Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00423/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mortelliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Don Minzoni, 29;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Cristarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento n. -OMISSIS- del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Ufficio Attuazione PAU del Comune di Reggio Calabria recante “rigetto definitivo” della richiesta di permesso di costruire in sanatoria per movimento terra per pulitura tramite mezzo meccanico di terreno franato e livellamento dello stesso per consentire il regolare deflusso delle acque (pratica edilizia Calabria Sue n. -OMISSIS-);
- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, presupposto o conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- della Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 12/09/2024 e depositato in data 20/09/2024, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata per taluni interventi descritti come di “ movimento terra per pulitura, tramite mezzo meccanico, di terreno franato e il livellamento dello stesso per consentire il regolare deflusso delle acque ”, premettendo:
- di essere comproprietario della particella -OMISSIS- e delle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- del foglio -OMISSIS- – Sezione B (-OMISSIS-), distanti circa 500 mt. dalla prima, site nel Comune di Reggio Calabria;
- la madre del ricorrente ha richiesto nel 2022 un parere Idrogeologico Forestale alla Regione Calabria (Dipartimento U.O.A.) per lavori di pulitura di terreno franato con mezzo meccanico per consentire il deflusso dell’acqua piovana da realizzare in tale area;
- con nota protocollo -OMISSIS-, la Regione Calabria ha comunicato che l’area in questione (particella -OMISSIS-) non è sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1923;
- di aver, quindi, all’inizio del mese di novembre del 2022, anche in vista della stagione piovosa invernale, ripristinato le condizioni “di fruibilità del ripiano” al fine di “evitare problemi al vicino fabbricato di sua stessa proprietà sistemando il terreno per riportarlo alle quote originarie”;
- di non aver effettuato alcun lavoro di sbancamento o scavo, ma solo di movimento del materiale eroso per un quantitativo di circa 55 mc, per cause naturali depositato nella sua proprietà;
- di aver, dunque, prelevato tale materiale dalla particella -OMISSIS- e di averlo, poi, provvisoriamente “stoccato” nelle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- del Foglio -OMISSIS- – Sezione B (-OMISSIS-), sempre di sua proprietà;
- che tale intervento non avrebbe determinato alcuna trasformazione di destinazione dei terreni o aumento della pendenza media del terreno, trattandosi di una riutilizzazione dello stesso ai fini di una migliore utilizzazione del terreno agricolo ai sensi dell’art. 6 lett. D del DPR 380/2001.
A seguito del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. per il presunto reato di cui agli artt. 110 e 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, e pur ritenendo il movimento terra per usi agricoli rientrante nel novero dell’attività edilizia libera, “ al fine di evitare qualsivoglia rischio interpretativo ” ed anche “ per utilizzare l’istituto della estinzione del reato prevista dall’art. 45 comma 3 del DPR 380/2001 ”, ha chiesto, in data 10.07.2023, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per l’attività espletata.
A seguito del preavviso di rigetto, il ricorrente ha presentato, tramite il professionista incaricato, una relazione tecnica integrativa, con la quale ha chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non soltanto per “ le seguenti lavorazioni: ripristino dello stato dei luoghi delle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- tramite la rimozione del terreno già depositato, circa 50 mc; Pulitura della p.lla -OMISSIS- da cui restano da prelevare circa 5 mc di terreno franato ” ma anche per il successivo “ Deposito in discarica autorizzata dei circa 55 mc di materiale franato ”.
Con il provvedimento impugnato, il Comune di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza tenuto conto che “sull'area di intervento gravano i seguenti vincoli:
- vincolo idrogeologico, part. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- vincolo cimiteriale part. n. -OMISSIS-;
- fascia di rispetto stradale n. -OMISSIS-;
- vincolo PAI - PSEC part. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- e -OMISSIS-” e che “i lavori effettuati hanno comportato il prelievo di terreno dalla particella -OMISSIS- per un totale di circa 55 mc e il successivo deposito in altra area identificata nelle p.lle -OMISSIS- e -OMISSIS-, distanti dalla particella -OMISSIS- e con conseguente modifica dello stato dei luoghi”.
Avvero il provvedimento di rigetto è insorto il ricorrente, che deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I) “ Violazione dell’art 3, comma 1, della Legge 241/1990. Carenza di motivazione ”.
L’Amministrazione comunale non avrebbe spiegato i motivi del mancato accoglimento dell’istanza, tenuto conto che la presenza dei vincoli sulle particelle interessate e l’avvenuta modifica dello stato dei luoghi erano circostanze note.
L’istanza sarebbe accoglibile, trattandosi di mera attività di movimento terra a fini agricoli, e andrebbe qualificata quale attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 lett. d) del DPR 380/2001.
L’intervento sarebbe compatibile con il vincolo PAI-PGRA e con il vincolo idrogeologico, mentre gli altri vincoli presenti sulle particelle interessate (vincolo cimiteriale e fascia di rispetto stradale) riguarderebbero le solo attività edificatorie e non la semplice attività di movimento terra.
2) “ Violazione dell’art. 20 comma 3 del DPR 380 del 2001 che prevede una articolata istruttoria e la eventuale acquisizione di pareri e l’indizione di conferenza dei servizi. ”.
Deduce il ricorrente che l’Amministrazione comunale non avrebbe compiuto una reale istruttoria; nel corso del procedimento sarebbe stato espresso un laconico parere negativo in relazione ad un “ Intervento di nuova costruzione di un'abitazione unifamiliare a un piano f.t. in c.a. sita in località -OMISSIS- - Reggio Calabria ”, diverso da quello oggetto della richiesta presentata dal sig. -OMISSIS-.
Il Comune non avrebbe richiesto né acquisito gli eventuali atti di assenso, anche tramite indizione di conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avrebbero dovuto essere resi in virtù della presenza del vincolo idrogeologico e del vincolo PAI-PGRA.
2. Per resistere al ricorso si è costituito, in data 3/10/2024, il Comune di Reggio Calabria che ha eccepito l’infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
In particolare, ha dedotto l’Amministrazione comunale resistente che:
- l’intervento non potrebbe essere qualificato come rientrante nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 che al comma 1 lett. d) ricomprende le sole opere consistenti in “movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro – silvo – pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”;
- di contro, il movimento terra posto in essere dal ricorrente non avrebbe tali caratteristiche (come emergerebbe dal verbale dei Carabinieri del -OMISSIS-);
- l’istanza di sanatoria avrebbe ad oggetto un intervento di “ movimento terra per pulitura, tramite mezzo meccanico, di terreno franato e il livellamento dello stesso per consentire il regolare deflusso delle acque ”, mentre nell’allegata relazione tecnica si descriverebbe un intervento diverso, consistente “ in lavori di pulizia e livellamento terreno adibito a corte del fabbricato di proprietà e successivo trasporto del materiale di risulta per riempimento e terrazzamento lotto di terreno stessa ditta ”;
- nella stessa relazione tecnica si riferisce che il materiale sarebbe stato prelevato dalla particella -OMISSIS-, tramite mezzo meccanico, e sarebbe “derivato non da scavo o sbancamento ma da fenomeno di natura erosiva per un totale di circa 55 mc” e poi “ depositato nelle p.lle -OMISSIS- e -OMISSIS- in attesa di successivo riutilizzo esclusivamente ai fini agricoli ”;
- con la relazione integrativa, invece, presentata a seguito del preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-, il ricorrente, tramite il proprio tecnico, non avrebbe integrato la domanda, ma l’avrebbe modificata, sottoponendo al Settore Urbanistico un diverso intervento - annoverabile tra quelli soggetti a C.I.L.A. di cui all’art. 6 bis del d.p.r. n. 380/2001 - consistente nel ripristino dello stato dei luoghi con trasporto a discarica del materiale.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata la domanda cautelare.
4. In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso le parti hanno depositato memoria e repliche.
5. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 16 aprile 2025, e, quindi, posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Muovendo dal primo motivo di ricorso, va chiarito che l’intervento realizzato dal ricorrente, per la sua rilevante consistenza, non può essere ricompreso nel novero di quelli soggetti al regime dell'edilizia libera, essendo palesemente idoneo a determinare una trasformazione urbanistica del suolo e dello stato dei luoghi.
8. Lo stesso è stato così descritto nel verbale di contestazione della Stazione Carabinieri Forestale del -OMISSIS-: “ All'interno di un'area identificata con particella -OMISSIS- foglio -OMISSIS- sezione -OMISSIS-, area non soggetta a vincolo idrogeologico, intestata al catasto a -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS- e deceduto a -OMISSIS- in data -OMISSIS-, era stato realizzato un movimento di terra alla base della scarpata, per una lunghezza stimata di circa m 40,00 x m 2,50 di larghezza per una altezza media di circa m 0,60 per un volume di terreno movimentato calcolato in difetto di circa mc 60,00, dove è stata rilevata una pala meccanica cingolata. Circa 5,00 mc di terreno movimentato erano ancora presenti in loco in corrispondenza di un bob cat cingolato presente sul lato della proprietà confinante con la Via -OMISSIS-, dove risulta mancante una parte del muro di contenimento in pietre in corrispondenza dello scavo. Il restante materiale asportato è stato trasportato con autocarro della portata di circa mc 2,50 presso le particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- foglio -OMISSIS- sezione -OMISSIS-, su area soggetta a vincolo idrogeologico, anche queste intestate al catasto a -OMISSIS- site nelle vicinanze dove sono presenti n° 22 cumuli per un totale stimato di circa 55,00 mc di terreno ”.
9. L'art. 6, comma 1, lett. d), T.U. n. 380/2001 prevede che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i movimenti di terra soltanto se "… strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro - silvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari", circostanza che nella specie non risulta provata. Al di fuori di tali ipotesi, invece, "Costituiscono opere abusive spianamenti, movimenti terra e terrapieni non autorizzati, in quanto anche l'intervento consistente in lavori di movimento terra e livellamento del terreno, comportanti una modifica della conformazione dell'area, integra una trasformazione urbanistica e determina una alterazione permanente dell'assetto del territorio, da qualificarsi, in quanto tale, come intervento di nuova costruzione exart. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001, subordinato al previo rilascio del permesso di costruire in forza dell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 2001." (T.A.R. Sardegna sez. I, 17/10/2023, n.774; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 26/08/2024, n. 4672; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 06/09/2024, n. 730).
Come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 30/07/2024, n. 14 « Una 'costruzione' è ravvisabile, per la giurisprudenza consolidata, ogni qualvolta "l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione" (Cons. Stato, Sez. VI, 03/04/2024, n. 3031).
La giurisprudenza - che si è ispirata alle argomentazioni poste a base della sentenza di questa Adunanza Plenaria, 10 marzo 1982, n. 3 - ha chiarito che anche la realizzazione di muri di cinta o di contenimento di ragguardevoli dimensioni - così come anche l'attività di movimento di terra che modifichi la conformazione dei luoghi - è soggetta al rilascio del permesso di costruire.
Occorre il rilascio del permesso per le opere di qualsiasi genere che modifichino il suolo e lo stato dei luoghi, determinandone una significativa trasformazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 29 novembre 2023, n. 10291; Cons. Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2023), pur quando si tratti di movimento terra, in assenza di volumi e per realizzare una strada (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050).
A tali principi si ispira anche la giurisprudenza penale, per la quale si configura il reato di costruzione senza permesso di costruire in seguito a lavori di sbancamento (cfr. Cassazione penale, Sez. III, 2 dicembre 2008, n. 8064; Sez. III, 5 marzo 2008, n. 4243; Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 19845). ».
10. Il primo motivo di ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
11. L’area oggetto di intervento (tale essendo sia quella “ a quo ”, dalla quale il materiale è stato prelevato, sia quella “ ad quem ”, e di destinazione, e cioè le p.lle nelle quali il terreno è stato depositato in cumuli) è soggetta a vincoli (tra cui quello PAI-PGRA).
Ed infatti, con la nota prot. -OMISSIS-, la Regione Calabria ha escluso che la particella -OMISSIS- fosse sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1923, non esprimendo alcun parere con riferimento alle diverse particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Va, sul punto, ribadito che « la sanatoria di conformità, ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, non è consentita laddove insistano vincoli di varia tipologia, che non possono essere rilasciati a posteriori. Ciò per la ragione che la sanatoria c.d. "di conformità" presuppone un'attività di mera ricognizione della assoluta legittimità di un intervento già realizzato, legittimità che presuppone anche il preventivo rilascio dei pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli; i suddetti pareri, quindi, non possono utilmente essere rilasciati posteriormente. Solo il parere sul vincolo paesaggistico può essere, in certi limiti, rilasciato a posteriori, ciò essendo specificamente previsto dall'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004. Diversamente i pareri delle autorità preposte ai vincoli possono essere chiesti e rilasciati, a posteriori, solo ai fini dell'applicazione della normativa sul condono, che è differente dalla sanatoria di conformità disciplinata dall'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 » (Cons. Stato, Sez. VI, 22/11/2023, n. 9983; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 06/05/2024, n. 2942).
Peraltro, laddove consentito, il rilascio dei pareri volti a verificare l'accertamento postumo della compatibilità dei lavori con i vincoli sussistenti sull’area di intervento consegue esclusivamente ad un procedimento ad istanza di parte, pacificamente non attivato nel caso di specie, senza che possa ritenersi gravante in capo all'amministrazione un onere di previa verifica della sanabilità dell'opera (cfr. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 28/07/2023 n.12814; T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 febbraio 2023, n. 252).
12. Da tali considerazioni consegue il rigetto anche del secondo motivo di ricorso, non sussistendo alcun dovere del Comune di acquisire d’ufficio i necessari pareri e/o di indire la conferenza dei servizi, senza dire che la norma invocata in rubrica (l’art. 20 comma 3 del DPR 380 del 2001) riguarda il procedimento per il rilascio del permesso (ordinario) di costruire e non del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 (richiesto dal ricorrente).
13. Per le suesposte ragioni, il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Reggio Calabria delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali ed accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e i provvedimenti impugnati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.