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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 febbraio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1368/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente al Corso Italia Parte_1
n. 173 Parco Magnolie (c.f. , rappresentato e difeso in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello , congiuntamente e disgiuntamene dall'Avv. Alessandro Squillante (c.f. ; pec: C.F._2
e dall' avv. Sergio Turrà (C.F. Email_1
– PEC: C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il primo in Napoli alla via Toledo n. 116, . I difensori dichiarano di voler ricevere comunicazioni e/o notifiche ai suddetti indirizzi di pec.
Appellante
CONTRO
(C. F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Avv. , con sede in Ercolano (NA) al CP_2
Corso Resina n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio (C. F.
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._4 Piazza dei Martiri – Vico S. Maria a Cappella Vecchia 8/b il tutto, in virtù di mandato posto in calce alla memoria di costituzione in atti . L'avv. Castelluccio, ai sensi di legge, indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax 081.199.70.473, dove Email_3 indirizzare notifiche e/o comunicazioni
-
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n°6847/2022 il 22/12/2022 nel giudizio iscritto al num. r.g. 13550/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 01.09.2021Scarpati IR adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro ,deducendo:
- di essere stato dipendente di ruolo del in servizio dal Controparte_1
01.06.1983 al 30.11.2018 presso l'Ufficio “Edilizia Privata” del settore
“Pianificazione Urbanistica” e inquadrato con le mansioni di “Collaboratore Professionale addetto alla registrazione dati” nell'area Amministrativa, nella categoria B (ex 5^ q.f.) del CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (cd. dipendenti Enti Locali), ultima posizione economica B/7;
- che, in ragione del suo inquadramento, avrebbe dovuto di svolgere attività di mero inserimento dati relativi alle pratiche di competenza del proprio Ufficio, ovvero di utilizzo dei programmi software (es. quello del Protocollo) al fine
,appunto, di inserire i dati relativi alle istanze/richieste che pervenivano all'Ufficio da parte di terzi;
- che tuttavia aveva sempre compiuto le attività di istruttoria, predisposizione e rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica dopo aver ricevuto le relative istanze da parte dei soggetti richiedenti;
- di essere sempre stato l'unico responsabile ed autore, nell'ambito del proprio ufficio di appartenenza “Edilizia Privata”, dei detti certificati;
- che ogni singolo atto amministrativo predisposto e redatto veniva da lui sottoscritto, oltre che dal Dirigente del settore Pianificazione Urbanistica che non operava alcun controllo sulla correttezza del suo operato;
- che, quando fruiva delle ferie durante i mesi di luglio ed agosto, non era sostituito da alcun collega, dovendo, al suo rientro, curare le richieste di certificati accumulate in sua assenza;
- che le mansioni svolte erano riconducibili, per grado di complessità e responsabilità, alla categoria "D" del CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ovvero, subordinatamente,alla Ctg "C". Chiedeva , pertanto : “1) in via principale, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare che esso ricorrente aveva svolto mansioni riconducibili a quelle rientranti nella categoria D del CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
2) per l'effetto, dichiarare il diritto dello stesso, ai sensi degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c. e 52 D.Lgs. n. 165/2001, a percepire il trattamento economico- retributivo previsto per la categoria D dai CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nei periodi per cui è causa, con il livello economico D6;
3) accogliere quindi la domanda e conseguentemente condannare in via generica il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra le CP_1 retribuzioni di fatto percepite corrispondenti all'inquadramento attribuitogli nella categoria B e quelle spettanti per la qualifica/categoria superiore D, pos. economica D6, maturate dal 02.12.2014 al 30.11.2018, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo;
4) in via del tutto gradata e subordinata, adottare i provvedimenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 con riferimento alla categoria C dello stesso CCNL.
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1 prescrizione, quanto meno parziale, del credito;
nel merito il suddetto Ente contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, il Tribunale decideva la causa rigettando la domanda con compensazione delle spese.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame il lavoratore soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 12.6.2023 deducendo : 1) la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.45 del Dlgs 165/2001 per violazione del principio di parità di trattamento avendo il teste
, collega di lavoro, dichiarato di essere subentrato allo dopo il Tes_1 Pt_1 pensionamento dello stesso, nella attività di istruttore e rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e di essere inquadrato nella Ctg "D" ossia in mansioni sovrapponibili alla attività svolta dall'appellante che, pertanto, avrebbe avuto diritto ad un pari inquadramento;
2. la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 115 cpc in relazione al CCNL -Regioni ed Autonomie Locali, del 31/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto di relegare l'attività svolta dall'appellante a mera "consultazione delle cartografie per individuare le aree di interesse" del certificato, laddove , invece , una corretta esegesi delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere l'ascrivibilità delle mansioni svolte dall'appellante alla ctg."D " o , in subordine , alla ctg “C” Chiedeva , pertanto , in accoglimento dell'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il che Controparte_1
, sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione
Disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato le note nei termini;
indi , all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che la statuizione del primo giudice che ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle differenze per il periodo compreso tra il 02.12.2014 al 30.11.2018, in virtù dell'atto interruttivo costituito dalla lettera di messa in mora del 28.11.2019, non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato.
Nel merito l'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione.
Il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato la normativa in tema di esercizio di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego ex art 52 del dlg n. 165 del 30 marzo 2001 nonché richiamato le declaratorie contrattuali del CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ai fini dell'osservanza del procedimento tri-fasico per la determinazione dell'inquadramento del lavoratore , ha rigettato la domanda ritenendo , all'esito dell'istruttoria svolta, la non riconducibilità delle mansioni svolte dall'odierno appellante alla cat. “D” con conseguente correttezza dell'inquadramento operato dal di nella categoria B. Il CP_1 CP_1
Tribunale ha , poi , omesso qualsiasi valutazione in ordine alla riferibilità dei compiti disimpegnati quanto meno nella catg “ C” ,domandata in via subordinata. Ritiene la Corte che sicuramente gli esiti dell'istruttoria orale e documentale non depongono a favore della testi attorea in ordine alla sussumibilità delle mansioni svolte nell'ambito della superiore cat. D che prevede “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Elevate conoscenze pluri-specialistiche… ed un grado di esperienza pluriennale, …; - Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati, relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare ...”. Tra le figure esemplificative sono espressamente ricomprese quelle di: “... lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”. Nella specie dall'istruttoria svolta non sono rimasti confermati gli elementi caratterizzanti tale superiore livello: non è stata raggiunta la prova che l'appellante avesse conoscenze elevate plurispecialistiche (categoria D) né che avesse una responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi o ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi: la responsabilità di ogni atto – che fosse o no predisposto dall'appellante – ricadeva sul suo Dirigente firmatario. Neppure risulta che l'attività svolta dall'appellante fosse caratterizzata da relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Alcuna poi rilevanza riveste il richiamo al principio di parità nell'ambito del pubblico impiego per aver il Comune attribuito al , subentrato allo Tes_1
, dopo il pensionamento dello stesso , l'inquadramento della catg D per Pt_1
l'attività di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica.
Il principio di parità di trattamento, a differenza del principio di non discriminazione che non ammette trattamenti differenziati, consente di regolare in modo diverso due situazioni in presenza di giustificati motivi.
Nella specie non è stato offerto alcun idoneo elemento per mettere a confronto le due situazioni;
all'opposto, il ha replicato che l'inquadramento nella CP_1 categoria D dell'arch. era legato, tra le altre cose, anche alle conoscenze Tes_1 acquisite dallo stesso a seguito della laurea in architettura che gli consentiva di svolgere attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche, come previsto dal CCNL di settore.
Tuttavia non può ritenersi –come riduttivamente affermato dal primo giudice -- che l'attività svolta dallo si limitasse ad mera "consultazione delle Pt_1 cartografie per individuare le aree di interesse" del certificato di destinazione urbanistica. Ed invero può ritenersi pacifico che l'Ufficio cui era addetto il ricorrente si occupava del rilascio di certificazioni di destinazioni urbanistiche o di copie di licenze edilizie ( peraltro lo stesso teste di parte resistente arch. Tes_2
conferma tale circostanza ); che per il rilascio di dette certificazioni era
[...] necessario confrontare l'oggetto della domanda con gli strumenti urbanistici vigenti , come anche riferito dallo stesso teste . Testimone_3
Senonchè quest'ultimo non ha saputo riferire chi in quell'ufficio svolgesse tale attività ; ma sul punto soccorre la deposizione del teste , collega Testimone_4 di lavoro del ricorrente per aver lavorato con lo stesso presso l'Ufficio tecnico, il quale –con dovizia di rilievi e particolari -ha riferito che, a seguito dell'inoltro della richiesta, il ricorrente individuava la particella sui fogli di mappe e preparava il certificato da sottoporre alla firma del dirigente che sottoscriveva mentre il ricorrente firmava come istruttore;
che lo era l'unico che Pt_1 provvedeva al rilascio di dette certificazioni tant'è che, in caso di sua assenza o ferie, nessuno lo sostituiva ,dovendo, al suo rientro, smaltire le richieste di certificati accumulate sulla sua scrivania. Il predetto teste ha altresì aggiunto che il ricorrente era indipendente nel suo lavoro mentre il dirigente si limitava a firmare quanto da lui predisposto;
che lo effettuava valutazioni Pt_1 tecniche in quanto individuava la particella , doveva misurare e fare un rapporto tra le scale diverse tra i fogli di mappa e le tavole , e che doveva studiare anche le varie normative che condizionavano il rilascio dei certificati. A sua volta il teste , che faceva parte della squadra abusivismo Testimone_5 edilizio del corpo dei vigili urbani, ha riferito che l'odierno appellante esaminava i fogli mappali al fine di individuare la particella interessata dall'abuso e che all'esito dell'esame della mappa redigeva l'atto richiesto che poi stampava, sottoponendolo al Dirigente per la firma. Ebbene alla stregua di tali emergenze e processuali non v'è dubbio in ordine all'ascrivibilità delle mansioni svolte dall'appellante alla ctg."C". Il CCNL, tra i profili esemplificativi, indica espressamente, l'istruttore amministrativo identificando, lo stesso, come colui che “svolge attività istruttorie nel campo amministrativo, tecnico o contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profili, la raccolta, elaborazione e l'analisi dei dati". D'altro canto, i certificati di destinazione urbanistica in atti recano la sottoscrizione dell'appellante indicato, appunto, quale "istruttore".(v. doc. n.11,12, primo grado prod. ricorr., documentazione che non è stata mai impugnata ). Ne consegue che , in virtù del principio di diritto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n.908 del 1988; n.57 del 1989; n.236 del 1992; n.296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass n.30811 del 28 novembre 2018Cass. S.U. n.25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n.4367), in parziale riforma dell'impugnata sentenza , va dichiarato il diritto dell'odierno appellante ai sensi degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c. e 52 D.Lgs. n. 165/2001, a percepire il trattamento economico-retributivo previsto per la categoria C dai CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nei periodi per cui è causa;
conseguentemente il CP_1
va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze
[...] tra le retribuzioni di fatto percepite corrispondenti all'inquadramento attribuitogli nella categoria B e quelle spettanti per la qualifica/categoria superiore C, maturate dal 02.12.2014 al 30.11.2018, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo. Atteso l'esito del giudizio ,le spese del doppio grado vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico del e liquidata come Controparte_1 da successivo dispositivo .
P.Q.M.
La Corte così provvede .
-accoglie l'appello per quanto di ragione , e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara il diritto dell'odierno appellante ai sensi degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c. e 52 D.Lgs. n. 165/2001, a percepire il trattamento economico-retributivo previsto per la categoria C dai CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nei periodi per cui è causa;
-per l'effetto, condanna il Comune di al pagamento in favore di parte CP_1 appellante delle differenze tra le retribuzioni di fatto percepite corrispondenti all'inquadramento attribuitogli nella categoria B e quelle spettanti per la qualifica/categoria superiore C, maturate dal 02.12.2014 al 30.11.2018, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado per la metà e condanna il alla refusione, in favore dell'appellante , della restante parte Controparte_1 che liquida , quanto al primo grado ,in complessivi euro 1.700,00 e , quanto al secondo grado, in complessivi euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 febbraio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1368/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente al Corso Italia Parte_1
n. 173 Parco Magnolie (c.f. , rappresentato e difeso in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello , congiuntamente e disgiuntamene dall'Avv. Alessandro Squillante (c.f. ; pec: C.F._2
e dall' avv. Sergio Turrà (C.F. Email_1
– PEC: C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il primo in Napoli alla via Toledo n. 116, . I difensori dichiarano di voler ricevere comunicazioni e/o notifiche ai suddetti indirizzi di pec.
Appellante
CONTRO
(C. F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Avv. , con sede in Ercolano (NA) al CP_2
Corso Resina n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio (C. F.
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._4 Piazza dei Martiri – Vico S. Maria a Cappella Vecchia 8/b il tutto, in virtù di mandato posto in calce alla memoria di costituzione in atti . L'avv. Castelluccio, ai sensi di legge, indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax 081.199.70.473, dove Email_3 indirizzare notifiche e/o comunicazioni
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Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n°6847/2022 il 22/12/2022 nel giudizio iscritto al num. r.g. 13550/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 01.09.2021Scarpati IR adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro ,deducendo:
- di essere stato dipendente di ruolo del in servizio dal Controparte_1
01.06.1983 al 30.11.2018 presso l'Ufficio “Edilizia Privata” del settore
“Pianificazione Urbanistica” e inquadrato con le mansioni di “Collaboratore Professionale addetto alla registrazione dati” nell'area Amministrativa, nella categoria B (ex 5^ q.f.) del CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (cd. dipendenti Enti Locali), ultima posizione economica B/7;
- che, in ragione del suo inquadramento, avrebbe dovuto di svolgere attività di mero inserimento dati relativi alle pratiche di competenza del proprio Ufficio, ovvero di utilizzo dei programmi software (es. quello del Protocollo) al fine
,appunto, di inserire i dati relativi alle istanze/richieste che pervenivano all'Ufficio da parte di terzi;
- che tuttavia aveva sempre compiuto le attività di istruttoria, predisposizione e rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica dopo aver ricevuto le relative istanze da parte dei soggetti richiedenti;
- di essere sempre stato l'unico responsabile ed autore, nell'ambito del proprio ufficio di appartenenza “Edilizia Privata”, dei detti certificati;
- che ogni singolo atto amministrativo predisposto e redatto veniva da lui sottoscritto, oltre che dal Dirigente del settore Pianificazione Urbanistica che non operava alcun controllo sulla correttezza del suo operato;
- che, quando fruiva delle ferie durante i mesi di luglio ed agosto, non era sostituito da alcun collega, dovendo, al suo rientro, curare le richieste di certificati accumulate in sua assenza;
- che le mansioni svolte erano riconducibili, per grado di complessità e responsabilità, alla categoria "D" del CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ovvero, subordinatamente,alla Ctg "C". Chiedeva , pertanto : “1) in via principale, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare che esso ricorrente aveva svolto mansioni riconducibili a quelle rientranti nella categoria D del CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
2) per l'effetto, dichiarare il diritto dello stesso, ai sensi degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c. e 52 D.Lgs. n. 165/2001, a percepire il trattamento economico- retributivo previsto per la categoria D dai CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nei periodi per cui è causa, con il livello economico D6;
3) accogliere quindi la domanda e conseguentemente condannare in via generica il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra le CP_1 retribuzioni di fatto percepite corrispondenti all'inquadramento attribuitogli nella categoria B e quelle spettanti per la qualifica/categoria superiore D, pos. economica D6, maturate dal 02.12.2014 al 30.11.2018, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo;
4) in via del tutto gradata e subordinata, adottare i provvedimenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 con riferimento alla categoria C dello stesso CCNL.
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1 prescrizione, quanto meno parziale, del credito;
nel merito il suddetto Ente contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, il Tribunale decideva la causa rigettando la domanda con compensazione delle spese.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame il lavoratore soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 12.6.2023 deducendo : 1) la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.45 del Dlgs 165/2001 per violazione del principio di parità di trattamento avendo il teste
, collega di lavoro, dichiarato di essere subentrato allo dopo il Tes_1 Pt_1 pensionamento dello stesso, nella attività di istruttore e rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e di essere inquadrato nella Ctg "D" ossia in mansioni sovrapponibili alla attività svolta dall'appellante che, pertanto, avrebbe avuto diritto ad un pari inquadramento;
2. la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 115 cpc in relazione al CCNL -Regioni ed Autonomie Locali, del 31/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto di relegare l'attività svolta dall'appellante a mera "consultazione delle cartografie per individuare le aree di interesse" del certificato, laddove , invece , una corretta esegesi delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere l'ascrivibilità delle mansioni svolte dall'appellante alla ctg."D " o , in subordine , alla ctg “C” Chiedeva , pertanto , in accoglimento dell'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il che Controparte_1
, sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione
Disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato le note nei termini;
indi , all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che la statuizione del primo giudice che ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle differenze per il periodo compreso tra il 02.12.2014 al 30.11.2018, in virtù dell'atto interruttivo costituito dalla lettera di messa in mora del 28.11.2019, non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato.
Nel merito l'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione.
Il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato la normativa in tema di esercizio di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego ex art 52 del dlg n. 165 del 30 marzo 2001 nonché richiamato le declaratorie contrattuali del CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ai fini dell'osservanza del procedimento tri-fasico per la determinazione dell'inquadramento del lavoratore , ha rigettato la domanda ritenendo , all'esito dell'istruttoria svolta, la non riconducibilità delle mansioni svolte dall'odierno appellante alla cat. “D” con conseguente correttezza dell'inquadramento operato dal di nella categoria B. Il CP_1 CP_1
Tribunale ha , poi , omesso qualsiasi valutazione in ordine alla riferibilità dei compiti disimpegnati quanto meno nella catg “ C” ,domandata in via subordinata. Ritiene la Corte che sicuramente gli esiti dell'istruttoria orale e documentale non depongono a favore della testi attorea in ordine alla sussumibilità delle mansioni svolte nell'ambito della superiore cat. D che prevede “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Elevate conoscenze pluri-specialistiche… ed un grado di esperienza pluriennale, …; - Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati, relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare ...”. Tra le figure esemplificative sono espressamente ricomprese quelle di: “... lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”. Nella specie dall'istruttoria svolta non sono rimasti confermati gli elementi caratterizzanti tale superiore livello: non è stata raggiunta la prova che l'appellante avesse conoscenze elevate plurispecialistiche (categoria D) né che avesse una responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi o ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi: la responsabilità di ogni atto – che fosse o no predisposto dall'appellante – ricadeva sul suo Dirigente firmatario. Neppure risulta che l'attività svolta dall'appellante fosse caratterizzata da relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Alcuna poi rilevanza riveste il richiamo al principio di parità nell'ambito del pubblico impiego per aver il Comune attribuito al , subentrato allo Tes_1
, dopo il pensionamento dello stesso , l'inquadramento della catg D per Pt_1
l'attività di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica.
Il principio di parità di trattamento, a differenza del principio di non discriminazione che non ammette trattamenti differenziati, consente di regolare in modo diverso due situazioni in presenza di giustificati motivi.
Nella specie non è stato offerto alcun idoneo elemento per mettere a confronto le due situazioni;
all'opposto, il ha replicato che l'inquadramento nella CP_1 categoria D dell'arch. era legato, tra le altre cose, anche alle conoscenze Tes_1 acquisite dallo stesso a seguito della laurea in architettura che gli consentiva di svolgere attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche, come previsto dal CCNL di settore.
Tuttavia non può ritenersi –come riduttivamente affermato dal primo giudice -- che l'attività svolta dallo si limitasse ad mera "consultazione delle Pt_1 cartografie per individuare le aree di interesse" del certificato di destinazione urbanistica. Ed invero può ritenersi pacifico che l'Ufficio cui era addetto il ricorrente si occupava del rilascio di certificazioni di destinazioni urbanistiche o di copie di licenze edilizie ( peraltro lo stesso teste di parte resistente arch. Tes_2
conferma tale circostanza ); che per il rilascio di dette certificazioni era
[...] necessario confrontare l'oggetto della domanda con gli strumenti urbanistici vigenti , come anche riferito dallo stesso teste . Testimone_3
Senonchè quest'ultimo non ha saputo riferire chi in quell'ufficio svolgesse tale attività ; ma sul punto soccorre la deposizione del teste , collega Testimone_4 di lavoro del ricorrente per aver lavorato con lo stesso presso l'Ufficio tecnico, il quale –con dovizia di rilievi e particolari -ha riferito che, a seguito dell'inoltro della richiesta, il ricorrente individuava la particella sui fogli di mappe e preparava il certificato da sottoporre alla firma del dirigente che sottoscriveva mentre il ricorrente firmava come istruttore;
che lo era l'unico che Pt_1 provvedeva al rilascio di dette certificazioni tant'è che, in caso di sua assenza o ferie, nessuno lo sostituiva ,dovendo, al suo rientro, smaltire le richieste di certificati accumulate sulla sua scrivania. Il predetto teste ha altresì aggiunto che il ricorrente era indipendente nel suo lavoro mentre il dirigente si limitava a firmare quanto da lui predisposto;
che lo effettuava valutazioni Pt_1 tecniche in quanto individuava la particella , doveva misurare e fare un rapporto tra le scale diverse tra i fogli di mappa e le tavole , e che doveva studiare anche le varie normative che condizionavano il rilascio dei certificati. A sua volta il teste , che faceva parte della squadra abusivismo Testimone_5 edilizio del corpo dei vigili urbani, ha riferito che l'odierno appellante esaminava i fogli mappali al fine di individuare la particella interessata dall'abuso e che all'esito dell'esame della mappa redigeva l'atto richiesto che poi stampava, sottoponendolo al Dirigente per la firma. Ebbene alla stregua di tali emergenze e processuali non v'è dubbio in ordine all'ascrivibilità delle mansioni svolte dall'appellante alla ctg."C". Il CCNL, tra i profili esemplificativi, indica espressamente, l'istruttore amministrativo identificando, lo stesso, come colui che “svolge attività istruttorie nel campo amministrativo, tecnico o contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profili, la raccolta, elaborazione e l'analisi dei dati". D'altro canto, i certificati di destinazione urbanistica in atti recano la sottoscrizione dell'appellante indicato, appunto, quale "istruttore".(v. doc. n.11,12, primo grado prod. ricorr., documentazione che non è stata mai impugnata ). Ne consegue che , in virtù del principio di diritto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n.908 del 1988; n.57 del 1989; n.236 del 1992; n.296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass n.30811 del 28 novembre 2018Cass. S.U. n.25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n.4367), in parziale riforma dell'impugnata sentenza , va dichiarato il diritto dell'odierno appellante ai sensi degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c. e 52 D.Lgs. n. 165/2001, a percepire il trattamento economico-retributivo previsto per la categoria C dai CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nei periodi per cui è causa;
conseguentemente il CP_1
va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze
[...] tra le retribuzioni di fatto percepite corrispondenti all'inquadramento attribuitogli nella categoria B e quelle spettanti per la qualifica/categoria superiore C, maturate dal 02.12.2014 al 30.11.2018, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo. Atteso l'esito del giudizio ,le spese del doppio grado vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico del e liquidata come Controparte_1 da successivo dispositivo .
P.Q.M.
La Corte così provvede .
-accoglie l'appello per quanto di ragione , e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara il diritto dell'odierno appellante ai sensi degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c. e 52 D.Lgs. n. 165/2001, a percepire il trattamento economico-retributivo previsto per la categoria C dai CCNL per il Personale non Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nei periodi per cui è causa;
-per l'effetto, condanna il Comune di al pagamento in favore di parte CP_1 appellante delle differenze tra le retribuzioni di fatto percepite corrispondenti all'inquadramento attribuitogli nella categoria B e quelle spettanti per la qualifica/categoria superiore C, maturate dal 02.12.2014 al 30.11.2018, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado per la metà e condanna il alla refusione, in favore dell'appellante , della restante parte Controparte_1 che liquida , quanto al primo grado ,in complessivi euro 1.700,00 e , quanto al secondo grado, in complessivi euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.