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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata recante il n. 1287/2019 e pubblicata in data 23 maggio 2019, iscritto al n.5167/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025 e pendente
TRA
la (c.f.: , con sede legale in Milano, alla via San Prospero n. 4, Parte_1 P.IVA_1
costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la (c.f.: ), con sede in Bologna, alla via Guido Reni Controparte_2 P.IVA_2
n.2/2, costituitasi in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentate e difese dall'avv. Luigi Raia (c.f.: Controparte_3
e l' (c.f.: ), con sede legale in Milano, C.F._1 Controparte_4 P.IVA_3
alla via San Prospero n. 4, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Raia (c.f.: in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di appello e dagli avv.ti Filippo Pingue (c.f.: ) e Massimino Lo C.F._2
Conte (c.f.: ) in virtù di procura generale alle liti del 4 novembre 2021 C.F._3
per OT ( Repertorio n. 16928 – Raccolta 8243) in calce alla memoria di Persona_1
costituzione di nuovo difensore depositata il 13 ottobre 2023 - APPELLANTI -
CONTRO R CA ITA LIA NA CP_5
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
l' (c.f.: ), con sede legale in Torre Controparte_6 P.IVA_4
Annunziata, alla via Marconi, n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura generale alle liti per
OT (Repertorio n° 43440 del 23 marzo 2011), recepita con delibera di Persona_2
presa d'atto n. 654 del 29 aprile 2011 – dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.:
e Raffaele Montanaro (c.f.: - APPELLATA - C.F._4 C.F._5
NONCHE'
la in persona del legale rappresentante pro tempore - APPELLATA CONTUMACE - CP_7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3 luglio 2017, la in CP_7
qualità di centro accreditato presso il S.S.R. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alle branche di Patologia Clinica, Radiodiagnostica e Medicina Nucleare, in favore degli assistiti Par dell' , chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere alla detta il Parte_2
pagamento in suo favore di 725.281,00 €, “oltre interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002” e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo per le prestazioni svolte nel mese di agosto 2015, per le quali erano state emesse le fatture n. 33 E/2015 Alab del 31 agosto 2015 di importo pari a 262.608,78 € per le prestazioni di analisi cliniche;
n.34 E/2015 Arad del 31 agosto 2015 di importo pari a
242.122.72 € per le prestazioni di diagnostica per immagini Arad, n.35 E/2015 Arad del 31 agosto 2015 di importo pari a 43.207,79 € per le prestazioni di diagnostica per immagini Arad,
n.38 E/2015 Nuc del 31 agosto 2015 di importo pari a 399.455,70 € per le prestazioni di medicina nucleare per un importo complessivo di 947.402,99 €, e per le quali aveva ricevuto a titolo di acconto parziale pagamenti per 222.122,00 €.
Par Con il decreto ingiuntivo n. 1424/2017, emesso in data 23 luglio 2017 e notificato all' il 6 agosto 2017, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento in favore del Centro della Parte_2
somma richiesta oltre “interessi come richiesti”, nonché delle spese della procedura monitoria con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. Al detto decreto notificato il 10 ottobre 2017 proponeva opposizione l' Parte_2
che con atto di citazione notificato il 15 novembre 2017, eccependo che l'importo
[...]
ingiunto non era dovuto per i seguenti motivi: a) carenza di autorizzazione/assenza di n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. S.R.L.+3 c. Pag. 2 di 15 Pt_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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(già Prima Sezione Civile Bis)
convenzionamento per le prestazioni rese nel mese di agosto 2015 riportate nella fattura n.35/E del 31 agosto 2015 di 43.209,79 €; b) superamento del tetto di spesa di branca le fatture nn. 33/E (pagata parzialmente solo per le prestazioni di lavoratorio e 38/E; c) inidoneità della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria, specie con riguardo alla fattura n. 34/E che risultava essere stata interamente liquidata .
Con riguardo a tale ultima fattura depositava una serie di avvisi di pagamento, ordini e ricevute di riscossione che ne provavano il pagamento (avviso di pagamento esercizio 2015 del 31 dicembre 2015 con ordine di pagamento n. 14460 del 29 ottobre 2015; ricevuta applicativa di pagamento del 16 novembre 2015 di importo pari a 20.000,00 €; ricevuta contabilità Oliam avente come esito “si restituisce fattura prestazioni non accreditate”; avviso di pagamento esercizio 2015 del 31 dicembre 2015 per la fattura 34/E con ordine di pagamento n.14461 del 29 ottobre 2015; avviso di pagamento esercizio 2015 del 31 dicembre
2015 per la fattura 34/E con ordine di pagamento n.144591 del 29 ottobre 2015; - avviso di pagamento esercizio 2015 del 31 dicembre 2015 per la fattura 34/E con ordine di pagamento n.144591 del 29 ottobre 2015; ordinativo di riscossione n.612 del 29 ottobre 2015 avente ad oggetto storno totale del mandato n.14459/2015 atto di delegazione di pagamento a favore di
Emilia Romagna Factor a firma del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione
Economico Finanziaria (dr.ssa ; ricevuta applicativa di pagamento del 27 Persona_3
novembre2015 di importo pari a 207.855,25 €; nota prot.n. 126779 del 3 novembre 2017 del
Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria - dr.ssa Persona_3
da cui risultava che la fattura n. 34/E era stata pagata;
nota prot. n. 122793 del 25 ottobre
2017 da cui risultava che tale fattura era stata pagata con le determine di liquidazione n. 89 del 21.10.2015 e n. 18 del 10.02.2016).
Con riguardo alla fattura n. 35/E Arad faceva riferimento sempre alla nota prot.n.
126779 del 3 novembre 2017 del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione
Economico Finanziaria - dr.ssa da cui risultava che tale fattura del 31.08.2015 di Persona_3
43.209,79 € era stata rigettata dal Distretto 56 per prestazioni non accreditate, e tanto risultava anche dalla nota prot. n. 122793 del 25 ottobre 2017 da cui risultava che essa non era stata liquidata in quanto riferita a prestazioni non in convenzione e che anche la ricerca di tale fattura su portale aziendale Oliam non aveva dato esito negativo, per cui non era possibile affermare se fosse stata respinta oppure no .
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 3 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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Infine, con riguardo alle due fatture n. 33/E e n. 38/E depositava copiosa Par Par documentazione, per lo più riferita a nota interne all' ed a delibere dei direttori da cui risultava che vi era stato superamento del tetto di spesa tra fine marzo e fine luglio 2015, e Par che, per tale motivo, era stata emessa nota di debito da parte dell' e richiesta al Centro emissione nota di credito per gli importi corrispondenti (in particolare per la prima fattura l'importo di 125.451,18 € era riferito a prestazioni rese extra budget, mentre il residuo di
137.157,60 €, sebbene liquidabile, era trattenuto per il recupero di prestazioni extra budget di fine luglio 2015).
Si trattava, nello specifico: i) della nota prot.n. 126779 del 3 novembre 2017, ii) della nota n.0032650 del 9 marzo 2017, iii) della nota debito del 7 marzo 2017 avente ad oggetto:
“descrizione nota prot. 6491 del 27 ottobre 2015 medicina nucleare di importo 399.457,70 €, notificata al Centro il 9 marzo 2017 come da pec di spedizione e ricevuta di avvenuta consegna”, iv) della nota prot. n. 122793 del 25 ottobre 2017 da cui risultava che “La fattura
38E/Nuc relativa ad agosto 2015 non è stata liquidata dal distretto per esaurimento del tetto di spesa di branca ed è stata richiesta nota di credito n.6491 del 27/10/2015 e nota di addebito che si allegano in copia per importo di €. 399.457,70; la fattura 33E/ALAB di agosto
2015 è stata liquidata solo per prestazioni di laboratorio escluso prestazioni nota R per esaurimento del tetto di spesa;
per l'importo corrispondente a queste ultime è stata chiesta nota di credito di €. 125.451,18 e nota di addebito n. 6491 del 27.10.2015”, v) della nota prot.
6488 del 27 ottobre 2015, con cui “si chiede(va) nota di credito per un importo di euro
399.457,70 fattura 38/E del 31.8.2015 per raggiungimento tetto di spesa e per esaurimento del rispettivo tetto di spesa per specifiche prestazioni a partire dal mese di luglio anno 2015”, vi) della nota prot. 6417 del 20 ottobre 2015 da cui risultava che “a seguito del monitoraggio
e controllo posto in essere risulta che il Centro ha superato nel mese di luglio in termini prestazionali n.2055 prestazioni ed in termini economici euro 230.801,23 si chiede nota di credito pari ad euro 230.801,23 mese di agosto in termini prestazioni n.1135 prestazioni ed in termini economici euro 125.451,18 si chiede nota di credito pari ad euro 125.451,18”; vii) della nota prot.006491 del 27 ottobre 2015, intitolata “richiesta note di addebito” con la quale si chiedeva l'emissione di nota di addebito per i mesi di luglio e agosto 2015 per specifiche prestazioni identificate con la lettera R”, viii) della determina dirigenziale n. 89 del 21 ottobre
2015, ix) della determina dirigenziale n. 18 del 10 febbraio 2016 da cui risultava che al Centro era stato liquidato fino al 28.7.2015 data di esaurimento presunto dei tetti di spesa di n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 4 di 15 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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macroarea specifica come da comunicazione pec del Servizio Controllo di Gestione di questa
Azienda del 9.9.2015, x) della nota n. 365 del 15 gennaio 2016 da cui risultava il superamento dei limiti di spesa con richiesta di note di credito per il mese di agosto 2015 per un importo di
€ 399.457,70 e per il mese di settembre 2015 per un importo di € 1.011.084,96; xi) della nota prot. n. 6673 del 5 novembre 2015 da cui risultava, per la branca di medicina nucleare per il mese di settembre 2015, un superamento del tetto di spesa già a partire da luglio 2015 con richiesta di nota di credito per un importo di € 1.011.084,96 per la fattura n.46/E del
30.9.2015, xii) della nota prot. 05797 del 17 settembre 2015 avente ad oggetto note di credito primo settembre 2015 Medicina Nucleare per i mesi da gennaio a giugno 2015; xiii) della nota n. 5487 del 27 ottobre 2015 e di quella n. 130597 del 10 novembre 2017 con cui si specificava che “…. Per la fattura n. 33/E del 31.08.2015 di €. 262.610,78 risulta che sono stati trattenuti €. 125.451,18 per prestazioni nota R non liquidabili per esaurimento tetto di spesa ed €. 137.157,60 quale recupero importo prestazioni nota R sul mese di luglio 2015. Pertanto, tale fattura non è stata liquidata e per essa è stata richiesta nota di addebito prot. n. 006491 del 27.10.2015. Per la fattura n. 38/E del 31.08.2015 di importo €. 399.457,70 si ribadisce che non è stata liquidata per esaurimento del tetto di branca (medicina nucleare). Per essa è stata già richiesta nota di addebito n. 481 del 07.03.2017.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
3. Si costituiva la con una comparsa depositata il 15 marzo 2018 resistendo CP_7
all'avversa opposizione e deducendo:
- che non era vero che vi era stato l'eccepito superamento del tetto di spesa per le fatture nn. 33/E e 38/E, atteso che non era stata data nessuna prova di comunicazione del detto sforamento e che, trattandosi di budget di spesa da considerare riferito alla singola macroarea, la documentazione depositata non poteva dirsi sufficiente ad assolvere all'onere Par della prova ricadente sull' n virtù del principio di vicinanza della prova;
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 5 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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- che non era vero che non vi era un suo accreditamento per la fattura n. 35/E poiché nessuna comunicazione in merito alla suddetta contestazione gli era stata mai notificata Part dall'
Part
- che l' non aveva provato di aver notificato le note di credito relativamente alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
- che la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito si desumevano dalla documentazione depositata, posto che le fatture, l'estratto autenticato delle scritture contabili, i contratti, erano da considerarsi prova idonea sia per la fase monitoria sia per quella a cognizione piena.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sull'opposizione anzidetta decideva il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza appellata con cui accoglieva l'opposizione e dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, per quel che qui rileva, il Giudice di primo grado affermava che il Pt_3
non aveva specificamente contestato l'avvenuto pagamento della fattura n. 34/E, che per la fattura n. 35/E relativa ad attività specialistica di diagnostica per immagini, il , a fronte Pt_3
Par di una specifica contestazione dell' i assenza di accreditamento, non aveva dato prova del contrario limitandosi soltanto a dire di non avere ricevuto alcuna comunicazione in ordine alle ragioni del rifiuto di liquidazione della predetta fattura (erroneamente indicata dal primo
Giudice in motivazione col n. 19/E), anche se tale circostanza risultava smentita dal documento innanzi richiamato;
per le fatture n. 33/E e n. 38/E, invece, il Tribunale, dopo aver ricordato le modalità di funzionamento del sistema della regressione tariffaria unica (R.t.u.) a seguito del superamento del tetto di spesa, riteneva che, tramite le citate note e delibere Par interne, l' avesse assolto all'onere della prova su di essa incombente così motivando :
“Nella fattispecie può dirsi che l'azienda opponente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che sebbene non vi sia prova di una comunicazione ad hoc al centro, (elemento ritenuto dirimente in altra decisioni per supportare la prova dell'eccezione ex adverso sollevata) vi è comunque prova e/o mancata contestazione della conoscenza in capo al Centro della data di esaurimento
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 6 di 15 Parte_1 Parte_2 UBBLICA NA Controparte_5 CP_8
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del tetto di spesa nei termini allegati dall'opponente. Si perviene a tale convincimento in relazione alla circostanza che la non contesta la ricezione della nota 00673 del CP_7
5.11.2015 con richiesta emissione nota di credito per fattura settembre, per esaurimento tetto di spesa branca Medicina Nucleare a partire dal mese di luglio 2015, né tantomeno l'emissione di nota di addebito per fattura n. 38/E di euro 399.457,70, in relazione alla quale vi è anche la prova della relativa ricezione, via pec, in data 09.03.2017.Né tantomeno è specificamente contestata dal Centro opposto la richiesta di emissione di nota addebito, n. 6491 del
27.10.2015 in relazione alla fattura 33E/ALAB, ovvero il contenuto della Determina
Dirigenziale n. 089 del 21.10.2015”.
5. Si sono appellate alla detta sentenza le società e Parte_1 CP_4 [...]
in qualità di società cessionarie dei crediti oggetto di causa, con una citazione CP_2
notificata all' il 20 novembre 2019, formulando un unico ed articolato motivo Parte_2
di appello rubricato: “Error in iudicando – Error in procedendo in merito al superamento del tetto di spesa – Mancanza onere probatorio del superamento tetto di spesa e delle ulteriori eccezioni sollevate” che sarà di seguito esaminato, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 1287/2019, re-sa dal Tribunale di Torre Annunziata - G.U.
Dott.ssa Maria Rosaria BARBATO. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 1424/2017 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare l' , in persona del Commissa-rio Straordinario pro tempore, al Parte_4
pagamento, in favore della Società cessionaria della somma di €. 725.281,00, oltre Parte_1
interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti
e a scadere. 3) Condannare l'odierna appellata, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 7 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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6. Il 1° aprile 2020 si è costituita in appello l' che, nel resistere Parte_2
all'impugnazione, ha contestato integralmente i motivi di gravame spiegati, eccependo l'infondatezza della domanda nel merito e facendo proprie le ragioni poste alla base della decisione di primo grado e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Rigettato integralmente
l'atto di appello proposto dalla – in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
7. Con memoria di costituzione di nuovo difensore del 13 ottobre 2023 la società
[...]
si è costituita - in aggiunta all'avv. Luigi Raia - con gli avv.ti Filippo Pingue e CP_4
Massimino Lo Conte, i quali si sono riportati alle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
8. All'udienza collegiale del 1° ottobre 2024 la Corte ha ordinato alle appellanti la notificazione dell'atto di citazione nei confronti della cedente rinviando CP_7
all'udienza del 25 marzo 2025.
Integrato ritualmente il contraddittorio, all'udienza collegiale del 25 marzo 2025
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Par L' non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica, mentre le appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale in data 16.5.2025, nella quale non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già argomentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del ritualmente Controparte_10
chiamato in causa e non costituitosi.
II. Con un unico ed articolato motivo di appello le società appellanti criticano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
1) le prestazioni cui alla fattura n. 35 E/2015 ARAD2 del 31 agosto 2015 per la
[...]
non erano in convenzione;
Parte_5
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 8 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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2) l'importo della fattura n. 34/E 2015 ARAD del 31 agosto 2015 di euro 242.124,72 era stato interamente liquidato;
3) aveva valore di prova del superamento del tetto di spesa la copiosa documentazione prodotta dall'amministrazione sanitaria per le prestazioni di Medicina Nucleare, Patologia
Clinica e Laboratorio erogate nel mese di agosto dell'anno 2015.
II.1. Sotto il primo profilo, con riferimento alla mancanza di accreditamento per le prestazioni di cui fattura n° 35 E/2015 l'appellante ribadisce “che alcuna comunicazione in Par merito alla suddetta contestazione è stata notificata al Centro C.M.O.; né l' ha fornito documentazione a supporto dell'eccezione sollevata, relativamente a prestazioni non accreditate…”.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la fattura n. 35/E 2015 ARAD2 del 31 agosto
2015 di 43.207,29 €, non è stata liquidata poiché emessa per prestazioni sanitarie non in convenzione, in particolare per n. 715 ricette e 1347 prestazioni, per la quale il Centro non ha depositato l'esito del controllo del file trasmesso con l'indicazione dell'importo liquidabile.
Part Dalla documentazione tempestivamente prodotta dall' risulta, infatti, che, all'esito della ricerca in archivio relativa alla Contabilità Oliamm, non risultava per la fattura contestata Par l'accreditamento del Centro, che, a fronte di tali puntuali allegazioni dell' non ha dato prova, su di lui incombente, della rispondenza delle prestazioni di cui alla fattura n.35/2015 a quanto previsto ed autorizzato in base al contratto ed al decreto di accreditamento del
Centro.
Par Non risulta rispondente al vero che l' non aveva mai comunicato al Centro le ragioni del rifiuto di liquidazione della predetta fattura ed, in ogni caso, non era richiesta una comunicazione preventiva, non avendo il Centro nella presente sede dato prova, su di esso incombente, dell'accreditamento contestato.
Ne consegue che l'importo di 43.207,29 € non è dovuto.
II.2. Sotto il secondo profilo, relativo all'avvenuto pagamento della fattura n. 34/E 2015
ARAD del 31 agosto 2015 di 242.124,72 €, le cessionarie si limitano a contestare l'avvenuto n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 1 S.R.L.+3 c. 3 Sud Pag. 9 di 15 Pt_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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pagamento, senza nulla dire sulle specifiche allegazioni e sulla prova dei pagamenti offerta Par dall'
Part Infatti, a fronte delle allegazioni dell'opponente secondo le quali “La fattura n.34/E del 31.08.2015 di €. 242.124,72 è stata pagata con mandato n.14461/15 per €. 197.910,45;
l'importo di €. 200.000,00 è stato oggetto di recupero con mandato n.14459/15 e reversale n.
612/15 e pagato a favore di Emilia Romagna Factor con mandato n. 14460/15; l'importo di €.
24.212,27 è stato pagato con mandato n. 2046I16; il residuo di € 2,00 non è stato pagato per assenza della determina di liquidazione (come spiega nella sua relazione il Distretto, trattasi di imposta di bollo a carico del Centro n.d.r.)” e della documentazione prodotta, l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai fatti Part riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto affermato dall' e che, invece, erano stati liquidati importi diversi e minori, ma ciò non è stato fatto.
In altre parole, il non ha mai negato di aver ricevuto il pagamento di 242.124,72 Pt_3
€, per cui anche tale doglianza degli appellanti è infondata.
II.3. Va invece accolto il terzo ed ultimo profilo di doglianza delle appellanti, nella parte Par in cui sostengono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto provato da parte dell' in virtù del principio di non contestazione, il superamento del tetto di spesa relativo alle fatture n. 33
E/2015 del 31 agosto 2015 di importo pari a 262.608,78 €, avente ad oggetto prestazioni sanitarie di attività specialistica accreditata mese di agosto 2015 Laboratorio Analisi Chimico
Cliniche e n. 38 E/2015 del 31 agosto 2015 di importo pari a 399.455,70 €, avente ad oggetto prestazioni sanitarie di attività specialistica accreditata mese di agosto 2015 per la branca di
Medicina Nucleare.
Infatti, il Tribunale, in evidente contrasto con la sua precedente posizione, ha ritenuto che: “Nella fattispecie può dirsi che l'azienda opponente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che sebbene non vi sia prova di una comunicazione ad hoc al centro, (elemento ritenuto dirimente in altra decisioni per supportare la prova dell'eccezione ex adverso sollevata) vi è comunque prova e/o mancata contestazione della conoscenza in capo al Centro della data di esaurimento del tetto di spesa nei termini allegati dall'opponente.
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 10 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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Si perviene a tale convincimento in relazione alla circostanza che la CMO non Pt_1
contesta la ricezione della nota 00673 del 5.11.2015 con richiesta emissione nota di credito per fattura settembre, per esaurimento tetto di spesa branca Medicina Nucleare a partire dal mese di luglio 2015, né tantomeno l'emissione di nota di addebito per fattura n. 38/E di euro
399.457,70, in relazione alla quale vi è anche la prova della relativa ricezione, via pec, in data
09.03.2017.
Né tantomeno è specificamente contestata dal Centro opposto la richiesta di emissione di nota addebito, n. 6491 del 27.10.2015 in relazione alla fattura 33E/ALAB, ovvero il contenuto della Determina Dirigenziale n. 089 del 21.10.2015.
All'uopo si osserva che se il fine della previsione contrattuale di una determinata modalità di comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa è quello di rendere
l'ente accreditato debitamente edotto della data entro la quale sarà possibile erogare le prestazioni con remunerazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale, se la comunicazione in parola, pur con diversa modalità, è pervenuta nella sfera di conoscenza del centro accreditato l'indicato fine è comunque raggiunto.
Si aggiunge che nei contratti sottoscritti dal Centro con l' e posti a base della Parte_6
domanda spiegata in sede monitoria non sono indicate precise date per la comunicazione del superamento del tetto di spesa, e si prevede che qualora l'esaurimento del tetto di spesa si sia Part verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata all'
a tutte le prestazioni erogate dopo quella data verrà applicata la regressione tariffaria (cfr art.
5 dei contratti allegati 09,10, 11 parte opposta)”.
La tesi del Tribunale, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Difatti, l'onere di contestazione del Centro accreditato - e per esso, delle cessionarie del suo credito, attuali appellanti - in ordine al superamento del tetto di spesa per la branca di medicina nucleare, emergente dalle note di credito indicate dal primo Giudice, poteva sorgere Par solo dopo che l' aveva allegato che vi era stato un superamento del tetto di spesa per la branca di riferimento e che, per effetto di tale superamento, era stata rideterminata, tramite l'ausilio del tavolo tecnico, la regressione tariffaria unica (cd. RTU) per la percentuale (di riduzione della remunerazione delle prestazioni in eccesso) che era di pertinenza del centro appellante, calcolata in relazione al suo fatturato ed al margine di sforamento. Solo a fronte di n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 11 di 15 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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tale allegazione, non avvenuta, sarebbe sorto lo specifico onere di contestazione del Centro provvisoriamente accreditato.
Di tali principi, il primo Giudice - pur consapevole delle modalità di funzionamento della Rtu per averne specificamente descritto il funzionamento - non ha fatto corretta applicazione, ed ha motivato la sua sentenza sulla base della non contestazione da parte del
Centro ad una serie di note, tutte di epoca successiva all'avvenuto presunto sforamento, in cui si richiedeva l'emissione da parte della CMO di corrispondenti note di credito per importi pari all'avvenuto sforamento.
Par Nello specifico, il Tribunale ha citato una serie di note interne e delibere dell' di cui solo per alcune di esse vi è prova della ricezione da parte del – il cui contenuto, a suo Pt_3
dire, dimostrerebbe che la CMO aveva avuto conoscenza della data di esaurimento del tetto di spesa.
Par Ora, volendo considerare, tra le tante note interne e delibere prodotte dall' solo quelle per le quali vi è prova della ricezione da parte del , cioè la n. 673 del 5 novembre Pt_3
2015 e quella ricevuta via pec il 9 marzo 2017 (avente ad oggetto “emissione nota di debito” con la quale si rappresenta che “è stata emessa la nota di debito così come allegata, relativamente alla fattura 38E del 31.8.2015 per prestazioni di Medicina Nucleare”), da esse non si evince nessun elemento che poteva portare a ritenere che il avesse avuto Pt_3
conoscenza preventiva di un possibile esaurimento del tetto di spesa della branca di medicina nucleare a fine luglio 2015.
Né tale conoscenza preventiva emerge dalle altre note interne - pure citate dal
Tribunale e di cui non vi è prova della ricezione da parte del Centro - quale la n. 6491 del 27 ottobre 2015, avente ad oggetto “richiesta note di addebito” (con la quale si chiedeva l'emissione di nota di addebito per i mesi di luglio e agosto 2015 per specifiche prestazioni Par identificate con la lettera R”) ovvero dalla delibera . 89 del 21 ottobre 2015 (con la quale si evidenziava: “al centro CMO codice 008426 sono da recuperare per il solo mese di agosto
2015 euro 125.451,18 più il mese di luglio 2015 recupero parziale di euro 137.157,60 su un totale di euro 230.846,23 per raggiungimento del tetto di spesa all'8 marzo 2015 e per esaurimento del rispettivo tetto di spesa per specifiche prestazioni identificate con la lettera
“R””).
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 12 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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In verità, l'errore commesso dal Tribunale non è solo di avere desunto dalle citate note e delibere una conoscenza preventiva da parte del del momento in cui si sarebbe Pt_3
esaurito il tetto di spesa per le branche cui si riferivano le fatture 33/E e 38/E, ma è anche quello di non avere considerato che, sulla base del contratto stipulato tra le parti, era espressamente disciplinato il sistema in base al quale le prestazioni rese dal Centro, che superavano il tetto di spesa, non dovevano essere remunerate oppure dovevano essere remunerate con la decurtazione stabilita dalla RTU.
A tal proposito, è opportuno ribadire che, in entrambi i contratti stipulati il 3 maggio
2016 dalle parti per l'anno 2015, per le branche di Medicina Nucleare e Patologia Clinica, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che Part l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) Part effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data Part successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto Part comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Par Nel caso di specie, a giudizio della Corte, in assenza di prova da parte dell ella detta comunicazione preventiva, non è dato sapere se si rientrasse nella lettera a) o b) del citato n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 13 di 15 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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articolo, sicché le prestazioni rese dal , su cui non vi è contestazione, vanno remunerate Pt_3
nella loro misura integrale (262.608,78 € pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dalla riportate nella nota di addebito n. 6491 del 27.10.2015 per la branca di patologia Pt_3
clinica e 399.455,70 €, pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni per la branca di medicina nucleare).
Non è vero, pertanto, quanto sostenuto dal Tribunale e cioè che nel contratto stipulato non sono indicate precise date per la comunicazione del superamento del tetto di spesa, giacché la comunicazione della possibile data dello sforamento del tetto di spesa di branca andava fatta in via preventiva, salvo poi a verificare quando tale sforamento si sarebbe effettivamente verificato e da lì desumere se le prestazioni erano remunerabili con l'applicazione della Rtu ovvero non remunerabili affatto.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1424/2017, del 23.7.2017 e con condanna dell' al pagamento di Parte_2
soli 662.064,48 € (corrispondente alla somma degli importi delle fatture nn. 33 E/2015 del 31 agosto 2015 di importo pari a 262.608,78 € avente ad oggetto Prestazioni sanitarie di attività specialistica accreditata mese di agosto 2015 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e n. 38
E/2015 del 31 agosto 2015 di importo pari a 399.455,70 € ).
Part In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, l' va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi, sulla base del decisum, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 520.000,01 e € 1.000.000,00 nei seguenti importi:
- 9.004,38 € per il primo grado del giudizio (con esclusione della fase di trattazione , in cui neppure sono state depositate note ex art. 183, comma VI, c.p.c), di cui 7.829,90 € per compensi (fase di studio: € 2.303,60; fase introduttiva: € 1.519,70; fase decisoria: € 4.006,60)
e 1.174,48 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Luigi Raia per avere dichiarato di averne fatto anticipo;
- 15.038,95 € per il secondo grado del giudizio, di cui 13.077,35 € per compensi (fase di studio: € 2.852,85; fase di introduttiva: € 1.658,80 ; fase di trattazione: € 3.822,00 ; fase decisoria: € 4.743,70) e 1.961,60 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 14 di 15 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Luigi Raia per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1287/2019, pubblicata il 23 maggio 2029, proposto dalle società Parte_1
e con citazione notificata alla il 20 Controparte_2 Controparte_4 Parte_2
novembre 2019:
1. dichiara la contumacia della società CP_7
2. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2
in favore delle appellanti dell'importo pari a 662.064,48 €, oltre interessi al tasso e secondo le scadenze indicate nell'art. 7 dei contratti;
3. condanna l' al rimborso, in favore delle appellanti, delle spese di Parte_2
entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in 9.004,38 €, di cui
7.829,90 € per compensi e 1.174,48 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Luigi Raia per avere dichiarato di averne fatto anticipo, e 15.038,95 € per il secondo grado del giudizio, di cui
13.077,35 € per compensi e 1.961,60 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Luigi Raia per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 15 di 15 Parte_1 Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata recante il n. 1287/2019 e pubblicata in data 23 maggio 2019, iscritto al n.5167/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025 e pendente
TRA
la (c.f.: , con sede legale in Milano, alla via San Prospero n. 4, Parte_1 P.IVA_1
costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la (c.f.: ), con sede in Bologna, alla via Guido Reni Controparte_2 P.IVA_2
n.2/2, costituitasi in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentate e difese dall'avv. Luigi Raia (c.f.: Controparte_3
e l' (c.f.: ), con sede legale in Milano, C.F._1 Controparte_4 P.IVA_3
alla via San Prospero n. 4, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Raia (c.f.: in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di appello e dagli avv.ti Filippo Pingue (c.f.: ) e Massimino Lo C.F._2
Conte (c.f.: ) in virtù di procura generale alle liti del 4 novembre 2021 C.F._3
per OT ( Repertorio n. 16928 – Raccolta 8243) in calce alla memoria di Persona_1
costituzione di nuovo difensore depositata il 13 ottobre 2023 - APPELLANTI -
CONTRO R CA ITA LIA NA CP_5
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(già Prima Sezione Civile Bis)
l' (c.f.: ), con sede legale in Torre Controparte_6 P.IVA_4
Annunziata, alla via Marconi, n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura generale alle liti per
OT (Repertorio n° 43440 del 23 marzo 2011), recepita con delibera di Persona_2
presa d'atto n. 654 del 29 aprile 2011 – dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.:
e Raffaele Montanaro (c.f.: - APPELLATA - C.F._4 C.F._5
NONCHE'
la in persona del legale rappresentante pro tempore - APPELLATA CONTUMACE - CP_7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3 luglio 2017, la in CP_7
qualità di centro accreditato presso il S.S.R. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alle branche di Patologia Clinica, Radiodiagnostica e Medicina Nucleare, in favore degli assistiti Par dell' , chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere alla detta il Parte_2
pagamento in suo favore di 725.281,00 €, “oltre interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002” e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo per le prestazioni svolte nel mese di agosto 2015, per le quali erano state emesse le fatture n. 33 E/2015 Alab del 31 agosto 2015 di importo pari a 262.608,78 € per le prestazioni di analisi cliniche;
n.34 E/2015 Arad del 31 agosto 2015 di importo pari a
242.122.72 € per le prestazioni di diagnostica per immagini Arad, n.35 E/2015 Arad del 31 agosto 2015 di importo pari a 43.207,79 € per le prestazioni di diagnostica per immagini Arad,
n.38 E/2015 Nuc del 31 agosto 2015 di importo pari a 399.455,70 € per le prestazioni di medicina nucleare per un importo complessivo di 947.402,99 €, e per le quali aveva ricevuto a titolo di acconto parziale pagamenti per 222.122,00 €.
Par Con il decreto ingiuntivo n. 1424/2017, emesso in data 23 luglio 2017 e notificato all' il 6 agosto 2017, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento in favore del Centro della Parte_2
somma richiesta oltre “interessi come richiesti”, nonché delle spese della procedura monitoria con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. Al detto decreto notificato il 10 ottobre 2017 proponeva opposizione l' Parte_2
che con atto di citazione notificato il 15 novembre 2017, eccependo che l'importo
[...]
ingiunto non era dovuto per i seguenti motivi: a) carenza di autorizzazione/assenza di n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. S.R.L.+3 c. Pag. 2 di 15 Pt_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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convenzionamento per le prestazioni rese nel mese di agosto 2015 riportate nella fattura n.35/E del 31 agosto 2015 di 43.209,79 €; b) superamento del tetto di spesa di branca le fatture nn. 33/E (pagata parzialmente solo per le prestazioni di lavoratorio e 38/E; c) inidoneità della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria, specie con riguardo alla fattura n. 34/E che risultava essere stata interamente liquidata .
Con riguardo a tale ultima fattura depositava una serie di avvisi di pagamento, ordini e ricevute di riscossione che ne provavano il pagamento (avviso di pagamento esercizio 2015 del 31 dicembre 2015 con ordine di pagamento n. 14460 del 29 ottobre 2015; ricevuta applicativa di pagamento del 16 novembre 2015 di importo pari a 20.000,00 €; ricevuta contabilità Oliam avente come esito “si restituisce fattura prestazioni non accreditate”; avviso di pagamento esercizio 2015 del 31 dicembre 2015 per la fattura 34/E con ordine di pagamento n.14461 del 29 ottobre 2015; avviso di pagamento esercizio 2015 del 31 dicembre
2015 per la fattura 34/E con ordine di pagamento n.144591 del 29 ottobre 2015; - avviso di pagamento esercizio 2015 del 31 dicembre 2015 per la fattura 34/E con ordine di pagamento n.144591 del 29 ottobre 2015; ordinativo di riscossione n.612 del 29 ottobre 2015 avente ad oggetto storno totale del mandato n.14459/2015 atto di delegazione di pagamento a favore di
Emilia Romagna Factor a firma del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione
Economico Finanziaria (dr.ssa ; ricevuta applicativa di pagamento del 27 Persona_3
novembre2015 di importo pari a 207.855,25 €; nota prot.n. 126779 del 3 novembre 2017 del
Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria - dr.ssa Persona_3
da cui risultava che la fattura n. 34/E era stata pagata;
nota prot. n. 122793 del 25 ottobre
2017 da cui risultava che tale fattura era stata pagata con le determine di liquidazione n. 89 del 21.10.2015 e n. 18 del 10.02.2016).
Con riguardo alla fattura n. 35/E Arad faceva riferimento sempre alla nota prot.n.
126779 del 3 novembre 2017 del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione
Economico Finanziaria - dr.ssa da cui risultava che tale fattura del 31.08.2015 di Persona_3
43.209,79 € era stata rigettata dal Distretto 56 per prestazioni non accreditate, e tanto risultava anche dalla nota prot. n. 122793 del 25 ottobre 2017 da cui risultava che essa non era stata liquidata in quanto riferita a prestazioni non in convenzione e che anche la ricerca di tale fattura su portale aziendale Oliam non aveva dato esito negativo, per cui non era possibile affermare se fosse stata respinta oppure no .
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 3 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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Infine, con riguardo alle due fatture n. 33/E e n. 38/E depositava copiosa Par Par documentazione, per lo più riferita a nota interne all' ed a delibere dei direttori da cui risultava che vi era stato superamento del tetto di spesa tra fine marzo e fine luglio 2015, e Par che, per tale motivo, era stata emessa nota di debito da parte dell' e richiesta al Centro emissione nota di credito per gli importi corrispondenti (in particolare per la prima fattura l'importo di 125.451,18 € era riferito a prestazioni rese extra budget, mentre il residuo di
137.157,60 €, sebbene liquidabile, era trattenuto per il recupero di prestazioni extra budget di fine luglio 2015).
Si trattava, nello specifico: i) della nota prot.n. 126779 del 3 novembre 2017, ii) della nota n.0032650 del 9 marzo 2017, iii) della nota debito del 7 marzo 2017 avente ad oggetto:
“descrizione nota prot. 6491 del 27 ottobre 2015 medicina nucleare di importo 399.457,70 €, notificata al Centro il 9 marzo 2017 come da pec di spedizione e ricevuta di avvenuta consegna”, iv) della nota prot. n. 122793 del 25 ottobre 2017 da cui risultava che “La fattura
38E/Nuc relativa ad agosto 2015 non è stata liquidata dal distretto per esaurimento del tetto di spesa di branca ed è stata richiesta nota di credito n.6491 del 27/10/2015 e nota di addebito che si allegano in copia per importo di €. 399.457,70; la fattura 33E/ALAB di agosto
2015 è stata liquidata solo per prestazioni di laboratorio escluso prestazioni nota R per esaurimento del tetto di spesa;
per l'importo corrispondente a queste ultime è stata chiesta nota di credito di €. 125.451,18 e nota di addebito n. 6491 del 27.10.2015”, v) della nota prot.
6488 del 27 ottobre 2015, con cui “si chiede(va) nota di credito per un importo di euro
399.457,70 fattura 38/E del 31.8.2015 per raggiungimento tetto di spesa e per esaurimento del rispettivo tetto di spesa per specifiche prestazioni a partire dal mese di luglio anno 2015”, vi) della nota prot. 6417 del 20 ottobre 2015 da cui risultava che “a seguito del monitoraggio
e controllo posto in essere risulta che il Centro ha superato nel mese di luglio in termini prestazionali n.2055 prestazioni ed in termini economici euro 230.801,23 si chiede nota di credito pari ad euro 230.801,23 mese di agosto in termini prestazioni n.1135 prestazioni ed in termini economici euro 125.451,18 si chiede nota di credito pari ad euro 125.451,18”; vii) della nota prot.006491 del 27 ottobre 2015, intitolata “richiesta note di addebito” con la quale si chiedeva l'emissione di nota di addebito per i mesi di luglio e agosto 2015 per specifiche prestazioni identificate con la lettera R”, viii) della determina dirigenziale n. 89 del 21 ottobre
2015, ix) della determina dirigenziale n. 18 del 10 febbraio 2016 da cui risultava che al Centro era stato liquidato fino al 28.7.2015 data di esaurimento presunto dei tetti di spesa di n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 4 di 15 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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macroarea specifica come da comunicazione pec del Servizio Controllo di Gestione di questa
Azienda del 9.9.2015, x) della nota n. 365 del 15 gennaio 2016 da cui risultava il superamento dei limiti di spesa con richiesta di note di credito per il mese di agosto 2015 per un importo di
€ 399.457,70 e per il mese di settembre 2015 per un importo di € 1.011.084,96; xi) della nota prot. n. 6673 del 5 novembre 2015 da cui risultava, per la branca di medicina nucleare per il mese di settembre 2015, un superamento del tetto di spesa già a partire da luglio 2015 con richiesta di nota di credito per un importo di € 1.011.084,96 per la fattura n.46/E del
30.9.2015, xii) della nota prot. 05797 del 17 settembre 2015 avente ad oggetto note di credito primo settembre 2015 Medicina Nucleare per i mesi da gennaio a giugno 2015; xiii) della nota n. 5487 del 27 ottobre 2015 e di quella n. 130597 del 10 novembre 2017 con cui si specificava che “…. Per la fattura n. 33/E del 31.08.2015 di €. 262.610,78 risulta che sono stati trattenuti €. 125.451,18 per prestazioni nota R non liquidabili per esaurimento tetto di spesa ed €. 137.157,60 quale recupero importo prestazioni nota R sul mese di luglio 2015. Pertanto, tale fattura non è stata liquidata e per essa è stata richiesta nota di addebito prot. n. 006491 del 27.10.2015. Per la fattura n. 38/E del 31.08.2015 di importo €. 399.457,70 si ribadisce che non è stata liquidata per esaurimento del tetto di branca (medicina nucleare). Per essa è stata già richiesta nota di addebito n. 481 del 07.03.2017.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
3. Si costituiva la con una comparsa depositata il 15 marzo 2018 resistendo CP_7
all'avversa opposizione e deducendo:
- che non era vero che vi era stato l'eccepito superamento del tetto di spesa per le fatture nn. 33/E e 38/E, atteso che non era stata data nessuna prova di comunicazione del detto sforamento e che, trattandosi di budget di spesa da considerare riferito alla singola macroarea, la documentazione depositata non poteva dirsi sufficiente ad assolvere all'onere Par della prova ricadente sull' n virtù del principio di vicinanza della prova;
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 5 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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(già Prima Sezione Civile Bis)
- che non era vero che non vi era un suo accreditamento per la fattura n. 35/E poiché nessuna comunicazione in merito alla suddetta contestazione gli era stata mai notificata Part dall'
Part
- che l' non aveva provato di aver notificato le note di credito relativamente alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
- che la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito si desumevano dalla documentazione depositata, posto che le fatture, l'estratto autenticato delle scritture contabili, i contratti, erano da considerarsi prova idonea sia per la fase monitoria sia per quella a cognizione piena.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sull'opposizione anzidetta decideva il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza appellata con cui accoglieva l'opposizione e dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, per quel che qui rileva, il Giudice di primo grado affermava che il Pt_3
non aveva specificamente contestato l'avvenuto pagamento della fattura n. 34/E, che per la fattura n. 35/E relativa ad attività specialistica di diagnostica per immagini, il , a fronte Pt_3
Par di una specifica contestazione dell' i assenza di accreditamento, non aveva dato prova del contrario limitandosi soltanto a dire di non avere ricevuto alcuna comunicazione in ordine alle ragioni del rifiuto di liquidazione della predetta fattura (erroneamente indicata dal primo
Giudice in motivazione col n. 19/E), anche se tale circostanza risultava smentita dal documento innanzi richiamato;
per le fatture n. 33/E e n. 38/E, invece, il Tribunale, dopo aver ricordato le modalità di funzionamento del sistema della regressione tariffaria unica (R.t.u.) a seguito del superamento del tetto di spesa, riteneva che, tramite le citate note e delibere Par interne, l' avesse assolto all'onere della prova su di essa incombente così motivando :
“Nella fattispecie può dirsi che l'azienda opponente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che sebbene non vi sia prova di una comunicazione ad hoc al centro, (elemento ritenuto dirimente in altra decisioni per supportare la prova dell'eccezione ex adverso sollevata) vi è comunque prova e/o mancata contestazione della conoscenza in capo al Centro della data di esaurimento
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 6 di 15 Parte_1 Parte_2 UBBLICA NA Controparte_5 CP_8
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del tetto di spesa nei termini allegati dall'opponente. Si perviene a tale convincimento in relazione alla circostanza che la non contesta la ricezione della nota 00673 del CP_7
5.11.2015 con richiesta emissione nota di credito per fattura settembre, per esaurimento tetto di spesa branca Medicina Nucleare a partire dal mese di luglio 2015, né tantomeno l'emissione di nota di addebito per fattura n. 38/E di euro 399.457,70, in relazione alla quale vi è anche la prova della relativa ricezione, via pec, in data 09.03.2017.Né tantomeno è specificamente contestata dal Centro opposto la richiesta di emissione di nota addebito, n. 6491 del
27.10.2015 in relazione alla fattura 33E/ALAB, ovvero il contenuto della Determina
Dirigenziale n. 089 del 21.10.2015”.
5. Si sono appellate alla detta sentenza le società e Parte_1 CP_4 [...]
in qualità di società cessionarie dei crediti oggetto di causa, con una citazione CP_2
notificata all' il 20 novembre 2019, formulando un unico ed articolato motivo Parte_2
di appello rubricato: “Error in iudicando – Error in procedendo in merito al superamento del tetto di spesa – Mancanza onere probatorio del superamento tetto di spesa e delle ulteriori eccezioni sollevate” che sarà di seguito esaminato, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 1287/2019, re-sa dal Tribunale di Torre Annunziata - G.U.
Dott.ssa Maria Rosaria BARBATO. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 1424/2017 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare l' , in persona del Commissa-rio Straordinario pro tempore, al Parte_4
pagamento, in favore della Società cessionaria della somma di €. 725.281,00, oltre Parte_1
interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti
e a scadere. 3) Condannare l'odierna appellata, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 7 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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6. Il 1° aprile 2020 si è costituita in appello l' che, nel resistere Parte_2
all'impugnazione, ha contestato integralmente i motivi di gravame spiegati, eccependo l'infondatezza della domanda nel merito e facendo proprie le ragioni poste alla base della decisione di primo grado e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Rigettato integralmente
l'atto di appello proposto dalla – in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
7. Con memoria di costituzione di nuovo difensore del 13 ottobre 2023 la società
[...]
si è costituita - in aggiunta all'avv. Luigi Raia - con gli avv.ti Filippo Pingue e CP_4
Massimino Lo Conte, i quali si sono riportati alle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
8. All'udienza collegiale del 1° ottobre 2024 la Corte ha ordinato alle appellanti la notificazione dell'atto di citazione nei confronti della cedente rinviando CP_7
all'udienza del 25 marzo 2025.
Integrato ritualmente il contraddittorio, all'udienza collegiale del 25 marzo 2025
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Par L' non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica, mentre le appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale in data 16.5.2025, nella quale non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già argomentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del ritualmente Controparte_10
chiamato in causa e non costituitosi.
II. Con un unico ed articolato motivo di appello le società appellanti criticano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
1) le prestazioni cui alla fattura n. 35 E/2015 ARAD2 del 31 agosto 2015 per la
[...]
non erano in convenzione;
Parte_5
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 8 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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2) l'importo della fattura n. 34/E 2015 ARAD del 31 agosto 2015 di euro 242.124,72 era stato interamente liquidato;
3) aveva valore di prova del superamento del tetto di spesa la copiosa documentazione prodotta dall'amministrazione sanitaria per le prestazioni di Medicina Nucleare, Patologia
Clinica e Laboratorio erogate nel mese di agosto dell'anno 2015.
II.1. Sotto il primo profilo, con riferimento alla mancanza di accreditamento per le prestazioni di cui fattura n° 35 E/2015 l'appellante ribadisce “che alcuna comunicazione in Par merito alla suddetta contestazione è stata notificata al Centro C.M.O.; né l' ha fornito documentazione a supporto dell'eccezione sollevata, relativamente a prestazioni non accreditate…”.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la fattura n. 35/E 2015 ARAD2 del 31 agosto
2015 di 43.207,29 €, non è stata liquidata poiché emessa per prestazioni sanitarie non in convenzione, in particolare per n. 715 ricette e 1347 prestazioni, per la quale il Centro non ha depositato l'esito del controllo del file trasmesso con l'indicazione dell'importo liquidabile.
Part Dalla documentazione tempestivamente prodotta dall' risulta, infatti, che, all'esito della ricerca in archivio relativa alla Contabilità Oliamm, non risultava per la fattura contestata Par l'accreditamento del Centro, che, a fronte di tali puntuali allegazioni dell' non ha dato prova, su di lui incombente, della rispondenza delle prestazioni di cui alla fattura n.35/2015 a quanto previsto ed autorizzato in base al contratto ed al decreto di accreditamento del
Centro.
Par Non risulta rispondente al vero che l' non aveva mai comunicato al Centro le ragioni del rifiuto di liquidazione della predetta fattura ed, in ogni caso, non era richiesta una comunicazione preventiva, non avendo il Centro nella presente sede dato prova, su di esso incombente, dell'accreditamento contestato.
Ne consegue che l'importo di 43.207,29 € non è dovuto.
II.2. Sotto il secondo profilo, relativo all'avvenuto pagamento della fattura n. 34/E 2015
ARAD del 31 agosto 2015 di 242.124,72 €, le cessionarie si limitano a contestare l'avvenuto n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 1 S.R.L.+3 c. 3 Sud Pag. 9 di 15 Pt_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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pagamento, senza nulla dire sulle specifiche allegazioni e sulla prova dei pagamenti offerta Par dall'
Part Infatti, a fronte delle allegazioni dell'opponente secondo le quali “La fattura n.34/E del 31.08.2015 di €. 242.124,72 è stata pagata con mandato n.14461/15 per €. 197.910,45;
l'importo di €. 200.000,00 è stato oggetto di recupero con mandato n.14459/15 e reversale n.
612/15 e pagato a favore di Emilia Romagna Factor con mandato n. 14460/15; l'importo di €.
24.212,27 è stato pagato con mandato n. 2046I16; il residuo di € 2,00 non è stato pagato per assenza della determina di liquidazione (come spiega nella sua relazione il Distretto, trattasi di imposta di bollo a carico del Centro n.d.r.)” e della documentazione prodotta, l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai fatti Part riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto affermato dall' e che, invece, erano stati liquidati importi diversi e minori, ma ciò non è stato fatto.
In altre parole, il non ha mai negato di aver ricevuto il pagamento di 242.124,72 Pt_3
€, per cui anche tale doglianza degli appellanti è infondata.
II.3. Va invece accolto il terzo ed ultimo profilo di doglianza delle appellanti, nella parte Par in cui sostengono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto provato da parte dell' in virtù del principio di non contestazione, il superamento del tetto di spesa relativo alle fatture n. 33
E/2015 del 31 agosto 2015 di importo pari a 262.608,78 €, avente ad oggetto prestazioni sanitarie di attività specialistica accreditata mese di agosto 2015 Laboratorio Analisi Chimico
Cliniche e n. 38 E/2015 del 31 agosto 2015 di importo pari a 399.455,70 €, avente ad oggetto prestazioni sanitarie di attività specialistica accreditata mese di agosto 2015 per la branca di
Medicina Nucleare.
Infatti, il Tribunale, in evidente contrasto con la sua precedente posizione, ha ritenuto che: “Nella fattispecie può dirsi che l'azienda opponente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che sebbene non vi sia prova di una comunicazione ad hoc al centro, (elemento ritenuto dirimente in altra decisioni per supportare la prova dell'eccezione ex adverso sollevata) vi è comunque prova e/o mancata contestazione della conoscenza in capo al Centro della data di esaurimento del tetto di spesa nei termini allegati dall'opponente.
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 10 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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Si perviene a tale convincimento in relazione alla circostanza che la CMO non Pt_1
contesta la ricezione della nota 00673 del 5.11.2015 con richiesta emissione nota di credito per fattura settembre, per esaurimento tetto di spesa branca Medicina Nucleare a partire dal mese di luglio 2015, né tantomeno l'emissione di nota di addebito per fattura n. 38/E di euro
399.457,70, in relazione alla quale vi è anche la prova della relativa ricezione, via pec, in data
09.03.2017.
Né tantomeno è specificamente contestata dal Centro opposto la richiesta di emissione di nota addebito, n. 6491 del 27.10.2015 in relazione alla fattura 33E/ALAB, ovvero il contenuto della Determina Dirigenziale n. 089 del 21.10.2015.
All'uopo si osserva che se il fine della previsione contrattuale di una determinata modalità di comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa è quello di rendere
l'ente accreditato debitamente edotto della data entro la quale sarà possibile erogare le prestazioni con remunerazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale, se la comunicazione in parola, pur con diversa modalità, è pervenuta nella sfera di conoscenza del centro accreditato l'indicato fine è comunque raggiunto.
Si aggiunge che nei contratti sottoscritti dal Centro con l' e posti a base della Parte_6
domanda spiegata in sede monitoria non sono indicate precise date per la comunicazione del superamento del tetto di spesa, e si prevede che qualora l'esaurimento del tetto di spesa si sia Part verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata all'
a tutte le prestazioni erogate dopo quella data verrà applicata la regressione tariffaria (cfr art.
5 dei contratti allegati 09,10, 11 parte opposta)”.
La tesi del Tribunale, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Difatti, l'onere di contestazione del Centro accreditato - e per esso, delle cessionarie del suo credito, attuali appellanti - in ordine al superamento del tetto di spesa per la branca di medicina nucleare, emergente dalle note di credito indicate dal primo Giudice, poteva sorgere Par solo dopo che l' aveva allegato che vi era stato un superamento del tetto di spesa per la branca di riferimento e che, per effetto di tale superamento, era stata rideterminata, tramite l'ausilio del tavolo tecnico, la regressione tariffaria unica (cd. RTU) per la percentuale (di riduzione della remunerazione delle prestazioni in eccesso) che era di pertinenza del centro appellante, calcolata in relazione al suo fatturato ed al margine di sforamento. Solo a fronte di n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 11 di 15 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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tale allegazione, non avvenuta, sarebbe sorto lo specifico onere di contestazione del Centro provvisoriamente accreditato.
Di tali principi, il primo Giudice - pur consapevole delle modalità di funzionamento della Rtu per averne specificamente descritto il funzionamento - non ha fatto corretta applicazione, ed ha motivato la sua sentenza sulla base della non contestazione da parte del
Centro ad una serie di note, tutte di epoca successiva all'avvenuto presunto sforamento, in cui si richiedeva l'emissione da parte della CMO di corrispondenti note di credito per importi pari all'avvenuto sforamento.
Par Nello specifico, il Tribunale ha citato una serie di note interne e delibere dell' di cui solo per alcune di esse vi è prova della ricezione da parte del – il cui contenuto, a suo Pt_3
dire, dimostrerebbe che la CMO aveva avuto conoscenza della data di esaurimento del tetto di spesa.
Par Ora, volendo considerare, tra le tante note interne e delibere prodotte dall' solo quelle per le quali vi è prova della ricezione da parte del , cioè la n. 673 del 5 novembre Pt_3
2015 e quella ricevuta via pec il 9 marzo 2017 (avente ad oggetto “emissione nota di debito” con la quale si rappresenta che “è stata emessa la nota di debito così come allegata, relativamente alla fattura 38E del 31.8.2015 per prestazioni di Medicina Nucleare”), da esse non si evince nessun elemento che poteva portare a ritenere che il avesse avuto Pt_3
conoscenza preventiva di un possibile esaurimento del tetto di spesa della branca di medicina nucleare a fine luglio 2015.
Né tale conoscenza preventiva emerge dalle altre note interne - pure citate dal
Tribunale e di cui non vi è prova della ricezione da parte del Centro - quale la n. 6491 del 27 ottobre 2015, avente ad oggetto “richiesta note di addebito” (con la quale si chiedeva l'emissione di nota di addebito per i mesi di luglio e agosto 2015 per specifiche prestazioni Par identificate con la lettera R”) ovvero dalla delibera . 89 del 21 ottobre 2015 (con la quale si evidenziava: “al centro CMO codice 008426 sono da recuperare per il solo mese di agosto
2015 euro 125.451,18 più il mese di luglio 2015 recupero parziale di euro 137.157,60 su un totale di euro 230.846,23 per raggiungimento del tetto di spesa all'8 marzo 2015 e per esaurimento del rispettivo tetto di spesa per specifiche prestazioni identificate con la lettera
“R””).
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 12 di 15 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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In verità, l'errore commesso dal Tribunale non è solo di avere desunto dalle citate note e delibere una conoscenza preventiva da parte del del momento in cui si sarebbe Pt_3
esaurito il tetto di spesa per le branche cui si riferivano le fatture 33/E e 38/E, ma è anche quello di non avere considerato che, sulla base del contratto stipulato tra le parti, era espressamente disciplinato il sistema in base al quale le prestazioni rese dal Centro, che superavano il tetto di spesa, non dovevano essere remunerate oppure dovevano essere remunerate con la decurtazione stabilita dalla RTU.
A tal proposito, è opportuno ribadire che, in entrambi i contratti stipulati il 3 maggio
2016 dalle parti per l'anno 2015, per le branche di Medicina Nucleare e Patologia Clinica, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che Part l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) Part effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data Part successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto Part comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Par Nel caso di specie, a giudizio della Corte, in assenza di prova da parte dell ella detta comunicazione preventiva, non è dato sapere se si rientrasse nella lettera a) o b) del citato n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 13 di 15 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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articolo, sicché le prestazioni rese dal , su cui non vi è contestazione, vanno remunerate Pt_3
nella loro misura integrale (262.608,78 € pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dalla riportate nella nota di addebito n. 6491 del 27.10.2015 per la branca di patologia Pt_3
clinica e 399.455,70 €, pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni per la branca di medicina nucleare).
Non è vero, pertanto, quanto sostenuto dal Tribunale e cioè che nel contratto stipulato non sono indicate precise date per la comunicazione del superamento del tetto di spesa, giacché la comunicazione della possibile data dello sforamento del tetto di spesa di branca andava fatta in via preventiva, salvo poi a verificare quando tale sforamento si sarebbe effettivamente verificato e da lì desumere se le prestazioni erano remunerabili con l'applicazione della Rtu ovvero non remunerabili affatto.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1424/2017, del 23.7.2017 e con condanna dell' al pagamento di Parte_2
soli 662.064,48 € (corrispondente alla somma degli importi delle fatture nn. 33 E/2015 del 31 agosto 2015 di importo pari a 262.608,78 € avente ad oggetto Prestazioni sanitarie di attività specialistica accreditata mese di agosto 2015 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e n. 38
E/2015 del 31 agosto 2015 di importo pari a 399.455,70 € ).
Part In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, l' va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi, sulla base del decisum, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 520.000,01 e € 1.000.000,00 nei seguenti importi:
- 9.004,38 € per il primo grado del giudizio (con esclusione della fase di trattazione , in cui neppure sono state depositate note ex art. 183, comma VI, c.p.c), di cui 7.829,90 € per compensi (fase di studio: € 2.303,60; fase introduttiva: € 1.519,70; fase decisoria: € 4.006,60)
e 1.174,48 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Luigi Raia per avere dichiarato di averne fatto anticipo;
- 15.038,95 € per il secondo grado del giudizio, di cui 13.077,35 € per compensi (fase di studio: € 2.852,85; fase di introduttiva: € 1.658,80 ; fase di trattazione: € 3.822,00 ; fase decisoria: € 4.743,70) e 1.961,60 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 14 di 15 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Luigi Raia per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1287/2019, pubblicata il 23 maggio 2029, proposto dalle società Parte_1
e con citazione notificata alla il 20 Controparte_2 Controparte_4 Parte_2
novembre 2019:
1. dichiara la contumacia della società CP_7
2. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2
in favore delle appellanti dell'importo pari a 662.064,48 €, oltre interessi al tasso e secondo le scadenze indicate nell'art. 7 dei contratti;
3. condanna l' al rimborso, in favore delle appellanti, delle spese di Parte_2
entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in 9.004,38 €, di cui
7.829,90 € per compensi e 1.174,48 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Luigi Raia per avere dichiarato di averne fatto anticipo, e 15.038,95 € per il secondo grado del giudizio, di cui
13.077,35 € per compensi e 1.961,60 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Luigi Raia per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
n. ,5167/2019 r.g.a.c.c. 3 c. Pag. 15 di 15 Parte_1 Parte_2