TAR
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02513/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00596 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02513/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2025, proposto da
AR IA ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Innocenzo D'Angelo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso n. 398/2025, pubblicata il 22-5-2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 02513/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PO DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito come docente.
2. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Treviso ha accertato il diritto di parte ricorrente “al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei servizi a tempo determinato effettivamente prestati negli a.s. da 2015/2016 a 2018/2019” e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito “al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in tali servizi a tempo determinato per i periodi effettivamente lavorati, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e
l'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale (da calcolarsi a ritroso dalla data della diffida del 24.09.2020), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
3. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
4. Il Ministero, nonostante la notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. N. 02513/2025 REG.RIC.
6.1. Va invero osservato che non è contestato che l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 398/2025 pubblicata il 22-5-2025 del Tribunale di Treviso
e che quindi essa è ancora inadempiente.
6.2. Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 5 di parte ricorrente), e che non è contestato che la stessa è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 23-5-2025. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
7. L'Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza n. 398/2025 pubblicata il 22-5-2025 del Tribunale di Treviso, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
8. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un
Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale per le Risorse
Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o dirigente o funzionario del medesimo Ministero dallo stesso delegato.
8.1. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
9. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione del termine assegnato per provvedere e della nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione. N. 02513/2025 REG.RIC.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SI, Presidente
Nicola Bardino, Consigliere
PO DA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO DA ON SI N. 02513/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00596 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02513/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2025, proposto da
AR IA ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Innocenzo D'Angelo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso n. 398/2025, pubblicata il 22-5-2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 02513/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PO DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito come docente.
2. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Treviso ha accertato il diritto di parte ricorrente “al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei servizi a tempo determinato effettivamente prestati negli a.s. da 2015/2016 a 2018/2019” e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito “al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in tali servizi a tempo determinato per i periodi effettivamente lavorati, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e
l'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale (da calcolarsi a ritroso dalla data della diffida del 24.09.2020), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
3. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
4. Il Ministero, nonostante la notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. N. 02513/2025 REG.RIC.
6.1. Va invero osservato che non è contestato che l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 398/2025 pubblicata il 22-5-2025 del Tribunale di Treviso
e che quindi essa è ancora inadempiente.
6.2. Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 5 di parte ricorrente), e che non è contestato che la stessa è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 23-5-2025. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
7. L'Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza n. 398/2025 pubblicata il 22-5-2025 del Tribunale di Treviso, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
8. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un
Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale per le Risorse
Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o dirigente o funzionario del medesimo Ministero dallo stesso delegato.
8.1. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
9. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione del termine assegnato per provvedere e della nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione. N. 02513/2025 REG.RIC.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SI, Presidente
Nicola Bardino, Consigliere
PO DA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO DA ON SI N. 02513/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO