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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2448 del Ruolo Generale degli Affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2023
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Corleone, via Bentivegna n. 185 presso lo studio dell'Avv.
NC UC giusta procura in atti ( Email_1
[...]
(C.F. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Seriate (BG) il 25.08. 2001, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Serranò del Foro di Bergamo e dall'avv. Enza Stefania
( Email_2 Email_3
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. Il PM ha emesso un visto il 21 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, premettendo di aver intrattenuto Parte_1 una relazione affettiva con il resistente e di aver generato Controparte_1 con il medesimo il figlio minore , nato l'[...], ha chiesto a Persona_1 questo Tribunale la regolamentazione dell'affidamento del predetto figlio minore mediante la pronuncia dell'affidamento esclusivo alla madre, la regolamentazione dei tempi e dei modi per l'esercizio del diritto di visita del padre, nonché di prevedere a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del minore tramite la corresponsione alla ricorrente dell'importo di € 300,00 mensili e nella misura del 50% per le spese straordinarie.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti di cui al ricorso, ha rappresentato di non essersi mai disinteressato del figlio e di aver contribuito al suo mantenimento;
ha riferito di vivere fuori regione e ha chiesto la disciplina del diritto di visita e la previsione di un assegno per il mantenimento indiretto di € 200,00, stante le proprie condizioni economiche disagiate.
La causa è stata istruita documentalmente.
Ciò posto, con riferimento al regime di affidamento del minore , non Persona_1 sono emerse ragioni tali per discostarsi dal regime legale di affidamento condiviso del minore posta dall'articolo 337 quater c.c. ad entrambi i genitori.
Con riferimento, poi, al regime di visita del figlio minore, va evidenziato che quest'ultimo, per fatto pacifico, ha vissuto in modo pressoché esclusivo con la madre, odierna ricorrente.
pagina 2 di 6 Appare pertanto necessario, al fine di evitare mutamenti repentini del regime di vita del minore, tali da poter incidere negativamente sul suo equilibrio psichico, che il medesimo continui ad avere il proprio domicilio prevalente presso la residenza materna.
In assenza di differenti accordi liberamente stretti tra le parti nell'esercizio congiunto della loro potestà genitoriale, potrà incontrare e tenere Controparte_1 con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
- fino al compimento del quarto anno di età:
o per tre giorni la settimana, per tre ore consecutive, dalle 16:00 alle 19:00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
o a settimane alterne nel giorno di sabato o domenica dalle ore 10:00 alle ore
16:00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
Nel caso in cui il padre dovesse nuovamente trasferirsi fuori regione per questioni lavorative, in alternativa a detti incontri infrasettimanali potrà incontrare il figlio Per_1 due weekend al mese, recandosi a Corleone e trascorrendo con il figlio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sia il sabato sia la domenica;
o nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di
Pasqua o nel giorno del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dopo il compimento del quarto anno di età:
o per tre giorni la settimana, per quattro ore consecutive, dalle 15:00 sino alle ore
19,00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
o a settimane alterne, dalle 16:00 del sabato sino alle 18:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
Nel caso in cui il padre dovesse nuovamente trasferirsi fuori regione per questioni lavorative, in alternativa a detti incontri infrasettimanali potrà incontrare il figlio Per_1 due weekend al mese, recandosi a Corleone e trascorrendo con il dalle 16:00 del sabato sino alle 18:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno.
° nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di
Pasqua o nel giorno del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
pagina 3 di 6 o durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 7 giorni con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- dopo il compimento del sesto anno di età:
o per due giorni la settimana, per cinque ore consecutive, dalle 15:00 sino alle ore
20,00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
o a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle
19:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
o per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
o ad anni alterni dalle ore 18:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
o per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
Per quanto attiene, inoltre, alle domande di contenuto economico, merita accoglimento la domanda formulata dalla ricorrente volta a conseguire dal resistente, con periodicità mensile, una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, del figlio della coppia.
pagina 4 di 6 Avuto riguardo alla stabile e prevalente domiciliazione della prole presso l'abitazione materna si reputa, infatti, opportuno prevedere un sistema di contribuzione al relativo mantenimento di tipo indiretto (basato, cioè, sulla periodica corresponsione di somme di denaro a detto fine destinate in favore del genitore con cui il figlio coabita), al quale deve naturalmente aggiungersi il dovere di concorrere al pagamento delle cd. “spese straordinarie”.
Pertanto, ritiene il Collegio che a carico di dovrà essere Controparte_1 posto l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di una somma Parte_1 di denaro a titolo di periodico contributo per il mantenimento ordinario del figlio: somma il cui importo va determinato in considerazione dei tempi di permanenza della prole presso l'abitazione dei genitori (in questo caso notevolmente sbilanciati), delle comprovate o presumibili esigenze di vita della prole medesima nonché della capacità reddituale e patrimoniale del genitore onerato.
In ordine alla misura del contributo, le parti hanno chiesto la conferma della previsione di cui all'ordinanza del 21 maggio 2024; sicché va confermato in € 200,00 mensili l'importo dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio (somma annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.).
L'obbligo di contribuzione di entrambe le parti al mantenimento del figlio va regolato anche mediante la previsione di un obbligo di compartecipazione di entrambi i genitori (in ragione del 50% per ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio (cui consegue l'ulteriore obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
Per quanto concerne le spese di giudizio, tenuto conto della natura del giudizio e del sostanziale raggiungimento di un accordo, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 a) l'affidamento condiviso del figlio minore nato l'[...] ad Persona_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
b) dispone che, in assenza di diversi accordi liberamente conclusi dalle parti nell'esercizio della potestà genitoriale condivisa, il genitore Controparte_1 abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore con le modalità specificate in motivazione;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento indiretto del figlio, da rivalutare annualmente secondo l'Istat di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al
50% delle spese straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse del figlio, con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza delle spese che l'altro genitore abbia integralmente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo pagamento;
d) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice Estensore Giuseppe Rini Federica Bonsangue
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2448 del Ruolo Generale degli Affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2023
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Corleone, via Bentivegna n. 185 presso lo studio dell'Avv.
NC UC giusta procura in atti ( Email_1
[...]
(C.F. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Seriate (BG) il 25.08. 2001, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Serranò del Foro di Bergamo e dall'avv. Enza Stefania
( Email_2 Email_3
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. Il PM ha emesso un visto il 21 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, premettendo di aver intrattenuto Parte_1 una relazione affettiva con il resistente e di aver generato Controparte_1 con il medesimo il figlio minore , nato l'[...], ha chiesto a Persona_1 questo Tribunale la regolamentazione dell'affidamento del predetto figlio minore mediante la pronuncia dell'affidamento esclusivo alla madre, la regolamentazione dei tempi e dei modi per l'esercizio del diritto di visita del padre, nonché di prevedere a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del minore tramite la corresponsione alla ricorrente dell'importo di € 300,00 mensili e nella misura del 50% per le spese straordinarie.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti di cui al ricorso, ha rappresentato di non essersi mai disinteressato del figlio e di aver contribuito al suo mantenimento;
ha riferito di vivere fuori regione e ha chiesto la disciplina del diritto di visita e la previsione di un assegno per il mantenimento indiretto di € 200,00, stante le proprie condizioni economiche disagiate.
La causa è stata istruita documentalmente.
Ciò posto, con riferimento al regime di affidamento del minore , non Persona_1 sono emerse ragioni tali per discostarsi dal regime legale di affidamento condiviso del minore posta dall'articolo 337 quater c.c. ad entrambi i genitori.
Con riferimento, poi, al regime di visita del figlio minore, va evidenziato che quest'ultimo, per fatto pacifico, ha vissuto in modo pressoché esclusivo con la madre, odierna ricorrente.
pagina 2 di 6 Appare pertanto necessario, al fine di evitare mutamenti repentini del regime di vita del minore, tali da poter incidere negativamente sul suo equilibrio psichico, che il medesimo continui ad avere il proprio domicilio prevalente presso la residenza materna.
In assenza di differenti accordi liberamente stretti tra le parti nell'esercizio congiunto della loro potestà genitoriale, potrà incontrare e tenere Controparte_1 con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
- fino al compimento del quarto anno di età:
o per tre giorni la settimana, per tre ore consecutive, dalle 16:00 alle 19:00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
o a settimane alterne nel giorno di sabato o domenica dalle ore 10:00 alle ore
16:00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
Nel caso in cui il padre dovesse nuovamente trasferirsi fuori regione per questioni lavorative, in alternativa a detti incontri infrasettimanali potrà incontrare il figlio Per_1 due weekend al mese, recandosi a Corleone e trascorrendo con il figlio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sia il sabato sia la domenica;
o nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di
Pasqua o nel giorno del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dopo il compimento del quarto anno di età:
o per tre giorni la settimana, per quattro ore consecutive, dalle 15:00 sino alle ore
19,00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
o a settimane alterne, dalle 16:00 del sabato sino alle 18:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
Nel caso in cui il padre dovesse nuovamente trasferirsi fuori regione per questioni lavorative, in alternativa a detti incontri infrasettimanali potrà incontrare il figlio Per_1 due weekend al mese, recandosi a Corleone e trascorrendo con il dalle 16:00 del sabato sino alle 18:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno.
° nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di
Pasqua o nel giorno del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
pagina 3 di 6 o durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 7 giorni con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- dopo il compimento del sesto anno di età:
o per due giorni la settimana, per cinque ore consecutive, dalle 15:00 sino alle ore
20,00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
o a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle
19:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
o per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
o ad anni alterni dalle ore 18:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
o per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
Per quanto attiene, inoltre, alle domande di contenuto economico, merita accoglimento la domanda formulata dalla ricorrente volta a conseguire dal resistente, con periodicità mensile, una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, del figlio della coppia.
pagina 4 di 6 Avuto riguardo alla stabile e prevalente domiciliazione della prole presso l'abitazione materna si reputa, infatti, opportuno prevedere un sistema di contribuzione al relativo mantenimento di tipo indiretto (basato, cioè, sulla periodica corresponsione di somme di denaro a detto fine destinate in favore del genitore con cui il figlio coabita), al quale deve naturalmente aggiungersi il dovere di concorrere al pagamento delle cd. “spese straordinarie”.
Pertanto, ritiene il Collegio che a carico di dovrà essere Controparte_1 posto l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di una somma Parte_1 di denaro a titolo di periodico contributo per il mantenimento ordinario del figlio: somma il cui importo va determinato in considerazione dei tempi di permanenza della prole presso l'abitazione dei genitori (in questo caso notevolmente sbilanciati), delle comprovate o presumibili esigenze di vita della prole medesima nonché della capacità reddituale e patrimoniale del genitore onerato.
In ordine alla misura del contributo, le parti hanno chiesto la conferma della previsione di cui all'ordinanza del 21 maggio 2024; sicché va confermato in € 200,00 mensili l'importo dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio (somma annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.).
L'obbligo di contribuzione di entrambe le parti al mantenimento del figlio va regolato anche mediante la previsione di un obbligo di compartecipazione di entrambi i genitori (in ragione del 50% per ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio (cui consegue l'ulteriore obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
Per quanto concerne le spese di giudizio, tenuto conto della natura del giudizio e del sostanziale raggiungimento di un accordo, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 a) l'affidamento condiviso del figlio minore nato l'[...] ad Persona_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
b) dispone che, in assenza di diversi accordi liberamente conclusi dalle parti nell'esercizio della potestà genitoriale condivisa, il genitore Controparte_1 abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore con le modalità specificate in motivazione;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento indiretto del figlio, da rivalutare annualmente secondo l'Istat di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al
50% delle spese straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse del figlio, con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza delle spese che l'altro genitore abbia integralmente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo pagamento;
d) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice Estensore Giuseppe Rini Federica Bonsangue
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