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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7717/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:13 sono presenti l'avv. RICOTTA ANTONIO in sostituzione dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER per la parte ricorrente, nonché la dott.ssa MILAZZO EMANUELA per l' CP_1
I procuratori delle parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'avv. Ricotta insiste per la condanna alle spese dell' in ragione della CP_1 dopo il deposito del ricorso;
la dott.ssa Milazzo insiste per la compensazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7717 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con la dott.ssa COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: collocamento mirato conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto di all'iscrizione nelle liste del Parte_1
collocamento mirato ex L. 68/1999;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver fatto istanza per ottenere una percentuale d'invalidità del 46% ai fini del collocamento mirato ex L. 58/1999, ma di non essere stato chiamato a visita, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare la CP_1
propria invalidità nelle percentuale sopra specificata e, conseguentemente conseguire il diritto al collocamento mirato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che presso questo Tribunale fosse già pendente tra le parti un procedimento (RG 7707/24) mirante al riconoscimento della percentuale dal 74% al fine di ottenere la relativa prestazione, chiedendo il rinvio del presente giudizio in attesa della valutazione da parte del CTU sulla prestazione maggiore, per evidenti ragioni di economia processuale.
Nelle more del giudizio, la parte resistente depositava la CTU resa nel procedimento n. 7707/2024 RGL, che riconosceva al ricorrente una percentuale d'invalidità del 60%, utile pertanto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
All'udienza odierna le parti formulavano concordemente domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1
ragione della mancata chiamata a visita e del riconoscimento giudiziale della invalidità richiesta;
chiedendo viceversa la parte resistente la compensazione delle spese di lite.
Va osservato che nel procedimento di specie, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, giacché la domanda della parte ricorrente procede per il riconoscimento del diritto della stessa all'iscrizione delle liste del collocamento mirato e, sulla scorta della valutazione del CTU pur in altro procedimento, tale diritto deve essere dichiarato.
In ragione del riconoscimento giudiziale dell'invalidità chiesta in sede amministrativa, senza riscontro, l' convenuto va comunque CP_2
condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7717/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:13 sono presenti l'avv. RICOTTA ANTONIO in sostituzione dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER per la parte ricorrente, nonché la dott.ssa MILAZZO EMANUELA per l' CP_1
I procuratori delle parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'avv. Ricotta insiste per la condanna alle spese dell' in ragione della CP_1 dopo il deposito del ricorso;
la dott.ssa Milazzo insiste per la compensazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7717 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con la dott.ssa COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: collocamento mirato conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto di all'iscrizione nelle liste del Parte_1
collocamento mirato ex L. 68/1999;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver fatto istanza per ottenere una percentuale d'invalidità del 46% ai fini del collocamento mirato ex L. 58/1999, ma di non essere stato chiamato a visita, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare la CP_1
propria invalidità nelle percentuale sopra specificata e, conseguentemente conseguire il diritto al collocamento mirato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che presso questo Tribunale fosse già pendente tra le parti un procedimento (RG 7707/24) mirante al riconoscimento della percentuale dal 74% al fine di ottenere la relativa prestazione, chiedendo il rinvio del presente giudizio in attesa della valutazione da parte del CTU sulla prestazione maggiore, per evidenti ragioni di economia processuale.
Nelle more del giudizio, la parte resistente depositava la CTU resa nel procedimento n. 7707/2024 RGL, che riconosceva al ricorrente una percentuale d'invalidità del 60%, utile pertanto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
All'udienza odierna le parti formulavano concordemente domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1
ragione della mancata chiamata a visita e del riconoscimento giudiziale della invalidità richiesta;
chiedendo viceversa la parte resistente la compensazione delle spese di lite.
Va osservato che nel procedimento di specie, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, giacché la domanda della parte ricorrente procede per il riconoscimento del diritto della stessa all'iscrizione delle liste del collocamento mirato e, sulla scorta della valutazione del CTU pur in altro procedimento, tale diritto deve essere dichiarato.
In ragione del riconoscimento giudiziale dell'invalidità chiesta in sede amministrativa, senza riscontro, l' convenuto va comunque CP_2
condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini