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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 16/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 5848 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
05/12/1933, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico unitamente all'avv. PALUMBO FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CIRO IL GRANDE 21 ROMA rappresentato e difeso dall'avv. DE PARIS CHIARA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/05/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento. A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1 sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento. Si costituiva l' che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di CP_1 cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
1 La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. Le spese devono essere tuttavia compensate per i motivi che seguono: nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' , la verifica della CP_1 maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell' postula, dopo la CP_1 comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000, da inviare attraverso l'apposita piattaforma telematica del sito
), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla CP_1 prestazione richiesta (cfr. in senso conforme Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089). Tale interpretazione è conferme ai principi recentemente espressi dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI - 12/08/2022, n. 24777; Cassazione civile sez. VI - 24/05/2022, n. 16712), la quale ha ribadito che la collaborazione del debitore deve essere funzionale allo scopo;
precisa la Corte che “il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per CP_1
l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione”; da ciò se ne deduce, come logico corollario, che deve essere utilizzato il canale preposto. Nel caso di specie, detta collaborazione non è stata correttamente posta in essere dall'assistibile, dal momento che inviava a mezzo PEC e non tramite l'apposita piattaforma telematica il modello AP70 in questione;
l'invio irrituale delle informazioni necessarie all' per procedere alla liquidazione esclude il CP_2 colpevole inadempimento dell' e costituisce motivo idoneo a compensare le CP_2 spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b) Compensa le spese. Si comunichi Aversa, 16/04/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 16/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 5848 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
05/12/1933, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico unitamente all'avv. PALUMBO FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CIRO IL GRANDE 21 ROMA rappresentato e difeso dall'avv. DE PARIS CHIARA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/05/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento. A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1 sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento. Si costituiva l' che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di CP_1 cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
1 La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. Le spese devono essere tuttavia compensate per i motivi che seguono: nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' , la verifica della CP_1 maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell' postula, dopo la CP_1 comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000, da inviare attraverso l'apposita piattaforma telematica del sito
), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla CP_1 prestazione richiesta (cfr. in senso conforme Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089). Tale interpretazione è conferme ai principi recentemente espressi dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI - 12/08/2022, n. 24777; Cassazione civile sez. VI - 24/05/2022, n. 16712), la quale ha ribadito che la collaborazione del debitore deve essere funzionale allo scopo;
precisa la Corte che “il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per CP_1
l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione”; da ciò se ne deduce, come logico corollario, che deve essere utilizzato il canale preposto. Nel caso di specie, detta collaborazione non è stata correttamente posta in essere dall'assistibile, dal momento che inviava a mezzo PEC e non tramite l'apposita piattaforma telematica il modello AP70 in questione;
l'invio irrituale delle informazioni necessarie all' per procedere alla liquidazione esclude il CP_2 colpevole inadempimento dell' e costituisce motivo idoneo a compensare le CP_2 spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b) Compensa le spese. Si comunichi Aversa, 16/04/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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