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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 23.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3300 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata a [...] il [...] ed ivi residente in loc. Parte_1
perda su gattu n. 28/III strada, elettivamente domiciliata in Cagliari, via
Degioannis n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Giorgio OD, dell'Avv. Teodoro
OD e dell'Avv. Fabrizio OD, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro DOA e dall'Avv. Mariantonietta
pagina 1 in forza di procura generale, rogito Notaio del 22.03.2024, in CP_2 Per_1
calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“
1. Dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento in
corso di causa;
2. Per l'effetto, stante la soccombenza virtuale, condannare l' in persona CP_3
del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi
professionali del presente giudizio, da liquidarsi tenendo conto di tutte le fasi
processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e con l'aumento
previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si
dichiarano antistatari, come da nota spese che di deposita”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese di lite secondo
giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
al fine di ottenere da parte dell' il pagamento dell'assegno
[...] CP_4
ordinario di invalidità riconosciuta dall' e degli arretrati spettanti. CP_4
2. L' , Controparte_1
si è costituito in giudizio, rappresentando “l'avvenuta convocazione a visita della
pagina 2 Signora da parte del competente Centro Medico Legale in data 07/10/2025, Pt_1
con visita effettuata il giorno successivo.
L'ufficio amministrativo ha così potuto liquidare la prestazione spettante con la
nuova percentuale di invalidità pari all'85%.
L'importo della prestazione è stato calcolato con decorrenza agosto 2022 senza
soluzione di continuità. La misura della prestazione è rimasta invariata, fatti salvi
gli incrementi previsti dalla normativa vigente. Nella liquidazione della
prestazione dal 1° agosto 2022 al 30 novembre 2025 è stato recuperato l'importo
di € 291,98, quale rata di pensione già percepita nel mese di agosto 2022 (al fine
di evitare la duplicazione della mensilità).
Si precisa che l'interessata non ha mai percepito importi relativi a maggiorazione
sociale stante il superamento dei limiti reddituali familiari (il coniuge è titolare di
attività lavorativa autonoma).
La data di valuta degli importi spettanti da agosto 2022 a novembre 2025, pari ad
€ 13.603,86, è quella del 01/12/2025.
La mensilità di dicembre 2025 è pari a € 336,00”.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
pagina 3 anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, l' ha convocato a visita la ricorrente il 07.10.2025, con CP_3
visita di revisione effettuata il giorno successivo, nonché ha provveduto a saldare gli arretrati maturati dalla ricorrente sin dal 2022.
Per la suesposta ragione, relativamente alla domanda in questione, per cui è
cessata la materia del contendere, il ricorso risulta fondato.
L' deve essere condannato, in forza del principio della soccombenza CP_4
virtuale, a rifondere la ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, dello scaglione compreso tra euro 5.200,00 e
26.000,00 in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la limitata attività svolta.
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, D.M.
55/2014, aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità
dell'atto predisposto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art.
pagina 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna L' Controparte_1
, in persona del direttore provinciale della sede di Cagliari, a rifondere
[...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
2.695,50 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giorgio OD,
dell'Avv. Teodoro OD e dell'Avv. Fabrizio OD, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 23.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.