Art. 2.
Tutte le costruzioni eseguite, sia da privati, sia dal Comune o dai suoi concessionari per l'attuazione del piano, entro il predetto termine del 31 ottobre 1952, godranno della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunale e provinciale, ferma restando la decorrenza della esenzione stessa dal 25 giugno 1945.
Tutte le costruzioni eseguite, sia da privati, sia dal Comune o dai suoi concessionari per l'attuazione del piano, entro il predetto termine del 31 ottobre 1952, godranno della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunale e provinciale, ferma restando la decorrenza della esenzione stessa dal 25 giugno 1945.