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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 3273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3273/2024, promosso da
. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PAPA VITTORIO Parte_1 Pt_2
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. JANES ALEX CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 3 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Pt_1 Parte_3
CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Pt_1 Parte_3
(ALBANIA) il 12/07/1996) e (nato a [...], DURAZZO CP_1
(ALBANIA) il 28/04/1986), coniugati in Albania in data 08/01/2016;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. i figli minori (nato l'[...]) e (nato il [...]) Persona_1 Per_2 vengono affidati in via cd. super esclusiva alla madre (con estensione alle decisioni di maggior interesse per i minori, che saranno prese in via esclusiva dalla madre, e tra le quali - a titolo esemplificativo - si segnalano: rilascio documento valido per espatrio;
scolastiche; salute e istruzione), presso la quale rimarranno anche a vivere;
2. il padre potrà vedere ed avere con sé i figli soltanto, previa revoca/modifica della misura del divieto di avvicinamento in atto, nell'ambito di visite protette, finché i servizi sociali lo riterranno necessario, e, in un momento successivo, con consegne assistete tramite i servizi sociali;
una volta revocata ogni misura limitativa a carico di parte resistente la stessa potrà vedere i figli liberamente, secondo un calendario predisposto dai servizi sociali in accordo con le parti;
pagina 2 di 3 3. i servizi sociali continueranno a monitorare la situazione del nucleo familiare per altri due anni, con obbligo di relazionare al Tribunale per i Minorenni con cadenza semestrale;
4. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori con decorrenza da dicembre 2024 l'importo mensile di
Euro 325,oo per ciascun figlio e così Euro 650,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione in dicembre 2025;
5. le spese straordinarie per entrambi i figli dovranno essere sostenute dal padre per il 70% e dalla madre per il restante 30%;
6. contributi pubblici, assegno unico e detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 100% alla madre;
7. le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano il 26/02/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3273/2024, promosso da
. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PAPA VITTORIO Parte_1 Pt_2
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. JANES ALEX CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 3 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Pt_1 Parte_3
CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Pt_1 Parte_3
(ALBANIA) il 12/07/1996) e (nato a [...], DURAZZO CP_1
(ALBANIA) il 28/04/1986), coniugati in Albania in data 08/01/2016;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. i figli minori (nato l'[...]) e (nato il [...]) Persona_1 Per_2 vengono affidati in via cd. super esclusiva alla madre (con estensione alle decisioni di maggior interesse per i minori, che saranno prese in via esclusiva dalla madre, e tra le quali - a titolo esemplificativo - si segnalano: rilascio documento valido per espatrio;
scolastiche; salute e istruzione), presso la quale rimarranno anche a vivere;
2. il padre potrà vedere ed avere con sé i figli soltanto, previa revoca/modifica della misura del divieto di avvicinamento in atto, nell'ambito di visite protette, finché i servizi sociali lo riterranno necessario, e, in un momento successivo, con consegne assistete tramite i servizi sociali;
una volta revocata ogni misura limitativa a carico di parte resistente la stessa potrà vedere i figli liberamente, secondo un calendario predisposto dai servizi sociali in accordo con le parti;
pagina 2 di 3 3. i servizi sociali continueranno a monitorare la situazione del nucleo familiare per altri due anni, con obbligo di relazionare al Tribunale per i Minorenni con cadenza semestrale;
4. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori con decorrenza da dicembre 2024 l'importo mensile di
Euro 325,oo per ciascun figlio e così Euro 650,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione in dicembre 2025;
5. le spese straordinarie per entrambi i figli dovranno essere sostenute dal padre per il 70% e dalla madre per il restante 30%;
6. contributi pubblici, assegno unico e detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 100% alla madre;
7. le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano il 26/02/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
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