minori lo desiderano, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e con le esigenze lavorative del padre. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre terrà con sé le figlie ogni domenica, dal mattino alla sera, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
11. Salvo diversi accordi tra i genitori, per le vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé le figlie l'uno il giorno di vigilia di una festa (24 dicembre e 31 dicembre), l'altro il giorno della festa di Natale e Capodanno (25 dicembre e 1 gennaio), mentre per le festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (un anno il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa); per le vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre due settimane (anche consecutive) nel mese di agosto, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
DÀ ATTO che:
12. Le parti dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano espressamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9555/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Moretta 3, Torino, presso lo studio dell'avv. TOMMASINO
CA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 03/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 419 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/03/2008 e il 07/08/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO:
1.Dell'allontanamento del Sig. dalla casa familiare a far data dal 17.03.2025. Parte_1
DISPONE:
2. L'affidamento delle figlie minori e congiuntamente Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente delle minori presso la madre.
3. L'assegnazione della casa familiare sita in Piossasco, alla Via Rivalta n. 28 - condotta in locazione con contratto di locazione 4+4, rinnovato per 4 anni in data 31.10.2024, attualmente intestato al Sig.
- alla RA , che si farà carico, fermo restando quanto stabilito Parte_1 Parte_2 al successivo punto 5, del pagamento delle relative spese (canone di locazione, oneri condominiali, spese di riscaldamento, utenze, tassa rifiuti e ogni altra spesa relativa alla casa familiare nessuna esclusa) ordinando, conseguentemente, il subentro della stessa nel predetto contratto di locazione in essere tra e i locatori e Parte_1 CP_1 CP_2
DÀ ATTO che:
4. La RA si impegna a dar corso alla voltura delle utenze relative alla casa familiare e il Pt_2 Sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il termine di due mesi dalla Parte_1 data di deposito del presente ricorso (il Sig. ha trasferito la propria residenza in Via Parte_1 Usseglio n. 6 Torino).
5. Il Sig. continuerà a farsi carico del canone di locazione sino alla mensilità di Parte_1 agosto 2025, poi vi provvederà la RA . La RA dal mese di aprile 2025 si farà Pt_2 Pt_2 integralmente carico delle spese condominiali e di riscaldamento della casa familiare.
6. La vettura FIAT TIPO targata GD330FL di proprietà del Sig. , resterà di proprietà Parte_1 esclusiva di quest'ultimo.
pagina 2 di 3 DISPONE:
7. A carico del padre, un contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori pari ad €. 600,00 mensili (ovvero €. 300,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi alla madre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. Che le spese straordinarie delle figlie minori sono ripartite al 50% tra i genitori come disciplinato dal Protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'Ordine degli Avvocati di Torino di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
DÀ ATTO che:
9. Gli assegni familiari, attualmente percepiti dal padre nella misura del 100%, verranno interamente percepiti dalla madre, genitore collocatario delle minori, nella misura del 100%, e, fintanto che continueranno ad essere percepiti dal padre, quest'ultimo provvederà a versare l'intero importo alla madre (in aggiunta al contributo al mantenimento di cui al precedente punto 7). I coniugi concordano espressamente che, nelle more della voltura delle utenze della casa familiare dal Sig. Parte_1
alla RA , il Sig. potrà impiegare le somme percepite a titolo
[...] Parte_2 Parte_1 di assegni familiari per il pagamento di dette utenze (che transitano sul proprio conto corrente).
DISPONE che:
10. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, Sig. , considerata Parte_1 l'età delle minori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre, ogni volta che le minori lo desiderano, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e con le esigenze lavorative del padre. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre terrà con sé le figlie ogni domenica, dal mattino alla sera, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
11. Salvo diversi accordi tra i genitori, per le vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé le figlie l'uno il giorno di vigilia di una festa (24 dicembre e 31 dicembre), l'altro il giorno della festa di Natale e Capodanno (25 dicembre e 1 gennaio), mentre per le festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (un anno il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa); per le vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre due settimane (anche consecutive) nel mese di agosto, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
DÀ ATTO che:
12. Le parti dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano espressamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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